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Cresta rocciosa sopra una foresta parzialmente coperta di neve.
Comunicati stampa

Lettera aperta al Presidente sul regime delle aree naturali protette e sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche

Al Presidente della Romania, Klaus Iohannis

Signor Presidente,

Le sottoscritte associazioni, Asociația Bankwatch e Asociația Agent Green, con sede a Bucarest, Le chiedono di non promulgare e di rinviare per riesame il PL 132/2002 recante modifica e integrazione dell’art. 56 ind 1 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, per i seguenti motivi:

Il PL n. 132/2022, così come emendato e sottoposto all’adozione della Camera dei deputati, stabilisce che l’articolo 561 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n.57/2007 sul regime delle aree naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n.442 del 29 giugno 2007, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n.49/2011, e successive modifiche e integrazioni, sia modificato e integrato come segue:

Il comma (3) è modificato e avrà il seguente tenore:

(3) La modifica dei confini delle aree naturali protette, ai fini di una delimitazione più precisa, avviene su iniziativa dell’Agenzia nazionale per le aree naturali protette o della struttura di amministrazione dell’area naturale protetta, sulla base di uno studio scientifico, previo parere del consiglio scientifico e con l’approvazione dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente.

2. Dopo il comma (7) sono inseriti due nuovi commi, (8) e (9), del seguente tenore: «(8) Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data del 1 maggio 2022 sono considerati progetti di rilevante interesse pubblico e di sicurezza e incolumità nazionale ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza d’urgenza e dovranno essere messi in funzione entro il 31 dicembre 2025.

(9) Il completamento degli interventi di investimento di cui al comma (8) che si sovrappongono ad aree naturali protette è possibile a condizione che il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste proponga, a compensazione delle superfici occupate, un’area equivalente dal punto di vista della biodiversità a quella occupata dall’intervento, entro la sua messa in funzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. II. Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati situazioni eccezionali ai sensi delle disposizioni dell’art. 5, comma (2), della Legge n. 292/2018 sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Art. III. Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati progetti di importanza/sicurezza nazionale ai sensi delle disposizioni della Legge n. 46/2008 – Codice forestale, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.

Veduta aerea invernale di una valle boscosa, con percorsi e contorni segnati in rosso.

Secondo la relazione illustrativa, questo intervento legislativo mirava a «facilitare la rapida realizzazione dei progetti di investimento in fase avanzata di esecuzione, con l’effetto auspicato di aumentare la capacità produttiva», con l’obiettivo dichiarato di «intensificare il ritmo di realizzazione degli investimenti nel settore energetico». Il risultato delle discussioni sulle modalità per raggiungere questo obiettivo è stato «il completamento dei progetti di investimento che, pur essendo in una fase avanzata di esecuzione, sono attualmente bloccati per motivi procedurali oppure a seguito a seguito di lacune legislative».

In realtà, alla base del blocco dei progetti di investimento cui fanno riferimento i promotori di questa legge non vi sono motivi procedurali né lacune legislative, bensì il fatto che essi si trovano su territori dichiarati aree protette ai sensi dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 e che non sono compatibili con l’obiettivo di rilevante interesse pubblico e componente fondamentale della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, ossia la conservazione e l’uso sostenibile del patrimonio naturale.

Occorre pertanto verificare se, in una società democratica, sia necessaria la distruzione di siti Natura 2000 e di specie e habitat protetti per lo sviluppo del sistema energetico e se la misura della distruzione dei siti Natura 2000 sia proporzionata alla necessità di produrre la quantità di energia che sarà generata dalle centrali idroelettriche proposte.

In primo luogo, dobbiamo osservare che la legge non precisa quanti siti Natura 2000 si trovino nella condizione di essere modificati e distrutti almeno in parte per agevolare la costruzione di centrali idroelettriche, né di quante centrali si tratti. Si comprende pertanto che tutte le aree protette potrebbero trovarsi in questa situazione. Dagli allegati alla presente richiesta potrà osservare, almeno nel caso di due centrali idroelettriche, che saranno direttamente interessati quattro siti Natura 2000:

  • – Defileul Jiului, Natura 2000 con la denominazione ROSCI 0063 Defileul Jiului, affiancato da altre tre aree protette: ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest a ovest, ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est a est e ROSCI 0188 Parâng a nord-est.
  • – Răstolița – Călimani – Gurghiu (SiteCode: ROSCI0019), Defileul Mureșului Superior (SiteCode: ROSPA0030 Munții Călimani (SiteCode: ROSPA0133)

Ma il numero di queste costruzioni di centrali idroelettriche iniziate durante il comunismo, abbandonate e poi proseguite illegalmente dopo il 2007 senza valutazione ambientale è molto maggiore. La conseguenza di questa legge è quindi la distruzione della rete naturale di aree protette Natura 2000 e il pregiudizio irreparabile agli obiettivi di conservazione dell’Unione europea per le specie e gli habitat protetti. Inoltre, un gran numero di corpi idrici sarebbe interessato dalle captazioni e dalle dighe realizzate e molte migliaia di ha di foresta verrebbero disboscate per completarne la realizzazione.

In una società democratica deve pertanto prevalere il principio dello sviluppo sostenibile, previsto da:

Art. 3, par. 3, del Trattato sull’Unione europea1:

«L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, nonché su un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnico».

all’art. 21, par. 2, lett. f, del Trattato sull’Unione europea:

«L’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali, al fine di: (…) partecipare all’elaborazione di misure internazionali volte a conservare e migliorare la qualità dell’ambiente e a gestire in modo sostenibile le risorse naturali mondiali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile»;

Art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
«Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Art. 114, par. 3, e 191, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sanciscono il principio di prevenzione:

«Nel formulare le proposte di cui al paragrafo (1) in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, la Commissione si basa su un elevato livello di protezione elevato, tenendo conto in particolare di ogni nuovo sviluppo fondato su fatti scientifici. Nell’ambito delle rispettive competenze, anche il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per conseguire tale obiettivo».

Art. 191 (2) La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di protezione, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa si fonda sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

Valle boscosa in inverno, con le annotazioni rosse «Zona inundabila» e «Baraj terminat».

La necessità di produrre energia elettrica esiste certamente, ma la situazione della Romania è così urgente e non vi sono altre alternative alla distruzione della rete dei siti Natura 2000?

Dagli studi allegati risulta con certezza che non è così. Le centrali idroelettriche proposte sono inferiori a 100 MW, quindi di piccole dimensioni, e producono quantità modeste di energia, che possono essere ottenute efficacemente attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Inoltre, la produzione di energia idroelettrica in Romania è diminuita drasticamente a causa della siccità provocata dai cambiamenti climatici, che ha ridotto fortemente le portate dei corsi d’acqua. Pertanto, l’ulteriore distruzione dei corsi d’acqua, delle aree protette e delle foreste porterà all’aggravamento dei cambiamenti climatici e alla continua perdita di portata idrica, con il risultato di un gran numero di centrali idroelettriche che non produrranno l’energia prevista.

Nell’analisi seguente e nelle relazioni allegate troverà i dati scientifici elaborati.

La preghiamo pertanto di constatare che la distruzione dell’ambiente non è né necessaria né proporzionata, considerata la quantità relativamente piccola di energia prodotta e le alternative esistenti per la produzione di energia rinnovabile.

La preghiamo inoltre di osservare che, nel contesto delle disposizioni giuridiche europee, che fanno parte del diritto interno e sono direttamente applicabili, prevalendo sulle disposizioni nazionali contrarie, per costruire progetti eccezionali che giustificherebbero l’urgenza è obbligatorio svolgere procedure di valutazione e studi scientifici dai quali risulti quanto sia importante distruggere i siti Natura 2000 perché altrimenti non avremmo più energia elettrica, ma anche la capacità dell’ambiente di rigenerarsi in altre zone. Tuttavia, tali studi non sono mai stati realizzati, motivo per cui sono state annullate autorizzazioni edilizie per alcuni investimenti, come illustriamo di seguito

L’OUG n. 57/2007 è stata adottata tenendo conto degli impegni assunti dalla Romania al momento dell’adesione all’Unione europea attraverso il documento di posizione complementare – capitolo 22 «Ambiente», per il settore «protezione della natura». Con questo atto normativo sono state recepite esattamente le direttive 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche e la direttiva 83/129/CEE relativa all’importazione negli Stati membri di pelli di cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati.

Come stabilito anche nella sua nota di motivazione, la ricchezza delle risorse biologiche della Romania e il suo ruolo di importante corridoio per la migrazione e la dispersione delle specie possono essere compromessi dalle attività umane. L’inquinamento, l’arginatura dei fiumi, la costruzione di dighe e di altre opere idrauliche, l’agricoltura meccanizzata, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali – principalmente la deforestazione e il bracconaggio – nonché altri fattori hanno contribuito in misura rilevante alla diminuzione della diversità biologica nel tempo. Anche gli ecosistemi montani, caratterizzati da un’elevata vulnerabilità, possono essere messi in pericolo da modalità inadeguate di sviluppo del turismo e delle infrastrutture associate. L’ordinanza d’urgenza stabilisce un sistema coerente ed efficiente di gestione del capitale naturale, pienamente conforme alle disposizioni comunitarie in materia, fondato sul dato reale che lo sviluppo dei sistemi socioeconomici può avvenire soltanto sulla base dei sistemi ecologici naturali e seminaturali, la cui distruzione o perturbazione delle funzioni specifiche può avere gravi conseguenze sia a livello locale o regionale, sia a livello globale.

Questa modifica legislativa è dunque di fatto incompatibile con lo scopo dell’atto normativo originariamente adottato e, al contempo, fa sì che la Romania cessi di adempiere agli impegni assunti nel processo di adesione all’Unione europea.

I. Violazione del principio di irretroattività previsto dall’art. 15, comma 2, della Costituzione della Romania e del diritto comunitario, art. 148, comma 2, della Costituzione della Romania

Come presupposto dell’analisi del principio di irretroattività deve esistere un effettivo conflitto di leggi nel tempo, ossia: devono esistere due disposizioni di legge successive che disciplinino diversamente la materia; deve esistere un atto, un fatto o una situazione giuridica sorti, compiuti o conclusi prima dell’entrata in vigore di una nuova disposizione.

Nel caso in esame, i progetti di alcune centrali idroelettriche la cui costruzione è iniziata negli anni 80, ancora incompiuti, sono stati disciplinati nel 2022 come eccezione alla legislazione cui erano sottoposti in quel momento.

Successivamente, su alcune superfici di terreno sulle quali esse erano in costruzione sono state istituite aree protette: parchi nazionali, parchi naturali, siti Natura 2000.

Dal momento dell’acquisizione dello status di membro dell’UE e dell’istituzione dei siti Natura 2000, la Romania era tenuta a rispettare il regime di protezione imposto dalla legislazione comunitaria anche per i progetti non completati. Tale obbligo consisteva nello svolgimento delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (deriva dalla direttiva VIA2, 2011/92/EU modificata dalla 2014/52/EU), di valutazione appropriata (direttiva Habitat3 92/43/CEE e direttiva Uccelli4 2009/147/CE), di valutazione dei corpi idrici (direttiva quadro Acque5 2000/60/CE). Per illustrare come si svolgono queste procedure di valutazione ambientale, la Commissione europea ha adottato una Guida sui requisiti per la produzione di energia idroelettrica nel contesto della legislazione dell’UE sulla natura, che descrive le modalità della valutazione ambientale.

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata anche sull’obbligatorietà delle procedure di valutazione citate per i progetti avviati prima dell’acquisizione dello status di membro dell’UE, C 399/14 Grüne Liga Sachsen eV e altri contro Freistaat Sachsen:

«(1) L’articolo 6, paragrafo (2), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso alla gestione di un sito o non necessario a tale gestione, e autorizzato a seguito di uno studio che non soddisfa i requisiti dell’articolo 6, paragrafo (3), di tale direttiva, prima dell’inclusione del sito in questione nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, deve essere sottoposto dalle autorità competenti a un esame successivo dei suoi effetti su tale sito qualora tale esame costituisca l’unica misura necessaria per evitare che l’esecuzione del piano o progetto citato causi un deterioramento o perturbazioni che possono avere un effetto significativo rispetto agli obiettivi di tale direttiva. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

  1. L’articolo 6, paragrafo (2), della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che, qualora in circostanze come quelle del procedimento principale risulti necessario un esame successivo degli effetti sul sito in questione di un piano o progetto la cui esecuzione è iniziata dopo l’inclusione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, tale esame deve essere effettuato conformemente ai requisiti dell’articolo 6, paragrafo (3), di tale direttiva. Un simile esame deve tenere conto di tutti gli elementi esistenti alla data di tale inclusione e di tutti gli effetti intervenuti o che possono intervenire a seguito dell’esecuzione totale o parziale di tale piano o progetto sul sito citato successivamente a tale data.

(3) La direttiva 92/43 deve essere interpretata nel senso che, quando si svolge un nuovo esame degli effetti su un sito per rimediare agli errori riscontrati nella valutazione preventiva effettuata prima dell’inclusione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria o nell’esame successivo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo (2), della direttiva 92/43, benché il piano o progetto sia già stato eseguito, i requisiti di un controllo effettuato nell’ambito di tale esame non possono essere modificati per il fatto che la decisione di approvazione di tale piano o progetto fosse immediatamente esecutiva, che una domanda di provvedimenti provvisori sia stata respinta e che tale decisione di rigetto non fosse più impugnabile. Inoltre, l’esame citato deve tenere conto dei rischi di deterioramento o perturbazioni che possono avere un effetto significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo (2), citato e che siano eventualmente intervenuti a seguito della realizzazione del piano o progetto in questione.

L’articolo 6, paragrafo (4), della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che i requisiti del controllo effettuato nell’ambito dell’esame delle soluzioni alternative non possono essere modificati per il fatto che il piano o progetto sia già stato eseguito».

La Romania, tuttavia, non ha svolto queste procedure di valutazione, tentando di proseguire la costruzione delle centrali idroelettriche in violazione del diritto europeo e delle decisioni della CGUE.

Nel 2017 la Corte d’appello di Bucarest ha annullato due autorizzazioni edilizie rilasciate per la costruzione delle centrali idroelettriche nel Parco nazionale Defileul Jiului, alla luce delle disposizioni legislative sopra citate – decisione n. 5378/14.12.2017 della Corte d’appello di Bucarest, che ha stabilito con autorità di cosa giudicata, tenuto conto delle disposizioni del diritto comunitario e delle decisioni della CGUE (C-399/14 e C-258/11), che le autorizzazioni erano state rilasciate illegittimamente in assenza delle procedure di valutazione ambientale. Le costruzioni illegali in Romania non possono essere nuovamente autorizzate. La legge non può stabilire retroattivamente la legalità di costruzioni in violazione delle disposizioni dei tribunali. Il disegno di legge proposto afferma che queste centrali idroelettriche, compresa quella oggetto della decisione civile 5378/2017, possono essere messe in funzione dopo essere state escluse dalle aree protette, senza valutazione ambientale.

Da questo punto di vista rileviamo la violazione dell’art. 148, comma 2, della Costituzione della Romania:

(2) «A seguito dell’adesione, le disposizioni dei trattati istitutivi dell’Unione europea e le altre norme comunitarie di carattere obbligatorio prevalgono sulle disposizioni contrarie delle leggi interne, nel rispetto delle disposizioni dell’atto di adesione».

Secondo la direttiva Habitat, illustrata nella Guida sui requisiti per la produzione di energia idroelettrica nel contesto della legislazione dell’UE sulla natura6, pagina 9, da cui risulta che le procedure di valutazione ambientale sono obbligatorie anche per i progetti situati nelle vicinanze delle aree protette o che interessano determinate specie e habitat, anche se non si trovano sul territorio delle aree protette.

Per questo aspetto siamo già soggetti a una procedura d’infrazione, INFR(2020)2297:

«Natura: la Commissione chiede alla ROMANIA di garantire la protezione degli habitat e delle specie

La Commissione chiede alla Romania di recepire integralmente nella legislazione nazionale la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche. Tale direttiva contribuisce alla protezione della biodiversità nell’Unione europea. Il recepimento scorretto delle disposizioni della direttiva può comprometterne gli obiettivi di conservazione. Conformemente al Green Deal europeo e alla strategia europea sulla biodiversità, è essenziale che l’UE arresti la perdita di biodiversità migliorando e ripristinando gli ecosistemi degradati, al fine di raggiungere un buono stato ecologico. Tra gli altri problemi, la legislazione della Romania non menziona esplicitamente che le misure di conservazione incluse nei piani di gestione devono tenere conto delle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti sul territorio dei rispettivi siti. Ciò ha un impatto diretto sulla qualità dei piani di gestione, dato che essi potrebbero non contenere le misure necessarie a proteggere tali tipi di habitat e specie. Inoltre, la legislazione nazionale limita l’ambito di applicazione delle principali disposizioni della direttiva alle attività svolte all’interno dei siti Natura 2000. Sono così escluse tutte le altre possibili cause di deterioramento o perturbazione provenienti dall’esterno dei siti. Considerato che la governance ambientale svolge un ruolo essenziale nell’agevolare il corretto funzionamento delle diverse norme settoriali, la Commissione ha deciso di inviare alla Romania una lettera di costituzione in mora. La Romania dispone di due mesi per porre rimedio alla situazione; in caso contrario, la Commissione può decidere di inviare un parere motivato»7.

Pertanto, non solo la Romania non ha risolto dall’ottobre 2020 il problema delle valutazioni ambientali per i progetti esterni alle aree protette che producono effetti sulle specie e sugli habitat protetti, ma attraverso il PL 132/2022 legifera persino sulla possibilità di realizzare tali progetti senza valutazione ambientale e di mutilare alcuni siti Natura 2000 per costruirli.

È dunque evidente la violazione del diritto comunitario e, rispettivamente, dell’art. 148, comma 2, della Costituzione della Romania.

Il disegno di legge stabilisce che:

  • – Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data del 1 maggio 2022 sono considerati progetti di rilevante interesse pubblico e di sicurezza e incolumità nazionale ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza d’urgenza e dovranno essere messi in funzione entro il 31 dicembre 2025
  • – Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati situazioni eccezionali ai sensi delle disposizioni dell’art. 5, comma (2), della Legge n. 292/2018 sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
  • – Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati progetti di importanza/sicurezza nazionale ai sensi delle disposizioni della Legge n. 46/2008 – Codice forestale, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, a questi progetti non si applicherebbe più la legislazione vigente al momento della costruzione illecita, poiché verrebbero costituiti come eccezioni alla legislazione applicabile in materia mediante l’applicazione retroattiva di questo disegno di legge. Il disegno di legge annulla di fatto le decisioni dei tribunali che hanno stabilito il carattere illecito delle costruzioni, realizzando un’ingerenza del potere legislativo nella giustizia.

Il disegno di legge indica che

– il completamento degli interventi di investimento di cui al comma (8) che si sovrappongono ad aree naturali protette è possibile a condizione che il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste proponga, a compensazione delle superfici occupate, un’area equivalente dal punto di vista della biodiversità a quella occupata dall’intervento, entro la sua messa in funzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

  • – Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati situazioni eccezionali ai sensi delle disposizioni dell’art. 5, comma (2), della Legge n. 292/2018 sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
  • – Art. III. Gli interventi di investimento per la realizzazione di impianti idroelettrici in corso di esecuzione con una percentuale di completamento superiore al 60% alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati progetti di importanza/sicurezza nazionale ai sensi delle disposizioni della Legge n. 46/2008 – Codice forestale, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.

Viene così violato il diritto comunitario sopra citato, poiché, essendo stabilite eccezioni alla Legge 292/2018 e al Codice forestale, tutte le opere di costruzione e disboscamento saranno realizzate senza valutazioni ambientali e con una riduzione del patrimonio forestale nazionale, abbattendo foreste secolari essenziali nella lotta contro i cambiamenti climatici sostenuta dal Presidente della Romania. Tuttavia, le condizioni alle quali tali progetti possono essere considerati eccezioni sono chiaramente stabilite nella legislazione citata, non essendo possibile modificare i confini di aree protette per le centrali idroelettriche né costruirle senza valutazione ambientale. Le disposizioni dell’art. 6 (4) possono essere applicate soltanto nell’ambito della procedura di valutazione appropriata e solo con l’autorizzazione della Commissione europea. Possono inoltre essere applicate soltanto prima della realizzazione della costruzione8.

In conclusione: il PL 132/2022 opera retroattivamente, annullando il regime di protezione istituito per tutelare il patrimonio naturale della Romania, nel modo seguente: ai progetti avviati prima della data di adesione all’UE si applica la legislazione europea dalla data di adesione, conformemente al diritto europeo, come constatato dalla CGUE nelle sue decisioni c-399/14 e C-258/11. La loro costruzione è proseguita in violazione delle disposizioni di legge a partire dal 2007, in gran parte dal 2015 dopo che Hidroelectrica è uscita dall’insolvenza (circostanza constatata anche dalle decisioni dei tribunali, decisione 5378/2017 della Corte d’appello di Bucarest). Attraverso il PL 132/2022 si attribuisce nel 2022 un carattere legale retroattivo a precedenti fatti illeciti, violando le sentenze definitive che hanno stabilito il carattere illecito di alcune costruzioni. Pertanto, ad atti e fatti iniziati e accertati come illeciti prima dell’adozione del disegno di legge vengono applicate retroattivamente disposizioni normative in base alle quali le costruzioni diventerebbero ora legali.

Inoltre, esse sono in contrasto con il diritto europeo, divenuto obbligatorio dalla data di adesione della Romania all’Unione europea, come abbiamo dimostrato sopra, perché sono illecite sia la distruzione dei siti Natura 2000 per fare spazio a centrali idroelettriche, sia l’istituzione retroattiva di un’eccezione alle procedure di valutazione ambientale dopo che la costruzione è stata realizzata illecitamente per il 90%.

In conclusione, secondo la Costituzione della Romania vengono violati il principio di irretroattività e quello della supremazia del diritto europeo.

Per quanto riguarda l’urgenza invocata dai promotori della legge relativa alla sicurezza energetica della Romania, alleghiamo le analisi e gli studi realizzati dalla società civile e da scienziati sull’impatto delle piccole centrali idroelettriche e sulla loro effettiva capacità di produzione di energia elettrica. Ricordiamo qui che gli indicatori tecnico-economici sono stati adottati negli anni 80, quando le portate dei fiumi avevano valori del tutto diversi. Oggi grandi centrali idroelettriche situate sui fiumi e persino sul Danubio incontrano gravi difficoltà legate alla mancanza d’acqua. A maggior ragione, piccole centrali idroelettriche (inferiori a 100 MW) situate su fiumi di montagna con una portata estremamente ridotta a causa della siccità non saranno in grado, per gran parte dell’anno, di fornire energia alla capacità installata, considerata fattibile negli anni 80.

II. La Legge n. 132/2022 è stata adottata in violazione dell’art. 1, comma 5, della Costituzione, in relazione alle disposizioni della Legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa per l’elaborazione degli atti normativi, disattese nella sua redazione:

Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 24/2000

(1) Il progetto di atto normativo deve istituire regole necessarie, sufficienti e possibili, che conducano alla massima stabilità ed efficienza legislativa. Le soluzioni che contiene devono essere solidamente fondate, tenendo conto dell’interesse sociale, della politica legislativa dello Stato romeno e delle esigenze di coordinamento con l’insieme delle normative interne e di armonizzazione della legislazione nazionale con la legislazione comunitaria e con i trattati internazionali di cui la Romania è parte, nonché con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(2) Per fondare la nuova regolamentazione si partirà dalle esigenze sociali presenti e future, nonché dalle carenze della legislazione vigente.

(3) I progetti di atti normativi sono sottoposti all’adozione accompagnati da una relazione illustrativa, una nota di motivazione o una relazione di approvazione, nonché da uno studio d’impatto, a seconda dei casi.

(4) Gli atti normativi che incidono sugli ambiti sociale, economico e ambientale, sul bilancio generale consolidato o sulla legislazione vigente sono elaborati sulla base di documenti di politica pubblica approvati dal Parlamento o dal Governo. Il Governo definisce i tipi e la struttura dei documenti di politica pubblica.

Questo atto normativo, attraverso la modifica che introduce, non è fondato conformemente ai requisiti necessari per l’attività legislativa ma, come affermano gli stessi autori della proposta, rappresenta una soluzione rapida per intensificare il ritmo degli investimenti nel settore energetico, in altre parole per soddisfare interessi economici specifici e del tutto distinti dallo scopo e dall’oggetto della regolamentazione dell’OUG 57/2007.

La modifica proposta doveva obbligatoriamente essere accompagnata anche da uno studio d’impatto, che non figura tra i documenti che hanno accompagnato questa iniziativa legislativa.

Un’osservazione importante è anche che il settore energetico non è l’oggetto della regolamentazione della legge modificata da questa iniziativa legislativa. L’ambito della legge sulla quale si interviene è la protezione dell’ambiente (in senso ampio) e la protezione dell’ambiente fa parte di un vasto insieme di politiche pubbliche assunte dalla Romania in coerenza con le politiche europee. Tali politiche sono state completamente trascurate nella valutazione preliminare, che ha erroneamente concluso che non erano stati individuati simili documenti o strategie, violando così anche le disposizioni dell’art. 7 della Legge n. 24/2000, secondo cui (…) la valutazione preliminare dell’impatto comporta l’individuazione e l’analisi degli effetti economici, sociali, ambientali, legislativi e di bilancio prodotti dalle regolamentazioni proposte (…)

È stato inoltre disatteso l’art. 13 della Legge n. 24/2000, che stabilisce che l’atto normativo deve integrarsi organicamente nel sistema legislativo, a tal fine:

a) il progetto di atto normativo deve essere coordinato con le disposizioni degli atti normativi di livello superiore o dello stesso livello con i quali è connesso;

b) il progetto di atto normativo, redatto sulla base di un atto di livello superiore, non può oltrepassare i limiti della competenza istituita da tale atto né contravvenire ai suoi principi e alle sue disposizioni;

c) il progetto di atto normativo deve essere coordinato con le normative comunitarie e con i trattati internazionali di cui la Romania è parte.

d) il progetto di atto normativo deve essere coordinato con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei relativi protocolli aggiuntivi ratificati dalla Romania, nonché con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Come abbiamo indicato in precedenza, questo progetto legislativo è addirittura contrario alle disposizioni dell’atto normativo che modifica, poiché i suoi effetti implicano automaticamente un danno irreparabile all’ambiente anziché la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche.

Questo progetto legislativo non è coordinato con le normative comunitarie e con i trattati internazionali di cui la Romania è parte. Tali disposizioni comunitarie pongono in primo luogo l’accento sugli investimenti in progetti energetici rispettosi dell’ambiente come parte integrante delle strategie di prevenzione dei cambiamenti climatici e sulla conservazione e protezione degli habitat naturali e della biodiversità.

Questo progetto legislativo non è coordinato con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei relativi protocolli aggiuntivi, così come delineate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha stabilito che esigenze economiche e persino alcuni diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, non devono prevalere sulle esigenze relative all’ambiente

III. La Legge n. 132/2022 è stata adottata in violazione dell’art. 11, comma (1), della Costituzione

(1) Lo Stato romeno si impegna ad adempiere esattamente e in buona fede agli obblighi che gli derivano dai trattati di cui è parte.

Conformemente alle disposizioni del Trattato sull’Unione europea, lo Stato romeno ha l’obbligo, insieme a tutti gli altri Stati membri, di attuare le politiche pubbliche elaborate a livello internazionale per conservare e migliorare la qualità dell’ambiente e gestire in modo sostenibile le risorse naturali mondiali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile.

Le norme europee in materia ambientale impongono agli Stati membri non soltanto di adottare disposizioni nazionali di recepimento, ma anche di conseguire un risultato concreto in termini di prevenzione, eliminazione o riduzione dei danni all’ambiente e, di conseguenza, di astenersi dal produrre disposizioni legislative contrarie a tale obiettivo.

Il Green Deal europeo stabilisce che è essenziale attribuire maggior valore alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali, all’uso sostenibile delle risorse e al miglioramento della salute umana, e prevede espressamente che l’UE e i suoi partner mondiali debbano porre fine al declino della biodiversità.

Il rapporto di valutazione globale del 2019 della Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici ha mostrato l’esistenza di un’erosione della biodiversità a livello mondiale, causata principalmente dai cambiamenti nell’uso del suolo e delle acque e dallo sfruttamento diretto delle risorse naturali

IV. La Legge n. 132/2022 è stata adottata in violazione dell’art. 35, commi (1) e ( 2 ), della Costituzione

[(1) Lo Stato riconosce il diritto di ogni persona a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato. (2) Lo Stato assicura il quadro legislativo per l’esercizio di tale diritto.], nonché in violazione dell’art. 135, comma (2), lett. e, della Costituzione [(2) Lo Stato deve assicurare: e) il ripristino e la tutela dell’ambiente, nonché il mantenimento dell’equilibrio ecologico]

I significati di questi testi costituzionali si completano reciprocamente, nel senso che le disposizioni dell’art. 135, comma (2), lett. e), si aggiungono di fatto a quelle dell’art. 35, poiché a un dovere dello Stato corrisponde, sul piano dei diritti umani, un diritto fondamentale all’ambiente. In altre parole, il diritto a un ambiente sano comporta anche il dovere di proteggerlo.

Garantire un ambiente di qualità (dei suoi elementi costitutivi) e azioni adeguate per la conservazione dei fattori ambientali rappresenta dunque un compito dello Stato che, quando si manifesta sul piano legislativo, deve dare espressione a questo diritto e al corrispondente obbligo fondamentale.

La stessa Corte costituzionale ha rilevato nella Decisione n. 80 del 16.02.2014 sulla proposta legislativa di revisione della Costituzione che, per quanto riguarda il diritto a un ambiente sano, lo Stato ha sia obblighi negativi sia obblighi positivi. Per quanto riguarda gli obblighi positivi dello Stato, questi comportano la creazione di un quadro legislativo e amministrativo avente come obiettivo la prevenzione efficace dei danni all’ambiente e alla salute umana (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27 gennaio 2009, pronunciata nella causa Tătar contro Romania, paragrafo 88). Le misure in questione devono quindi mirare a prevenire il degrado dell’ambiente, a stabilire i rimedi necessari e a disciplinare l’uso sostenibile delle risorse naturali.

Promuovere una legge in totale contraddizione con il dovere fondamentale dello Stato nei confronti dell’ambiente e della sua qualità, senza alcun elemento di considerazione o valutazione dell’impatto che essa avrà e senza neppure un minimo bilanciamento degli elementi di rischio e beneficio, viola manifestamente i testi costituzionali.

V. La Legge n. 132/2022 è stata adottata in violazione dell’art. 20 della Costituzione

(1) Le disposizioni costituzionali riguardanti i diritti e le libertà dei cittadini saranno interpretate e applicate in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ai patti e agli altri trattati di cui la Romania è parte. (2) In caso di divergenze tra i patti e i trattati relativi ai diritti umani fondamentali di cui la Romania è parte e le leggi interne, prevalgono le norme internazionali, salvo che la Costituzione o le leggi interne contengano disposizioni più favorevoli.

In questo senso, la legge adottata dal Parlamento della Romania, che secondo la propria relazione illustrativa riflette soltanto un interesse economico preso in considerazione dagli autori dell’iniziativa legislativa, viola effettivamente l’obbligo che incombe sul legislatore romeno in seguito alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sviluppata in materia di diritto all’ambiente e di tutela ambientale.

Nel paragrafo 79 della sentenza pronunciata nella causa Hamer vs. Belgium, la Corte di Strasburgo ha espressamente stabilito che agli interessi economici e persino ad alcuni diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, non deve essere accordata priorità rispetto agli obiettivi di protezione dell’ambiente, in particolare quando lo Stato legifera in tale ambito.

Ora, lo scopo e la finalità di questo atto normativo, così come le dichiarazioni pubbliche dei promotori della legge, indicano manifestamente che sono gli interessi economici a prevalere, anche a costo di danneggiare irreversibilmente gli ultimi ecosistemi fluviali completamente selvaggi rimasti sul territorio del Paese e persino a costo della scomparsa delle specie protette presenti in questi habitat.

L’atto normativo adottato viola così il testo costituzionale che determina la priorità della normativa internazionale e riflette persino la mancata assimilazione, da parte dei promotori di questa proposta legislativa, dei principi e dei valori europei e internazionali dei trattati di cui la Romania è parte.

In conclusione, per tutti questi motivi Le chiediamo di rinviare questo disegno di legge per riesame, considerato il suo carattere incostituzionale e antieuropeo.

Alleghiamo alla presente:

  1. Rapporto realizzato da Asociația Bankwatch România, WWF, Asociația Agent Green e Greenpeace
  2. Rapporto realizzato da Asociația Agent Green sulla situazione della centrale idroelettrica di Răstolița
  3. Risposta della Commissione europea sulla possibilità di modificare i siti Natura 2000
  4. Decisione civile 5378/14.12.2017 della Corte d’appello di Bucarest
  5. Valutazione dell’ittiofauna del sito ROSCI0019 Călimani – Gurghiu – Asociația Milvus, Nagy András Attila, Imecs István
  6. PL 132/2002
  7. Sentenza CGUE 399/14

Cresta rocciosa sopra una foresta parzialmente coperta di neve.

Veduta dall’alto di una foresta innevata e di una roccia.

Note

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT;

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0378&from=DE; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32014L0052;

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31992L0043;

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32009L0147;

5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32000L0060;

6. Guida sui requisiti per la produzione di energia idroelettrica nel contesto della legislazione dell’UE sulla natura (PDF, in romeno)

7. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/RO/INF_20_1687

8. Risposta della Commissione europea in merito all’intenzione della Romania di sopprimere aree protette – Agent Green

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