
Osservazioni di Agent Green sul disegno di legge per un nuovo Codice forestale
Agent Green ha presentato ieri le proprie osservazioni tecniche sul disegno di legge relativo al nuovo Codice forestale, sottoposto a consultazione pubblica presso il Ministero dell’Ambiente. Oltre al breve termine concesso alle osservazioni del pubblico durante le ferie, l’organizzazione ritiene che il disegno di legge favorirà i tagli abusivi, trasformerà la foresta della Romania in una piantagione agricola e limiterà il libero accesso del pubblico, anche a piedi.
Osservazioni di Agent Green sul nuovo Codice forestale della Romania
10 agosto 2023
Al sig. Dănuț Iacob – danut.iacob@mmediu.ro, 0723667322
Sig. Gabriel Oltean – gabriel.oltean@mmediu.ro
Dopo aver esaminato il disegno di legge relativo al nuovo Codice forestale, annunciato pubblicamente il 01.08.2023 sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e scaricabile da qui, Agent Green sottopone alla vostra attenzione quanto segue:
- Chiediamo di prolungare la consultazione pubblica tenendo conto della complessità del progetto. Secondo le decisioni del Comitato di controllo dell’osservanza della Convenzione di Aarhus e le decisioni degli Stati membri della Convenzione, non è legale consultare il pubblico per pochi giorni durante le ferie. A tale proposito: ACCC/C/2008/24 (ECE/MP.PP/C.1/2009/8/Add.1) riguardante la Spagna e la decisione IV/9f sull’osservanza da parte della Spagna degli obblighi stabiliti dalla Convenzione, nonché la comunicazione ACCC/C/2010/51 (ECE/MP.PP/C.1/2014/12) sull’osservanza da parte della Romania.
- Chiediamo che la consultazione pubblica sia prolungata anche oltre il periodo delle ferie, a partire da settembre, per almeno 15 giorni, come previsto dalla giurisprudenza della Convenzione di Aarhus, pp. 65 e 188 – Giurisprudenza della Convenzione di Aarhus (PDF)
- Chiediamo di organizzare un dibattito pubblico su questo tema al di fuori del periodo delle ferie, a partire da settembre;
- Il sig. Dănuț Iacob – la persona di contatto indicata sul sito ufficiale del Ministero per questo complesso progetto – non risponde né al telefono né alle nostre richieste inviate tramite messaggi durante la consultazione pubblica, in orario di lavoro;
- Mettiamo a disposizione le osservazioni e i suggerimenti di Agent Green su questo documento (precisiamo che si tratta solo di una parte, poiché il tempo della consultazione pubblica è insufficiente per analizzare un documento tanto complesso). Per agevolare la lettura delle nostre osservazioni, indichiamo di seguito l’articolo e il paragrafo cui ci riferiamo, inserendo in una tabella a due colonne la versione del NCS accanto a quella da noi suggerita:
Versione indicata nel NCS
Osservazioni di Agent Green
Art.1. Patrimonio forestale nazionale
(2) I terreni a destinazione forestale sono quelli inclusi nei piani di assestamento forestale vigenti al 1º gennaio 1990, comprese le variazioni di superficie conformi alle operazioni di entrata e uscita effettuate e/o agli atti amministrativi emessi alle condizioni previste dalla legge.
(3)f)-terreni con usi specifici dell’amministrazione forestale: terreni destinati ad assicurare l’alimentazione della selvaggina e a produrre foraggio;
**(3)g)-**terreni occupati da costruzioni e dai relativi cortili: sedi amministrative, rifugi, allevamenti di fagiani, trote e animali di interesse venatorio, strade e ferrovie forestali di trasporto, spazi industriali e altre attrezzature tecniche specifiche del settore forestale;
(2) I terreni a destinazione forestale e i relativi confini sono quelli inclusi nei piani di assestamento forestale vigenti al 1º gennaio 1990, comprese le variazioni di superficie conformi alle operazioni di entrata e uscita effettuate e/o agli atti amministrativi emessi alle condizioni previste dalla legge.
(3)f)-terreni con usi specifici delle attività venatorie: terreni destinati alla produzione di foraggio e luoghi di somministrazione di alimenti alle specie di
fauna;
(3)g)– terreni occupati da costruzioni e dai relativi cortili: sedi amministrative, rifugi, allevamenti di fagiani, trote e animali di interesse venatorio, strade e ferrovie forestali di trasporto, spazi industriali e altre attrezzature tecniche specifiche del settore forestale;
Art.2. Definizione di foresta
(1) Sono considerate foreste, ai sensi della presente legge, le superfici del FFN di almeno 0,5 ha coperte da alberi che, in normali condizioni vegetative, raggiungono un’altezza minima di 5 m a maturità**.**
(2) Sono assimilati alle foreste:
a)
b)
(1) Sono considerate foreste, ai sensi della presente legge, le superfici del FFN di almeno 0,3 ha coperte da alberi che, in normali condizioni vegetative, raggiungono un’altezza minima di 5 m a maturità.
(2) Sono assimilati alle foreste:
a)
b)
+c) Le superfici coperte da vegetazione forestale non incluse nel FFN che soddisfano le condizioni specificate al paragrafo (1)
Art. 6. Principi di gestione sostenibile delle foreste
h) assicurare un livello adeguato di continuità giuridica, istituzionale e operativa nella gestione delle foreste;
i)…
j) promuovere e proteggere il ruolo salutare, educativo, turistico e ricreativo della foresta.
h) assicurare in piena trasparenza un livello adeguato di continuità giuridica, istituzionale e operativa nella gestione delle foreste;
i)…
j) promuovere e proteggere il ruolo protettivo, salutare, educativo, turistico e ricreativo della foresta.
+k) separare e gestire la foresta in funzione di tutti i suoi 3 ruoli principali: ecologico e conservativo, sociale e ricreativo, ed economico.
Art. 7. Forme di proprietà
(7) Non sono dovute imposte/tasse sui terreni per le superfici del patrimonio forestale diverse da quelle di proprietà pubblica per le quali non è regolamentato il processo di produzione legnosa, per quelle certificate e per quelle con soprassuoli fino a 20 anni di età.
(7) Non sono dovute imposte/tasse sui terreni e sui redditi per le superfici del patrimonio forestale diverse da quelle di proprietà pubblica per le quali non è regolamentato il processo di produzione legnosa, per quelle certificate e per quelle con soprassuoli fino a 20 anni di età.
+(8) I proprietari di terreni forestali che rinunciano volontariamente al prelievo dei prodotti principali e di quelli derivanti dai lavori di conservazione previsti dal piano di assestamento beneficiano inoltre di esenzioni da imposte e tasse per la superficie non interessata dai tagli.
Art.10. Autorità pubblica centrale per la silvicoltura
L’autorità pubblica centrale per la silvicoltura, di seguito l’Autorità, è organizzata e opera come organo specializzato dell’amministrazione pubblica centrale e rappresenta l’autorità statale nel settore forestale.
L’autorità pubblica centrale per la silvicoltura, di seguito l’Autorità, è organizzata e opera come organo specializzato dell’amministrazione pubblica centrale e rappresenta l’autorità statale nel settore forestale con funzioni di regolamentazione, coordinamento e controllo.
Art. 11. Guardia forestale nazionale
(1) Alle dipendenze dell’Autorità opera la Guardia forestale nazionale, istituzione pubblica costituita come organo specializzato dell’Autorità, dotata di personalità giuridica e con il compito principale di controllare l’applicazione della legislazione forestale.
(1) Alle dipendenze dell’Autorità opera la Guardia forestale nazionale, istituzione pubblica costituita come organo specializzato dell’Autorità, dotata di personalità giuridica e cui spetta in via esclusiva, come compito principale, il controllo dell’applicazione della legislazione forestale.
Art. 12. Distretti forestali
(1) L’amministrazione o, secondo i casi, la prestazione di servizi forestali per i terreni del FFN è assicurata da distretti forestali autorizzati, di seguito distretti forestali, che sono di due tipi:
(1) L’amministrazione o, secondo i casi, la prestazione di servizi forestali per i terreni del FFN e per gli altri che richiedono interventi analoghi è assicurata da distretti forestali autorizzati, di seguito distretti forestali, che sono di due tipi:
Art. 13. Direzione, organizzazione e funzionamento dei distretti forestali
(3) La direzione e la rappresentanza legale del distretto forestale non statale diverso da quello previsto al paragrafo (2) sono assicurate dal capo del distretto forestale, nominato con decisione del proprietario unico, del consiglio di amministrazione o dell’assemblea generale, secondo i casi.
(4) I capi dei distretti forestali previsti all’art. 12, paragrafo (1), devono aver conseguito un titolo di studi universitari a ciclo lungo oppure una laurea e una laurea magistrale nel settore forestale, con almeno 5 anni di anzianità come ingegneri forestali, secondo la normativa vigente.
(6) Se il capo del distretto forestale non statale è nominato in violazione dei paragrafi (2)–(4), il proprietario/l’associazione di proprietari che ha costituito il distretto deve nominare un altro capo entro 45 giorni dalla notifica dell’Autorità, pena la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento del distretto fino all’adeguamento, mantenendo l’obbligo di garantire la vigilanza e l’integrità del FFN.
(3) La direzione e la rappresentanza legale del distretto forestale non statale diverso da quello previsto al paragrafo (2) sono assicurate dal capo del distretto forestale, nominato dopo aver superato un concorso/esame con decisione del proprietario unico, del consiglio di amministrazione o dell’assemblea generale, secondo i casi.
(4) I capi dei distretti forestali previsti all’art. 12, paragrafo (1), devono aver conseguito un titolo di studi universitari a ciclo lungo oppure una laurea e una laurea magistrale nelle specializzazioni di silvicoltura o utilizzazioni forestali, con almeno 6 5 anni di anzianità come ingegneri nel settore forestale, secondo la normativa vigente.
(6) Se il capo del distretto forestale non statale è nominato in violazione dei paragrafi (1)–(5), il proprietario/l’associazione di proprietari che ha costituito il distretto l’entità responsabile deve regolarizzare la situazione nominare un altro capo entro un massimo di 30 45 giorni dalla notifica dell’Autorità, pena la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento del distretto fino all’adeguamento, mantenendo l’obbligo di garantire la vigilanza e l’integrità del FFN.
Art. 16. Istruzione
(3) Lo Stato promuove e sostiene la gestione sostenibile dei terreni del FFN e a tal fine assicura il quadro per il trasferimento di conoscenze specifiche di carattere tecnico, giuridico, economico, sociale e ambientale.
(3) Lo Stato promuove e sostiene la gestione sostenibile dei terreni del FFN e delle foreste in generale e a tal fine assicura il quadro per il trasferimento di conoscenze specifiche di carattere tecnico, giuridico, economico, sociale e ambientale.
Art. 17. Ricerca, sviluppo e innovazione nella silvicoltura
(5) L’installazione di superfici sperimentali nel FFN può avvenire solo informando l’amministratore per i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato, o con il consenso del proprietario negli altri casi.
(6) Gli utilizzatori di superfici sperimentali di lunga durata nel FFN pubblico e privato, previa informazione dei proprietari o amministratori, iscrivono tali superfici nel Catalogo pubblico nazionale delle superfici sperimentali istituito dall’Autorità e da essa gestito direttamente o attraverso un’entità la cui attività principale sia la ricerca scientifica e l’innovazione, accreditate dall’ASCD.
(7)…
(5) L’installazione di superfici sperimentali nel FFN può avvenire solo avviene di regola informando l’amministratore per i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato, o con il consenso del proprietario negli altri casi.
(6) Gli utilizzatori di superfici sperimentali di lunga durata nel FFN pubblico e privato, previa informazione dei proprietari o amministratori, iscrivono tali superfici nel Catalogo pubblico nazionale delle superfici sperimentali istituito dall’Autorità e da essa gestito direttamente o attraverso un’entità la cui attività principale sia la ricerca scientifica e l’innovazione, accreditate dall’ASCD.
(7)…
+(8) Fanno eccezione ai paragrafi (5) e (6) i temi di ricerca i cui risultati rischiano di essere compromessi dalla divulgazione dei luoghi di raccolta dei dati.
Art. 23. Obblighi dei proprietari relativi al rispetto del regime forestale
(2) I proprietari di terreni del FFN con superficie superiore a 10 ha hanno, oltre agli altri obblighi espressamente previsti dalla presente legge, i seguenti obblighi:
a)…
…
k)…
(2) I proprietari di terreni del FFN con superficie superiore a 10 ha hanno, oltre agli altri obblighi espressamente previsti dalla presente legge, i seguenti obblighi:
a)…
…
k)…
+l) svolgere la valutazione di incidenza per gli interventi previsti dal piano di assestamento forestale sui terreni del FFN sovrapposti a siti di importanza comunitaria
+m) rispettare le disposizioni dei piani di gestione delle aree protette cui si sovrappongono e le misure di conservazione stabilite per habitat e specie
(4) I proprietari di terreni del FFN con superficie massima di 10 ha inclusi hanno, oltre agli altri obblighi espressamente previsti dalla presente legge, i seguenti obblighi:
a)…
…
d)…
(4) I proprietari di terreni del FFN con superficie massima di 10 ha inclusi hanno, oltre agli altri obblighi espressamente previsti dalla presente legge, i seguenti obblighi:
a)…
…
d)…
+e) svolgere la valutazione di incidenza per i lavori di rigenerazione forestale sui terreni del FFN sovrapposti a siti di importanza comunitaria
+f) rispettare le disposizioni dei piani di gestione delle aree protette cui si sovrappongono e le misure di conservazione stabilite per habitat e specie
(7) I proprietari di vegetazione forestale esterna al FFN hanno i seguenti obblighi:
a)…
…
b)…
(7) I proprietari di vegetazione forestale esterna al FFN hanno i seguenti obblighi:
a)…
…
b)…
+c) rispettare le disposizioni dei piani di gestione delle aree protette cui si sovrappongono e le misure di conservazione stabilite per habitat e specie
Art. 25. Diritti dei proprietari
(1) I proprietari di terreni del FFN con superficie massima di 10 ha inclusi hanno, oltre agli altri diritti previsti dalla presente legge, i seguenti diritti:
a) prelevare un volume massimo di legno di 5 m³/anno/ha, in funzione delle caratteristiche strutturali del soprassuolo, sulla base dell’iscrizione nel sistema informativo integrato di tracciamento del legname;
b) riportare agli anni successivi i quantitativi non prelevati ai sensi della lettera a), per eseguire correttamente i lavori selvicolturali in funzione delle caratteristiche strutturali del soprassuolo;
c) prelevare integralmente i prodotti accidentali, imputandoli al volume previsto annualmente per gli anni successivi, secondo le registrazioni del sistema informativo integrato di tracciamento del legname;
d) essere esenti dalle imposte sui terreni alle condizioni dell’art. 7, paragrafo (7);
(1) I proprietari di terreni del FFN con superficie massima di 10 ha inclusi hanno, oltre agli altri diritti previsti dalla presente legge, i seguenti diritti:
a) prelevare, in assenza di un piano di assestamento, un volume massimo di legno di 1 m³/anno/ha derivante dai lavori di igiene forestale, sulla base dell’iscrizione nel sistema informativo integrato di tracciamento del legname, solo se la superficie è esterna alle zone di non intervento selvicolturale;
b) riportare agli anni successivi i quantitativi non prelevati ai sensi della lettera a), per eseguire correttamente i lavori selvicolturali in funzione delle caratteristiche strutturali del soprassuolo;
c) prelevare integralmente i prodotti accidentali, imputandoli al volume previsto annualmente per gli anni successivi, secondo le registrazioni del sistema informativo integrato di tracciamento del legname, ad eccezione delle superfici del FFN incluse nel tipo funzionale TI o nelle zone di non intervento delle aree protette secondo i piani di gestione, rispettivamente nel Catalogo delle foreste vergini e quasi vergini
d) essere esenti dalle imposte sui terreni e sui redditi alle condizioni dell’art. 7, paragrafo (7);
(2) I proprietari di terreni del FFN con superficie superiore a 10 ha hanno, oltre ai diritti previsti dalla presente legge, i seguenti diritti per il prelievo di prodotti legnosi:
a) scegliere l’assortimento obiettivo nelle foreste con funzione produttiva secondo le norme tecniche di assestamento forestale, quando si elaborano piani di assestamento forestale ai sensi dell’art. 63, paragrafo (3);
b) prelevare legno secondo le disposizioni dei piani di assestamento forestale;
c) prelevare integralmente i prodotti accidentali, imputandoli alla ripresa stabilita dai piani di assestamento forestale;
(2) I proprietari di terreni del FFN con superficie superiore a 10 ha hanno, oltre ai diritti previsti dalla presente legge, i seguenti diritti per il prelievo di prodotti legnosi:
a) scegliere l’assortimento obiettivo nelle foreste con funzione produttiva secondo le norme tecniche di assestamento forestale, quando si elaborano piani di assestamento forestale ai sensi dell’art. 63, paragrafo (3). È vietato sostituire il tipo naturale fondamentale di foresta con piantagioni di altre specie;
b) prelevare legno secondo le disposizioni dei piani di assestamento forestale;
c) prelevare integralmente i prodotti accidentali, imputandoli alla ripresa stabilita dai piani di assestamento forestale, ad eccezione delle superfici del FFN incluse nel tipo funzionale TI o nelle zone di non intervento delle aree protette secondo i piani di gestione, rispettivamente nel Catalogo delle foreste vergini e quasi vergini;
Art. 27. Contratto di vigilanza e servizi forestali minimi
(2) Il contratto di vigilanza e servizi forestali minimi può essere stipulato dal proprietario, dal successore nei diritti o da qualsiasi comproprietario, anche senza il consenso degli altri. Le persone iscritte nel Registro agricolo possono stipulare con un distretto forestale un contratto di vigilanza e servizi forestali minimi relativo al terreno del FFN appartenuto al defunto per il quale il procedimento successorio non è stato concluso. Il contratto è stipulato dopo il controllo integrale svolto dal distretto forestale alla presenza del titolare del contratto.
(2) Il contratto di vigilanza e servizi forestali minimi può essere stipulato dal proprietario, dal successore nei diritti o da qualsiasi comproprietario, anche senza il consenso degli altri. Le persone iscritte nel Registro agricolo possono stipulare con un distretto forestale un contratto di vigilanza e servizi forestali minimi relativo al terreno del FFN appartenuto al defunto per il quale il procedimento successorio non è stato concluso. Il contratto è stipulato dopo il controllo integrale svolto dal distretto forestale la Guardia forestale alla presenza del titolare del contratto.
Art. 31. Vigilanza e servizi forestali minimi per terreni con proprietario non identificato
(2) Ad eccezione delle stazioni e basi sperimentali e scientifiche, la notifica prevista al paragrafo (1) è trasmessa contemporaneamente anche al distretto forestale designato per assicurare la vigilanza e i servizi forestali minimi della superficie, che effettua un controllo integrale/valuta, alle condizioni di legge, gli eventuali danni al patrimonio forestale per il terreno privo di servizi forestali minimi.
(3) Per i terreni del paragrafo (1), la vigilanza e i servizi forestali minimi del distretto designato sono assicurati mediante un verbale di constatazione redatto tra il rappresentante di tale distretto e quello della Guardia forestale territorialmente competente, dopo la valutazione da parte del rappresentante del distretto designato, alle condizioni di legge, degli eventuali danni al patrimonio forestale.
(6) Per superfici del patrimonio forestale superiori a 30 ha per le quali manca l’amministrazione o non sono assicurati i servizi forestali minimi, i servizi forestali del distretto designato sono prestati mediante un verbale di constatazione redatto tra il suo rappresentante e quello della Guardia forestale territorialmente competente, dopo il controllo integrale/la valutazione da parte del distretto forestale, alle condizioni di legge, degli eventuali danni al patrimonio forestale.
(2) Ad eccezione delle stazioni e basi sperimentali e scientifiche, la notifica prevista al paragrafo (1) è trasmessa contemporaneamente anche al distretto forestale designato per assicurare la vigilanza e i servizi forestali minimi della superficie, che effettua un controllo integrale/valuta, cui seguono il controllo integrale e la valutazione, alle condizioni di legge, degli eventuali danni al patrimonio forestale per il terreno privo di servizi forestali minimi**.**
(3) Per i terreni del paragrafo (1), la vigilanza e i servizi forestali minimi del distretto designato sono assicurati mediante un verbale di constatazione redatto tra il rappresentante di tale distretto e quello della Guardia forestale territorialmente competente, dopo la valutazione da parte di quest’ultimo del rappresentante del distretto designato, alle condizioni di legge, degli eventuali danni al patrimonio forestale.
(6) Per superfici del patrimonio forestale superiori a 30 ha per le quali manca l’amministrazione o non sono assicurati i servizi forestali minimi, i servizi forestali del distretto designato sono prestati mediante un verbale di constatazione redatto tra il suo rappresentante e quello della Guardia forestale territorialmente competente, dopo il controllo integrale/la valutazione da parte di quest’ultimo del distretto forestale, alle condizioni di legge, degli eventuali danni al patrimonio forestale.
Articolo 32. Amministrazione del FFN di proprietà dello Stato
(4) Romsilva ha il diritto di utilizzare i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato che amministra anche per istituire allevamenti di selvaggina e complessi venatori, alle condizioni previste dalla legge.
(5) Le entrate di Romsilva provengono da:
g) stanziamenti del bilancio dello Stato a sostegno dell’amministrazione del FFN di proprietà pubblica dello Stato, per finanziare l’amministrazione delle aree naturali protette ai sensi dell’art. 30, paragrafo (2), dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette e sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 49/2011, e successive modifiche e integrazioni, e per finanziare la Direzione per l’allevamento, l’utilizzo e il miglioramento degli equini ai sensi dell’art. III della legge n. 99/2019 che modifica e integra l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 139/2002 sulla soppressione della Società nazionale «Cai de Rasă» – S.A. e sull’acquisizione del suo patrimonio da parte di Romsilva;
(6) d) distretti forestali non statali che operano come aziende autonome di interesse locale, per i terreni isolati, sulla base di un contratto con Romsilva.
(7) Per i terreni isolati del FFN di proprietà pubblica dello Stato, la vigilanza e i servizi minimi possono essere assicurati anche dai distretti forestali non statali sulla base di un contratto con Romsilva.
(4) Romsilva ha il diritto di utilizzare i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato che amministra anche per istituire allevamenti di selvaggina e complessi venatori, alle condizioni previste dalla legge.
(4) Romsilva è un’istituzione di bilancio le cui entrate proprie sono rappresentate dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche effettuate e da altre fonti conformi alle sue attività.
(5) Romsilva realizza a nome dello Stato entrate dalle seguenti fonti:
g) stanziamenti del bilancio dello Stato a sostegno dell’amministrazione del FFN di proprietà pubblica dello Stato per finanziare la Direzione per l’allevamento, l’utilizzo e il miglioramento degli equini ai sensi dell’art. III della legge n. 99/2019 che modifica e integra l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 139/2002 sulla soppressione della Società nazionale «Cai de Rasă» – S.A. e sull’acquisizione del suo patrimonio da parte di Romsilva;
(6) d) distretti forestali non statali che operano come aziende autonome di interesse locale, per i terreni isolati, sulla base di un contratto con Romsilva.
(7) Per i terreni isolati del FFN di proprietà pubblica dello Stato, la vigilanza e i servizi minimi possono essere assicurati anche dai distretti forestali non statali sulla base di un contratto con Romsilva.
Art. 37. Occupazioni
(1) Le occupazioni indicate come tali nei piani di assestamento forestale sono risolte in via amichevole o giudiziale. Entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge o, rispettivamente, dalla loro indicazione nel piano di assestamento forestale, gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica devono avviare le procedure giudiziali per risolvere le occupazioni.
(3) In relazione alla durata dell’opera/dei lavori, l’occupazione prevista al paragrafo (1) può essere approvata per un massimo di 10 anni, con possibilità di proroghe per periodi successivi di un massimo di 10 anni.
(1) Le occupazioni indicate come tali nei piani di assestamento forestale sono risolte in via amichevole o giudiziale. Entro 5 anni 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge o, rispettivamente, dalla loro indicazione nel piano di assestamento forestale, gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica devono avviare le procedure giudiziali per risolvere le occupazioni.
(3) In relazione alla durata dell’opera/dei lavori, l’occupazione prevista al paragrafo (1) può essere approvata per un massimo di 10 anni, con possibilità di proroga per non più di due periodi successivi di un massimo di 10 5 anni.
Art. 39. Riduzione della superficie del FFN
(1) È vietato ridurre la superficie del FFN, tranne nei casi degli artt. 40 e 41 in cui l’esclusione definitiva è consentita senza compensazione con terreni. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
(1) È vietato ridurre fisicamente e/o nei registri la superficie del FFN, tranne nei casi degli artt. 40 e 41 in cui l’esclusione definitiva è consentita senza compensazione con terreni. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 40. Esclusione dal FFN senza compensazione
(1)b) realizzazione del Programma nazionale di sviluppo del turismo «Sci in Romania», su richiesta delle unità amministrativo-territoriali;
(1)c) installazione/ampliamento dei componenti della Rete nazionale di sorveglianza meteorologica e necessari all’installazione/ampliamento dell’infrastruttura di telecomunicazioni speciali, su richiesta dell’Amministrazione nazionale di meteorologia e, rispettivamente, del Servizio di telecomunicazioni speciali;
(1) h) sui quali sono ubicati impianti di estrazione del gas naturale relativi a lavori di interesse nazionale per l’estrazione del gas naturale, su richiesta dell’entità beneficiaria;
(1)b) realizzazione del Programma nazionale di sviluppo del turismo «Sci in Romania», su richiesta delle unità amministrativo-territoriali;
1)c) installazione/ampliamento dei componenti della Rete nazionale di sorveglianza meteorologica e necessari all’installazione/ampliamento dell’infrastruttura di telecomunicazioni speciali, su richiesta dell’Amministrazione nazionale di meteorologia e, rispettivamente, del Servizio di telecomunicazioni speciali;
(1) h) sui quali sono ubicati impianti di estrazione del gas naturale relativi a lavori di interesse nazionale per l’estrazione del gas naturale, su richiesta dell’entità beneficiaria;
Art.41. Esclusione dal FFN con compensazione
(3) La compensazione prevista al paragrafo (1) avviene con un terreno che soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:
a) ha una superficie almeno 3 volte quella del terreno oggetto di esclusione dal FFN;
b) il valore del terreno di compensazione è 5 volte quello del terreno oggetto di esclusione dal FFN.
(5) In deroga al paragrafo (3), per superfici inferiori a 50 m², il beneficiario dell’esclusione definitiva può non offrire terreno in compensazione; in tal caso deve pagare, prima dell’approvazione, una somma pari a 5 volte il valore del terreno escluso, da versare nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale, e non sostiene le spese di impianto e manutenzione della vegetazione forestale fino alla chiusura del soprassuolo.
(10) Le sistemazioni necessarie per realizzare boschi-parco non sono soggette a esclusione definitiva o occupazione temporanea del FFN e sono consentite solo se non comportano tagli di alberi o disboscamenti.
(3) La compensazione prevista al paragrafo (1) avviene con un terreno che soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:
a) ha una superficie almeno 3 5 volte quella del terreno oggetto di esclusione dal FFN;
b) il valore del terreno di compensazione è almeno 6 volte quello del terreno oggetto di esclusione dal FFN.
+c) è libero da gravami;
(5) In deroga al paragrafo (3), per superfici inferiori a 50 m², il beneficiario dell’esclusione definitiva può non offrire terreno in compensazione; in tal caso deve pagare, prima dell’approvazione, una somma pari a 5 6 volte il valore del terreno escluso, da versare nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale, e non sostiene le spese di impianto e manutenzione della vegetazione forestale fino alla chiusura del soprassuolo.
(10) Le sistemazioni in materiali ecologici necessarie per realizzare boschi-parco non sono soggette a esclusione definitiva o occupazione temporanea del FFN e sono consentite solo se non comportano tagli di alberi o disboscamenti.
Art. 42. Proprietà e destinazione dei terreni esclusi dal FFN
(3) È vietato modificare la destinazione dell’opera costruita sul terreno escluso definitivamente dal FFN prima di 5 anni dal suo collaudo finale. La constatazione compete alla Guardia forestale territorialmente competente.
(3) È vietato modificare la destinazione dell’opera costruita sul terreno escluso definitivamente dal FFN prima di 5 anni dal suo collaudo finale. La constatazione compete alla Guardia forestale territorialmente competente.
Art. 44. Approvazione delle esclusioni definitive dal FFN e delle occupazioni temporanee di terreni del FFN
(1) Le richieste di esclusione definitiva o di occupazione temporanea di terreni del FFN alle condizioni degli artt. 38, 40 e 41, con il consenso del proprietario e il parere favorevole del distretto forestale che assicura l’amministrazione e/o i servizi forestali per la proprietà privata e quella pubblica delle unità amministrativo-territoriali, o con il parere di Romsilva, dell’INCDS, degli istituti pubblici di istruzione forestale o del distretto forestale istituito dalla RAPPS, secondo i casi, per i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato, sono approvate da:
a) il capo della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici fino a 1 ha incluso;
b) il capo dell’Autorità, con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici da 1 ha a 10 ha inclusi;
c) il Governo, su proposta dell’Autorità e con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici superiori a 10 ha e per altre situazioni previste dalla legge.
(1) Le richieste di esclusione definitiva o di occupazione temporanea di terreni del FFN alle condizioni degli artt. 38, 40 e 41, con il consenso del proprietario e il parere favorevole del distretto forestale che assicura l’amministrazione e/o i servizi forestali per la proprietà privata e quella pubblica delle unità amministrativo-territoriali, o con il parere di Romsilva, dell’INCDS, degli istituti pubblici di istruzione forestale o del distretto forestale istituito dalla RAPPS, secondo i casi, per i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato, sono approvate da:
a) il capo della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici fino a 1 ha 250 m² inclusi;
b) il capo dell’Autorità, con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici da 1 ha 250 m² a 10 ha inclusi;
c) il Governo, su proposta dell’Autorità e con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici superiori a 10 ha e per altre situazioni previste dalla legge.
Art. 45. Obblighi finanziari per i terreni esclusi definitivamente dal FFN
(1) Per i terreni esclusi definitivamente dal FFN nei casi degli artt. 40 e 41, gli obblighi finanziari sono i seguenti:
a)
. ..
e)
(2) Gli obblighi finanziari del paragrafo (1), lettere b)–e), sono assolti prima della consegna-ricezione del terreno per il quale è stata emessa l’approvazione dell’esclusione definitiva dal FFN.
(3) La consegna-ricezione del terreno per il quale esiste l’approvazione dell’esclusione definitiva dal FFN avviene alla presenza del rappresentante della Guardia forestale territorialmente competente, solo dopo l’assolvimento degli obblighi finanziari del paragrafo (1), lettere b)–e), secondo i casi, entro un massimo di 180 giorni dall’approvazione dell’esclusione definitiva.
(1) Per i terreni esclusi definitivamente dal FFN nei casi degli artt. 40 e 41, gli obblighi finanziari sono i seguenti:
a)
. ..
e)
+f) La tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati sarà introdotta nella metodologia prevista all’art. 49;
(2) Gli obblighi finanziari del paragrafo (1), lettere b)–e) b)–f), sono assolti prima della consegna-ricezione del terreno per il quale è stata emessa l’approvazione dell’esclusione definitiva dal FFN.
(3) La consegna-ricezione del terreno per il quale esiste l’approvazione dell’esclusione definitiva dal FFN avviene alla presenza del rappresentante della Guardia forestale territorialmente competente, solo dopo l’assolvimento degli obblighi finanziari del paragrafo (1), lettere b)–e), b)–f), secondo i casi, entro un massimo di 180 giorni dall’approvazione dell’esclusione definitiva.
Art. 46. Obblighi finanziari per i terreni occupati temporaneamente nel FFN
(1) Per i terreni occupati temporaneamente nel FFN necessari alla realizzazione delle opere previste all’art. 38, paragrafo (1), lettere b) e c), gli obblighi finanziari sono i seguenti:
a)
…
e)
(4) Gli obblighi finanziari del paragrafo (1), lettere b)–e), sono assolti prima della consegna-ricezione del terreno per il quale è stata emessa l’approvazione dell’occupazione temporanea del FFN.
(1) Per i terreni occupati temporaneamente nel FFN necessari alla realizzazione delle opere previste all’art. 38, paragrafo (1), lettere b) e c), gli obblighi finanziari sono i seguenti:
a)
…
e)
+f) La tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati sarà introdotta nella metodologia prevista all’art. 49;
(4) Gli obblighi finanziari del paragrafo (1), lettere b)–e) b)–f), sono assolti prima della consegna-ricezione del terreno per il quale è stata emessa l’approvazione dell’occupazione temporanea del FFN.
Art. 47. Modifica della categoria d’uso dei terreni a destinazione forestale
(3) Fanno eccezione al paragrafo (2):
a) i terreni necessari alla costruzione di strade forestali e alla realizzazione di opere di sistemazione dei torrenti;
c) i terreni necessari a depositi di legname con superficie massima di 1 ha;
g) i terreni destinati ad ampliare la zona di sicurezza delle linee elettriche esistenti e delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario.
(5) L’aggiornamento delle categorie d’uso individuate durante l’elaborazione/revisione del piano di assestamento forestale è esente dalle tasse previste al paragrafo (2).
(3) Fanno eccezione al paragrafo (2):
a) i terreni necessari alla costruzione di strade forestali e alla realizzazione di opere di sistemazione dei torrenti;
c) i terreni necessari a depositi di legname con superficie massima di 1 ha;
g) i terreni destinati ad ampliare la zona di sicurezza delle linee elettriche esistenti e delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario.
(5) L’aggiornamento delle categorie d’uso individuate durante l’elaborazione/revisione del piano di assestamento forestale è esente dalle tasse previste al paragrafo (2).
Articolo 54. Permuta di terreni
(1) Gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà dello Stato o delle unità amministrativo-territoriali adottano misure per eliminare le enclave, correggere il perimetro del FFN e accorpare i terreni amministrati mediante permute basate su atti autentici.
(1) Gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà dello Stato o delle unità amministrativo-territoriali adottano misure per eliminare le enclave, correggere il perimetro del FFN e accorpare i terreni amministrati mediante permute basate su atti autentici. Lo Stato può inoltre permutare terreni con terreni privati del FFN per acquisire superfici private sulle quali il prelievo di legno è vietato dai piani di assestamento forestale, dalla loro inclusione nel Catalogo delle foreste vergini e quasi vergini o nelle zone di non intervento secondo i piani di gestione delle aree protette, allo scopo di evitare il pagamento permanente di compensazioni.
Art. 56. Condizioni della permuta di terreni
(1)c) assicurare l’aumento delle superfici boscate nelle zone carenti di foreste.
(1)c) assicurare l’aumento delle superfici boscate nelle zone carenti di foreste.
+ d) assicurare il passaggio alla proprietà pubblica dei terreni privati del FFN sui quali il prelievo di legno è vietato nei casi dell’art. 54 (1), per evitare pagamenti compensativi permanenti ai loro proprietari.
Art. 58. Accesso ricreativo ai terreni del FFN
(1) L’accesso delle persone ai terreni del FFN avviene sotto la loro responsabilità e senza arrecare danni.
(2) Nel FFN è consentito l’accesso a piedi delle persone.
(3) I proprietari di foreste private possono limitare le condizioni di accesso a piedi esponendo tali restrizioni in un luogo visibile.
(4) Le strutture di amministrazione possono limitare temporaneamente l’accesso per garantire la sicurezza delle persone, esponendo tali restrizioni.
(6) L’accesso pubblico in bicicletta alla foresta è consentito sulle strade forestali, sui sentieri e sugli itinerari attrezzati, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’amministratore del terreno/proprietario, secondo i casi. Nelle foreste private, il proprietario può limitare le condizioni di accesso in bicicletta esponendo tali restrizioni in un luogo visibile.
(7) La realizzazione nel FFN di sentieri e itinerari per passeggiate, corsa, turismo equestre e biciclette avviene con il consenso dell’amministratore per le foreste di proprietà pubblica dello Stato o con il consenso del proprietario per le altre forme di proprietà. Nelle foreste delle aree naturali protette, le sistemazioni possono essere realizzate solo con l’approvazione dell’amministratore dell’area naturale protetta.
(9) L’accesso pubblico nel FFN con veicoli a propulsione autonoma o a trazione animale è vietato.
(10) In deroga al paragrafo (9), gli eventi sportivi, utilitari, ricreativi e turistici con un organizzatore designato che implicano l’uso di tali mezzi motorizzati possono svolgersi solo fuori dalle aree naturali protette, su itinerari appositamente segnalati e soltanto con il consenso dell’amministratore del terreno di proprietà pubblica o del proprietario negli altri casi.
(11) In deroga al paragrafo (9), il transito con veicoli a propulsione autonoma o a trazione animale sulle strade forestali può essere consentito alle condizioni stabilite dal proprietario/amministratore quando le strade servono strutture turistiche, utilitarie o ricreative, se non mette in pericolo l’integrità del FFN.
(1) L’accesso ai terreni del FFN senza arrecare danni è garantito dallo Stato e avviene sotto la responsabilità delle persone.
(2) Il libero accesso a piedi al FFN è consentito incondizionatamente;
(3) I proprietari di foreste private possono limitare le condizioni di accesso a piedi esponendo tali restrizioni in un luogo visibile.
(4) Le strutture di amministrazione possono limitare temporaneamente l’accesso per garantire la sicurezza delle persone, esponendo tali restrizioni.
(6) L’accesso pubblico in bicicletta alla foresta è consentito sulle strade forestali, sui sentieri e sugli itinerari attrezzati, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’amministratore del terreno/proprietario, secondo i casi. Nelle foreste private, il proprietario può limitare le condizioni di accesso in bicicletta esponendo tali restrizioni in un luogo visibile.
(7) a) La realizzazione nel FFN di sentieri e itinerari per passeggiate, corsa, turismo equestre e biciclette avviene con il consenso parere consultivo dell’amministratore per le foreste di proprietà pubblica dello Stato o con il consenso la partecipazione consultiva del proprietario alla decisione per le altre forme di proprietà. Nelle foreste delle aree naturali protette, le sistemazioni possono essere realizzate solo con l’approvazione dell’amministratore dell’area naturale protetta.
b) Sugli itinerari turistici segnalati è vietato realizzare vie di esbosco (strade di esbosco e avvicinamento) o strade forestali, nonché marcare ed estrarre alberi con segnaletica turistica. Sarà mantenuta una fascia larga almeno 50–100 m su entrambi i lati degli itinerari segnalati, nella quale gli alberi non saranno estratti. Questa fascia può essere delimitata come sottoparticelle distinte nei piani di assestamento forestale e sarà consentita soltanto la rimozione degli alberi caduti sull’itinerario turistico. Fanno eccezione gli itinerari segnalati realizzati su strade forestali preesistenti agli itinerari turistici.
(9) L’accesso pubblico nel FFN con veicoli a propulsione autonoma o a trazione animale è vietato.
(10) In deroga al paragrafo (9), esclusivamente per le attività organizzative extra-agonistiche degli eventi sportivi, utilitari, ricreativi e turistici con un organizzatore designato, può essere consentito per un tempo limitato l’uso di mezzi motorizzati solo fuori dalle aree naturali protette, su itinerari appositamente segnalati e soltanto con il consenso dell’amministratore del terreno di proprietà pubblica o del proprietario negli altri casi.
(11) In deroga al paragrafo (9), il transito con veicoli a propulsione autonoma o a trazione animale sulle strade forestali può essere consentito alle condizioni stabilite dal proprietario/amministratore quando le strade servono strutture turistiche, utilitarie o ricreative, se non mette in pericolo l’integrità del FFN e non compromette lo stato di conservazione degli habitat.
Sezione 7. Accesso ai terreni del FFN
Art. 59. Accesso al patrimonio forestale per l’amministrazione, il controllo, le attività economiche e la ricerca scientifica.
a)
…
g)
Art.59. Accesso al patrimonio forestale per l’amministrazione, il controllo, le attività economiche, la ricerca scientifica e la documentazione di temi di interesse sociale.
a)
…
g)
+h) persone delle associazioni non governative che promuovono principi ecologisti, giornalisti, attivisti, segnalanti di interesse pubblico e volontari pubblicamente riconosciuti per il loro impegno nelle questioni ambientali.
Articolo 63. Elaborazione dei piani di assestamento forestale
(1) Il piano di assestamento forestale è elaborato per unità di produzione e/o protezione sulla base delle norme tecniche di assestamento forestale.
(12) I piani di assestamento forestale per i terreni di proprietà pubblica dello Stato sono elaborati alle condizioni dell’art. 17, paragrafo (7), e le relative spese sono sostenute dal loro amministratore, tranne nel caso dell’art. 32, paragrafo (6), lettera d), della presente legge, in cui i costi sono sostenuti da Romsilva.
(1) Il piano di assestamento forestale è elaborato per unità di produzione e/o protezione sulla base delle norme tecniche di assestamento forestale e della relativa guida alle buone pratiche.
(12) I piani di assestamento forestale per i terreni di proprietà pubblica dello Stato sono elaborati alle condizioni dell’art. 17, paragrafo (7), e le relative spese sono sostenute dal loro amministratore, tranne nel caso dell’art. 32, paragrafo (6), lettera d), della presente legge, in cui i costi sono sostenuti da Romsilva.
Art. 64. Valutazione ambientale e parere sui piani di assestamento forestale
(2) Il provvedimento amministrativo ambientale per i piani di assestamento forestale è emesso rispettando i termini previsti dalla normativa specifica che stabilisce la procedura di valutazione ambientale di piani e programmi, ma non oltre 75 giorni dalla riunione per il parere preliminare sulle soluzioni tecniche – seconda conferenza di assestamento.
(4) Le informazioni di interesse pubblico del piano di assestamento forestale sono pubblicate dall’Autorità su un portale ad accesso pubblico dedicato a tale scopo.
(5) Le informazioni menzionate al paragrafo (4) sono stabilite con ordinanza del capo dell’Autorità.
(2) Il provvedimento amministrativo ambientale per i piani di assestamento forestale è emesso rispettando i termini previsti dalla normativa specifica che stabilisce la procedura di valutazione ambientale di piani e programmi, ma non oltre 90 giorni dalla riunione per il parere preliminare sulle soluzioni tecniche – seconda conferenza di assestamento.
Qualsiasi intervento non programmato nel FFN con impatto ambientale, derivante o meno dall’applicazione di un piano di assestamento forestale, è sottoposto separatamente alle procedure di valutazione ambientale.
(4) Il piano di assestamento forestale nella sua integralità costituisce un documento di interesse pubblico ed è pubblicato dall’Autorità su un portale dedicato a tale scopo.
(5) Le informazioni menzionate al paragrafo (4) sono stabilite con ordinanza del capo dell’Autorità.
Articolo 65. Approvazione ed entrata in vigore dei piani di assestamento forestale
(1) I piani di assestamento forestale e le loro modifiche sono approvati con ordinanza del capo dell’Autorità.
(2) Il piano di assestamento forestale entra in vigore alla data di approvazione ed è valido fino al 31 dicembre del decimo o, secondo i casi, del quinto anno di applicazione. Il primo anno di applicazione è quello in cui il piano è stato approvato.
(3) I piani di assestamento forestale in vigore mantengono la loro validità fino all’approvazione del nuovo piano, ma non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla loro scadenza. Fino all’entrata in vigore del nuovo piano, nel piano che mantiene la propria validità sono consentite le seguenti attività e azioni:
a) Concessione di compensazioni pari al valore dei prodotti che i proprietari non prelevano in conseguenza delle funzioni protettive stabilite dai piani di assestamento forestale che determinano restrizioni al prelievo di legno;
b) Realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, lavori di cura e governo dei soprassuoli giovani previsti nel piano di assestamento forestale e lavori di protezione delle foreste, anche mediante il prelievo di
prodotti accidentali e straordinari;
c) Valutazione e utilizzazione del legname in piedi rimasto inutilizzato, fino al volume corrispondente alla ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale, e trasporto delle scorte di legname dei lotti autorizzati all’utilizzazione prima dell’approvazione del nuovo piano e non interamente utilizzati alla data di tale approvazione.
(1) I piani di assestamento forestale e le loro modifiche sono approvati con ordinanza del capo dell’Autorità.
(2) Il piano di assestamento forestale entra in vigore alla pubblicazione dell’ordinanza di approvazione nella Gazzetta ufficiale ed è valido fino al 31 dicembre del decimo o, secondo i casi, del quinto anno di applicazione. Il primo anno di applicazione è quello in cui il piano è stato approvato.
(3) I piani di assestamento forestale in vigore mantengono la loro validità fino alla scadenza del periodo per cui sono stati elaborati. alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla loro scadenza. Fino all’entrata in vigore del nuovo piano, nel piano che mantiene la propria validità sono consentite le seguenti attività e azioni:
a) Concessione di compensazioni pari al valore dei prodotti che i proprietari non prelevano in conseguenza delle funzioni protettive stabilite dai piani di assestamento forestale che determinano restrizioni al prelievo di legno;
b) Realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e lavori di manutenzione e integrazione delle piantagioni, di sostegno alla rinnovazione naturale, di liberazione e protezione delle foreste dei lavori di cura e governo dei soprassuoli giovani previsti nel piano di assestamento forestale e dei lavori di protezione delle foreste, anche mediante il prelievo di prodotti accidentali e straordinari;
c) Valutazione e utilizzazione del legname in piedi rimasto inutilizzato, fino al volume corrispondente alla ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale, e trasporto delle scorte di legname dei lotti autorizzati all’utilizzazione prima dell’approvazione del nuovo piano e non interamente utilizzati alla data di tale approvazione.
Art. 66. Norme e guide tecniche per la gestione sostenibile delle foreste
(3) L’Autorità elabora guide alle buone pratiche aggiuntive rispetto alle norme tecniche, che non hanno carattere obbligatorio.
(4) L’adozione da parte del proprietario forestale di opzioni delle guide alle buone pratiche del paragrafo (3) è incoraggiata mediante gli strumenti di incentivo finanziario e/o compensazione per i proprietari definiti agli artt. 121–122 e di sostegno ai proprietari definiti all’art. 123.
(3) L’Autorità elabora guide alle buone pratiche aggiuntive rispetto alle norme tecniche, che non hanno carattere obbligatorio.
(4) L’Autorità elabora protocolli differenziati per livelli di protezione in funzione dei quali applica gli strumenti di incentivo finanziario e/o compensazione per i proprietari definiti agli artt. 121–122 e di sostegno ai proprietari definiti all’art. 123.
Art. 68. Informazione e sensibilizzazione dei proprietari dei terreni del FFN
(1) Lo Stato sostiene la gestione sostenibile dei terreni del FFN mediante azioni di informazione e sensibilizzazione dei proprietari.
(1) Lo Stato sostiene la gestione sostenibile dei terreni del FFN e delle foreste in generale mediante azioni di informazione e sensibilizzazione dei proprietari.
Art. 71. Applicazione del trattamento a taglio raso
(4) Per i prodotti straordinari, la superficie della tagliata è determinata dall’estensione della superficie sulla quale si formano tali prodotti.
(5) Il trattamento a taglio raso su piccole tagliate nelle aree naturali protette è vietato, ad eccezione dei soprassuoli con cicli produttivi brevi.
(4) Per i prodotti straordinari che comportano la rimozione dell’intera vegetazione forestale dalla superficie, la tagliata è di un massimo di 3 ha e non può trovarsi a meno di due lunghezze d’albero da altri tagli analoghi.
(5) Il trattamento a taglio raso su piccole tagliate nelle aree naturali protette è vietato, ad eccezione dei soprassuoli con cicli produttivi brevi, dove la superficie compatta massima interessata è limitata a 1 ha.
Art. 72. Regole per il prelievo della ripresa
(3)
a)
…
c)
d) con il volume di legno previsto per il prelievo dai soprassuoli inclusi nel piano decennale, per sfruttare gli anni di seme nei soprassuoli a base di querce;
e) con il prelievo anticipato di un volume cumulato massimo equivalente a una ripresa annua durante l’intero periodo di validità del piano di assestamento forestale.
(4) In deroga al paragrafo (1), la ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale per il suo periodo di validità può essere superata mediante il prelievo di prodotti accidentali I, straordinari e dei tagli illegali, tenendone conto nell’elaborazione del nuovo piano per il FFN di proprietà pubblica dello Stato o a livello di proprietario negli altri casi.
(5) I prodotti accidentali e straordinari sono prelevati integralmente dal patrimonio forestale; se il volume dei prodotti accidentali I sommato al volume prelevato prima della loro comparsa supera la ripresa, il distretto forestale che assicura l’amministrazione/i servizi forestali, secondo i casi, prepara la documentazione secondo la metodologia approvata con ordinanza dell’Autorità e la trasmette per approvazione alla Guardia forestale territorialmente competente. Nelle aree naturali protette è rispettata la legislazione specifica sulla protezione ambientale.
(8) L’imputazione alla ripresa avviene nell’ambito della stessa proprietà.
(9) Il volume di legname del paragrafo (5) che supera la ripresa annua è imputato agli anni successivi di applicazione del piano di assestamento forestale.
(3)
a)
…
c)
d) con il volume di legno previsto per il prelievo dai soprassuoli inclusi nel piano decennale, per sfruttare gli anni di seme nei soprassuoli a base di querce;
e) con il prelievo anticipato di un volume cumulato massimo equivalente a una ripresa annua durante l’intero periodo di validità del piano di assestamento forestale.
(4) In deroga al paragrafo (1), la ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale per il suo periodo di validità può essere superata mediante il prelievo di prodotti accidentali I, straordinari e dei tagli illegali, tenendone conto nell’elaborazione del nuovo piano per il FFN di proprietà pubblica dello Stato o a livello di proprietario negli altri casi.
(5) I prodotti accidentali e straordinari sono prelevati integralmente dal patrimonio forestale entro il limite della ripresa; se il volume dei prodotti accidentali I sommato al volume prelevato prima della loro comparsa supera la ripresa aggiornata, il distretto forestale che assicura l’amministrazione/i servizi forestali, secondo i casi, prepara la documentazione secondo la metodologia approvata con ordinanza dell’Autorità e la trasmette per approvazione alla Guardia forestale territorialmente competente. Nelle aree naturali protette è rispettata la legislazione specifica sulla protezione ambientale.
(8) L’imputazione alla ripresa avviene solo per il piano di assestamento in corso di applicazione, rispettando l’ordine:
a) proprietà;
b) sottounità di gestione;
c) unità di produzione/protezione
(9) Il volume di legname del paragrafo (5) che supera la ripresa annua è imputato agli anni successivi di applicazione del piano di assestamento entro il limite della riserva di ripresa decennale non ancora prelevata.
Art. 73. Regime e rinnovazione dei soprassuoli
(3) Fanno eccezione al paragrafo (2) i soprassuoli di pioppi autoctoni, salici, robinie e ontani, nonché i boschi ripariali, nei quali è ammesso il governo a ceduo.
(3) Fanno eccezione al paragrafo (2) i soprassuoli di pioppi autoctoni, salici, robinie e ontani, nonché i boschi ripariali, nei quali è ammesso il governo a ceduo solo quando non siano oggetto di lavori speciali di conservazione.
Art. 74. Condizioni di esecuzione della rigenerazione forestale
(1) I lavori di rigenerazione artificiale e di integrazione della rigenerazione naturale sono eseguiti entro un massimo di due anni dal taglio unico/definitivo/dopo i tagli di prodotti accidentali/straordinari su superfici compatte superiori a 0,5 ha.
(2) Fanno eccezione al paragrafo (1) i soprassuoli colpiti da estesi schianti e rotture da vento e neve, da fattori biotici e i tagli unici nel patrimonio forestale della piana alluvionale e del delta del Danubio. In questi casi, secondo l’entità del fenomeno, la Guardia forestale stabilisce il termine massimo per la rigenerazione artificiale e l’integrazione della rigenerazione naturale, che non può superare 5 anni dal taglio.
(1) I lavori di rigenerazione artificiale e di integrazione della rigenerazione naturale sono eseguiti entro un massimo di due anni dal taglio unico/definitivo/dopo i tagli di prodotti accidentali/straordinari. La condizione vale anche per i terreni utilizzati per la compensazione e la permuta previste all’art. (41). 7) e rispettivamente all’art. (56). 4), iniziando in questo caso il computo dalla data di approvazione della transazione su superfici compatte superiori a 0,5 ha.
(2) Fanno eccezione al paragrafo (1) i soprassuoli colpiti da estesi schianti e rotture da vento e neve, da fattori biotici e i tagli unici nel patrimonio forestale della piana alluvionale e del delta del Danubio. In questi casi, secondo l’entità del fenomeno, la Guardia forestale stabilisce il termine massimo per la rigenerazione artificiale e l’integrazione della rigenerazione naturale, che non può superare 5 anni 3 anni dal taglio dalla data dei fenomeni che li hanno colpiti.
Art. 76. Materiali forestali di moltiplicazione
(2) Per conservare e migliorare la diversità genetica delle foreste, l’Autorità assicura la tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione.
(2) Per conservare e migliorare la diversità genetica delle foreste, l’Autorità assicura la trasparenza della tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione.
Art. 77. Rispetto dell’obbligo di rigenerazione forestale
(1) Se il proprietario non adempie, per motivi a lui imputabili, l’obbligo relativo ai lavori di rigenerazione previsto all’art. 23, paragrafo (2), lettere d) ed e), e paragrafo (4), lettera c), della presente legge, la Guardia forestale territorialmente competente può ordinare al distretto forestale di eseguire il controllo annuale delle rigenerazioni, la rigenerazione artificiale e la manutenzione delle colture sulla base di un preventivo, il cui costo è sostenuto dal proprietario.
(6) Per i terreni per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di rigenerazione e il proprietario non può essere identificato o è deceduto senza che sia stato svolto il procedimento successorio, la Guardia forestale ordina il controllo annuale delle rigenerazioni, la rigenerazione artificiale e la manutenzione delle colture sulla base di un preventivo. La Guardia forestale notifica per iscritto all’unità amministrativo-territoriale in cui si trova il terreno l’intenzione di assicurare la rigenerazione di tali superfici, nonché al distretto forestale designato, che preparerà il preventivo dei lavori.
(1) Se il proprietario non adempie, per motivi a lui imputabili, l’obbligo relativo ai lavori di rigenerazione previsto all’art. 23, paragrafo (2), lettere d) ed e), e paragrafo (4), lettera c), della presente legge, la Guardia forestale territorialmente competente può ordinare al distretto forestale l’esecuzione effettua il controllo annuale delle rigenerazioni e ordina al distretto forestale di avviare i lavori di rigenerazione artificiale e manutenzione delle colture sulla base di un preventivo, il cui costo è sostenuto dal proprietario.
(6) Per i terreni per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di rigenerazione e il proprietario non può essere identificato o è deceduto senza che sia stato svolto il procedimento successorio, la Guardia forestale ordina l’esecuzione dei lavori di effettua il controllo annuale delle rigenerazioni e ordina al distretto forestale di avviare i lavori di rigenerazione artificiale e manutenzione delle colture sulla base di un preventivo. La Guardia forestale notifica per iscritto all’unità amministrativo-territoriale in cui si trova il terreno l’intenzione di assicurare la rigenerazione di tali superfici, nonché al distretto forestale designato, che preparerà il preventivo dei lavori.
Art. 78. Pascolo nel FFN
(3) Non può essere approvato il pascolo nei soprassuoli in rigenerazione, nelle piantagioni e rigenerazioni giovani, né nei soprassuoli inclusi nei tipi funzionali I e II.
(6) È vietato il passaggio degli animali domestici attraverso la foresta nei soprassuoli in rigenerazione, nelle piantagioni e rigenerazioni giovani, nelle aree naturali protette di interesse nazionale, nei perimetri di miglioramento e nelle fasce forestali protettive.
(3) Non può essere approvato il pascolo nei soprassuoli in rigenerazione, nelle piantagioni e rigenerazioni giovani, né nei soprassuoli inclusi nei tipi funzionali I e II. sulle superfici classificate nella categoria d’uso «Foreste e terreni destinati all’imboschimento o al rimboschimento»
(6) È vietato il passaggio degli animali domestici attraverso la foresta nei soprassuoli in rigenerazione, nelle piantagioni e rigenerazioni giovani, sulle superfici classificate nella categoria d’uso «Foreste e terreni destinati all’imboschimento o al rimboschimento», nelle aree naturali protette di interesse nazionale, nei perimetri di miglioramento e nelle fasce forestali protettive.
Art. 80. Lotta contro le malattie e gli organismi nocivi delle foreste
(2) I proprietari e detentori di foreste devono eseguire i lavori necessari alla prevenzione e alla lotta contro le malattie e gli organismi nocivi delle foreste.
(2) I proprietari e detentori di foreste devono eseguire i lavori necessari alla prevenzione e alla lotta contro le malattie e gli organismi nocivi delle foreste dopo aver svolto preventivamente le procedure di valutazione degli impatti sull’ambiente, sulle specie e sugli habitat.
Articolo 82. Forme e modalità di conservazione e miglioramento della biodiversità
(2) La conservazione e il miglioramento della biodiversità forestale avvengono mediante:
a)…
…
i)…
(2) La conservazione e il miglioramento della biodiversità forestale avvengono mediante:
a)…
…
i)…
+j) l’individuazione degli ecosistemi forestali più preziosi dal punto di vista ecologico, la loro inclusione nel tipo funzionale TI e l’esclusione da ogni forma di intervento
Art. 83. Disposizioni minime obbligatorie per conservare e migliorare la biodiversità
(2) Le misure volontarie sono stabilite nelle guide alle buone pratiche previste all’art. 66, paragrafo (3).
(2) Le misure volontarie facoltative sono stabilite nelle guide alle buone pratiche previste all’art. 66, paragrafo (3)(4).
Art. 86. Ecosistemi forestali e altri elementi ad alto valore di conservazione
(1)c) i soprassuoli delle riserve naturali con regime di protezione rigorosa;
e) i soprassuoli delle zone rigorosamente protette e a protezione integrale delle aree naturali protette;
(1)c) i soprassuoli delle riserve naturali con regime di protezione rigorosa;
e) i soprassuoli delle zone rigorosamente protette e a protezione integrale delle aree naturali protette;
+g) foreste secolari con composizione e struttura naturali, di età superiore all’età di utilizzazione (a partire da 125 anni), di carattere disetaneo o relativamente disetaneo e con interventi antropici di bassa intensità
+h) altri ecosistemi rari o minacciati (pino nero, nocciolo turco, lillà selvatico ecc.), rispettivamente habitat prioritari
+i) i soprassuoli lungo le rive dei corsi d’acqua e nelle zone umide e paludose
+j) i soprassuoli cresciuti su terreni carsici, ghiaioni e rocce
Articolo 87. Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti
(1) È istituito il Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti, aggiornato periodicamente includendo soprassuoli individuati sulla base di criteri scientifici approvati dall’Autorità.
(2) Gli ecosistemi esistenti ad alto valore di conservazione sono dichiarati e iscritti, con il consenso del proprietario, nel Catalogo nazionale degli ecosistemi rigorosamente protetti.
(1) È istituito il Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti, aggiornato periodicamente includendo soprassuoli individuati sulla base di criteri scientifici approvati dall’Autorità. Tutte le foreste incluse nel Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti saranno designate aree protette di interesse nazionale, europeo o internazionale entro 3 anni dall’inclusione, qualora non siano già designate al momento dell’inclusione.
(2) Gli ecosistemi esistenti ad alto valore di conservazione sono dichiarati e iscritti, con il consenso del proprietario, nel Catalogo nazionale degli ecosistemi rigorosamente protetti.
Art. 89. Conservazione e miglioramento della biodiversità forestale
(2) Gli obiettivi di conservazione delle foreste situate nelle aree naturali protette sono stabiliti dando priorità al mantenimento o ripristino dello stato di conservazione favorevole degli habitat naturali. Il piano di assestamento forestale di tali foreste è uno strumento di pianificazione per raggiungere gli obiettivi delle aree naturali protette.
(2) Gli obiettivi di conservazione delle foreste situate nelle aree naturali protette sono stabiliti dando priorità al mantenimento o ripristino dello stato di conservazione favorevole degli habitat naturali. Il piano di assestamento forestale di tali foreste è uno strumento di ha come scopo principale la pianificazione per raggiungere gli obiettivi delle aree naturali protette e recepirà le disposizioni del piano di gestione delle aree naturali protette, rispettivamente le misure di conservazione previste per esse.
Art. 90. Comunità dipendenti in modo critico dalla foresta nelle aree naturali protette
Nell’elaborare i piani di gestione delle aree naturali protette e stabilire le misure da essi previste, si terrà conto di assicurare l’accesso alle risorse forestali tradizionali alle comunità dipendenti in modo critico dalla foresta, come definite dalla presente legge.
Nell’elaborare i piani di gestione delle aree naturali protette e stabilire le misure da essi previste, si terrà conto di assicurare l’accesso alle risorse forestali tradizionali alle comunità dipendenti in modo critico dalla foresta, come definite dalla presente legge, in modo da soddisfare il fabbisogno locale di prodotti legnosi e non legnosi.
Art. 92. Regole di organizzazione della vigilanza
(8)
f) le sistemazioni, l’infrastruttura specifica, gli impianti e i mezzi tecnici di vigilanza e allarme;
j) l’uso di strumenti e tecnologie moderne di sorveglianza e monitoraggio del FFN, secondo i casi.
(8)
f) le sistemazioni, l’infrastruttura specifica, gli impianti e i mezzi tecnici di vigilanza, comunicazione e allarme
j) l’uso di strumenti e tecnologie moderne di sorveglianza e monitoraggio del FFN, secondo i casi.
+(12) È istituito il Piano verde per la protezione delle foreste, di seguito Piano verde, come meccanismo di cooperazione interistituzionale pronto all’attivazione per prevenire, individuare, sanzionare e deferire alla giustizia, secondo i casi, gli atti che violano la legislazione forestale.
+(13) L’Autorità concluderà protocolli di collaborazione a livello centrale con tutte le autorità statali competenti a partecipare alle azioni elencate all’art. (12).
+(14) Il Piano verde sarà collegato al SNUAU 112 e si attiverà chiamando il numero unico o su iniziativa di qualsiasi istituzione firmataria del protocollo.
+(15) Nelle aree naturali protette con strutture di amministrazione dedicate, la vigilanza del FFN sarà svolta dal personale della struttura di amministrazione attraverso i guardiaparco, che beneficeranno del sostegno delle unità di polizia e gendarmeria
Art. 93. Obblighi generali del personale forestale con funzioni di vigilanza
Il personale forestale con funzioni di vigilanza ha i seguenti obblighi generali durante il servizio:
a) conoscere i luoghi e punti vulnerabili del patrimonio forestale sotto vigilanza per prevenire atti che possano danneggiarlo;
b) vigilare sulle superfici del patrimonio forestale indicate nel piano di vigilanza;
c) far fermare le persone e verificarne l’identità quando vi siano dati o indizi che abbiano commesso atti qualificabili come reati, illeciti amministrativi forestali o altri atti illeciti nel patrimonio forestale sotto vigilanza;
d) accertare gli illeciti amministrativi forestali e applicare le sanzioni previste dalla legge;
e) segnalare alla polizia gli atti che possano danneggiare il patrimonio forestale sotto vigilanza e prestare collaborazione ogni volta che sia richiesta dagli organi di indagine penale o di polizia;
f) portare durante il servizio i mezzi di difesa, protezione e l’armamento assegnati, e usare l’arma solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
g) eseguire gli altri compiti assegnati secondo il regolamento e il piano di vigilanza;
h) effettuare pattugliamenti per prevenire incendi nelle zone e nei periodi a rischio e, se scoppia un incendio, allertare il distretto forestale e le altre istituzioni competenti per tali situazioni e intervenire immediatamente per circoscriverlo e spegnerlo.
Il personale forestale con funzioni di vigilanza ha i seguenti obblighi generali durante il servizio:
a) conoscere i luoghi e punti vulnerabili del patrimonio forestale sotto vigilanza per prevenire atti che possano danneggiarlo;
b) vigilare sulle superfici del patrimonio forestale indicate nel piano di vigilanza;
c) far fermare le persone e verificarne l’identità quando vi siano dati o indizi che abbiano commesso atti qualificabili come reati, illeciti amministrativi forestali o altri atti illeciti nel patrimonio forestale sotto vigilanza;
d) accertare gli illeciti amministrativi forestali e applicare le sanzioni previste dalla legge;
e) chiedere immediatamente l’attivazione del Piano verde ogni volta che si osservino atti che possano danneggiare il FFN sotto vigilanza;
f) portare durante il servizio i mezzi di difesa, protezione e l’armamento assegnati, e usare l’arma solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
g) eseguire gli altri compiti assegnati secondo il regolamento e il piano di vigilanza;
h) effettuare pattugliamenti per prevenire incendi nelle zone e nei periodi a rischio e, se scoppia un incendio, allertare il distretto forestale e le altre istituzioni competenti per tali situazioni e intervenire immediatamente per circoscriverlo e spegnerlo.
Art. 94. Regolamento di vigilanza
(1) Il regolamento di vigilanza elaborato secondo l’art. 92, paragrafo (3), deve contenere almeno i seguenti obblighi del personale forestale con funzioni di vigilanza:
a) effettuare pattugliamenti e attività di prevenzione e contrasto dei reati e degli illeciti amministrativi che possano compromettere l’integrità del FFN;
b) accertare il mancato rispetto delle disposizioni legali sull’utilizzazione del legname e sui tagli senza diritto;
c) effettuare pattugliamenti per prevenire incendi nelle zone e nei periodi a rischio e, se scoppia un incendio, allertare il distretto forestale e le altre istituzioni abilitate a intervenire in tali situazioni;
d) adottare misure per prevenire e contrastare il deposito di rifiuti di qualsiasi tipo sui terreni del FFN;
e) adottare misure per assicurare l’integrità del FFN contro l’occupazione o l’uso illegale di terreni, la sottrazione di legno o altri prodotti forestali, la distruzione di costruzioni, impianti, cippi e colture, il danneggiamento di alberi, piantine e polloni, nonché qualsiasi atto illegale;
f) controllare la circolazione del legname nel FFN sotto vigilanza per stabilire la provenienza e legalità del trasporto del legname;
g) stabilire il danno causato al FFN sotto vigilanza e agire per identificarne gli autori.
(1) Il regolamento di vigilanza elaborato secondo l’art. 92, paragrafo (3), deve contenere almeno i seguenti obblighi del personale forestale con funzioni di vigilanza:
a) effettuare pattugliamenti e attività di prevenzione e contrasto dei reati e degli illeciti amministrativi che possano compromettere l’integrità del FFN;
b) accertare individuare e segnalare tempestivamente il mancato rispetto delle disposizioni legali sull’utilizzazione del legname e sui tagli senza diritto;
c) effettuare pattugliamenti per prevenire incendi nelle zone e nei periodi a rischio e, se scoppia un incendio, allertare il distretto forestale e le altre istituzioni abilitate a intervenire in tali situazioni;
d) adottare misure per prevenire e contrastare il deposito di rifiuti di qualsiasi tipo sui terreni del FFN;
e) adottare misure per assicurare l’integrità del FFN contro l’occupazione o l’uso illegale di terreni, la sottrazione di legno o altri prodotti forestali, la distruzione di costruzioni, impianti, cippi e colture, il danneggiamento di alberi, piantine e polloni, nonché qualsiasi atto illegale;
f) controllare la circolazione del legname nel FFN sotto vigilanza per stabilire la provenienza e legalità del trasporto del legname;
g) stabilire il danno causato al FFN sotto vigilanza e agire per identificarne gli autori.
Art. 96. Responsabilità del personale con funzioni di vigilanza
(1) Il personale forestale con funzioni di vigilanza del FFN risponde patrimonialmente, secondo il Codice del lavoro, dei danni causati al FFN sotto vigilanza se non presenta una comunicazione scritta al distretto forestale entro un massimo di 24 ore dalla propria constatazione dei danni.
(2) Il capo del distretto forestale deve informare le unità di polizia o procura territorialmente competenti entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione scritta di cui al paragrafo (1).
(1) Il personale forestale con funzioni di vigilanza del FFN risponde patrimonialmente, secondo il Codice del lavoro, dei danni causati al FFN sotto vigilanza se non richiede immediatamente, al momento della constatazione, l’attivazione del Piano verde.
(2) Il capo del distretto forestale deve informare immediatamente tutte le strutture partner del Piano verde della ricezione di rapporti interni o petizioni riguardanti violazioni della legislazione forestale e la condotta del personale forestale.
Art. 97. Uso di strumenti e tecnologie moderne di monitoraggio
(1) Per assicurare l’integrità del FFN, prevenire e contrastare le attività illegali, garantire la tracciabilità del legno prelevato dalla foresta e acquisire elementi di prova, gli amministratori del patrimonio forestale installano sistemi di videosorveglianza con conservazione dei dati per almeno 30 giorni.
(2) Le strutture di amministrazione del patrimonio forestale che utilizzano propri sistemi di videosorveglianza devono assicurare l’accesso a tali sistemi e alle informazioni conservate su richiesta dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale, delle Guardie forestali, della polizia e della Gendarmeria.
(3) Nei limiti delle possibilità tecniche, l’Autorità assicura il collegamento dei sistemi di monitoraggio installati dalle strutture di amministrazione del patrimonio forestale al sistema informatizzato integrato di tracciabilità del legname.
(1) Per assicurare l’integrità del FFN, prevenire e contrastare le attività illegali, garantire la tracciabilità del legno prelevato dalla foresta e acquisire elementi di prova, gli amministratori del patrimonio forestale installano sistemi di videosorveglianza con conservazione dei dati per almeno 30 180 giorni.
(2) Le strutture di amministrazione del patrimonio forestale che utilizzano propri sistemi di videosorveglianza devono assicurare permanentemente l’accesso in diretta a e l’accesso alle informazioni conservate a tutte le autorità coinvolte nel Piano verde.
(3) Nei limiti delle possibilità tecniche, l’Autorità assicura il collegamento dei sistemi di monitoraggio installati dalle strutture di amministrazione del patrimonio forestale al sistema informatizzato integrato di tracciabilità del legname.
Art. 99. Prodotti della foresta
(1)
…
(5)
(1)
…
(5)
+(6) Il potenziale dei prodotti non legnosi è regolamentato dal piano di assestamento forestale.
Art. 100. Sostegno alle comunità dipendenti dai prodotti della foresta
(2) Le comunità locali dipendenti dai prodotti della foresta sono consultate tramite i loro rappresentanti legali sulla gestione delle foreste da cui dipendono quando siano imposte restrizioni aggiuntive rispetto ai requisiti dei piani di assestamento forestale.
(2) Le comunità locali dipendenti dai prodotti della foresta sono consultate direttamente e tramite i loro rappresentanti legali sulla gestione delle foreste da cui dipendono quando siano imposte restrizioni aggiuntive rispetto ai requisiti dei piani di assestamento forestale.
Il loro ruolo nel processo decisionale rimane consultivo.
Art. 101. Abilitazione degli operatori economici che effettuano l’utilizzazione del legname
(4)c) nell’utilizzazione del legname dei lotti di ripulitura;
(4)c) nell’utilizzazione del legname dei lotti di ripulitura;
Art. 102. Impatto dell’utilizzazione del legname
(1) Nell’organizzazione dell’utilizzazione del legname si mira a ridurre l’impatto sull’ecosistema forestale, espresso come durata e intensità.
(1) Nell’organizzazione dell’utilizzazione del legname si mira a ridurre l’impatto sull’ecosistema forestale, espresso come durata, intensità ed effetti.
Art. 103. Autorizzazione all’utilizzazione
(1) L’utilizzazione del legname avviene sulla base dell’autorizzazione registrata nel sistema informativo integrato e rilasciata, secondo i casi, dal distretto che assicura l’amministrazione o i servizi forestali o dal personale forestale previsto all’art. 35.
(6) I titolari delle autorizzazioni all’utilizzazione rispondono direttamente dei danni causati nel cantiere di utilizzazione del legname.
(1) L’utilizzazione del legname avviene sulla base dell’autorizzazione registrata nel sistema informativo integrato e rilasciata, secondo i casi, dal distretto che assicura l’amministrazione o i servizi forestali o dal personale forestale previsto all’art. 35. dall’Autorità attraverso il servizio di regolamentazione.
(6) I titolari delle autorizzazioni all’utilizzazione rispondono direttamente dei danni causati nel cantiere di utilizzazione del legname, sui percorsi di esbosco e sul piazzale primario.
Art. 104. Marcatura degli alberi
(1)
…
(7)
(1)
…
(7)
+(8) L’Autorità si adopererà per sperimentare e adottare una moderna tecnologia digitale per la marcatura degli alberi entro un massimo di 3 anni.
+(9) L’abbandono del metodo attuale avverrà contemporaneamente all’introduzione della nuova tecnologia menzionata all’art. 9.
Art. 105. Rischio normale e danni associati all’utilizzazione del legname
(1) Il volume degli alberi danneggiati o distrutti dal processo tecnologico di utilizzazione del legname non può superare l’equivalente del 3 % del volume autorizzato all’utilizzazione.
(1) Il volume degli alberi danneggiati o distrutti dal processo tecnologico di utilizzazione del legname non può superare l’equivalente del 3 % 1 % del volume autorizzato all’utilizzazione.
(4) La copertura dei rischi relativi ai danni causati dall’utilizzazione del legname al suolo, alle strade forestali, alle opere d’arte e alle sponde, alla distruzione o al danneggiamento della rinnovazione naturale utilizzabile e degli alberi non destinati all’utilizzazione, oltre i limiti ammessi dalle norme tecniche, avviene mediante assicurazione presso assicuratori autorizzati o versando una cauzione pari al 5 % del valore del contratto sul conto del proprietario/amministratore prima del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione.
(5) È obbligatorio notificare al distretto forestale entro 5 giorni i danni derivanti dal rischio normale dell’attività di utilizzazione a carico degli alberi non destinati al prelievo.
(4) La copertura dei rischi relativi ai danni causati dall’utilizzazione del legname al suolo, alle strade forestali, alle opere d’arte e alle sponde, alla distruzione o al danneggiamento della rinnovazione naturale utilizzabile e degli alberi non destinati all’utilizzazione, oltre i limiti ammessi dalle norme tecniche, avviene mediante assicurazione presso assicuratori autorizzati o versando una cauzione pari al 5 % 10 % del valore del contratto sul conto del proprietario/amministratore prima del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione.
(5) È obbligatorio notificare al distretto forestale entro 5 giorni 24 ore i danni derivanti dal rischio normale dell’attività di utilizzazione a carico degli alberi non destinati al prelievo.
Art. 110. Regole di commercializzazione del legno
La commercializzazione del legno proveniente dai terreni del FFN di proprietà pubblica avviene secondo il regolamento approvato con decisione del Governo, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
(1) La commercializzazione mediante vendita dei prodotti legnosi e non legnosi specifici del FFN sarà affidata esclusivamente a una struttura commerciale indipendente dall’Autorità, che renderà operativa la Borsa dei prodotti forestali.
(2) L’istituzione e il regolamento di funzionamento e commercializzazione della struttura menzionata all’art. (1) saranno approvati con decisione del Governo.
(4) La commercializzazione del legno proveniente dai terreni del FFN di proprietà pubblica avviene secondo il regolamento approvato con decisione del Governo, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
Art. 113. Accessibilità del FFN
(5)…
a) tra il 5–20 % del valore del legname venduto e incassato alle condizioni di legge, proveniente da prodotti principali e accidentali I;
(5)…
a) tra il 5–20 % 1–5 % del valore del legname venduto e incassato alle condizioni di legge, proveniente da prodotti principali e accidentali I;
Art. 114. Progettazione e costruzione delle strade forestali
(1) La progettazione e costruzione delle strade forestali si basano su principi che rispettano l’inserimento nel paesaggio e non compromettono la qualità dell’acqua, del suolo e degli habitat.
(3) Per la costruzione/riabilitazione/ricostruzione delle strade forestali non è necessario ottenere l’autorizzazione edilizia, in deroga all’art. 2, paragrafo (1), della legge n. 50/1991 sull’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di costruzione, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.
(1) La progettazione e costruzione delle strade forestali si basano su principi che rispettano l’inserimento nel paesaggio e non compromettono la qualità dell’acqua, del suolo e degli habitat e delle specie.
(3) Per la costruzione/riabilitazione/ricostruzione delle strade forestali non è necessario ottenere l’autorizzazione edilizia, in deroga all’art. 2, paragrafo (1), della legge n. 50/1991 sull’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di costruzione, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.
+(6) Le strade temporanee di utilizzazione (vie di raccolta o di esbosco e avvicinamento) saranno pianificate nell’elaborazione del piano di assestamento forestale e incluse nello stesso. Sarà inoltre svolta una valutazione di incidenza per la realizzazione di tali strade temporanee.
Art. 115. Manutenzione e utilizzo delle strade forestali
(2) I detentori di strade forestali non appartenenti allo Stato possono adottare propri regolamenti di utilizzo e trasporto su tali strade.
(2) I detentori di strade forestali non appartenenti allo Stato possono adottare propri regolamenti di utilizzo e trasporto su tali strade senza compromettere l’accesso ricreativo o le proprietà vicine.
Art. 124. Fondo di conservazione e rigenerazione delle foreste
(3)…
b) esecuzione del controllo annuale delle rigenerazioni;
j) gestione delle foreste con funzioni speciali di protezione, quando non è regolamentato il processo di produzione legnosa;
(3)…
b) esecuzione del controllo annuale delle rigenerazioni;
j) gestione delle foreste con funzioni speciali di protezione, quando non è regolamentato il processo di produzione legnosa;
Art. 131. Controllo statale specialistico e attribuzioni di controllo del personale forestale incaricato
(1) Il controllo statale specialistico è effettuato dall’Autorità, dalla Guardia forestale nazionale, dalle Guardie forestali e dal personale incaricato a tale scopo dei distretti forestali.
(3) Il personale incaricato del controllo dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali e il personale incaricato dei distretti forestali hanno le seguenti attribuzioni quando constatano fatti relativi alla commissione di un reato forestale:
c) segnalare alla polizia o procura competente, entro un massimo di 24 ore dalla constatazione di un atto previsto come reato forestale, mediante una delle modalità dell’art. 291, paragrafo (1), della legge n. 135/2010, e successive modifiche e integrazioni;
(4) Il personale incaricato del controllo dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali e il personale incaricato dei distretti forestali hanno le seguenti attribuzioni relative all’accertamento e alla sanzione degli illeciti amministrativi forestali:
a)
…
e)
(5) Il capo della squadra di vigilanza designato dal responsabile della struttura di amministrazione esercita di diritto attribuzioni di controllo.
(6) Il personale con funzioni di vigilanza può avere anche attribuzioni di controllo.
(1) Il controllo statale specialistico è effettuato dall’Autorità, dalla Guardia forestale nazionale e dalle Guardie forestali e dal personale incaricato a tale scopo dei distretti forestali.
(3) Il personale incaricato del controllo dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali e il personale incaricato dei distretti forestali hanno le seguenti attribuzioni quando constatano fatti relativi alla commissione di un reato forestale:
c) attivare istantaneamente il Piano verde;
(4) Il personale incaricato del controllo dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali e il personale incaricato dei distretti forestali hanno le seguenti attribuzioni relative all’accertamento e alla sanzione degli illeciti amministrativi forestali:
a)
…
e)
+f) attivare istantaneamente il Piano verde;
(5) Il capo della squadra di vigilanza designato dal responsabile della struttura di amministrazione esercita di diritto attribuzioni di controllo.
(6) Il personale con funzioni di vigilanza può avere anche attribuzioni di controllo.
Articolo 132. Organizzazione ed esercizio delle attribuzioni di controllo attraverso le strutture dell’Autorità
(1)
a)
…
d)
(1)
a)
…
d)
+f) controllo integrale almeno due volte all’anno per ogni sezione forestale.
+g) controllo annuale delle rigenerazioni
+h) verifica degli atti di valutazione del volume di legno destinato alla commercializzazione.
Art. 134. Controllo effettuato dal personale incaricato del controllo delle strutture di amministrazione e prestazione di servizi forestali
(1) La struttura di amministrazione deve organizzare due volte all’anno il controllo integrale per:
a) verificare lo stato dei confini e dei cippi di assestamento;
b) individuare, inventariare e valutare economicamente gli alberi tagliati senza diritto, la rinnovazione naturale utilizzabile distrutta o danneggiata e ogni altro danno alla foresta, nonché stabilirne le cause;
c) verificare la qualità dei lavori forestali eseguiti secondo le norme tecniche;
g) stabilire i danni e/o pregiudizi arrecati alla foresta e proporne il recupero.
(2) Per verificare il rispetto del regime forestale, la Guardia forestale nazionale o le Guardie forestali possono effettuare controlli integrali periodici o parziali, oppure ordinarli ogni volta che sia necessario.
(3) Le condizioni per i controlli integrali/parziali sono stabilite nel regolamento proprio di vigilanza menzionato all’art. 92, paragrafo (3).
(1) La struttura di amministrazione deve organizzare due volte all’anno il controllo integrale per:
a) verificare lo stato dei confini e dei cippi di assestamento;
b) individuare, inventariare e valutare economicamente gli alberi tagliati senza diritto, la rinnovazione naturale utilizzabile distrutta o danneggiata e ogni altro danno alla foresta, nonché stabilirne le cause;
c) verificare la qualità dei lavori forestali eseguiti secondo le norme tecniche;
g) stabilire i danni e/o pregiudizi arrecati alla foresta e proporne il recupero.
(2) Per verificare il rispetto del regime forestale, la Guardia forestale nazionale o le Guardie forestali possono effettuare controlli integrali periodici o parziali, oppure ordinarli ogni volta che sia necessario.
(3) Le condizioni per i controlli integrali/parziali sono stabilite nel regolamento proprio di vigilanza menzionato all’art. 92, paragrafo (3).
Art. 136. Competenze per constatare gli atti definiti dalla presente legge come reati
(1)…
b) il personale forestale incaricato degli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato;
c) il personale forestale incaricato dei distretti forestali non statali.
(2) Gli agenti accertatori della categoria del personale forestale del paragrafo (1), lettere a)–c), possono identificare gli alberi destinati al prelievo e le ceppaie degli alberi tagliati senza diritto, inventariare nei luoghi in cui si trovano i legnami derivanti dagli atti definiti dalla presente legge come reati, controllare i depositi di legname e la tracciabilità del legname.
(3) Gli agenti accertatori del paragrafo (1), lettere d)–f), che non appartengono alla categoria del personale forestale e hanno un titolo universitario nel settore forestale hanno le stesse competenze degli agenti accertatori del paragrafo (2).
(1)…
b) il personale forestale incaricato degli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato;
c) il personale forestale incaricato dei distretti forestali non statali.
(2) Gli agenti accertatori della categoria del personale forestale del paragrafo (1), lettere a)–c), possono identificare gli alberi destinati al prelievo e le ceppaie degli alberi tagliati senza diritto, inventariare nei luoghi in cui si trovano i legnami derivanti dagli atti definiti dalla presente legge come reati, controllare i depositi di legname e la tracciabilità del legname.
(3) Gli agenti accertatori del paragrafo (1), lettere d)–f) d)–g), che non appartengono alla categoria del personale forestale e hanno un titolo universitario nel settore forestale hanno le stesse competenze degli agenti accertatori del paragrafo (2).
+(6) Il personale forestale degli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato può essere coinvolto per fornire sostegno con ruolo secondario nelle azioni di controllo svolte al di fuori del Piano verde, per:
a) identificare gli alberi destinati al prelievo;
b) le ceppaie provenienti da alberi tagliati senza diritto
c) inventariare, nei luoghi in cui si trovano, i legnami derivanti dagli atti definiti dalla presente legge come reati.
+(7) Per motivi di incompatibilità, è escluso dalle disposizioni del paragrafo (6) il personale forestale che risiede o svolge la propria attività nella regione geografica in cui ha luogo l’azione di controllo.
Art. 137. Diritti e obblighi del personale forestale
(1) Il personale forestale di tutti i gradi deve indossare, nell’esercizio delle proprie funzioni, l’uniforme e i distintivi stabiliti con ordinanza del capo dell’Autorità. In determinate situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni, il personale forestale può indossare abiti civili.
(1) Il personale forestale di tutti i gradi deve indossare, nell’esercizio delle proprie funzioni, l’uniforme e i distintivi stabiliti con ordinanza del capo dell’Autorità. In determinate situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni, il personale forestale può indossare abiti civili.
Art. 140. Reato di distruzione della vegetazione del FFN (+) e all’esterno
(1) Spezzare, distruggere, degradare o sradicare senza diritto alberi, piantine o polloni del FFN, indipendentemente dalla forma di proprietà, anche attraverso il pascolo o l’accesso con mezzi motorizzati, costituisce reato forestale ed è punito come segue:
a) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa, se il valore del danno forestale causato è almeno 10 volte e non oltre 40 volte, comprese, il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto;
b) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
i) l’autore ha già commesso nei 12 mesi precedenti il fatto uno degli atti previsti al paragrafo (1);
ii) l’autore è sanzionato in via amministrativa per ciascun atto, tranne l’ultimo;
iii) il valore cumulato del danno forestale causato da tutti gli atti supera il limite minimo della lettera a);
c) con la reclusione da un anno a 5 anni, se il valore del danno forestale causato è pari a 40 volte il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto.
(2) Il tentativo è punibile.
(1) Spezzare, distruggere, degradare o sradicare senza diritto alberi, piantine o polloni del FFN e all’esterno, indipendentemente dalla forma di proprietà, anche attraverso il pascolo o l’accesso con mezzi motorizzati, costituisce reato forestale ed è punito come segue:
a) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni 8 mesi a 4 anni o con la multa, se il valore del danno forestale causato è almeno 10 volte 5 volte e non oltre 40 volte 20 volte, comprese, il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto;
b) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni 8 mesi a 4 anni o con la multa, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
i) l’autore ha già commesso nei 12 mesi precedenti il fatto uno degli atti previsti al paragrafo (1);
ii) l’autore è sanzionato in via amministrativa per ciascun atto, tranne l’ultimo;
iii) il valore cumulato del danno forestale causato da tutti gli atti supera il limite minimo della lettera a);
c) con la reclusione da un anno a 5 anni 6 anni, se il valore del danno forestale causato è pari a 40 volte 20 volte il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto.
(2) Il tentativo è punibile.
+(3) I limiti massimi delle pene sono ridotti del 50 % per fatti analoghi commessi sulle superfici con vegetazione forestale previste all’art. 2 (2) c).
Art. 141. Reato di taglio di alberi senza diritto
(1) Il taglio senza diritto di alberi del FFN o della vegetazione forestale esterna al FFN, indipendentemente dalla forma di proprietà, costituisce reato forestale ed è punito come segue:
a) con la reclusione da 6 mesi a 5 anni o con la multa, se il valore del danno forestale causato è almeno 10 volte e non oltre 40 volte, comprese, il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto;
b) con la reclusione da 6 mesi a 5 anni o con la multa, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
i) l’autore ha già commesso nei 12 mesi precedenti il fatto uno degli atti previsti al paragrafo (1);
ii) l’autore è sanzionato in via amministrativa per ciascun atto, tranne l’ultimo;
iii) il valore cumulato del danno forestale causato da tutti gli atti supera il limite minimo della lettera a);
c) con la reclusione da 2 anni a 7 anni, se il valore del danno forestale causato è pari a 40 volte il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto.
(2) Il taglio delle formazioni di pino mugo costituisce reato ed è punito con la reclusione da un anno a 5 anni o con la multa se è interessata una superficie superiore a 100 metri quadrati.
(3) Il tentativo è punibile.
(1) Il taglio senza diritto di alberi del FFN o della vegetazione forestale esterna al FFN, indipendentemente dalla forma di proprietà, costituisce reato forestale ed è punito come segue:
a) con la reclusione da 6 mesi a 5 anni o con la multa 8 mesi a 6 anni se il valore del danno forestale causato è almeno 10 volte 5 volte e non oltre 40 volte 20 volte, comprese, il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto;
b) con la reclusione da 6 mesi a 5 anni o con la multa, 8 mesi a 6 anni, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
i) l’autore ha già commesso nei 12 mesi precedenti il fatto uno degli atti previsti al paragrafo (1);
ii) l’autore è sanzionato in via amministrativa per ciascun atto, tranne l’ultimo;
iii) il valore cumulato del danno forestale causato da tutti gli atti supera il limite minimo della lettera a);
c) con la reclusione da 2 anni a 7 anni, se il valore del danno forestale causato è pari a 40 volte 20 volte il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi alla data del fatto.
(2) Il taglio delle formazioni di pino mugo costituisce reato ed è punito con la reclusione da un anno a 5 anni o con la multa se è interessata una superficie superiore a 100 metri quadrati.
(3) Il tentativo è punibile.
Art. 142. Circostanze aggravanti e forme aggravate
(1) I limiti specifici delle pene previste agli artt. 140 e 141 sono aumentati della metà se i fatti sono stati commessi:
a) da una persona che porta un’arma;
b) dal personale previsto all’art. 136, paragrafo (1);
c) da personale forestale diverso da quello previsto all’art. 136, paragrafo (1);
d) durante la notte;
e) negli ecosistemi ed elementi forestali ad alto valore di conservazione previsti all’art. 86, paragrafo 1, lettere a), c), e), e paragrafo (2).
(2) Se il fatto è commesso da personale forestale, si applica anche la misura di sicurezza del divieto di ricoprire una funzione o esercitare un mestiere nel settore forestale per un massimo di un anno, ai sensi dell’art. 111 della legge n. 286/2009 sul Codice penale, e successive modifiche e integrazioni
(1) I limiti specifici delle pene previste agli artt. 140 e 141 sono aumentati della metà se i fatti sono stati commessi:
a) da una persona che porta un’arma;
b) dal personale previsto all’art. 136, paragrafo (1);
c) da personale forestale diverso da quello previsto all’art. 136, paragrafo (1), dipendenti di altre specializzazioni dell’Autorità e degli amministratori di foreste o proprietari forestali;
d) durante la notte;
e) negli ecosistemi ed elementi forestali ad alto valore di conservazione previsti all’art. 86, paragrafo 1, lettere a), c), e), e paragrafo (2).
(2) Se il fatto è commesso dal personale forestale menzionato al paragrafo (1), si applica anche la misura di sicurezza del divieto di ricoprire una funzione o esercitare un mestiere nel settore forestale per un massimo di un anno compreso tra 3 e 5 anni, ai sensi dell’art. 111 della legge n. 286/2009 sul Codice penale, e successive modifiche e integrazioni
Art. 143. Reati relativi all’integrità del FFN
(1) La realizzazione di lavori e/o l’installazione di opere nel FFN senza approvazioni legali costituisce reato forestale ed è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
(2) I limiti specifici della pena prevista al paragrafo (1) sono aumentati della metà se i fatti sono stati commessi negli ecosistemi ed elementi forestali ad alto valore di conservazione previsti all’art. 86, paragrafo (1), lettere a), c) ed e).
(3) In caso di commissione del fatto previsto al paragrafo (1), la persona che occupa senza approvazioni legali deve rimuovere i lavori e/o le opere installati nel FFN senza approvazioni legali e sostenere i costi di ripristino del terreno nello stato e nella categoria d’uso originari.
(4) Se il ripristino del terreno nello stato originario non è possibile e si constata che la categoria d’uso è stata modificata irreversibilmente, il giudice, nella sentenza che decide il merito della causa, può ordinare alla Guardia forestale territorialmente competente di emettere l’approvazione per la regolarizzazione e imporre alla persona condannata il pagamento dei danni previsti dalla presente legge per l’occupazione temporanea o definitiva di superfici del FFN, secondo i casi.
(5) La categoria d’uso del terreno si considera modificata irreversibilmente quando:
a) la quota del terreno, lo strato di suolo fertile e il regime idrico sono stati modificati sostanzialmente e non consentono l’insediamento della vegetazione forestale dopo i lavori di ripristino del terreno;
b) i lavori e/o le opere rientrano nella categoria dei lavori di pubblica utilità;
c) i lavori e le opere rientrano nelle categorie per cui è consentita l’occupazione temporanea o l’esclusione definitiva, nel qual caso hanno carattere di costruzione permanente: fondazione in calcestruzzo, pareti in muratura.
(1) La realizzazione di lavori e/o l’installazione di opere nel FFN senza approvazioni legali costituisce reato forestale ed è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni uno a 5 anni.
(2) I limiti specifici della pena prevista al paragrafo (1) sono aumentati della metà se i fatti sono stati commessi negli ecosistemi ed elementi forestali ad alto valore di conservazione previsti all’art. 86, paragrafo (1), lettere a), c) ed e). (1), lettere a)–f)
(3) In caso di commissione del fatto previsto al paragrafo (1), la persona che occupa senza approvazioni legali deve rimuovere i lavori e/o le opere installati nel FFN senza approvazioni legali e sostenere i costi di ripristino del terreno nello stato e nella categoria d’uso originari.
(4) Se il ripristino del terreno nello stato originario non è possibile e si constata che la categoria d’uso è stata modificata irreversibilmente, il giudice, nella sentenza che decide il merito della causa, può ordinare alla Guardia forestale territorialmente competente di emettere l’approvazione per la regolarizzazione e imporre alla persona condannata il pagamento dei danni previsti dalla presente legge per l’occupazione temporanea o definitiva di superfici del FFN, secondo i casi.
(5) La categoria d’uso del terreno si considera modificata irreversibilmente quando:
a) la quota del terreno, lo strato di suolo fertile e il regime idrico sono stati modificati sostanzialmente e non consentono l’insediamento della vegetazione forestale dopo i lavori di ripristino del terreno;
b) i lavori e/o le opere rientrano nella categoria dei lavori di pubblica utilità;
c) i lavori e le opere rientrano nelle categorie per cui è consentita l’occupazione temporanea o l’esclusione definitiva, nel qual caso hanno carattere di costruzione permanente: fondazione in calcestruzzo, pareti in muratura.
Art. 144. Falsificazione di dati informatici forestali
(1) Inserire, modificare o cancellare nel sistema nazionale integrato dati informatici forestali relativi al numero e ai diametri degli alberi destinati al prelievo o alla provenienza e circolazione del legname, producendo dati non veritieri allo scopo di utilizzarli per generare conseguenze giuridiche, costituisce reato ed è punito con la reclusione da un anno a 5 anni.
(2) Inserire o modificare nel sistema nazionale integrato dati informatici forestali relativi al volume indicato nel documento di accompagnamento del trasporto di legname, producendo una differenza di almeno il 20 % rispetto al volume constatato nel controllo del mezzo di trasporto, costituisce reato ed è punito con la reclusione da un anno a 5 anni.
(1) Inserire informazioni false, modificare o cancellare nel sistema nazionale integrato dati informatici forestali relativi al numero e ai diametri degli alberi destinati al prelievo a uno qualsiasi degli elementi dendrometrici e degli elementi di localizzazione secondo l’assestamento forestale o la georeferenziazione utilizzati per la redazione e pubblicazione dell’APV o alla provenienza e circolazione del legname, producendo dati non veritieri allo scopo di utilizzarli per generare conseguenze giuridiche, costituisce reato ed è punito con la reclusione da un anno a 5 anni.
(2) Inserire o modificare nel sistema nazionale integrato dati informatici forestali relativi al volume alla quantità o qualità del legno indicati nel documento di accompagnamento del trasporto di legname, producendo una differenza di almeno il 20 % rispetto al volume constatato nel controllo del mezzo di trasporto, costituisce reato ed è punito con la reclusione da un anno a 5 anni.
Art. 148. Reati relativi alla circolazione del legname
(3) La detenzione in depositi o depositi temporanei, da parte di un operatore economico o commerciante, di un volume di legname per cui la differenza tra il volume delle scorte contabili e quello delle scorte fisiche supera il 20 % delle scorte contabili, ma non è inferiore a 10 metri cubi al momento della constatazione del fatto, costituisce reato ed è punita con la reclusione da un anno a 5 anni o con la multa.
(4)…
…
b) Il trasporto di legname con documento di accompagnamento per cui la differenza tra il volume indicato nel documento e quello constatato al controllo supera il 20 %. In questo caso, l’agente accertatore dispone anche la confisca del mezzo di trasporto.
(3) La detenzione in depositi o depositi temporanei, da parte di un operatore economico o commerciante, di un volume di legname per cui la differenza tra il volume delle scorte contabili e quello delle scorte fisiche supera il 20 % 5 % delle scorte contabili, ma non è inferiore a 10 metri cubi al momento della constatazione del fatto, costituisce reato ed è punita con la reclusione da un anno a 5 anni o con la multa.
(4)…
…
b) Il trasporto di legname con documento di accompagnamento per cui si constata una differenza superiore al 20 % in eccesso nella quantità o nell’assortimento la differenza tra il volume indicato nel documento e quello constatato al controllo supera il 20 %. In questo caso, l’agente accertatore dispone anche la confisca del mezzo di trasporto.
Art. 149. Regime delle misure cautelari e confisca
(5) La custodia del bene immobilizzato nel procedimento penale ai fini della confisca è scelta in modo da ridurre al minimo il rischio di fatti analoghi. L’organo che esegue il sequestro indica concretamente il luogo in cui è obbligatorio consegnare i beni sequestrati. Fino alla definizione irrevocabile del procedimento penale, ma non oltre 6 mesi dalla data del fatto, il mezzo di trasporto sottoposto alla misura complementare non può più essere utilizzato per trasportare legname.
(5) La custodia del bene immobilizzato nel procedimento penale ai fini della confisca è scelta in modo da ridurre al minimo il rischio di fatti analoghi. L’organo che esegue il sequestro indica concretamente il luogo in cui è obbligatorio consegnare i beni sequestrati. Fino alla definizione irrevocabile del procedimento penale, ma non oltre 6 mesi dalla data del fatto, il mezzo di trasporto sottoposto alla misura complementare non può più essere utilizzato per trasportare legname.
Art. 154. Danno e pregiudizio forestale
(1) Il danno alla vegetazione forestale interna ed esterna al FFN e il pregiudizio forestale nel caso della vegetazione del FFN, indipendentemente dalla natura giuridica della proprietà, sono valutati dagli agenti accertatori previsti all’art. 136, paragrafo (1), lettere a)–c), e paragrafo (3).
(2) Nel FFN, il valore del pregiudizio forestale è stabilito sommando il valore del danno e quello delle funzioni non realizzate dalla foresta.
(1) Il danno alla vegetazione forestale interna ed esterna al FFN e il pregiudizio forestale nel caso della vegetazione del FFN, indipendentemente dalla natura giuridica della proprietà, sono valutati dagli agenti accertatori previsti all’art. 136, paragrafo (1), lettere a)–c), e paragrafo (3).
(2) Nel FFN, il valore del pregiudizio forestale è stabilito sommando il valore del danno e quello delle funzioni non realizzate dalla foresta, cui si aggiunge la tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati.
Art. 155. Determinazione del danno agli alberi per taglio senza diritto, rottura, sradicamento e distruzione
(5) Se la sezione dell’albero o della ceppaia non è circolare, il diametro è determinato secondo i paragrafi (3) e (4) come media di due diametri perpendicolari, dei quali il primo misurato è il più piccolo dell’intera sezione della ceppaia.
(9) Se tutti gli alberi sono rimossi senza possibilità di applicare i paragrafi (1)–(8), il valore del danno è calcolato moltiplicando il volume medio/ettaro per specie corrispondente alla composizione del piano di assestamento forestale per la superficie interessata e per il prezzo di un metro cubo di legna da ardere della Lista dei prezzi di riferimento.
(10) Se tutti gli alberi di una superficie sono stati rimossi e non esiste un piano di assestamento forestale, il valore del danno è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il volume medio per ettaro, terza classe di produzione, all’età di 50 anni, e per il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi stabilito secondo la legge, come segue:
(5) Se la sezione dell’albero o della ceppaia non è circolare, il diametro è determinato secondo i paragrafi (3) e (4) come media di due diametri perpendicolari, dei quali il primo misurato è il più piccolo dell’intera sezione della ceppaia. utilizzando un nastro di misurazione forestale.
(9) Se tutti gli alberi sono rimossi senza possibilità di applicare i paragrafi (1)–(8), il valore del danno è calcolato moltiplicando il volume medio/ettaro per specie corrispondente alla composizione del piano di assestamento forestale per la superficie interessata e per il valore di sostituzione il prezzo di un metro cubo di legna da ardere della Lista dei prezzi di riferimento.
(10) Se tutti gli alberi di una superficie sono stati rimossi e non esiste un piano di assestamento forestale, i dati utilizzati per calcolare il valore del danno sono dedotti dalle informazioni dell’ultimo piano di assestamento in cui era inclusa.
Art. 157. Determinazione del danno causato dal furto di alberi
e) Se tutti gli alberi di una superficie sono stati sottratti e non esiste un piano di assestamento forestale, il valore del danno è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il volume medio per ettaro, terza classe di produzione e all’età di 50 anni, e per il prezzo medio di un metro cubo di legno in piedi stabilito secondo la legge, come segue:
i) per la farnia in pianura;
ii) per il faggio in collina;
iii) per l’abete rosso in montagna.
e) Se tutti gli alberi di una superficie sono stati sottratti e non esiste un piano di assestamento forestale, i dati utilizzati per stabilire il valore del danno sono dedotti consultando il piano di assestamento forestale geograficamente più vicino, per analogia con il soprassuolo prevalente.
Art. 158. Determinazione del pregiudizio forestale
(1) Il pregiudizio forestale (PF) si calcola sommando il valore del danno da lesione (P) e quello delle funzioni non realizzate dalla foresta (VFN).
(1) Il pregiudizio forestale (PF) si calcola sommando il valore del danno da lesione (P) e quello delle funzioni non realizzate dalla foresta (VFN), cui si aggiunge la tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati.
Art.159. Misure riparatorie per lavori e/o opere installati nel FFN senza approvazioni legali
(1) In caso di esecuzione di lavori e/o installazione di opere nel FFN senza approvazioni legali, il pregiudizio è calcolato considerando quanto segue:
a)
…
d)
(2) Nel calcolo del pregiudizio, la Guardia forestale territorialmente competente constata se il terreno può essere riportato allo stato originario o se la sua categoria d’uso è stata modificata irreversibilmente, secondo l’art. 143, paragrafo (5).
(3) Se è disposta la rimozione dei lavori e/o delle opere installati nel FFN senza approvazioni legali, oltre all’obbligo dell’art. 143, paragrafo (3), la persona che occupa senza approvazioni legali deve pagare il pregiudizio, rappresentato da:
a)
…
e)
(5)-(12)
(1) In caso di esecuzione di lavori e/o installazione di opere nel FFN senza approvazioni legali, il pregiudizio è calcolato considerando quanto segue:
a)
…
d)
+e) La tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati
((2) Nel calcolo del pregiudizio, la Guardia forestale territorialmente competente constata se il terreno può essere riportato allo stato originario o se la sua categoria d’uso è stata modificata irreversibilmente, secondo l’art. 143, paragrafo (5).
((3) Se è disposta la rimozione dei lavori e/o delle opere installati nel FFN senza approvazioni legali, oltre all’obbligo dell’art. 143, paragrafo (3), la persona che occupa senza approvazioni legali deve pagare il pregiudizio, rappresentato da:
a)
…
e)
+f) La tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati
(5)-(12) si eliminano
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