
Petizione al Parlamento europeo sull’uccisione degli orsi bruni in Romania
A: Parlamento europeo
Presidente del Parlamento europeo
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Rif.: Attuazione della direttiva Habitat
Da: Associazione Agent Green, Bucarest, 14 giugno 2023
Gentile signora Roberta Metsola,
desideriamo richiamare la Sua attenzione sull’attuazione da parte del governo romeno della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche (direttiva Habitat), riguardo a una delle specie protette negli allegati II e IV, Ursus arctos.
La specie è minacciata dagli atti normativi adottati a partire dal 2021, ossia l’Ordinanza d’urgenza del governo 81/2021 e la legge che l’ha approvata e modificata, n. 197/2022. In seguito alla propaganda governativa secondo cui gli orsi bruni sarebbero molto pericolosi e assassini a sangue freddo, il ministro dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste ha recentemente proposto un’ordinanza per uccidere 486 orsi bruni.
Il piano nazionale d’azione per la conservazione della popolazione di orsi bruni in Romania, approvato con l’Ordinanza del ministro dell’Ambiente n. 625/2018, non è mai stato attuato, come il ministro ha riconosciuto davanti al tribunale e come illustrato nel rapporto allegato.
Gli orsi bruni vengono sacrificati in Romania per l’assenza di misure di conservazione e per soddisfare il desiderio dei cacciatori di ottenere trofei. Il caso Arthur dell’aprile 2021 è un ottimo esempio delle battute di caccia illegali organizzate in Romania.
La legislazione citata consente l’uccisione degli orsi bruni da parte di una squadra composta da un rappresentante del comprensorio di caccia e un gendarme, un rappresentante del municipio e un veterinario, che non hanno competenze pregresse, non dispongono di attrezzature e sostanze a uso veterinario e non sono preparati a intervenire in situazioni che richiedono la cattura, la tranquillizzazione o eventualmente l’eutanasia di orsi. Possono uccidere se l’orso SEMBRA pericoloso, sia all’interno delle località sia nel suo ambiente naturale, indipendentemente dall’età. Questa pratica avviene nei siti Natura 2000 e viola la direttiva Habitat.
L’ordinanza che consente di uccidere 486 orsi che non sono pericolosi né arrecano danni ad alcuno si basa su uno studio soltanto preliminare, come indicato nella prima pagina.
Lo studio si limita a criminalizzare gli orsi e a classificarli come una specie pericolosa, senza analizzare misure di prevenzione e conservazione. Allo stesso tempo manca completamente una valutazione dell’impatto dell’uccisione dei 486 orsi, manca completamente una valutazione scientifica della popolazione di orsi e manca anche un’analisi delle cause dei conflitti uomo-orso per stabilire i metodi di prevenzione più adatti.
Le attività di caccia, illegali secondo l’attuale legislazione dell’UE, provocano così conflitti uomo-orso causati dall’intervento dei cacciatori negli habitat naturali degli orsi. Anziché uccidere gli orsi, le autorità romene dovrebbero quindi affrontare le cause profonde di questi incontri, ossia la caccia illegale nelle aree protette.
Lo sfruttamento forestale distrugge irrimediabilmente l’habitat degli orsi. Di conseguenza, cercano riparo e cibo e vengono spinti verso gli insediamenti umani.
Le chiediamo di affrontare questo problema nella commissione per le petizioni, contribuendo così a proteggere gli habitat naturali degli orsi in Romania. Confidiamo sinceramente nella comprensione dei membri del Parlamento europeo e nella loro volontà di affrontare a livello dell’UE il grave problema della caccia e quello altrettanto grave delle autorità nazionali che violano volontariamente e consapevolmente gli obblighi europei di conservazione della natura.
Presentiamo di seguito un’analisi dettagliata degli atti normativi citati, originariamente redatta in romeno.
Cordiali saluti,
Gabriel Paun, presidente
Analisi degli atti normativi che disciplinano l’uccisione e la caccia degli orsi bruni in Romania
I. L’Ordinanza d’urgenza n. 81 del 2021 per l’approvazione dei metodi di prevenzione e intervento sulla specie orso bruno e per l’integrazione di alcuni atti normativi viola gravemente le disposizioni della direttiva 92/43/CEE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche (direttiva Habitat)
Nel luglio 2021 il governo romeno ha approvato con procedura d’urgenza, sulla base della Delibera del Comitato nazionale per le situazioni speciali d’emergenza n. 1/2019 sulle misure adottate nella riunione straordinaria del 01.08.2019, un’ordinanza d’urgenza che approva una procedura illegale di allontanamento, cattura, tranquillizzazione, trasferimento e abbattimento mediante arma da fuoco di esemplari di Ursus arctos all’interno dei perimetri edificati delle località. La delibera aveva approvato l’avvio delle procedure di modifica e integrazione dell’allegato n. 2 della Delibera del governo n. 94/2014 sull’organizzazione, il funzionamento e la composizione del Comitato nazionale per le situazioni speciali d’emergenza, con successive modifiche e integrazioni, introducendo un nuovo tipo di rischio: «l’attacco dei grandi carnivori alla popolazione».
L’orso bruno (Ursus arctos) è una specie rigorosamente protetta secondo la direttiva Habitat 92/43/CEE:
Allegato II – SPECIE ANIMALI E VEGETALI D’INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE, e
Allegato IV – SPECIE ANIMALI E VEGETALI D’INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA
A livello nazionale, la direttiva Habitat è stata recepita in Romania con l’Ordinanza d’urgenza 57/2007, che ne ha ripreso gli allegati II e IV. Gli allegati sono direttamente applicabili nel diritto nazionale e sono pertanto vincolanti.
Questa specie richiede quindi la designazione di zone speciali di conservazione e l’istituzione di un regime giuridico di protezione rigorosa.
Come prima osservazione, emergono i seguenti aspetti relativi ai principi di applicazione di questo atto:
- L’ordinanza d’urgenza non propone strumenti per risolvere a lungo termine i conflitti tra abitanti e orsi, ma soltanto una via illegale per trasferire le responsabilità dall’autorità competente (il Ministero dell’Ambiente) alle autorità locali (municipi). Finora, nel processo decisionale per l’abbattimento di un orso venivano concesse le deroghe previste dalla direttiva 92/43/CEE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 21 maggio 1992, con il coinvolgimento di diverse istituzioni, tra cui il Ministero dell’Ambiente e l’Accademia romena.
- Inoltre, la soluzione di problemi gravi (attacchi di animali) viene trasferita dal ministero a cosiddette squadre locali d’intervento, composte da un rappresentante del comprensorio di caccia e un gendarme, un rappresentante del municipio e un veterinario. Non hanno competenze pregresse, non dispongono di attrezzature e sostanze a uso veterinario e non sono addestrati a intervenire in situazioni che richiedono la cattura, la tranquillizzazione o eventualmente l’eutanasia di orsi.
- L’atto normativo non si basa su dati solidi e incontestabili sulla popolazione di orsi bruni in Romania, ma su valutazioni soggettive di determinati gruppi d’interesse che mirano a riprendere la caccia agli orsi. Attualmente le autorità non sanno quanti orsi vi siano in Romania né quale sia la struttura di questa popolazione (numero di maschi, femmine, cuccioli ecc.).
- Senza rispettare la decisione C-88/2019 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-88/19 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) in materia di deroghe alla protezione rigorosa dei grandi carnivori, si crea la possibilità di abbattere gli orsi che entrano nei perimetri edificati delle località e anche all’esterno, secondo la legge di approvazione dell’Ordinanza d’urgenza 81/2001 analizzata di seguito. Ciò può avvenire sulla base del consenso tra i partecipanti all’intervento, con decisioni discrezionali prese in assenza di metodi efficaci per identificare gli orsi problematici, anche se l’esemplare si trova nella propria area naturale di distribuzione.
La procedura approvata con l’Ordinanza d’urgenza n. 81 del 2021 viola la direttiva 92/43 della CEE (direttiva Habitat), perché prevede che l’abbattimento o il trasferimento degli orsi, soluzioni eccezionali che richiedono deroghe alla protezione rigorosa della specie, possano essere attuati sulla sola base di una commissione costituita ad hoc e soprattutto ignorando completamente le alternative all’uccisione. La direttiva Habitat stabilisce chiaramente che queste soluzioni che provocano la morte di un esemplare di una specie rigorosamente protetta hanno carattere eccezionale e possono essere applicate solo se, tenendo conto delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti, non esiste altra alternativa che consenta di raggiungere in modo soddisfacente l’obiettivo perseguito.
È indubbio che le autorità competenti dovrebbero attuare preventivamente alternative all’uccisione/al trasferimento per limitare i conflitti uomo-orso: limitare il disturbo degli habitat, garantire una gestione responsabile dei rifiuti, vietare e sanzionare l’alimentazione degli orsi nelle località o ai loro margini, monitorare e identificare gli orsi, applicare misure avversive passive come recinzioni elettriche, misure avversive con repellenti efficaci, proiettili di gomma e cani specializzati e misure efficaci e rapide di indennizzo dei danni, ecc. Queste misure sono previste persino nel piano nazionale d’azione per la conservazione della popolazione di orsi bruni in Romania, approvato con l’Ordinanza del ministro dell’Ambiente n. 625/2018, ma non vengono applicate.
A questo proposito, il ministero ci ha comunicato ufficialmente davanti al tribunale che questo piano non è mai stato attuato, in una controversia sull’accesso alle informazioni pubbliche: procedimento n. 27283/3/2021, comparsa di risposta:

L’articolo 12 della direttiva Habitat vieta la cattura o l’uccisione deliberata di esemplari delle specie elencate nell’allegato IV, lettera a). Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo articolo se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 16, che prevede che «gli Stati membri possano derogare agli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b), a condizione che la deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di distribuzione naturale e nella misura in cui non esista un’altra soluzione soddisfacente alla deroga».
Tra le ragioni che consentono una simile deroga figurano la salute e la sicurezza pubbliche e la prevenzione di gravi danni alle colture, agli animali o ad altri beni. Queste deroghe competono però alle autorità nazionali romene per l’ambiente, non a sindaci accompagnati da un veterinario, un cacciatore e un gendarme! L’ordinanza non indica come prevenire decisioni discrezionali con cui un orso viene abbattuto senza aver messo in pericolo nessuno, né quali strumenti di controllo abbia il ministero per evitare decisioni abusive!
Precisiamo che le disposizioni della direttiva Habitat sono state recepite nella legislazione nazionale con l’Ordinanza d’urgenza del governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette e la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni. I grandi carnivori figurano nell’allegato II della direttiva Habitat, corrispondente all’allegato 3 dell’Ordinanza n. 57/2007, che comprende le specie di fauna selvatica d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione – ZSC – che formano la rete ecologica Natura 2000. Queste specie sono inoltre elencate nell’allegato IV della direttiva Habitat, corrispondente all’allegato 4A dell’Ordinanza n. 57/2007, come specie d’interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa e la cui cattura, uccisione nell’ambiente naturale, perturbazione intenzionale durante la riproduzione, l’allevamento dei piccoli e il letargo, nonché detenzione, trasporto, vendita o scambio di esemplari prelevati in natura, sono vietati.
In conformità all’articolo 16 della direttiva Habitat, i paesi possono concedere determinate deroghe alle disposizioni citate in condizioni particolari e soltanto per determinati scopi: prevenire danni importanti, soprattutto agli animali domestici, nell’interesse della salute e della sicurezza pubbliche, per ricerca e istruzione e per il ripopolamento e la reintroduzione di queste specie.
Secondo la legislazione nazionale, soltanto l’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente può concedere deroghe, con ordinanza del suo dirigente e con il parere preventivo dell’Accademia romena, a condizione che non esista un’alternativa accettabile e che le misure derogatorie non compromettano il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione favorevole nel loro areale naturale, e soltanto in determinate situazioni. Le deroghe non vengono concesse se esiste il rischio che abbiano un impatto negativo significativo, qualitativo o quantitativo, sulla popolazione della specie oggetto della deroga.
II. Legge 197/2022 di approvazione dell’Ordinanza d’urgenza 81 del 2021 sui metodi d’intervento immediato per prevenire e contrastare gli attacchi di orsi bruni alle persone e ai loro beni all’interno dei perimetri edificati delle località e per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi.
Riteniamo che questa legge contrasti palesemente con il diritto europeo, consentendo illegalmente l’uccisione di orsi mediante abbattimento/eutanasia anche fuori dai perimetri edificati, cioè nel loro ambiente naturale (direttiva Habitat, le cui disposizioni sono recepite anche nel diritto nazionale con l’Ordinanza d’urgenza 57/2007).
Da una semplice lettura della legge emerge che essa favorisce la caccia ai trofei, consentendo l’abbattimento o l’eutanasia degli orsi secondo criteri soggettivi o poco chiari e interpretabili, senza l’autorizzazione o l’intervento di alcuna autorità ambientale in nessuna fase della procedura stabilita.
La legge ha modificato l’ordinanza iniziale aggiungendo la possibilità di uccidere discrezionalmente gli orsi fuori dai perimetri edificati, indipendentemente dallo stadio di sviluppo biologico, quindi anche i cuccioli, violando la direttiva Habitat.
Così, agli articoli 4, comma 1; 5, commi 1, 2, 5; articolo 6, commi 1 e 4; articolo 7, comma 1; articolo 9, lettera c, e articolo 10, lettera a, è stata eliminata l’espressione «all’interno del perimetro edificato» prevista dall’ordinanza. Gli interventi disciplinati possono quindi avvenire anche all’esterno, nell’habitat naturale dell’orso.
Questa disposizione viola palesemente la direttiva Habitat, che all’articolo 12, lettera a, vieta «qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di queste specie in natura». Il territorio esterno ai perimetri edificati è lo spazio fuori dalle località, comprese le aree naturali protette o le foreste, cioè la natura.
La legge di approvazione ha dunque introdotto un’ulteriore violazione del diritto europeo, ossia della direttiva Habitat. Questa è recepita in Romania con l’Ordinanza d’urgenza 57/2007.
Secondo l’articolo 5, comma 2, dell’Ordinanza d’urgenza 81/2021 approvata con la Legge 197/2022, (2) se l’esemplare allontanato ritorna e può minacciare la vita o l’integrità fisica delle persone o l’integrità dei loro beni, la squadra d’intervento procede alla tranquillizzazione e al trasferimento.
La tranquillizzazione è effettuata dal veterinario autorizzato con il sostegno del personale tecnico specializzato del Gestore.
Il comma (2) stabilisce che, se l’esemplare allontanato ritorna e può minacciare la vita o l’integrità fisica…, la squadra procede alla tranquillizzazione e al trasferimento. Sebbene questo comma stabilisca un criterio per adottare la misura, cioè che l’esemplare ritorni e possa minacciare (quindi non necessariamente che minacci o che esista un pericolo imminente), l’ordinanza non definisce tali termini e lascia alla squadra d’intervento la valutazione del carattere della misura di trasferimento o del grado di pericolo*.*
Si pone inoltre il problema di identificare il singolo orso per stabilire il carattere ripetuto del suo ritorno al luogo da cui è stato allontanato. Come determina la squadra se l’orso inizialmente allontanato è lo stesso che «ritorna» al luogo da cui era stato scacciato? Riteniamo questo criterio soggettivo e insufficientemente dettagliato, tale da lasciare al libero arbitrio gli interventi sugli orsi.
L’intervento mediante allontanamento, definito all’articolo 1, comma (3), lettera c, è «intervento di dissuasione – azione umana immediata e specializzata di allontanamento, con diversi mezzi, di uno o più orsi bruni, indipendentemente dallo stadio di sviluppo biologico o dal sesso».
Osserviamo che l’allontanamento dell’orso non è accompagnato dall’applicazione di un dispositivo di tracciamento o dal prelievo di campioni biologici da confrontare con quelli dell’esemplare che «ritornerebbe» al luogo da cui è stato scacciato, per stabilire la ripetizione. Non si sa neppure quando un orso dia segni di POTER diventare pericoloso. Dalla formulazione risulterebbe che la semplice presenza dell’orso, anche fuori dai perimetri edificati, nel suo ambiente naturale, può minacciare la vita o l’integrità fisica delle persone o l’integrità dei loro beni. Riteniamo pertanto che questo criterio sia privo di oggettività.
Il successivo comma (3) dello stesso articolo prevede che «La marcatura e il monitoraggio degli esemplari tranquillizzati e trasferiti avvengono mediante l’applicazione di collari GPS. I collari vengono applicati nei limiti del bilancio e delle scorte previsti a tal fine presso il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste».
Questo comma indica un criterio oggettivo per marcare e monitorare gli esemplari tranquillizzati e trasferiti, quindi dopo l’applicazione della misura dell’articolo 5, comma (2): l’applicazione di collari GPS nei limiti delle scorte previste a tal fine presso il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste. Riteniamo che la misura manchi di trasparenza perché non indica un atto successivo che precisi i limiti del bilancio e delle scorte né norme metodologiche di attuazione. Riteniamo che il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste non disponga delle risorse finanziarie necessarie da destinare a tali attrezzature.
La lettera b, 2ª frase, dello stesso articolo indica una soluzione sproporzionata: l’eutanasia o l’abbattimento dell’orso quando beni di qualsiasi tipo appartenenti ai cittadini sono messi in pericolo.
Riteniamo che uccidere un orso (specie rigorosamente protetta a livello comunitario dalla direttiva Habitat e a livello nazionale dall’Ordinanza d’urgenza 57/2007) quando «beni di qualsiasi tipo» sono in pericolo sia sproporzionato. La misura non viene quindi prevista neppure per un risultato concreto e tangibile, ma soltanto per la creazione di una situazione di pericolo. Viola gravemente le norme europee che consentono l’uccisione di specie protette (orso bruno) solo in condizioni molto rigorose, come illustreremo nel corso di questa analisi.
Le lettere d ed e attribuiscono alla squadra d’intervento il diritto di sottoporre a eutanasia/abbattere l’orso secondo criteri soggettivi che non permettono verifiche successive. La lettera d prevede che l’orso possa essere ucciso se ferito durante l’intervento e se non vengono individuate altre soluzioni secondo l’ordinanza citata. La possibilità di individuare altre soluzioni non esiste dunque realmente (le possibilità offerte sono allontanamento, intervento per trasferimento e uccisione).
Inoltre, la lettera e prevede che l’orso possa essere ucciso se catturato in una trappola non autorizzata e se non vengono individuate altre soluzioni. Questa disposizione può incoraggiare la caccia illegale agli orsi, soprattutto considerando la composizione locale della squadra. In alcuni casi la persona che ha collocato la trappola non autorizzata potrebbe far parte della squadra stessa, mentre l’ordinanza non indica soluzioni né specialisti.
L’articolo 7, comma (1), prevede che questa ordinanza stabilisca il sistema di monitoraggio degli interventi rapidi sugli orsi effettuati sia all’interno sia all’esterno dei perimetri edificati, nella versione approvata per legge dal Parlamento romeno, mediante cattura/trasferimento o prelievo tramite abbattimento o eutanasia. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che «Il sistema di monitoraggio del comma 1 è istituito sulla base del registro nazionale delle catture/trasferimenti/prelievi tramite abbattimento o eutanasia, il cui modello è previsto nell’allegato n. 4 della presente ordinanza d’urgenza». L’articolo 9 prevede poi che «Le agenzie provinciali e regionali per la protezione dell’ambiente hanno le seguenti responsabilità e attribuzioni: a) designare una persona di contatto per le catture e le uccisioni accidentali;».
Dall’esame dell’ordinanza e dei suoi allegati non abbiamo trovato alcuna menzione della registrazione delle catture e uccisioni accidentali di orsi nel sistema di monitoraggio degli interventi rapidi. L’unica menzione è nell’articolo 9, tra le attribuzioni delle agenzie provinciali e regionali per la protezione dell’ambiente: designare una persona di contatto per le catture e le uccisioni accidentali. Che cosa accade quindi agli esemplari uccisi accidentalmente? Chi ne risponderà, in quale modo e dove saranno annotati questi dati? (L’ordinanza non lo specifica). Tutto ciò genera una seria incertezza sulla legalità di eventuali uccisioni «accidentali» e sulla loro registrazione trasparente.
L’Ordinanza d’urgenza 57/2007 contiene all’articolo 36 una disposizione secondo cui l’autorità competente per la protezione dell’ambiente organizza il sistema di monitoraggio delle catture e uccisioni accidentali di tutte le specie di uccelli e delle specie degli allegati 4 A e 4 B. Il comma (2) dello stesso articolo prevede che:
«Sulla base delle informazioni ottenute mediante il sistema di monitoraggio del comma (1), l’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste adotta misure supplementari di ricerca o conservazione per assicurare che le uccisioni o catture accidentali non abbiano un impatto negativo molto forte sulle specie interessate.»
Le disposizioni dell’ordinanza non prevedono quindi misure supplementari di ricerca o conservazione per assicurare che le uccisioni o catture accidentali non abbiano un impatto negativo molto forte sulle specie interessate. Nella forma attuale approvata, riteniamo che l’ordinanza decimerà la popolazione di orsi, incoraggiando la caccia ai trofei e il mercato della carne d’orso.
Inoltre, l’articolo 6, comma (3), dell’ordinanza criticata consente l’abbattimento delle femmine di orso con cuccioli, che dovranno essere trasferiti con urgenza.
L’articolo 12, comma (3), prevede che «La carcassa dell’esemplare prelevato tramite abbattimento spetta al Gestore che ha effettuato il prelievo e può essere utilizzata secondo le norme vigenti stabilite dall’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare, oppure sarà distrutta mediante incenerimento se l’intervento è stato effettuato dalla Guardia forestale o se l’esemplare è stato prelevato tramite eutanasia».
Riteniamo che una disposizione simile incoraggi la caccia perché consente al gestore di conservare la carcassa dell’esemplare abbattuto.
Inoltre, secondo l’articolo 2, comma (3), lettera a), la squadra d’intervento è composta da:
- a) il sindaco/vicesindaco dell’unità amministrativo-territoriale in cui si è verificato l’evento, designato nel comitato locale per le emergenze ai sensi dell’articolo 12, comma (2), dell’Ordinanza d’urgenza del governo n. 21/2004 sul Sistema nazionale di gestione delle emergenze;
- b) personale delle unità e/o sottounità specializzate della gendarmeria territorialmente competenti, in servizio nella zona dove è stata segnalata la presenza dell’orso;
- c) personale tecnico specializzato dipendente del Gestore, che ha stipulato un contratto di reperibilità permanente con l’unità amministrativo-territoriale per assicurare i servizi specialistici previsti dalla presente ordinanza;
- d) il veterinario autorizzato.
Abbiamo seri dubbi sulla competenza del sindaco/vicesindaco dell’unità amministrativa in cui si è verificato l’evento a dirigere una squadra specializzata d’intervento sugli orsi.
L’ordinanza prevede una serie di investimenti necessari da mettere a disposizione della squadra d’intervento:
Fucili, tranquillanti, veicoli, gabbie e sistemi di identificazione con microchip, che si precisa saranno assicurati nei limiti del bilancio. Non viene tuttavia specificato se esistano risorse nel bilancio statale né da dove proverranno i fondi. Ne consegue che si ricorrerà direttamente all’uccisione dell’animale per mancanza di risorse finanziarie, una modalità incostituzionale di adozione di un atto normativo che deroga anche ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione romena.
L’orso è una specie rigorosamente protetta secondo la direttiva Habitat. La direttiva Habitat dell’UE inserisce l’orso nell’elenco delle specie rigorosamente protette la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (allegato IV), e il suo articolo 12 vieta l’uccisione di questi esemplari.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito nella propria giurisprudenza che una direttiva ha effetto diretto se le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn). Nel caso in esame sono violate le disposizioni dell’articolo 12 della direttiva Habitat, recepita con l’Ordinanza d’urgenza 57/2007, come segue:
Osserviamo anzitutto che l’ordinanza criticata disattende anche l’Ordinanza d’urgenza 57/2007, oltre alla direttiva Habitat, stabilendo condizioni d’intervento sugli orsi diverse da quelle consentite dall’Ordinanza 57/2007.
Osserviamo inoltre che i commi (2), (2^1) e (2^2) dispongono che le deroghe sono stabilite con ordinanza del dirigente dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste, con il parere dell’Accademia romena e con il parere vincolante dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste. Il comma (2^2) dispone che la procedura per stabilire le deroghe è approvata con ordinanza dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste. Queste disposizioni non hanno corrispondenza nell’ordinanza relativa all’ approvazione dei metodi d’intervento sulla specie orso bruno e alla modifica e integrazione di alcuni atti normativi.
La direttiva Habitat prevede inoltre chiaramente che le deroghe alle misure speciali di conservazione possono essere approvate solo se altre soluzioni alternative sono state attuate senza successo.
Secondo l’allegato 3 dello stesso atto normativo, l’orso è anche una specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. L’articolo 31 dell’Ordinanza d’urgenza 57/2007 prevede che:
«(1) La protezione e la conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche d’interesse comunitario, esclusi gli uccelli, presenti sul territorio romeno e indicati negli allegati n. 2 e 3 avvengono mediante la dichiarazione di siti d’importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, selezionati e designati secondo i criteri dell’allegato n. 7 e le disposizioni dell’articolo 8, comma (1), lettere b) e c), e comma (4).
[…]
(4) Per proteggere e conservare le specie, vengono elaborati piani d’azione nazionali/regionali per ciascuna specie, documenti contenenti misure d’azione e conservazione conformi ai piani d’azione per le specie concordati a livello internazionale/europeo.»
Queste misure mancano nell’ordinanza sulle modalità d’intervento immediato per prevenire e contrastare gli attacchi degli orsi bruni.
Analogamente, l’articolo 33 dell’Ordinanza d’urgenza n. 57/2007 stabilisce che, per le specie di piante e animali selvatici terrestri, acquatici e sotterranei degli allegati 4 A (quindi anche l’orso bruno) e 4 B, esclusi gli uccelli, che vivono sia all’interno sia all’esterno delle aree naturali protette, sono vietati:
- a) qualsiasi forma di prelievo, cattura, uccisione, distruzione o ferimento di esemplari nel loro ambiente naturale, in qualsiasi fase del ciclo biologico;
- b) la perturbazione intenzionale durante la riproduzione, l’allevamento dei piccoli, il letargo e la migrazione;
- c) il deterioramento, la distruzione e/o la raccolta intenzionale di nidi e/o uova in natura;
- d) il deterioramento e/o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo;
- e) la raccolta di fiori e frutti, la raccolta, il taglio, lo sradicamento o la distruzione intenzionale di queste piante nei loro habitat naturali, in qualsiasi fase del ciclo biologico;
- f) la detenzione, il trasporto, la vendita o lo scambio per qualsiasi scopo, nonché l’offerta di scambio o vendita di esemplari prelevati in natura in qualsiasi fase del ciclo biologico.»
Quanto alle deroghe concedibili, l’articolo 15 della direttiva Habitat, ripreso anche nell’Ordinanza d’urgenza 57/2007, stabilisce che:
«Per la cattura o l’uccisione delle specie di fauna selvatica elencate nell’allegato V, lettera a), e quando si applicano deroghe ai sensi dell’articolo 16 per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie dell’allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano qualsiasi metodo non selettivo che possa provocare la scomparsa locale o una grave perturbazione di tali specie, in particolare:
(a)
l’uso dei metodi di cattura e uccisione elencati nell’allegato VI, lettera a),
(b)
qualsiasi forma di cattura e uccisione praticata dai mezzi di trasporto elencati nell’allegato VI, lettera b)».
L’allegato VI, lettera a, «METODI, DISPOSITIVI E MEZZI VIETATI DI TRASPORTO, CATTURA E UCCISIONE», elenca:
(a) Mezzi non selettivi
MAMMIFERI
-
Animali ciechi o mutilati usati come esche vive
-
Registratori
-
Dispositivi elettrici o elettronici capaci di uccidere o stordire
-
Fonti luminose artificiali
-
Specchi e altri dispositivi abbaglianti
-
Dispositivi di illuminazione dei bersagli
-
Dispositivi di mira per il tiro notturno con cannocchiale elettronico o convertitore d’immagine
-
Esplosivi
-
Reti non selettive per costruzione o condizioni d’uso
-
Trappole non selettive per costruzione o condizioni d’uso
-
Balestre
-
Veleni ed esche avvelenate o anestetiche
-
Gas o fumigazione
-
Armi automatiche o semiautomatiche con caricatori che possono contenere più di due cartucce
Sebbene l’ordinanza che approva i metodi d’intervento sulla specie orso bruno e modifica e integra alcuni atti normativi non preveda l’abbattimento con armi automatiche o semiautomatiche con caricatori capaci di contenere più di due cartucce, né la cattura e l’uccisione dai mezzi di trasporto dell’allegato VI, lettera b), non vieta nemmeno queste pratiche. Non prevede alcun mezzo di protezione/conservazione degli orsi, lasciando così via libera alle violazioni della direttiva europea. Formuliamo le stesse critiche riguardo alle forme di cattura e uccisione dai mezzi di trasporto dell’allegato VI, lettera b), ossia aeromobili e veicoli a motore in movimento.
Queste disposizioni hanno corrispondenza nell’Ordinanza d’urgenza 57/2007, articolo 52, comma (1), lettera g.
III. Concessione di una deroga con ordinanza ministeriale per uccidere 486 orsi
Il 20 aprile 2023 è stata annunciata una consultazione pubblica su un progetto di ordinanza del Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste per approvare i livelli di prevenzione e intervento volti a prevenire danni e incidenti causati dall’orso (Ursus arctos). Il progetto concede una deroga per uccidere 486 orsi bruni (Ursus arctos). Al momento non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Questo progetto è stato promosso senza il parere dell’Accademia romena e sulla base di uno Studio parziale che si limita a criminalizzare gli orsi e a classificarli come una specie pericolosa, senza analizzare misure di prevenzione e conservazione. Allo stesso tempo manca completamente una valutazione dell’impatto dell’uccisione dei 486 orsi, manca completamente una valutazione scientifica della popolazione di orsi e manca un’analisi delle cause dei conflitti uomo-orso per stabilire i metodi di prevenzione più adatti. L’uccisione degli orsi diventa quindi il primo e unico metodo, applicato discrezionalmente da un gruppo di non specialisti, senza alcuna valutazione ambientale, consentendo di inseguire e uccidere gli orsi persino nel loro ambiente naturale.
Lo studio presenta soltanto metodi di calcolo di un livello massimo di prelievo degli orsi, senza analisi del rischio né dell’impatto.
Quanto al calcolo della popolazione di orsi, al punto 2.5.3 si legge: «Utilizzando la percentuale media di crescita delle popolazioni di orsi a livello mondiale (1,136), applicata alla cifra di 7200, è risultato un numero minimo di 7703 individui per il 2023».
Riteniamo che questo calcolo sia errato. Moltiplicando N2018 = 7200 per λ = 1,136 non otteniamo il valore di 7703 presentato dagli autori. Calcolando invece la crescita nel periodo 2018-2022 otteniamo un tasso di 1,07 (ossia del 7%), che non compare in alcun punto della metodologia presentata. Considerando l’intervallo di 4 anni e questo tasso, sembra poco plausibile che sia rimasto costante per quattro anni, mentre gli autori non indicano se abbiano calcolato altri tassi annui per questo periodo. Possiamo quindi considerare la cifra di 7703 estranea alla scienza e frutto del libero arbitrio. Il destino di una specie chiave per l’ecosistema non può essere messo a rischio da calcoli sbagliati.
Al punto 2.5.4 si legge: «Il massimo di individui è stato calcolato per il 2022 partendo dalle stime a livello di comprensorio di caccia, centralizzate dalle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente e applicando una correzione negativa di 0,5. È risultato un massimo di 8093 individui, cifra utilizzata successivamente per tutti i calcoli. Questa correzione è seguita alle verifiche sul terreno, applicando l’indice “COY” per il metodo delle unità riproduttive (Krkovic et.al., 2001)».
Questo approccio rappresenta il tramonto della scienza perché il minimo e il massimo della popolazione di orsi sono stati stimati con due metodi diversi, uno per il minimo e l’altro per il massimo, secondo ciò che conveniva maggiormente agli autori e ai beneficiari. Per il minimo hanno scelto di stimare una crescita rispetto a un valore stabilito nel 2018 (a livello di bioregione e con dati raccolti per campionamento). Per il massimo hanno scelto valori calcolati a partire dal numero di orsi dichiarati dai gestori per comprensorio di caccia, cui è stata applicata una correzione del 50% senza fondamento scientifico, perché l’articolo citato non contiene metodi o risultati che suggeriscano di usare 0,5 come valore di correzione di una popolazione.
Sul calcolo della densità degli orsi, l’ordinanza prevede: «Le densità calcolate per ciascun comprensorio di caccia sono state ottenute utilizzando la media tra l’habitat favorevole all’orso bruno estratto da Corine Land Cover e la superficie del comprensorio, media rapportata a 100km2 (10 000 ha), fig. 7-8». Questo approccio, che stabilisce la superficie di riferimento per calcolare la densità degli orsi facendo una media tra un habitat favorevole e confini amministrativi fittizi, è scientificamente nullo secondo la letteratura specialistica attuale su questa specie.
Al punto 2.6 dell’Ordinanza si precisa: «Identificazione, analisi e presentazione delle alternative accettabili; quando si propone una deroga per un numero di esemplari delle specie orso, lince e gatto selvatico, essa sarà correlata all’incidenza dei danni importanti e dei casi di pericolo per la salute e l’integrità delle persone causati da queste specie negli anni 2015 – 2022; fondamento scientifico delle deroghe proposte e definizione del rapporto tra lo stato di conservazione favorevole e il prelievo di un determinato numero di orsi bruni (Ursus arctos), linci (Lynx lynx) e gatti selvatici (Felis silvestris), secondo la direttiva 92/43/EEC del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche (direttiva Habitat); stima del numero di deroghe concedibili per il 2023 a livello di gestore e provincia». Si precisa che «I dati sulla presenza di individui di orso bruno a livello di comprensorio di caccia consistevano nel massimo risultante dall’analisi del punto 5 (8093 individui a livello nazionale), considerando che questo punto propone il numero massimo d’intervento nella popolazione (numero massimo di individui risultante dallo studio), ma anche perché questo valore deriva dalla correzione dei dati centralizzati a livello nazionale e verificati dalle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente. Inoltre, l’intervento proposto nella popolazione di orsi bruni è massimo, senza incidere sullo stato di conservazione attuale, e la sua realizzazione integrale non è obbligatoria. Poiché questo studio propone il livello massimo d’intervento preventivo per l’orso, è stata utilizzata la seguente formula di calcolo risultante dall’analisi: N=(N1+N2)/2, dove N è il numero massimo di individui proposti per la prevenzione a livello di comprensorio di caccia;».
Il significato di «dati sulla presenza» a livello di comprensorio di caccia è vago, e la loro associazione a un numero massimo stabilito a livello nazionale è un mistero, considerando che la letteratura specialistica romena mostra che un orso occupa un areale che comprende diversi comprensori di caccia. Inoltre, essendo l’orso una specie protetta, il principio di prevenzione impone che ogni possibile intervento letale faccia riferimento al livello minimo della popolazione stimata e alla quota minima capace di produrre un impatto sulla popolazione. Nella logica di questo principio, stabilire una quota basata sulla popolazione massima stimata (calcolata male) e sull’intervento massimo (calcolato con una formula senza fondamento scientifico) è quindi errato e pericoloso. L’assenza dell’obbligo di raggiungere il livello massimo non giustifica la decisione d’intervento massimo. Per rispettare il principio di prevenzione, il livello massimo dovrebbe essere il livello minimo al quale si possa valutare un impatto rispetto a una popolazione stimata con un metodo chiaro e scientificamente validato.
Gli autori scrivono poi: «La densità molto elevata degli orsi in Romania causa numerose perdite tra i cuccioli, uccisi dai maschi, la reazione delle femmine con cuccioli per proteggerli; – abbandono dell’habitat naturale e rifugio nelle colture agricole, in piccoli nuclei di vegetazione forestale e vicino alle località, dove aumenta il rischio di conflitto con la popolazione locale e i cuccioli crescono praticamente abituati».
Si individua quindi l’esistenza di sistemi naturali di regolazione della popolazione, rappresentati dai maschi che uccidono i cuccioli, ma nell’ultimo paragrafo si esprime proprio il desiderio di rimuovere i maschi dalla popolazione per «consentire alle femmine di tornare nell’habitat naturale». In pratica, si raccomanda precisamente di ridurre un elemento importante del meccanismo naturale di regolazione della popolazione. Ciò denota interesse per i trofei e incompetenza.
In realtà non viene nemmeno spiegato in quale misura l’obiettivo di riduzione della popolazione possa essere raggiunto prelevando i maschi dominanti che ne assicurano la regolazione naturale. Non viene neppure giustificata questa raccomandazione nel contesto di un obiettivo di riduzione della popolazione. Riteniamo che questa raccomandazione dello studio, in rapporto alla proposta del progetto di ordinanza di fissare una soglia massima di 500 punti CIC, sia preoccupante e serva a sostenere l’uccisione di adulti con trofei preziosi. Questa misura non può contribuire a ridurre la popolazione a breve termine, ma ne destrutturerà ulteriormente la composizione, ne provocherà la crescita a lungo termine ampliando la base della piramide della popolazione di orsi e creerà un rischio di consanguineità. La raccomandazione contraddice quindi gli obiettivi dello studio e lo spirito della quota di prevenzione.
«Per la popolazione di orsi della Romania si può intervenire senza creare problemi alla dinamica e allo stato di conservazione favorevole entro un limite del 10% del livello della popolazione minima. Questo numero comprenderà sia le deroghe d’intervento sia quelle di prevenzione. Mentre le deroghe d’intervento si concentreranno soprattutto sugli esemplari con comportamento deviato, indipendentemente dal sesso o dall’età, il prelievo preventivo cercherà di ridurre la proporzione di maschi, affinché le femmine con cuccioli possano tornare nell’habitat naturale. Secondo gli studi scientifici, i maschi dominanti esercitano una pressione costante sui giovani e soprattutto sulle femmine con cuccioli, che abbandonano le zone favorevoli alla vita e si avvicinano sempre più alle aree abitate per evitare la predazione (Steyer et. all 2013).»
Lo studio non presenta un’analisi d’impatto che stabilisca questa soglia del 10% come priva di effetti sulla popolazione. Il piano d’azione per l’orso propone una soglia dell’8%, mentre il tentativo di studio del ministero propone il 5,94%. Questa affermazione contraddice quindi il resto dello studio.
In conclusione, l’orso bruno Ursus arctos è minacciato in Romania, dove il quadro giuridico favorisce l’uccisione dei maschi più preziosi per ottenere trofei di caccia.



