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Valle boscosa tra pendii verdi sotto un cielo nuvoloso, con il logo di Agent Green.

Osservazioni di Agent Green sull'ordinanza d'urgenza sulle aree protette

Bucarest, 20.02.2023

Egregio signor Ministro,

Osservazioni di Agent Green sul progetto di ordinanza d’urgenza relativo al regime delle aree naturali protette, alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche

Considerazioni generali:

  • La proposta attuale deve essere interamente rifatta, aggiornando alcuni concetti, misure e metodi allo stato attuale delle conoscenze e sulla base dell’esperienza di oltre due decenni di insuccessi, durante i quali l’attuale concezione di amministrazione della Rete nazionale delle aree protette si è rivelata un fallimento.
  • Riteniamo necessario attuare una nuova visione della conservazione e dell’amministrazione, nonché stabilire norme chiare e prevedibili che traducano in pratica in tempi brevi la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030.
  • Di seguito riportiamo soltanto alcune osservazioni generali sulla proposta attuale, ritenendo che l’applicazione della sua forma attuale non apporti alcun miglioramento alle aree protette e, in determinate situazioni, ne complichi l’amministrazione.
  • È necessario prorogare il termine per la consultazione, il dibattito pubblico e la riscrittura dell’atto normativo.

SEZIONE 1 Categorie e tipi di aree naturali protette, categorie di gestione

Si recepiscono nella legislazione nazionale le attuali categorie IUCN, così come definite nelle Linee guida per l’applicazione delle categorie di gestione delle aree protette, IUCN 2008.

Si istituisce la categoria di Area protetta urbana, con il compito di proteggere gli insediamenti umani (il territorio urbanizzato delle località) dai fattori climatici e ambientali che potrebbero compromettere il grado di soddisfazione degli abitanti, offrendo spazi ricreativi, la regolazione delle temperature eccessive, acqua potabile, protezione dal vento, dalle frane, dal rumore, ecc. (l’area protetta ha il compito di mantenere il contesto naturale, non di proteggere in modo specifico specie e habitat)

SEZIONE 2 Istituzione del regime di area naturale protetta

L’istituzione di un’area avviene applicando i criteri stabiliti nelle Linee guida per l’applicazione delle categorie di gestione delle aree protette, IUCN 2008.

L’approvazione delle aree di interesse nazionale spetta al Governo, senza il parere del Consiglio locale, poiché prevale l’interesse pubblico nazionale e nella maggior parte dei casi i terreni fanno parte del demanio pubblico dello Stato, non di quello dell’unità amministrativo-territoriale.

Ai fini della semplificazione e della riduzione della burocrazia, tutte le aree protette di interesse nazionale, europeo e internazionale sono istituite con decisione del Governo

Si prevede anche il tipo di «area protetta privata», dando al proprietario del terreno la possibilità di istituire volontariamente un regime di protezione sul terreno di sua proprietà. Lo Stato riconosce formalmente, mediante un atto normativo, la classificazione del terreno come area protetta della categoria IUCN corrispondente. In questo modo le ONG, le persone fisiche e giuridiche possono designare e amministrare le proprie aree protette, e la misura incoraggia la società civile a partecipare alla conservazione della natura attraverso il proprio patrimonio.

SEZIONE 3 Amministrazione della rete nazionale delle aree naturali protette

L’amministrazione delle aree protette si basa su criteri relativi all’importanza, alla proprietà e al livello al quale avviene la dichiarazione dell’area protetta.

  • Le aree di interesse nazionale, europeo e internazionale sono amministrate dal Governo attraverso l’istituzione ad esso subordinata, l’Agenzia nazionale per le aree naturali protette.
  • Le aree di interesse distrettuale sono amministrate dal Consiglio distrettuale che possiede il terreno e ha dichiarato l’area protetta.
  • Le aree di interesse locale sono amministrate dal Consiglio locale che possiede il terreno e ha dichiarato l’area protetta.
  • Le aree di interesse privato sono amministrate dalla persona fisica o giuridica che possiede il terreno e ha dichiarato l’area protetta di propria iniziativa.

Nei casi in cui l’amministratore non abbia la capacità di gestire un progetto, un programma o un’attività, ricorrerà all’affidamento di tale servizio in base alla legge sugli appalti pubblici. Sottolineiamo che l’amministrazione del demanio pubblico dello Stato o di un terreno privato (componente dell’area protetta di interesse nazionale compresa nel demanio pubblico dello Stato) non può essere legale e crea i presupposti per la violazione della legge, che prevede esplicitamente a quali condizioni un terreno dello Stato romeno possa essere dato in locazione o in concessione.

I Consigli scientifici devono avere un ruolo strettamente scientifico e di formulazione di punti di vista. Riteniamo che questi Consigli non debbano più emettere «pareri» con funzione regolamentare, data la mancanza di preparazione giuridica e di responsabilità legale (non sono funzionari pubblici e non presentano dichiarazioni patrimoniali e di interessi). I Consigli devono essere composti esclusivamente da docenti universitari e ricercatori (senza il direttore, il biologo o altri dipendenti dell’istituzione amministratrice, poiché si trovano in conflitto di interessi). Riteniamo che possa essere sufficiente la soluzione di un unico Consiglio scientifico a livello nazionale. La misura riduce la burocrazia e semplifica la gestione.

Il Consiglio consultivo non è giustificato, poiché ogni atto di interesse pubblico deve essere sottoposto a consultazione pubblica, dando a ogni cittadino la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Gli attuali Consigli limitano il diritto dei cittadini a essere consultati e, sulla base dell’esperienza attuale, non hanno fornito alcun contributo significativo alla conservazione e all’amministrazione. La misura riduce la burocrazia e semplifica la gestione.

Le aree protette di interesse nazionale saranno sorvegliate mediante sistemi video e gli interventi per contrastare le violazioni della legge saranno effettuati da squadre operative della Gendarmeria romena, conformemente alle loro attribuzioni di servizio. Questa misura garantirà una vigilanza efficace, rinunciando all’attuale forma di sorveglianza affidata a ranger privi di preparazione militare, equipaggiamento e reale capacità di far rispettare la legge.

SEZIONE 4 Coordinamento delle aree naturali protette di interesse internazionale

La sezione è priva di oggetto, poiché queste aree protette devono essere amministrate dall’ANANP, al cui interno occorre organizzare un servizio. Un «Comitato» nazionale è inutile e complica inutilmente la gestione dei siti. Il «Comitato nazionale Uomo e Biosfera – MAB UNESCO» o altri organismi analoghi sono istituiti soltanto se previsti da convenzioni internazionali. La misura riduce la burocrazia e semplifica la gestione.

SEZIONE 5 Gestione delle aree naturali protette

I Piani di gestione sono redatti dall’amministratore dell’area protetta su una piattaforma digitale e approvati con decreto ministeriale, con un periodo di applicazione di 6 anni (sincronizzabile con le scadenze delle relazioni alla Commissione europea per i siti N2000), poiché in un periodo più lungo possono verificarsi numerosi cambiamenti nello stato di conservazione che richiedono interventi.

I piani conterranno soltanto attività di conservazione, valutazione, monitoraggio, ripristino, interventi ricorrenti, ecc. Il piano di gestione dell’area protetta non deve contenere sviluppi turistici e altre attività che esulano dall’ambito di competenza istituzionale (per l’urbanistica, il turismo e l’istruzione esistono altre istituzioni dello Stato).

La redazione del piano di gestione (escluse le attività di cartografia e inventario, che si presume siano state effettuate) non può durare più di 3 mesi.

Le linee guida per la redazione devono essere elaborate quando esiste una piattaforma digitale sulla quale redigere i piani di gestione e riferire sui progressi, sui cambiamenti e sugli indicatori. Sottolineiamo che la Romania disponeva di una piattaforma di questo tipo nell’ambito del progetto SINCRON, che deve essere nuovamente attuato a livello nazionale.

Il vantaggio della digitalizzazione sarà che i piani saranno redatti in tempi molto brevi e a costi ridotti, gli errori saranno eliminati, i progressi della gestione saranno visibili, le informazioni saranno centralizzate a livello nazionale e saranno eliminate migliaia di pagine di scartoffie, come avviene invece nella situazione attuale.

SEZIONE 6 Zonizzazione interna delle aree naturali protette

I parchi nazionali devono avere soltanto due zone:

  1. Il nucleo del parco, costituito come area protetta Ia / Ib IUCN
  2. Zone edificate – che individueranno le costruzioni esistenti, senza possibilità di estendere l’urbanizzazione e con l’obbligo di ridurla nel tempo.

Ogni parco nazionale avrà una zona cuscinetto larga almeno 100 metri, nella quale potranno essere effettuati esclusivamente interventi di controllo degli organismi nocivi. L’interno dei parchi nazionali sarà rigorosamente protetto e sull’intera superficie del parco nazionale saranno vietate le attività di sfruttamento forestale, agricolo e minerario.

La protezione è istituita sul 100% del parco nazionale e nella zona nucleo (riserva Ia/Ib) non sono consentite attività umane, fatta eccezione per la ricerca, la conservazione e il monitoraggio.

La zonizzazione non viene effettuata attraverso il piano di gestione. Essa è stabilita per tutti i parchi mediante un atto normativo, mentre l’amministrazione si occuperà esclusivamente dell’applicazione delle misure di gestione.

Tra le attività consentite nel parco devono rientrare la vigilanza e la sorveglianza, nonché il ripristino, la ricostruzione e la protezione.

La regolamentazione delle attività avviene in correlazione con le disposizioni delle Linee guida per l’applicazione delle categorie di gestione delle aree protette, IUCN 2008.

Zonizzazione nei parchi naturali

  1. aree protette delle categorie Ia / Ib; III; IV IUCN
  2. Zone edificate – che individueranno le costruzioni esistenti, i territori urbanizzati, le località, ecc.

Nel resto del parco naturale si applicano i principi della gestione sostenibile e sono consentite attività umane di intensità inferiore rispetto a un terreno situato al di fuori dell’area.

Le altre aree protette non devono avere una zonizzazione interna, applicandosi il regime di gestione specifico dell’area. Nei siti N2000 si applicano misure di conservazione specifiche per ciascun tipo di habitat e qualsiasi idea di zonizzazione è ingiustificata.

Se le disposizioni della legge sono chiare e la zonizzazione interna è stabilita a tempo indeterminato dal Governo mediante un atto normativo, la regolamentazione sarà notevolmente semplificata e ogni azione diventerà prevedibile.

SEZIONE 8 Finanziamento della rete ecologica

Il finanziamento dell’ANANP per l’amministrazione delle aree protette di interesse nazionale, europeo e internazionale proviene dal bilancio dello Stato. Lo stesso principio si applica al finanziamento delle aree protette di interesse distrettuale e locale. Per le aree protette di interesse privato non è previsto un finanziamento dal bilancio dello Stato.

Riteniamo che si tratti di una forma mascherata di finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di organizzazioni e istituzioni che possono diventare amministratori di aree protette (terreni dello Stato), per le quali, invece di pagare un affitto, una concessione o un canone, ricevono denaro. Questa disposizione deve essere annullata.

«Art. 45 1. (3) Il finanziamento dell’attività delle persone giuridiche che hanno acquisito lo status di amministratore può provenire dal bilancio statale/locale e/o da fondi europei e privati, da donazioni o da qualsiasi altra fonte.»

Le tariffe per il rilascio dei pareri devono essere approvate in modo uniforme, analogamente a quelle applicate dalle APM, e soltanto se l’esistenza della tariffa è giustificata.

Questo capitolo deve fare riferimento ai programmi di finanziamento pertinenti, alle misure agroambientali, ecc., nonché al meccanismo finanziario per l’acquisto di terreni da parte dello Stato, alle misure compensative, ecc.

CAPITOLO III Conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche

Questo capitolo è essenziale per la conservazione; per formulare osservazioni è quindi necessario un periodo di consultazione più lungo.

Qui devono essere dettagliati molti più elementi, regole e misure di conservazione.

Le autorità scientifiche nazionali designate per l’applicazione delle disposizioni del Regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97 sulla protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante la regolamentazione del loro commercio non possono essere designate per legge se non sono subordinate all’autorità ambientale, né è corretto che un determinato istituto di ricerca acquisisca tale qualità. Per garantire le competenze scientifiche si possono ottenere servizi di consulenza su base contrattuale, a seguito di una gara pubblica, tra l’autorità ambientale e un’istituzione competente.

L’elencazione nella legge di organizzazioni come quelle riportate di seguito è discriminatoria:

  1. a) Accademia Romena;
  2. b) Istituto nazionale di ricerca e sviluppo forestale «Marin Drăcea»;
  3. c) Istituto nazionale di ricerca e sviluppo «Delta Dunării».

CAPITOLO IV Conservazione degli altri beni del patrimonio naturale

Questo capitolo deve essere annullato, poiché le grotte costituiscono un habitat Natura 2000 e sono regolamentate in modo uniforme come tutti gli altri habitat, mentre la geodiversità è parte integrante degli habitat N2000.

Il sistema di classificazione proposto è inutile, poiché si sovrappone alle categorie di aree protette destinate a garantire anche la protezione delle grotte.

La Commissione per il patrimonio speleologico è una commissione che svolge attività regolamentare mediante il rilascio di autorizzazioni, mentre i suoi membri non sono funzionari pubblici né dipendenti di un’istituzione regolatrice esistente (APM, ANPM). La costituzione della Commissione è discriminatoria in quanto nomina determinate persone giuridiche (quattro specialisti dell’Istituto di speleologia «Emil Racoviţă» dell’Accademia Romena, due specialisti della Federazione romena di speleologia, uno specialista di altre istituzioni e organizzazioni non governative).

Per quanto riguarda la banca dati delle grotte, essa deve essere costituita presso l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, come per tutti gli habitat Natura 2000. È scorretto e ingiustificato che la Legge sulle aree protette attribuisca una competenza su misura ((6) Il depositario del catasto delle grotte della Romania è l’Istituto di speleologia «Emil Racoviță» dell’Accademia Romena, attraverso il proprio dipartimento specializzato.) a un’istituzione che non è subordinata all’autorità ambientale, invece di sviluppare le capacità dell’ANANP.

La segreteria di un organismo di regolamentazione ambientale può essere organizzata soltanto all’interno dell’istituzione subordinata, designata con funzioni di amministrazione e regolamentazione. Una simile «segreteria» potrebbe esistere soltanto presso l’ANANP o l’ANPM, ma l’esistenza della Commissione non è giustificata ((8) La segreteria della Commissione per il patrimonio speleologico è assicurata dall’Istituto di speleologia «Emil Racoviță» dell’Accademia Romena.)

La Commissione per la geodiversità non è giustificata, come la Commissione per il patrimonio speleologico.

La designazione per legge di determinate istituzioni è discriminatoria e dimostra che l’attuale proposta di atto normativo è stata redatta sulla base di accordi preliminari con alcune istituzioni attualmente avvantaggiate. «La Commissione per la geodiversità è composta da specialisti, ossia da un rappresentante ciascuno della Facoltà di geologia dell’Università di Bucarest, dell’Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca, dell’Università Alexandru Ioan Cuza di Iași, dell’Istituto geologico della Romania, dell’Istituto nazionale di ricerca e sviluppo per la geologia e la geoecologia marina GeoEcoMar, della Società geologica della Romania, della Società dei paleontologi della Romania, dell’Associazione dei geomorfologi della Romania e del Museo distrettuale di mineralogia “Victor Gorduza” di Baia Mare. (4) La segreteria della Commissione per la geodiversità è assicurata dall’Istituto geologico della Romania.»

Le due commissioni e i sistemi di classificazione non sono giustificati, poiché gli elementi della geodiversità (che comprendono anche le grotte) sono sottoposti al regime di protezione mediante la loro specifica designazione come Monumento naturale o Riserva integrale a protezione rigorosa, oppure sono protetti attraverso la loro inclusione in un’altra categoria di area protetta, ad esempio un parco nazionale.

L’ANANP può disporre di un dipartimento di specialisti geologi e speleologi, oppure ricevere consulenza scientifica specializzata sulla base di un contratto di prestazione di servizi o di un accordo istituzionale. Il capitolo deve essere annullato e alcune regole specifiche per le grotte e la geodiversità possono essere incluse nel capitolo dedicato agli habitat e alle specie.

CAPITOLO V Altri meccanismi di protezione e riconoscimenti di zone importanti dal punto di vista della biodiversità

È incomprensibile perché il Geoparco non sia più classificato come area protetta, essendo un’area specializzata proprio nella conservazione della geodiversità e delle grotte, mentre si propone la creazione di due Commissioni nazionali che rilascino autorizzazioni sovrapposte agli atti regolamentari esistenti, rendendo ancora più burocratico l’ottenimento di un’approvazione.

CAPITOLO VII Sanzioni

Devono essere previste sanzioni per ogni azione che degrada i fattori biotici (acqua, aria, suolo) e i fattori biotici (fauna, flora, habitat).

CAPITOLO VIII Disposizioni transitorie

Deve essere specificato che i confini delle aree protette sono tracciati conformemente alle specifiche della Direttiva Inspire, approvati dal punto di vista tecnico dall’ANCPI e messi a disposizione del pubblico per il download e la consultazione sulle piattaforme dell’ANANP, dell’ANPM, dell’ANCPI e altre.

Tutti i piani, i progetti, i programmi e le attività nelle aree protette sono pubblicati sul sito web dell’ANANP nell’ambito della procedura di rilascio del parere.

Ogni anno l’ANANP pubblica il rapporto «Stato di conservazione delle aree protette, degli habitat e delle specie»

Si annulla l’articolo «(2) La modifica dei confini delle aree naturali protette di interesse nazionale, al fine di una delimitazione più precisa, è effettuata dall’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente.», poiché i confini sono tracciati secondo le specifiche della Direttiva Inspire e l’espressione «più precisa» non è chiara, violando le regole di tecnica legislativa.

Devono essere stabilite disposizioni per il passaggio alle nuove categorie IUCN di aree protette, al fine di garantire la compatibilità internazionale, un sistema di qualità riconosciuto dall’IUCN e un sistema coerente di aree protette.

L’attuale conflitto di interessi deve essere eliminato entro un termine di 6 mesi, durante il quale l’ANANP subentrerà nell’amministrazione delle aree protette alle organizzazioni che svolgono attività di sfruttamento delle risorse naturali o emanano regolamentazioni (ad esempio, imprese come Romsilva, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento della risorsa forestale sottoposta a un regime di protezione che dovrebbe essere garantito dalla stessa impresa).

Allegati

Sarà mantenuto soltanto l’Allegato 1b – categorie IUCN, nel quale saranno ripresi tutti gli elementi che definiscono ciascuna categoria, così come stabiliti nelle Linee guida per l’applicazione delle categorie di gestione delle aree protette, IUCN 2008.

Oss.

Articolo nella versione del Ministero

Articolo proposto

Commenti

1. Comunità locali isolate

Nuovo articolo – comunità locali isolate – le comunità umane: frazioni, ovili e altri ripari umani, abitati in modo permanente o temporaneo, situati all’interno dell’area naturale protetta, che detengono proprietà o diritti d’uso sui terreni nel territorio dell’area naturale protetta e per i quali l’approvvigionamento della legna da ardere e del legname da costruzione strettamente necessari può essere assicurato soltanto nelle loro immediate vicinanze.

Da aggiungere nel Capitolo I – Disposizioni generali una definizione distinta delle comunità locali isolate, per semplificare le precisazioni relative alle zone di protezione integrale, considerando che queste sono diverse dalle comunità locali nell’accezione classica, che comprendono anche grandi località situate fuori dalle aree protette, ma ad esse limitrofe.

Art. 35 (4) Le zone di protezione integrale sono zone che comprendono valori del patrimonio naturale la cui conservazione avviene prioritariamente attraverso processi naturali e nelle quali è consentito l’uso delle risorse naturali esclusivamente per le necessità delle comunità locali.

(4) Le zone di protezione integrale sono zone che comprendono valori del patrimonio naturale la cui conservazione avviene prioritariamente attraverso processi naturali e nelle quali è consentito l’uso delle risorse naturali esclusivamente per le necessità delle comunità locali isolate.

Per chiarire, tenendo conto dell’introduzione della definizione delle comunità locali isolate

b) superfici forestali nelle immediate vicinanze di comunità, frazioni, ovili e altri ripari umani abitati, nei quali l’approvvigionamento della legna da ardere e del legname da costruzione strettamente necessari può essere assicurato soltanto nelle loro immediate vicinanze;

b) superfici forestali nelle immediate vicinanze delle comunità locali isolate

Per chiarire, tenendo conto dell’introduzione della definizione delle comunità locali isolate

d) prelievo di massa legnosa, effettuato in modo tradizionale, esclusivamente al fine di assicurare il materiale legnoso necessario ai bisogni fondamentali della comunità, dalla superficie dell’area naturale protetta e laddove l’approvvigionamento di materiali legnosi non possa avvenire in altro modo, con le limitazioni previste dai piani di gestione di cui all’art. 30, comma (1)

d) prelievo di massa legnosa, effettuato in modo tradizionale, esclusivamente al fine di assicurare il materiale legnoso necessario ai bisogni fondamentali della comunità locale isolata e laddove l’approvvigionamento di materiali legnosi non possa avvenire in altro modo, con le limitazioni previste dai piani di gestione di cui all’art. 30, comma (1)

Per chiarire, tenendo conto dell’introduzione della definizione delle comunità locali isolate

2. Piani di gestione

Art. 30 (7) I piani di gestione di cui al comma (1) sono elaborati per un periodo di 20 anni.

(7) I piani di gestione di cui al comma (1) sono elaborati per un periodo di 10 anni.

La durata di 20 anni è eccessiva. Proponiamo una durata di 10 anni, analoga a quella dei piani di assestamento forestale, eventualmente anche sincronizzata con essi (i 2 piani dovrebbero essere realizzati simultaneamente affinché il piano di assestamento forestale integri interamente gli obiettivi e le misure di conservazione dei piani di gestione). In 20 anni lo stato degli habitat e degli obiettivi di conservazione può modificarsi significativamente e il piano non sarà più attuale.

(8) Il piano di gestione è elaborato entro un termine massimo di 2 anni qualora l’area protetta non abbia avuto un piano di gestione, nonché entro un massimo di 1 anno dalla scadenza del piano di gestione precedente. L’autorità pubblica centrale ha l’obbligo di approvare i piani di gestione presentati entro un termine massimo di 6 mesi.

Nuovo articolo. Dalla legge attuale è stato eliminato ingiustificatamente il termine di 2 anni per l’elaborazione di un piano di gestione. In assenza di un termine legale per l’elaborazione di un piano di gestione delle aree protette, queste potranno essere lasciate deliberatamente senza un piano di gestione a tempo indeterminato.
È inoltre necessario un termine per l’approvazione da parte dell’autorità centrale, al fine di rendere più efficiente il processo.
Da introdurre anche la sanzione della risoluzione del contratto di amministrazione per il mancato rispetto del termine legale da parte dell’amministratore dell’area protetta.

Art. 30. – (1) La gestione delle aree naturali protette si realizza come segue:

a) in base al Piano nazionale di gestione per i siti di importanza comunitaria/le zone speciali di conservazione;

b) in base al Piano nazionale di gestione per le zone di protezione speciale per l’avifauna;

c) in base ai piani di gestione elaborati per ogni singolo parco naturale e nazionale;

d) in base al piano nazionale di gestione per le riserve naturali, le riserve scientifiche e i monumenti naturali che non si sovrappongono ad alcun altro tipo di area naturale protetta;

e) in base ai piani di gestione specifici per le aree di importanza internazionale che richiedono requisiti specifici di gestione conformemente alle convenzioni e/o ai programmi internazionali.

Art. 30. – (1) La gestione delle aree naturali protette si realizza come segue:

a) in base ai piani di gestione elaborati per ogni singolo sito di importanza comunitaria/zona speciale di conservazione, parco naturale e nazionale, riserva naturale, riserva scientifica e monumento naturale;

b) in base ai piani di gestione specifici per le aree di importanza internazionale che richiedono requisiti specifici di gestione conformemente alle convenzioni e/o ai programmi internazionali.

È impossibile realizzare un piano nazionale di gestione per tutti i siti di importanza comunitaria, le riserve naturali e quelle scientifiche, poiché il loro numero è molto elevato e gli obiettivi e le misure di conservazione differiscono da un’area all’altra e da un habitat all’altro. Un piano nazionale di gestione porta a un’amministrazione superficiale, con misure enunciate soltanto in modo teorico e non specifico per ogni singolo caso. Se si desidera semplificare la procedura di elaborazione e approvazione dei piani di gestione individuali, la soluzione è modificarne il quadro giuridico, non eliminarli sostituendoli con un piano nazionale di gestione.

3. Zone di conservazione sostenibile – zonizzazione

Art. 35 d) interventi di cura e conduzione dei soprassuoli, interventi speciali di conservazione incentrati sulla promozione della rinnovazione naturale e senza prelievo del legno morto, fatta eccezione per i casi in cui si manifestano attacchi di organismi nocivi forestali che possono estendersi su vaste superfici, trattamenti selvicolturali che promuovono la rinnovazione naturale dei soprassuoli: il trattamento con tagli di trasformazione verso il taglio saltuario, il trattamento a taglio saltuario e quasi saltuario, il trattamento con tagli progressivi classici o ai margini del complesso forestale con un periodo di rinnovazione di almeno 10 anni e, nei soprassuoli di abete rosso, il trattamento con tagli successivi ai margini del complesso forestale. I trattamenti selvicolturali saranno applicati tenendo conto delle esigenze di conservazione delle specie e degli habitat per i quali è stata designata l’area naturale protetta, con le restrizioni imposte dai piani di gestione di cui all’art. 30, comma (1), e dalle linee guida per la gestione delle foreste nelle aree naturali protette,

d) interventi di cura e conduzione dei soprassuoli corrispondenti al tipo funzionale TII, interventi speciali di conservazione incentrati sulla promozione della rinnovazione naturale e senza prelievo del legno morto. Si può utilizzare al massimo 2/3 dell’incremento annuo della foresta a beneficio esclusivo delle comunità locali isolate.

Le utilizzazioni saranno effettuate tenendo conto degli studi e delle esigenze di conservazione delle specie e degli habitat per i quali è stata designata l’area naturale protetta, con le restrizioni imposte dai piani di gestione di cui all’art. 30, comma (1), e dalle linee guida per la gestione delle foreste nelle aree naturali protette,

Da riformulare per la zona di conservazione sostenibile: è stata erroneamente mantenuta la forma attuale della legge, che non differisce da quella della zona di gestione sostenibile. Le foreste saranno in T2, essendo questa la funzione della zona cuscinetto; altrimenti non differiscono affatto da una qualsiasi foresta produttiva esterna al parco.

I tagli progressivi e successivi non devono trovare spazio in un parco nazionale e sono con esso incompatibili, essendo effettuati nelle foreste con funzione produttiva.

(3) La zonizzazione interna dei parchi naturali è effettuata dall’amministratore dell’area naturale protetta, con il parere del Consiglio scientifico, definendo e delimitando, secondo il caso, le zone rigorosamente protette, le zone di protezione integrale, le zone di gestione sostenibile e le zone di sviluppo sostenibile.

(3) La zonizzazione interna dei parchi nazionali scompare, poiché essi richiedono una protezione rigorosa conformemente ai principi IUCN. Saranno protetti da una zona cuscinetto oltre i loro confini, per una distanza fino a 500 metri.

La zonizzazione interna dei parchi naturali è effettuata dall’amministratore dell’area naturale protetta, con il parere del Consiglio scientifico, definendo e delimitando, secondo il caso, le zone rigorosamente protette, le zone di protezione integrale, le zone di conservazione sostenibile, le zone di gestione sostenibile e le zone di sviluppo sostenibile.

La zonizzazione interna dei parchi nazionali scompare, poiché essi richiedono una protezione rigorosa e una zona cuscinetto esterna al parco per una distanza di 50-500m. Da introdurre le zone di conservazione sostenibile (tipo funzionale TII) come zona cuscinetto tra le zone di non intervento e la zona di gestione sostenibile soltanto nei parchi naturali, analogamente alla prima fascia delle attuali particelle intere nei parchi nazionali.

4. Zone di sviluppo sostenibile – zonizzazione

(13) Le zone di sviluppo sostenibile delle attività umane sono le zone nelle quali sono consentite attività di investimento/sviluppo, prioritariamente quelle di interesse turistico, ma nel rispetto del principio dell’uso sostenibile delle risorse naturali e della prevenzione di qualsiasi effetto negativo significativo sulla biodiversità;

(13) Le zone di sviluppo sostenibile delle attività umane sono le zone nelle quali sono consentite attività di investimento/sviluppo, con priorità per quelle di interesse turistico, ma nel rispetto del principio di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e di prevenzione di qualsiasi effetto negativo significativo sulla biodiversità.

Le zone di sviluppo sostenibile non possono essere ampliate rispetto a quelle attuali, se non in casi eccezionali, a seguito di studi scientifici, con il parere del Consiglio scientifico e dell’Accademia romena.

Attualmente queste zone vengono ampliate ingiustificatamente da un piano di gestione all’altro, su richiesta di promotori immobiliari o di altri gruppi di interesse, allo scopo di costruire ville, strutture ricettive, piste da sci ecc. nelle aree protette. Non viene effettuato alcuno studio scientifico né alcuna compensazione delle zone perdute.

5. IUCN per i parchi nazionali

Art. 36. – (1) Nei parchi nazionali, l’obiettivo principale di gestione corrispondente alla categoria II si applica ad almeno il 75% della loro superficie.

Art. 36. – (1) Nei parchi nazionali, l’obiettivo principale di gestione corrispondente alla categoria II si applica ad almeno il 75% della loro superficie. Pertanto, le zone rigorosamente protette occuperanno almeno il 75% della loro superficie e saranno estese al 100% laddove vi sia proprietà pubblica dello Stato e non esistano comunità locali isolate al loro interno.

(2) L’ampliamento delle zone rigorosamente protette dei parchi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma (1) sarà effettuato dall’autorità centrale per l’ambiente entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza d’urgenza.

Per chiarezza, è necessario tradurre il concetto IUCN anche nella zonizzazione. È necessario un termine preciso per raggiungere questo obiettivo.

6. Zone di protezione rigorosa

Art. 37. Le zone di protezione rigorosa definite all’art. 4 punto 56 comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le zone rigorosamente protette e quelle di protezione integrale definite all’art. 35, le foreste vergini e quasi vergini, nonché quelle menzionate nelle raccomandazioni della Commissione europea; la loro individuazione avviene mediante decreto del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente.

Art. 35. – (1) Le zone rigorosamente protette sono zone di non intervento, nelle quali la conservazione avviene attraverso processi naturali. Esse comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le riserve scientifiche, le foreste vergini e quasi vergini e le zone ad alta biodiversità nelle quali non vi sono stati interventi antropici o il cui livello è stato molto ridotto

Art. 37. Le zone di protezione rigorosa definite all’art. 4 punto 56 comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le zone rigorosamente protette e quelle di protezione integrale definite all’art. 35, le foreste vergini e quasi vergini, nonché quelle menzionate nelle raccomandazioni della Commissione europea; la loro individuazione avviene mediante decreto del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente.

Inoltre, esse dovranno obbligatoriamente essere incluse in aree protette esistenti o di nuova designazione, per garantirne la corretta gestione e conservazione attraverso piani di gestione, misure e obiettivi di conservazione.

Occorre dettagliare l’art. 37: come si collega alle aree protette e come sostituisce, sul piano terminologico, le precedenti zone di protezione rigorosa, per non generare confusione tra i termini. Come avverrà la loro inclusione nelle aree protette (obbligatoria dal mio punto di vista), la loro gestione, le misure e gli obiettivi di conservazione ecc.

Proponiamo una denominazione diversa per le zone di protezione rigorosa, per eliminare le confusioni terminologiche e la somiglianza con le zone rigorosamente protette.

7. Piani di assestamento forestale

(2) Entro 12 mesi dall’approvazione di un piano di gestione di un’area naturale protetta, i piani di assestamento forestale delle unità di produzione che si sovrappongono a essa devono essere modificati, recependo nei piani di assestamento forestale gli obiettivi e le misure di conservazione previsti dal piano di gestione, mediante un addendum agli stessi e nel rispetto dell’art. 42 comma (3).

(2) Entro 6 mesi dall’approvazione di un piano di gestione di un’area naturale protetta, i piani di assestamento forestale delle unità di produzione che si sovrappongono a essa devono essere modificati, recependo nei piani di assestamento forestale gli obiettivi e le misure di conservazione previsti dal piano di gestione, mediante un addendum agli stessi e nel rispetto dell’art. 42 comma (3).

Il termine di 12 mesi per armonizzare i piani di assestamento forestale con il piano di gestione è troppo lungo.

8. Piani

(7) I piani di sviluppo per le zone comprese in aree naturali protette sono modificati dalle autorità responsabili recependone i confini e tenendo conto degli obiettivi e delle misure di conservazione, nonché della normativa specifica delle aree naturali protette.

(7) I piani, i progetti, i programmi e le strategie di sviluppo per le zone comprese in aree naturali protette sono modificati dalle autorità responsabili recependone i confini e tenendo conto degli obiettivi e delle misure di conservazione, nonché della normativa specifica delle aree naturali protette.

Occorre coprire tutti i tipi di piani/progetti

9. Allegato n. 1A

h) Siti naturali del patrimonio naturale mondiale

I siti naturali del patrimonio naturale mondiale sono quelle aree naturali protette il cui scopo è la protezione e la conservazione di zone di habitat naturale al cui interno esistono elementi naturali il cui valore è riconosciuto come di importanza universale. L’estensione della loro area è determinata dalle esigenze di garanzia dell’integrità e della conservazione degli elementi sottoposti a questo regime di protezione. All’interno di queste zone possono esistere comunità umane le cui attività sono orientate a uno sviluppo compatibile con le esigenze di protezione e conservazione del sito naturale.

h) Siti naturali del patrimonio naturale mondiale

I siti naturali del patrimonio naturale mondiale sono quelle aree naturali protette il cui scopo è la protezione e la conservazione di zone di habitat naturale al cui interno esistono elementi naturali il cui valore è riconosciuto come di importanza universale. L’estensione della loro area è determinata dalle esigenze di garanzia dell’integrità e della conservazione degli elementi sottoposti a questo regime di protezione. All’interno di queste zone possono esistere comunità umane le cui attività sono orientate a uno sviluppo compatibile con le esigenze di protezione e conservazione del sito naturale.

Per garantire la protezione e la conservazione dei siti del patrimonio naturale UNESCO, per la componente Foreste antiche dei Carpazi e di altre regioni, si distinguono le seguenti zone:

1. Zona nucleo, con restrizioni simili a quelle delle riserve scientifiche

2. Zona cuscinetto, con funzione di protezione della zona nucleo, al di fuori del sito, nella quale sono consentite soltanto le attività che non hanno un impatto negativo su di essa. Le superfici forestali saranno inquadrate nel tipo funzionale TII; nell’ambito dei tagli di conservazione sarà vietato prelevare un volume superiore a 2/3 dell’incremento annuo e il diametro delle aperture non supererà l’altezza di un albero.

In una fascia di 200m attorno alla zona nucleo non saranno effettuati interventi selvicolturali; tali superfici saranno delimitate come particelle distinte e inquadrate nel tipo funzionale TI nei piani di assestamento forestale. Anche le foreste autoctone ad alto valore di conservazione, le foreste vergini e quasi vergini delle zone cuscinetto saranno individuate, delimitate e inquadrate separatamente nel tipo funzionale TI nei piani di assestamento forestale.

Occorre definirne la zonizzazione, analogamente alla lettera f) Riserve della biosfera. Occorre precisare che cosa è consentito nelle zone nucleo e nelle zone cuscinetto (ad es. per le foreste, il tipo funzionale T2, il divieto di ridurre la densità della copertura al di sotto di 0,6 ecc.) e se corrispondano alla zonizzazione delle altre aree protette. Occorre recepire nella normativa le disposizioni della comunicazione del Ministero alla RNP n. 18953/DPDF/04.12.2019 per le foreste che compongono il sito UNESCO. Attualmente non esiste un quadro giuridico per esse!

10. Amministrazione dei parchi

Art. 23. – (1) L’amministrazione dei parchi naturali e nazionali è svolta obbligatoriamente dagli amministratori attraverso strutture di amministrazione appositamente costituite.

Art. 23. – (1) L’amministrazione dei parchi naturali e nazionali è svolta dall’Agenzia nazionale per le aree naturali protette attraverso strutture di amministrazione appositamente costituite.

Per eliminare il conflitto di interessi nell’amministrazione dei parchi da parte della RNP

11. Disposizioni transitorie

(2) Le zone di conservazione speciale/zone speciali di conservazione istituite da altri atti normativi corrispondono alle zone di protezione integrale della presente ordinanza d’urgenza.

(2) Le zone di conservazione speciale/zone speciali di conservazione istituite da altri atti normativi corrispondono alle zone di protezione rigorosa della presente ordinanza d’urgenza.

Errore di aggiornamento, incoerenza

12. Modifica dei confini delle aree protette

(3) La modifica dei confini delle aree naturali protette di interesse nazionale, ai fini della rivalutazione degli obiettivi di conservazione per i quali sono state designate, avviene sulla base di uno studio giustificativo, con il parere del Consiglio scientifico/Collegio scientifico dell’Agenzia nazionale per le aree naturali protette e con l’approvazione dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente.

(3) La modifica dei confini delle aree naturali protette di interesse nazionale, ai fini della rivalutazione degli obiettivi di conservazione per i quali sono state designate, avviene sulla base di uno studio giustificativo, con il parere dell’Accademia romena, del Consiglio scientifico/Collegio scientifico dell’Agenzia nazionale per le aree naturali protette e con l’approvazione dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente.

Occorre aggiungere l’Accademia romena.

Non è specificato chi svolga lo studio, la metodologia ecc.

13. Accesso motorizzato

Art. 40 (2) j) l’accesso non autorizzato con motociclette, ATV, motoslitte, autovetture o altri tipi di autoveicoli,

j) l’accesso non autorizzato con motociclette, ATV, motoslitte, autovetture, trattori forestali articolati (TAF), harvester o altri tipi di veicoli motorizzati.

Autoveicoli frequentemente presenti nelle aree protette, non sempre legalmente

14. Riserve naturali

Art. 38. – (1) Nelle riserve scientifiche sono vietate tutte le attività umane, ad eccezione delle attività di ricerca/monitoraggio e della gestione delle specie invasive, con il consenso dell’Accademia romena e dell’amministratore dell’area naturale protetta.

(2) Nelle riserve naturali non sono consentite attività di utilizzo delle risorse naturali.

(3) In deroga al comma (2), sono consentiti soltanto gli interventi finalizzati a proteggere, promuovere e garantire la continuità dell’esistenza degli elementi per i quali sono state istituite, alcune attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali, nonché la possibilità di mantenere o ripristinare, utilizzando per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e senza possibilità di ampliamento, gli edifici/le infrastrutture esistenti realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge, con il parere dell’amministratore dell’area naturale protetta.

Art. 38. – (1) Nelle riserve scientifiche sono vietate tutte le attività umane, ad eccezione delle attività di ricerca/monitoraggio e della gestione delle specie invasive, con il consenso dell’Accademia romena e dell’amministratore dell’area naturale protetta.

(2) Nelle riserve naturali non sono consentite attività di utilizzo delle risorse naturali.

(3) In deroga al comma (2), sono consentiti soltanto gli interventi finalizzati a proteggere, promuovere e garantire la continuità dell’esistenza degli elementi per i quali sono state istituite, nonché la possibilità di mantenere o ripristinare, utilizzando per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e senza possibilità di ampliamento, gli edifici/le infrastrutture esistenti realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge, con il parere dell’amministratore dell’area naturale protetta.

Occorre eliminare l’espressione: alcune attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali, che porta allo sfruttamento forestale nelle riserve naturali.

d) Riserve naturali

Le riserve naturali sono quelle aree naturali protette il cui scopo è la protezione e la conservazione di habitat e specie naturali importanti sotto il profilo floristico, faunistico, forestale, idrologico, geologico, speleologico, paleontologico e pedologico. La loro estensione è determinata dall’area necessaria a garantire l’integrità degli elementi protetti.

La gestione delle riserve naturali è differenziata in funzione delle loro caratteristiche, mediante misure di gestione attiva volte a garantire il mantenimento degli habitat e/o la protezione di determinate specie, gruppi di specie o comunità biotiche. Oltre alle attività scientifiche, possono essere ammesse, a seconda dei casi, attività turistiche ed educative organizzate. Sono ammesse alcune attività di utilizzo sostenibile di determinate risorse naturali. Sono vietati gli usi del suolo o lo sfruttamento delle risorse che danneggiano gli obiettivi assegnati. In base allo scopo per cui sono state designate, le riserve naturali possono avere carattere prevalentemente botanico, zoologico, forestale, geologico, paleontologico, paesaggistico, speleologico, di zona umida, marino, di risorse genetiche o di altro tipo.

d) Riserve naturali

Le riserve naturali sono quelle aree naturali protette il cui scopo è la protezione e la conservazione di habitat e specie naturali importanti sotto il profilo floristico, faunistico, forestale, idrologico, geologico, speleologico, paleontologico e pedologico. La loro estensione è determinata dall’area necessaria a garantire l’integrità degli elementi protetti.

La gestione delle riserve naturali è differenziata in funzione delle loro caratteristiche, mediante misure di gestione attiva volte a garantire il mantenimento degli habitat e/o la protezione di determinate specie, gruppi di specie o comunità biotiche. Oltre alle attività scientifiche, possono essere ammesse, a seconda dei casi, attività turistiche ed educative organizzate. Sono vietati gli usi del suolo o lo sfruttamento delle risorse che danneggiano gli obiettivi assegnati. In base allo scopo per cui sono state designate, le riserve naturali possono avere carattere prevalentemente botanico, zoologico, forestale, geologico, paleontologico, paesaggistico, speleologico, di zona umida, marino, di risorse genetiche o di altro tipo.

Occorre eliminare l’espressione: Sono ammesse alcune attività di utilizzo sostenibile di determinate risorse naturali, che porta allo sfruttamento forestale nelle riserve naturali.

Allegato 1A

b) Parchi nazionali

I parchi nazionali sono quelle aree naturali protette il cui scopo è la protezione e la conservazione di campioni rappresentativi dello spazio biogeografico nazionale, comprendenti elementi naturali di particolare valore sotto il profilo fisico-geografico, floristico, faunistico, idrologico, geologico, paleontologico, speleologico, pedologico o di altra natura, offrendo la possibilità di visite a fini scientifici, educativi, ricreativi e turistici. I parchi nazionali si estendono generalmente su vaste superfici di terreno e al loro interno saranno compresi ecosistemi o porzioni di ecosistemi terrestri e acquatici il meno possibile influenzati dalle attività umane. La gestione dei parchi nazionali assicura il mantenimento del contesto fisico-geografico allo stato naturale, la protezione degli ecosistemi, la conservazione delle risorse genetiche e della diversità biologica in condizioni di stabilità ecologica, la prevenzione e l’esclusione di qualsiasi forma di sfruttamento delle risorse naturali e di uso del suolo incompatibile con lo scopo assegnato. Gli elementi di particolare valore presenti nei parchi nazionali possono essere delimitati e sottoposti a un regime di protezione rigorosa come riserve scientifiche. I piani di gestione e i regolamenti dei parchi nazionali stabiliscono una gestione adeguata a garantire i processi naturali e le modalità di svolgimento delle attività tradizionalmente proprie delle comunità della zona del parco nazionale.

b) Parchi nazionali I parchi nazionali sono quelle aree naturali protette il cui scopo è la protezione e la conservazione di campioni rappresentativi dello spazio biogeografico nazionale, comprendenti elementi naturali di particolare valore sotto il profilo fisico-geografico, floristico, faunistico, idrologico, geologico, paleontologico, speleologico, pedologico o di altra natura, offrendo la possibilità di visite a fini scientifici, educativi, ricreativi e turistici. La gestione dei parchi nazionali assicura il mantenimento del contesto fisico-geografico allo stato naturale, la protezione degli ecosistemi, la conservazione delle risorse genetiche e della diversità biologica in condizioni di stabilità ecologica, la prevenzione e l’esclusione di qualsiasi forma di sfruttamento delle risorse naturali e di uso del suolo incompatibile con lo scopo assegnato. Il regime di gestione è stabilito mediante regolamenti e propri piani di protezione e conservazione approvati dalle autorità nazionali scientifiche e amministrative competenti, secondo le disposizioni della presente ordinanza d’urgenza. Al loro interno saranno compresi ecosistemi o porzioni di ecosistemi terrestri e acquatici il meno possibile influenzati dalle attività umane. Gli elementi di particolare valore presenti nei parchi nazionali possono essere delimitati e sottoposti a un regime di protezione rigorosa come riserve scientifiche. I parchi nazionali si estendono generalmente su vaste superfici di terreno. All’interno dei parchi nazionali sono ammesse soltanto le attività tradizionali praticate esclusivamente dalle comunità della zona del parco nazionale, attività tradizionali che saranno disciplinate dal piano di gestione. I parchi nazionali corrispondono alla categoria II IUCN «Parco nazionale: area protetta gestita principalmente per la protezione degli ecosistemi e per la ricreazione».

La definizione attuale è molto più precisa e non lascia spazio a interpretazioni

14. Sanzioni

CAPITOLO VII

Sanzioni

Il mancato rispetto da parte dell’amministratore del termine per l’elaborazione del piano di gestione dell’area protetta previsto all’Art. 30 (8) comporta la risoluzione del contratto di amministrazione.

Il rilascio da parte dell’amministratore dell’area protetta di pareri favorevoli ad attività antropiche che comportano il degrado delle specie e degli habitat protetti, nonché la mancata adozione di misure volte a prevenire e arrestare il degrado degli habitat e delle specie protette e l’inadempimento degli obblighi contrattuali, comportano la risoluzione del contratto di amministrazione dell’area protetta.

Il mancato coinvolgimento dei soggetti interessati da parte dell’amministratore nel processo di gestione delle aree protette previsto all’Art. 25 (1), nonché il rifiuto dell’amministratore di comunicare gli studi giustificativi e le banche dati alla base dell’elaborazione dei piani di gestione, previsti all’Art. 30 (5), comportano la risoluzione del contratto di amministrazione dell’area protetta.

– Sanzione per il rilascio di un parere da parte dell’amministrazione dell’area protetta o per la mancata adozione di misure da parte dell’amministrazione che comportino un impatto negativo significativo sull’area protetta e sul suo obiettivo, sulle specie, sugli habitat o sulle formazioni protette, accertato dagli organi di controllo – ammenda/risoluzione del contratto di amministrazione

(5) Gli studi giustificativi e le banche dati alla base dell’elaborazione dei piani di gestione sono informazioni pubbliche e sono messi a disposizione del pubblico dall’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente/dagli amministratori;

Allegato n. 1B

Le categorie di gestione o categorie IUCN

Art. 21. – (1) L’amministrazione delle aree naturali protette ha lo scopo di conservarne i valori.

(2) L’amministrazione delle aree naturali protette è un servizio di interesse pubblico.

(3) La responsabilità dell’amministrazione e del coordinamento dell’amministrazione della rete nazionale di aree naturali protette spetta all’Agenzia nazionale per le aree naturali protette. .

(4) L’amministrazione delle aree naturali protette e degli altri beni del patrimonio naturale appartenenti alla rete nazionale di aree naturali protette di cui all’art. 6 comma (1) lettere a) – c) è svolta da:

a) l’Agenzia nazionale per le aree naturali protette attraverso le proprie strutture territoriali, per tutte le aree naturali protette non assegnate in amministrazione;

b) amministratori attraverso strutture di amministrazione appositamente costituite, mediante assegnazione delle aree naturali protette da parte dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente a persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche, sulla base di un contratto di amministrazione

c) amministratori senza strutture di amministrazione appositamente costituite, mediante assegnazione delle aree naturali protette da parte dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente a persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche, sulla base di un contratto di amministrazione;

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