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Osservazioni al progetto di ordinanza d’urgenza su aree naturali protette, habitat naturali e flora e fauna selvatiche

N. 14/ 03.12.2025

Osservazioni al progetto di ordinanza d’urgenza sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, trasmesse al ministero dell’Ambiente oggi, 3 dicembre 2025

Con la presente trasmettiamo le nostre osservazioni al progetto di ordinanza d’urgenza sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche (progetto pubblicato dal ministero dell’Ambiente).

ORDINANZA D’URGENZA

che modifica e integra l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche

Considerata la necessità e l’urgenza di conseguire il traguardo n. 34 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura d’investimento I.3 «Individuazione delle potenziali zone di protezione rigorosa negli habitat naturali terrestri e marini conformemente alla Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030», riferito all’«entrata in vigore dell’atto o degli atti normativi per la designazione delle zone di protezione rigorosa»,

Tenuto conto dell’Accordo di finanziamento per l’attuazione delle riforme e/o degli investimenti finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 26595/08.03.2022, concluso tra il ministero degli Investimenti e dei Progetti europei e il ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste, che subordina l’assorbimento dei fondi europei all’operatività delle misure di conservazione della biodiversità;

Dato che per designare le zone di protezione rigorosa del traguardo 34 è necessario definire a livello nazionale il concetto di «zona di protezione rigorosa della Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030» e adattarlo per distinguerlo dalle altre categorie di zone restrittive oggi stabilite a livello nazionale, affinché la nozione europea di area rigorosamente protetta si distingua chiaramente dalle categorie di zone di protezione rigorosa della legislazione nazionale (per esempio quelle dei parchi nazionali definite dall’articolo 22, comma 2, dell’OUG n. 57/2007), da rinominare zone di protezione scientifica per evitare confusione terminologica, e considerata la prevalenza della legislazione europea su quella nazionale;

Tenuto conto che nella Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita e negli orientamenti della Commissione europea sui criteri di designazione delle aree protette e rigorosamente protette, i criteri per designare una zona di protezione rigorosa/area rigorosamente protetta sono molto meno restrittivi dei criteri e del regime di gestione di una zona di protezione rigorosa di un parco nazionale/naturale stabiliti ai sensi dell’articolo 22, comma 2, dell’Ordinanza d’urgenza n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 49/2011 e successive modifiche e integrazioni,

Considerata l’adozione nell’Unione europea del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che fissa obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino di almeno il 20% delle superfici terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e di tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, e tenuto conto che la Romania, come Stato membro, deve integrare questi obiettivi nella legislazione interna per invertire il declino della biodiversità e ricostituire gli ecosistemi degradati;

Considerato inoltre che la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 chiede agli Stati membri di creare una rete transeuropea coerente di aree naturali protette, ponendo l’accento sui corridoi ecologici che assicurino la connettività degli habitat, e che la direttiva Habitat impone già di valutare la coerenza della rete Natura 2000 sotto il profilo della connettività; occorre pertanto rafforzare le disposizioni sull’individuazione e la protezione dei corridoi ecologici a livello nazionale;

Preso atto del principio di «non arrecare un danno significativo» alla biodiversità, sancito dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tassonomia degli investimenti sostenibili, secondo il quale le attività economiche devono svolgersi in modo da non incidere significativamente sulle aree naturali protette e sulle specie selvatiche; tale approccio richiede di rafforzare il quadro normativo nazionale per prevenire qualsiasi attività dannosa nelle zone di elevato valore naturale, assicurando uno sviluppo economico sostenibile e responsabile verso il patrimonio naturale;

Considerate le buone pratiche internazionali ed europee che sottolineano l’importanza di coinvolgere i proprietari dei terreni e le comunità locali nelle misure di conservazione della natura attraverso consultazioni e meccanismi equi di compensazione, quando siano necessarie restrizioni d’uso del suolo per proteggere la biodiversità; considerato inoltre che una gestione efficace delle aree rigorosamente protette presuppone una regolamentazione rigorosa e un’applicazione ferma delle restrizioni, nonché il monitoraggio delle attività consentite, per conseguire gli obiettivi di conservazione;

Dato che l’intervento legislativo deve avvenire quanto prima affinché la Romania soddisfi le condizioni abilitanti in materia di biodiversità ed eviti di perdere fondi europei nel nuovo periodo di programmazione di bilancio,

Poiché gli elementi sopra indicati costituiscono le premesse di una situazione urgente e straordinaria la cui regolamentazione non può essere rinviata, imponendo misure immediate per stabilire un quadro normativo adeguato, e considerate le conseguenze negative per il bilancio statale e il patrimonio naturale che deriverebbero dall’assenza di tali misure,

Dato che questi elementi riguardano l’interesse pubblico generale e costituiscono situazioni straordinarie che non ammettono rinvii,

Ai sensi dell’articolo 115, comma 4, della Costituzione romena ripubblicata,

Il Governo della Romania adotta la presente ordinanza d’urgenza:

Testo proposto dal Governo della Romania

Emendamenti proposti

Motivazione

Art. I. – L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Romania, parte I, n. 442 del 29 giugno 2007, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 49/2011 e successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:

  1. All’articolo 4, dopo il punto 40, è inserito il punto 41 con il seguente testo:

«41. zone prioritarie per la biodiversità: zone designate per conservare e/o ripristinare l’integrità delle aree naturali ricche di biodiversità la cui struttura ecologica di base sostiene i processi naturali dell’ambiente, la cui struttura e le cui funzioni devono essere protette da qualsiasi pressione e minaccia, interna o esterna».

«41. zone di protezione rigorosa: zone designate per conservare e/o ripristinare l’integrità delle aree naturali ricche di biodiversità, la cui struttura ecologica di base sostiene i processi naturali dell’ambiente. La struttura e le funzioni di queste zone devono essere protette da qualsiasi pressione o minaccia antropica, interna o esterna».

Chiediamo che le «zone di protezione rigorosa» previste dalla Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 siano recepite nella legislazione nazionale esattamente come previste dall’UE, per rispettare la formulazione originaria e garantire piena compatibilità con le altre zone designate a livello comunitario, che costituiscono la rete delle zone di protezione rigorosa sul 10% del territorio.

Art. 12 – (1) Al ricevimento della documentazione necessaria a istituire il regime di area naturale protetta, le autorità competenti per la protezione ambientale devono informare i detentori e i gestori dei terreni e avviare consultazioni con tutte le parti interessate.

(2) Fino al completamento della procedura per istituire il regime di protezione delle aree naturali protette, i detentori di beni con valore di patrimonio naturale, indipendentemente dalla destinazione del terreno, applicano e rispettano le misure provvisorie di protezione, conservazione e uso stabilite dalle autorità competenti per la protezione ambientale ai sensi della presente ordinanza d’urgenza.

È necessario definire il principio di prevenzione attraverso misure provvisorie di protezione delle superfici che saranno designate come zone di protezione rigorosa, per evitarne il degrado o la compromissione prima dell’approvazione con atto normativo.

  1. Dopo l’articolo 14 è inserito un nuovo articolo, l’art. 141, con il seguente testo:

«Art. 141 – (1) Le zone prioritarie per la biodiversità, definite all’articolo 4, punto 41, sono designate mediante inclusione nel Catalogo nazionale delle zone prioritarie per la biodiversità, approvato con ordinanza del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale.

«Art. 141 – (1) Le zone di protezione rigorosa, definite all’articolo 4, punto 41, sono assimilate alle aree naturali protette di interesse comunitario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), approvate con decisione del Governo conformemente alla Legge n. 5/2000 di approvazione del Piano di assetto del territorio nazionale, sezione III, zone protette, e all’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni dall’OUG n. 49/2016 e successive modifiche e integrazioni, articolo 4, comma 1, e articolo 6, commi 1 e 2.

La proposta dell’«art. 141 – (1) non è giustificata quanto alla creazione di un «Catalogo nazionale delle zone di protezione rigorosa», che aumenta ulteriormente la burocrazia nell’amministrazione delle aree protette e non rispetta la legislazione vigente.

OUG 57/2007 Articolo 5 (1) Per garantire misure speciali di protezione e conservazione in situ dei beni del patrimonio naturale si istituisce un regime differenziato di protezione, conservazione e uso secondo le seguenti categorie di aree naturali protette: c) di interesse comunitario o siti «Natura 2000»: siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale avifaunistica;

Secondo la Legge n. 5/2000 di approvazione del Piano di assetto del territorio nazionale, sezione III, zone protette, e l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni dall’OUG n. 49/2016 e successive modifiche e integrazioni:

«Art. 4. – (1) Le aree naturali protette di interesse nazionale, internazionale e comunitario sono riportate nell’allegato I, di seguito Elenco consolidato delle aree naturali protette della Romania. (2) Il regime delle aree naturali protette è disciplinato da una legge speciale». 3. L’articolo 6 è così formulato:

Art. 6. – (1) Gli allegati I e II sono aggiornati periodicamente man mano che vengono individuati nuovi valori del patrimonio naturale, designate nuove aree naturali protette secondo la legge o intervengono modifiche ai valori protetti.

(2) Gli allegati I e II sono aggiornati con decisione del Governo, su proposta dell’autorità pubblica centrale ambientale. (3) I confini delle aree naturali protette dell’elenco consolidato sono stabiliti secondo le specifiche tecniche dell’infrastruttura nazionale di informazione territoriale della Romania e messi a disposizione delle parti interessate dall’autorità pubblica centrale ambientale.

Art. 141 – (2) Le zone prioritarie per la biodiversità sono stabilite secondo i criteri di individuazione e il formulario giustificativo della Metodologia di individuazione delle zone prioritarie per la biodiversità, approvata con ordinanza del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale.

Art. 141 – (2) Le zone di protezione rigorosa sono stabilite in base a criteri scientifici e a una metodologia unica, secondo la Metodologia di individuazione delle zone di protezione rigorosa, approvata con ordinanza del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale. La metodologia comprende criteri di selezione, formulario standard di valutazione (incluse le misure minime di conservazione proposte) e procedura di consultazione pubblica.

Art. 141 – (3) La gestione delle zone prioritarie per la biodiversità è differenziata secondo le loro caratteristiche, come segue:

a) regime di non intervento nelle zone dove i processi naturali non sono perturbati da fattori antropici;

b) regime di gestione attiva nelle zone dove le misure di gestione sono necessarie a sostenere o migliorare i processi naturali e la struttura e le funzioni ecologiche di queste zone.

Art. 141 – (3) La gestione delle zone di protezione rigorosa è differenziata secondo le loro caratteristiche, come segue:

a) regime di non intervento nelle zone dove i processi naturali procedono senza perturbazioni antropiche, in particolare nelle zone forestali (ad esempio ecosistemi vergini, habitat primari intatti, riserve scientifiche, foreste vetuste di tipo old-growth, mughete, habitat prioritari secondo le direttive Natura 2000);

b) regime di gestione attiva nelle zone seminaturali dove le misure di gestione sono necessarie a sostenere o migliorare i processi naturali e la struttura e le funzioni ecologiche di queste zone.

c) nelle zone definite al punto a) saranno consentite soltanto attività di ripristino della natura, con l’eccezione delle riserve scientifiche e delle foreste vergini e quasi vergini;

d) nelle zone definite al punto b) saranno consentiti soltanto sfalcio, pascolo a bassa intensità e ripristino della natura, previsti nelle misure di conservazione della metodologia di individuazione/dei piani di gestione

(4) L’amministrazione delle zone di protezione rigorosa sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’ambiente e le aree protette.

Art. 141 – (4) Le zone prioritarie per la biodiversità del comma 1 comprendono:

a) le riserve scientifiche;

b) le zone di protezione rigorosa dei parchi nazionali e naturali;

c) le zone rigorosamente protette delle riserve della biosfera;

d) le foreste vergini e quasi vergini;

e) le zone di protezione integrale dei parchi nazionali e naturali;

f) la parte romena del sito del Patrimonio mondiale UNESCO «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa»;

g) i monumenti naturali;

h) le riserve naturali, secondo il caso;

i) altre superfici terrestri e marine stabilite in base alla Metodologia di individuazione delle zone prioritarie per la biodiversità del comma 2.

Art. 141 – (4) Le zone di protezione rigorosa del comma 1 comprendono:

a) le riserve scientifiche;

b) le zone di protezione rigorosa, protezione integrale e conservazione sostenibile dei parchi nazionali;

c) le zone di protezione rigorosa e protezione integrale dei parchi naturali;

d) le zone rigorosamente protette delle riserve della biosfera;

e) le foreste vergini e quasi vergini;

f) le foreste vetuste di alto valore di conservazione di tipo old-growth (nell’accezione dell’UE);

g) la parte romena del sito del Patrimonio mondiale UNESCO «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa» e la relativa zona cuscinetto;

h) i monumenti naturali;

i) le riserve naturali;

j) altre superfici terrestri e marine stabilite in base alla Metodologia di individuazione delle zone di protezione rigorosa del comma 2.

Art. 141 – (5) Le zone prioritarie per la biodiversità del comma 1 sono gestite come segue:

a) in base ai piani di gestione approvati e alla presente ordinanza d’urgenza per le zone del comma 4, lettere a)-c), e), g) e h);

b) secondo le misure specifiche delle foreste con funzioni speciali di protezione nelle quali è vietato sfruttare il legno o altri prodotti, per le zone del comma 4, lettere d) e f).

c) secondo le misure stabilite alla designazione per le zone del comma 4, lettera i).

Art. 141 – (5) Le zone di protezione rigorosa del comma 1 sono gestite come segue:

a) in base ai piani di gestione approvati e alla presente ordinanza d’urgenza, che saranno modificati per integrare le misure di gestione stabilite per le zone di protezione rigorosa, prevalenti su qualsiasi disposizione contraria

b) fino all’adozione/modifica dei piani di gestione riveduti, le misure stabilite alla designazione delle zone di protezione rigorosa prevarranno su qualsiasi altra disposizione

c) i piani di gestione saranno rivisti includendo le misure di conservazione delle zone di protezione rigorosa previste dal formulario di designazione scientifica, entro un anno dall’adozione della presente ordinanza d’urgenza

Art. 141 – (6) Le zone prioritarie per la biodiversità del comma 4 sono stabilite in base ai seguenti documenti:

a) il formulario giustificativo per individuare le zone prioritarie per la biodiversità, comprendente anche le misure di conservazione;

b) la documentazione cartografica vettoriale, nel sistema di coordinate Stereo 70 e nel formato .shp, con i confini della zona prioritaria per la biodiversità approvati dal gestore del terreno;

c) il parere dell’Accademia romena.

Art. 141 – (6) Il regime di protezione delle zone di protezione rigorosa è istituito sulla base della seguente documentazione tecnico-scientifica, da predisporre e trasmettere all’autorità competente:

a) il formulario di giustificazione scientifica per individuare la zona di protezione rigorosa, comprendente la descrizione delle caratteristiche ecologiche, l’elenco delle specie e degli habitat d’interesse, gli obiettivi di conservazione proposti e le misure di gestione raccomandate (non intervento o azioni attive, secondo il caso);

b) la documentazione cartografica: mappe e delimitazioni GIS (nel sistema nazionale di coordinate Stereo 1970), in formato digitale (file .shp), con i confini precisi della zona di protezione rigorosa;

c) il parere dell’Accademia romena.

Art. 141 – (7) La designazione delle zone prioritarie per la biodiversità del comma 4, lettera i), avviene con il consenso del proprietario mediante scrittura privata per i beni privati oppure, per i beni di proprietà pubblica o privata degli enti territoriali, con deliberazione del consiglio locale o provinciale di approvazione della superficie amministrativa della zona proposta, secondo il caso.

Art. 141 – (7) La designazione effettiva delle zone di protezione rigorosa come aree protette d’interesse comunitario avviene con decisione del Governo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), e della Legge n. 5/2000 di approvazione del Piano di assetto del territorio nazionale, sezione III, zone protette, e dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni dall’OUG n. 49/2016 e successive modifiche e integrazioni, articolo 4, comma 1, e articolo 6, commi 1 e 2, dopo la fase di parere scientifico e consultazione dei proprietari/gestori dei terreni, indipendentemente dalla forma di proprietà, ai sensi degli articoli 6 e 7.

Per i beni privati, l’inclusione in una zona di protezione rigorosa avverrà adottando un meccanismo compensativo per i proprietari in una delle seguenti forme:

(a) pagamento di una compensazione economica equa;

(b) permuta del terreno con un altro di valore ecologico ed economico almeno equivalente»;

(c) acquisto del terreno da parte dello Stato romeno;

(d) Donazione allo Stato romeno

Questa modifica elimina il diritto di veto dei proprietari nella designazione di nuove zone rigorosamente protette, allineando la legislazione nazionale agli obiettivi dell’Unione europea di ampliamento delle aree protette. La Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 prevede di portare la superficie protetta al 30% del territorio e sottoporne a protezione rigorosa almeno il 10% (un terzo), comprese tutte le foreste primarie e vetuste di tipo old-growth, entro il 2030. Per conseguire questi obiettivi obbligatori, gli Stati membri sono chiamati a designare le zone di valore secondo criteri scientifici, senza essere ostacolati dall’opposizione dei proprietari. Inoltre, il nuovo Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura impone piani nazionali di recupero degli ecosistemi (comprese foreste e altri habitat) su almeno il 20% della superficie entro il 2030, sottolineando l’urgenza di istituire zone rigorosamente protette in cui conservare efficacemente la ricca biodiversità.

Eliminando il diritto di veto dei proprietari, la proposta consente la designazione efficace delle zone rigorosamente protette (come foreste primarie, habitat intatti ecc.), secondo gli impegni dell’UE. Al tempo stesso, introdurre un meccanismo compensativo obbligatorio (indennizzo, permuta o acquisto dei terreni) garantisce il rispetto del diritto di proprietà e del principio di equilibrio di bilancio. L’esperienza recente della Romania mostra che l’assenza di un sistema funzionale di compensazioni per le restrizioni imposte ai proprietari ha creato tensioni e ostacolato l’ampliamento della rete di aree protette. Da oltre un decennio lo Stato non è riuscito ad attuare queste compensazioni in modo trasparente, alimentando l’opposizione locale alle nuove misure di conservazione. La proposta attuale rimedia alla situazione offrendo ai proprietari indennizzi economici equi oppure la possibilità di una permuta con un terreno di valore equivalente, ecologico ed economico. Questa alternativa all’espropriazione classica può ridurre l’onere finanziario diretto dello Stato, utilizzando efficacemente i terreni pubblici disponibili per conservare la biodiversità. La legislazione romena riconosce già il diritto dei proprietari nelle aree protette a compensazioni o agevolazioni fiscali per le restrizioni imposte; il meccanismo proposto prosegue dunque questi principi, assicurando un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico (proteggere il capitale naturale) e i diritti privati. La misura è anche nello spirito del Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia sostenibile, che stabilisce la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi come uno dei sei obiettivi ambientali centrali. Le azioni pubbliche di conservazione, comprese le permute per creare zone protette, sono quindi incoraggiate nella transizione verso un’economia sostenibile, purché non arrechino danni significativi ad altri obiettivi ambientali (principio Do No Significant Harm della tassonomia).

Con questa riformulazione la Romania consolida il proprio quadro giuridico per designare rapidamente zone di protezione rigorosa, assicurando anche strumenti adeguati di compensazione. La misura consente di raggiungere gli obiettivi UE 2030 sulle aree rigorosamente protette e sulla conservazione delle foreste primarie e vetuste, riducendo la pressione sul bilancio pubblico attraverso l’opzione della permuta dei terreni in alternativa all’indennizzo monetario.

Articolo 6 dell’OUG 57/2007

L’istituzione del regime di area naturale protetta è prioritaria rispetto a qualsiasi altro obiettivo, tranne quelli relativi a:

a) garantire la sicurezza nazionale;

b) garantire la sicurezza e la salute delle persone e degli animali;

c) prevenire le catastrofi naturali.

Articolo 7

Il regime di protezione è stabilito indipendentemente dalla destinazione del terreno e dal detentore, e il suo rispetto è obbligatorio ai sensi della presente ordinanza d’urgenza e delle altre disposizioni di legge pertinenti.

Misure di sostegno: L’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale può istituire, in collaborazione con altre autorità, meccanismi di sostegno finanziario o compensazioni per i proprietari e i gestori di terreni inclusi nelle zone di protezione rigorosa, per garantire il rispetto a lungo termine del regime di protezione. Questi meccanismi possono comprendere compensazioni per perdite di reddito dovute alle restrizioni d’uso del suolo, pagamenti per servizi ecosistemici, agevolazioni fiscali (ad esempio esenzioni/riduzioni di tasse e imposte locali) o sovvenzioni attraverso il Fondo per l’ambiente e altri fondi pubblici. La determinazione e l’erogazione delle compensazioni avvengono secondo la legislazione nazionale ed europea applicabile (comprese, ove pertinenti, le norme sugli aiuti di Stato), tenendo conto dell’equità e della condivisione dei benefici della conservazione con i detentori dei terreni.

1. Il carattere scientifico delle proposte di zone non è compatibile con l’approvazione da parte dei proprietari

L’individuazione delle zone di elevato valore ecologico si basa su criteri scientifici (naturalità, connettività ecologica, processi naturali, tipi funzionali, assenza di pressioni antropiche, presenza di specie e habitat protetti), che descrivono una realtà ecologica oggettiva, indipendente dal regime giuridico del terreno.

L’approvazione delle proposte da parte dei proprietari nella fase di designazione sovrappone due piani incompatibili:

– il piano scientifico (valori ecologici),

– il piano patrimoniale (interesse del proprietario).

Il ruolo del proprietario è rilevante nella fase di gestione, non in quella di individuazione scientifica e designazione.

2. Il consenso del proprietario, senza un meccanismo compensativo, è impossibile da ottenere

Attualmente non esiste uno schema di compensazione chiaramente definito (ammissibilità, importo, procedura). Senza una compensazione stabilita prima della richiesta di consenso, i proprietari non possono esprimere un consenso informato.

Questa situazione genera una circolarità non funzionale:

– non si può ottenere il consenso senza compensazione,

– non si può stabilire la compensazione senza designazione,

– la designazione diventa quindi impossibile.

L’esperienza delle consultazioni mostra già che i proprietari non possono accettare restrizioni senza un rimborso esplicito, rendendo difficile applicare la disposizione nella forma attuale.

Art. 141 – (8) Dopo la designazione delle zone prioritarie per la biodiversità del comma 4, i documenti del comma 6 sono pubblicati sul sito dell’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale».

Art. 141 – (8) Trasparenza e consultazione: dopo l’individuazione di una nuova zona prioritaria (categoria del comma 5, lettera i), l’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale pubblica sul proprio sito la proposta di designazione con i documenti del comma 6 e organizza una consultazione pubblica con le parti interessate (compresi proprietari, comunità locali e ONG). Le osservazioni e il consenso dei proprietari sulla scelta della misura compensativa, ove pertinente, sono raccolti e allegati alla documentazione trasmessa per l’approvazione.

Ufficializzazione e pubblicazione: La decisione del Governo che modifica i confini stabiliti dall’OUG 49/2016 sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Romania, parte I, e sul sito dell’autorità. La documentazione del comma 6, lettere a) e b), relativa alla zona designata sarà accessibile al pubblico attraverso la piattaforma elettronica dedicata all’amministrazione delle aree naturali protette.

  1. L’articolo 15 è modificato e così formulato:

«Art. 15 – Le aree naturali protette, i corridoi ecologici e le zone prioritarie per la biodiversità sono obbligatoriamente registrati dall’Agenzia nazionale del catasto e della pubblicità immobiliare nei piani nazionali, zonali e locali di assetto territoriale e urbanistica, nei piani catastali e nei libri fondiari, nonché dall’autorità pubblica centrale agricola nel sistema di identificazione delle parcelle (LPIS)».

Art. 15 – Le aree naturali protette, i corridoi ecologici e le zone di protezione rigorosa sono obbligatoriamente registrati dall’Agenzia nazionale del catasto e della pubblicità immobiliare nei piani nazionali, zonali e locali di assetto territoriale e urbanistica, nei piani catastali e nei libri fondiari, nonché dall’autorità pubblica centrale agricola nel sistema di identificazione delle parcelle (LPIS)».

Si introduce il comma 2 – La modifica dei piani catastali, dei libri fondiari e del sistema di identificazione delle parcelle avverrà includendo tutte le misure dei piani di gestione e del formulario di giustificazione scientifica realizzato per la classificazione come zona di protezione rigorosa.

Si introduce il comma 3 – Le misure dell’articolo 15, commi 1 e 2, saranno attuate entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza d’urgenza.

Questa modifica rafforza l’obbligo istituzionale di integrare le informazioni territoriali sulle aree protette e connesse nelle banche dati ufficiali e nei documenti urbanistici. Rispetto alla formulazione precedente, aggiunge esplicitamente i corridoi ecologici (definiti dall’articolo 4, punto 20, dell’OUG 57/2007) e le zone di protezione rigorosa come elementi da inserire visibilmente nei piani e nelle mappe catastali. L’obiettivo è prevenire violazioni involontarie del regime di protezione nell’assetto territoriale o nell’autorizzazione di lavori, assicurando che tutti gli attori (autorità locali, promotori immobiliari, agricoltori) conoscano la posizione di queste zone sensibili.

Art. 22

(1) La zonizzazione interna dei parchi nazionali e naturali avviene mediante il piano di gestione, approvato dall’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale e le foreste, definendo e delimitando, secondo il caso, le zone di protezione scientifica, protezione integrale, cuscinetto e sviluppo sostenibile delle attività umane. Il termine per elaborare il piano di gestione è di massimo due anni dalla firma del contratto di amministrazione.

(2) Le zone di protezione scientifica sono zone dei parchi nazionali e naturali di grande importanza scientifica, che comprendono riserve scientifiche e aree selvagge senza interventi antropici o con un livello molto ridotto di essi.

Dato che per designare le zone di protezione rigorosa del traguardo 34 è necessario definire a livello nazionale il concetto di «zona di protezione rigorosa della Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030» e adattarlo per distinguerlo dalle altre categorie di zone restrittive oggi stabilite a livello nazionale, affinché la nozione europea di area rigorosamente protetta si distingua chiaramente dalle categorie di zone di protezione rigorosa della legislazione nazionale (per esempio quelle dei parchi nazionali definite dall’articolo 22, comma 2, dell’OUG n. 57/2007), da rinominare zone di protezione scientifica per evitare confusione terminologica, e considerata la prevalenza della legislazione europea su quella nazionale;

  1. All’articolo 52, comma 1, dell’Ordinanza d’urgenza n. 57/2007, dopo la lettera j) sono inserite due lettere, k) e l), con il seguente testo:

«k) l’esecuzione di lavori, costruzioni, utilizzazioni forestali, attività di sfruttamento delle risorse o altre azioni che violino il regime di protezione di una zona di protezione rigorosa stabilito secondo l’articolo 14^1, se il fatto non rientra nella lettera l), è punita con la reclusione da tre mesi a un anno o con una multa penale**;**

l) il fatto di cui alla lettera k) che provochi un deterioramento significativo degli habitat naturali o delle popolazioni di specie protette nella zona prioritaria per la biodiversità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa penale, secondo la gravità del risultato**»**.

Si propone di inasprire il regime sanzionatorio per le violazioni delle regole nelle zone di protezione rigorosa (ZPS), elevandole da illeciti amministrativi a reati. Ciò allinea la legislazione nazionale ai requisiti europei di lotta alla criminalità ambientale e protezione effettiva delle aree naturali di valore. La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente impone agli Stati membri di incriminare, tra l’altro, «qualsiasi atto che causi un deterioramento significativo di un habitat all’interno di un sito protetto». In pratica, la distruzione o il grave degrado degli habitat in un’area protetta devono essere trattati come reato passibile di reclusione, per assicurare un effetto dissuasivo. La giurisprudenza e la politica dell’UE sottolineano che le sanzioni per le violazioni della legislazione ambientale devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, soprattutto per le aree protette Natura 2000 o gli habitat d’importanza comunitaria.

In questo contesto, la nuova proposta introduce sanzioni penali graduate per le violazioni del regime delle zone prioritarie per la biodiversità (ZPB). Qualsiasi utilizzazione forestale illegale, costruzione non autorizzata, distruzione di habitat o altra attività vietata in una zona prioritaria diventa reato (lettera k), analogamente ai fatti già incriminati nelle aree naturali protette (ad esempio costruire fuori dalle zone consentite nei parchi nazionali). Se tali azioni hanno conseguenze gravi, come il degrado significativo dell’ecosistema protetto o la perdita delle specie per cui la zona è stata designata, saranno inquadrate in una forma aggravata (lettera l), con pene maggiori, analogamente alle disposizioni penali ambientali che prevedono limiti superiori quando si mette in grave pericolo la salute dell’ambiente. Questa differenziazione assicura la proporzionalità della pena alla gravità del fatto, consentendo al giudice di punire più severamente la distruzione di habitat di elevato valore.

Adottare il regime dei reati per le ZPB è essenziale per garantire il rigoroso rispetto di queste zone protette, secondo gli obiettivi dell’UE. La Strategia UE 2030 e la nuova legge sul ripristino della natura sottolineano la protezione rigorosa del 10% più prezioso del territorio e la prevenzione di qualsiasi degrado. Ciò non è possibile senza ferme sanzioni penali contro le utilizzazioni illegali e qualsiasi attività distruttiva in queste zone. Rendendo questi fatti reati, la Romania migliora la propria conformità alla Direttiva 2008/99/CE e segue le pratiche dell’UE, che richiedono sanzioni penali per i reati ambientali gravi. Si consolida anche il ruolo degli organi penali (polizia, procura) nell’indagare e scoraggiare questi fatti, disincentivando tagli illegali, bracconaggio, costruzioni e altre attività illecite che minacciano l’integrità delle zone ad alta biodiversità. In conclusione, le modifiche proposte all’articolo 52 dell’OUG 57/2007 assicurano un quadro sanzionatorio adeguato alla particolare importanza delle zone di protezione rigorosa. Queste zone beneficeranno di una protezione reale: da un lato, divieti fermi (senza possibilità di opposizione dei proprietari) ed equa compensazione delle restrizioni imposte; dall’altro, sanzioni penali per qualsiasi violazione del loro regime. Le misure sono pienamente giustificate dagli impegni e dalla legislazione UE citati — Strategia UE 2030, Regolamento 2024/1991, Regolamento 2020/852 — e contribuiranno a conservare il patrimonio naturale a beneficio delle generazioni future, con costi sostenibili e meccanismi equi per tutti gli attori coinvolti

  1. Dopo l’articolo 56 è inserito un nuovo articolo, l’art. 56^1, con il seguente testo:

«Art. 56^1 – (1) Il ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste, quale autorità pubblica centrale per la protezione ambientale, elabora entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza d’urgenza il Piano nazionale di ripristino della natura. Questo piano strategico comprenderà obiettivi, azioni e indicatori misurabili per il ripristino degli ecosistemi degradati della Romania, dentro e fuori le aree naturali protette, con particolare attenzione agli habitat naturali in cattivo stato di conservazione. Il piano nazionale stabilirà misure per contribuire agli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, in particolare il recupero di almeno il 20% della superficie terrestre e marina del Paese entro il 2030, e dettaglierà azioni progressive per gli orizzonti 2030, 2040 e 2050, in linea con le scadenze del regolamento europeo.

(2) Il Piano nazionale di ripristino della natura sarà elaborato sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, consultando le parti interessate (autorità locali, comunità, proprietari terrieri, organizzazioni ambientaliste e mondo accademico) e in correlazione con altre strategie e piani nazionali (come la strategia nazionale per la biodiversità, i piani di gestione dei siti Natura 2000, il piano nazionale di imboschimento ecc.). Il piano individuerà prioritariamente i siti Natura 2000 e le altre aree naturali protette che necessitano di ricostruzione ecologica, considerate d’importanza strategica per conseguire gli obiettivi UE (si veda la previsione secondo cui gli Stati membri daranno priorità ai siti Natura 2000 nell’attuazione delle misure di ripristino fino al 2030).

(3) Il piano comprenderà anche un programma di finanziamento pluriennale, individuando le fonti disponibili (fondi europei: ad esempio programmi operativi, Fondo per l’ambiente, fondi PNRR, bilancio nazionale ecc.) e i meccanismi di monitoraggio e rendicontazione. L’autorità pubblica centrale ambientale trasmetterà il Piano nazionale di ripristino della natura al Governo per l’approvazione e, dopo l’adozione, alla Commissione europea, secondo gli obblighi di rendicontazione del Regolamento (UE) 2024/1991.

(4) L’attuazione del Piano nazionale di ripristino della natura è obbligatoria per tutte le autorità ed entità in esso previste. I progressi saranno monitorati annualmente; il ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste pubblicherà una relazione annuale sullo stato delle misure di ripristino della natura e aggiornerà il piano quando necessario, in base ai risultati o ai nuovi obblighi internazionali assunti dalla Romania in materia di biodiversità».

L’articolo 56^1 recepisce nella legislazione nazionale l’obbligo di elaborare un piano nazionale di ripristino, correlato al nuovo regolamento UE. La disposizione assicura la pianificazione anticipata delle azioni necessarie agli ambiziosi obiettivi di recupero della natura (20% degli ecosistemi entro il 2030, 90% degli habitat degradati ripristinati entro il 2050 ecc., secondo gli obiettivi del regolamento UE). Istituisce inoltre obblighi di monitoraggio e rendicontazione, allineando gli sforzi romeni all’iniziativa collettiva europea di ripristino degli ecosistemi degradati e di attuazione degli impegni della Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 e del Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal del 2022. La priorità ai siti Natura 2000 riflette sia il requisito del regolamento europeo sia l’efficienza di concentrare gli sforzi dove i benefici ecologici e finanziari possono essere massimi.

Art. II. – L’ordinanza del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione ambientale prevista all’articolo 141, comma 2, dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 49/2011 e successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Romania, parte I, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza d’urgenza.

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Il meccanismo compensativo dell’art. 141 – (7) sarà approvato con decisione del Governo entro 90 giorni.

Nel designare le «zone di protezione rigorosa», vi chiediamo inoltre di considerare le disposizioni dell’OUG 57/2007 per evitare situazioni come quelle emerse pubblicamente in cui, in assenza dell’autorità statale, numerose voci respingono e non accettano proposte, benché i sindaci abbiano giurato di rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato. Evitate la dissoluzione dell’autorità del ministero dell’Ambiente, un’autorità centrale di cui tutti abbiamo bisogno al servizio dell’interesse pubblico nazionale, non locale.

Chiediamo di inviarci un numero di registrazione e comunicarci entro i termini di legge la vostra risposta alle richieste della presente lettera, agli indirizzi: office@agentgreen.ro e contact@tarcu.ro e asociatiaecolegal@gmail.com.

Se la metodologia non porterà a una percentuale finale di almeno il 10% della superficie romena, includendo tutte le foreste vetuste (anche quelle dei tipi funzionali T3 e T4) e gli ecosistemi più preziosi come zone di protezione rigorosa, ci riserviamo il diritto di adire la Commissione europea, con il rischio di una perdita indesiderata dei finanziamenti PNRR.

Cordiali saluti,

Gabriel Paun, presidente di Agent Green, a nome di:

Asociația Agent Green, office@agentgreen.org

Asociația Altitudine, contact@tarcu.ro

Asociația EcoLegal, asociatiaecolegal@gmail.com

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