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Tre orsi in un bosco innevato, con il logo di Agent Green.
Comunicati stampa

Lettera aperta al Presidente Klaus Iohannis

Tre orsi in un bosco innevato, con il logo di Agent Green.

A: Presidente della Romania Klaus Iohannis

Signor Presidente,

Le chiediamo di non promulgare il disegno di legge 333/2021 per i seguenti motivi:

In fatto. L’orso bruno (Ursus actos) è una specie rigorosamente protetta ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE:

Allegato II – SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE e

Allegato IV – SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

A livello nazionale, la direttiva Habitat è stata recepita in Romania con l’OUG 57/2007, che ha ripreso l’Allegato II e l’Allegato IV della direttiva Habitat; tali allegati sono direttamente applicabili nel diritto nazionale e sono quindi vincolanti.

Questa specie necessita pertanto della designazione di zone speciali di conservazione e dell’istituzione di un regime giuridico di protezione rigorosa.

L’OUG approvata con il PL 333/2021 sopra citato disciplina le modalità di intervento immediato per prevenire e contrastare gli attacchi degli esemplari di orso bruno (Ursus arctos) contro i cittadini e i loro beni all’interno del perimetro urbano delle località, mediante cattura/trasferimento oppure prelievo tramite abbattimento con arma da fuoco o eutanasia.

Riteniamo che questa legge contrasti palesemente con le norme del diritto europeo, consentendo illegalmente l’uccisione di esemplari di orso mediante abbattimento con arma da fuoco/eutanasia anche fuori dal perimetro urbano, cioè nel loro ambiente naturale (direttiva Habitat, le cui disposizioni sono recepite anche nel diritto nazionale tramite l’OUG 57/2007).

Da una semplice lettura della legge si può osservare come essa sia tale da favorire la caccia ai trofei, consentendo l’abbattimento con arma da fuoco o l’eutanasia degli esemplari di orso sulla base di criteri soggettivi oppure poco chiari e interpretabili, senza l’autorizzazione e l’intervento di alcuna autorità ambientale in nessuna delle fasi della procedura stabilita.

La legge ha modificato l’ordinanza iniziale, aggiungendo la possibilità di uccidere discrezionalmente gli orsi fuori dal perimetro urbano, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo biologico, in violazione della direttiva Habitat.

Inoltre, sebbene l’Ordine 625/2018 preveda un piano d’azione per la conservazione della popolazione di orso bruno, queste misure non sono compatibili con le disposizioni dell’OUG e della legge di approvazione, determinando di fatto, con l’adozione dell’OUG, un’abrogazione tacita di tale ordine. L’OUG non contiene inoltre misure di conservazione né un piano di gestione che consenta di conseguire la conservazione della popolazione di orsi.

L’Ordine 625/2018 non è mai stato applicato e non è stata adottata alcuna misura di protezione di questa specie; la relazione illustrativa contiene informazioni false al riguardo. Si afferma inoltre falsamente che la popolazione di orsi è aumentata, quando finora non sono stati completati studi scientifici che lo attestino. La maggiore presenza di orsi può essere il risultato della mancanza di cibo e della riduzione degli habitat naturali, e non di un aumento spettacolare della popolazione di orsi.

Di conseguenza, La preghiamo di rinviare la legge al Parlamento per un riesame, affinché venga respinta l’OUG 81/2021, che viola il diritto europeo.

Le misure necessarie alla protezione della specie dell’orso e delle comunità umane sono previste e correttamente disciplinate dall’Ordine 625/2018, con misure legali e sufficienti anche per le situazioni in cui siano messi in pericolo la vita, l’integrità fisica e i beni della persona. Le misure sono adottate da specialisti, non dai sindaci, e sotto la supervisione delle autorità ambientali, obbligatoria per il rispetto del diritto europeo.

Analisi dell’OUG 81/2021 sull’approvazione dei metodi di intervento immediato per prevenire e contrastare gli attacchi di esemplari di orso bruno contro le persone e i loro beni all’interno del perimetro urbano delle località, nonché sulla modifica e integrazione di alcuni atti normativi

Art. 5 dell’OUG sopra indicata:

(1) L’intervento sugli esemplari di orso presenti all’interno del perimetro urbano delle località avviene gradualmente, a partire dal metodo dell’allontanamento.

(2) Qualora l’esemplare allontanato ritorni ripetutamente, la squadra di intervento procede alla sedazione e al trasferimento dell’animale. La sedazione viene effettuata dal veterinario autorizzato, con il supporto del personale tecnico specializzato del Gestore.

Il comma (2) stabilisce che, qualora l’esemplare allontanato ritorni ripetutamente, la squadra di intervento procede alla sua sedazione e al suo trasferimento. Si può osservare che, sebbene questo comma stabilisca un criterio per l’adozione della misura, ossia che l’esemplare ritorni ripetutamente, l’OUG non definisce tale termine, lasciando alla discrezione della squadra di intervento la valutazione del carattere «ripetuto».

Si pone inoltre il problema dell’identificazione dell’esemplare di orso per poter stabilire il carattere ripetuto del suo ritorno dal luogo da cui è stato scacciato. Come stabilisce la squadra di intervento se l’esemplare di orso inizialmente allontanato sia lo stesso esemplare che «ritorna» dal luogo da cui è stato scacciato? Riteniamo che questo criterio sia soggettivo e insufficientemente dettagliato e possa lasciare l’intervento sugli esemplari di orso al libero arbitrio.

L’intervento mediante allontanamento, come definito all’art. 1, comma (3), lettera d, rappresenta «l’azione umana immediata e specializzata volta a scacciare con diversi mezzi uno o più esemplari di orso bruno, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo biologico o sesso, presenti all’interno del perimetro urbano delle località».

Osserviamo che l’allontanamento dell’orso non è accompagnato dall’applicazione di un dispositivo di tracciamento o dal prelievo di campioni biologici da confrontare con quelli dell’esemplare che «ritornerebbe» dal luogo da cui è stato scacciato, per poter stabilire il carattere ripetuto del ritorno. Riteniamo quindi che questo criterio sia privo di oggettività.

Il comma (3) dello stesso articolo prevede poi che «La marcatura e il monitoraggio degli esemplari sedati e trasferiti avvengono mediante l’applicazione di collari GPS. I collari sono applicati nei limiti del bilancio e delle scorte previsti a tale scopo presso il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste.»

Questo comma indica un criterio oggettivo per la marcatura e il monitoraggio degli esemplari sedati e trasferiti, dunque dopo l’applicazione della misura prevista all’art. 5, comma (2): l’applicazione di collari GPS nei limiti delle scorte previste a tale scopo presso il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste. Riteniamo che questa misura sia priva di trasparenza, poiché non indica un atto successivo che specifichi i limiti del bilancio e delle scorte, né norme metodologiche di attuazione. Riteniamo che il Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste non disponga delle risorse finanziarie necessarie da destinare a tali attrezzature.

Il comma (4) dello stesso articolo prevede che:

«Il prelievo dell’orso mediante eutanasia o abbattimento con arma da fuoco avviene nelle seguenti situazioni:

  1. a) se gli interventi mediante allontanamento e sedazione/trasferimento non danno risultati;
  2. b) se sono messe in pericolo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini o dei beni di qualsiasi tipo a essi appartenenti;
  3. c) se sono messe in pericolo la sicurezza e l’incolumità dei membri della squadra di intervento;
  4. d) qualora l’esemplare in questione venga ferito durante l’intervento e non vengano individuate altre soluzioni conformemente alla presente ordinanza d’urgenza;
  5. e) se l’esemplare in questione è catturato in una trappola non autorizzata e non vengono individuate altre soluzioni conformemente alla presente ordinanza d’urgenza;
  6. f) se l’esemplare in questione presenta ferite incompatibili con la vita».

In primo luogo, si può osservare che la lettera a prevede la possibilità dell’eutanasia/abbattimento con arma da fuoco quando gli interventi mediante allontanamento/sedazione non danno risultati. L’OUG non definisce la mancanza di risultati, non offre un criterio oggettivo per l’osservazione di tale esito e non indica chiaramente chi debba stabilire se le misure abbiano dato risultati o meno. Nell’allegato 2 di questa OUG si afferma che, dopo l’intervento, verrà redatto un rapporto con i dettagli delle modalità di intervento e dei risultati ottenuti, senza precisare chi debba redigerlo né i criteri di classificazione dei risultati ottenuti.

La 2ª parte della lettera b dello stesso articolo indica una soluzione sproporzionata: l’eutanasia o l’abbattimento con arma da fuoco dell’esemplare di orso quando sono messi in pericolo beni di qualsiasi tipo appartenenti ai cittadini.

Riteniamo che l’uccisione di un esemplare di orso, specie rigorosamente protetta a livello comunitario dalla direttiva Habitat e a livello nazionale dall’OUG 57/2007, quando «beni di qualsiasi tipo» sono messi in pericolo — dunque senza che la misura sia prevista neppure per un risultato concreto e tangibile, ma soltanto per il crearsi di una situazione di pericolo — sia sproporzionata e violi gravemente le norme europee, che consentono l’uccisione delle specie protette, come l’orso bruno, solo a condizioni molto rigorose, come illustreremo nel corso di questo documento.

Le lettere d ed e conferiscono alla squadra di intervento il diritto di sottoporre a eutanasia o abbattere con arma da fuoco l’esemplare di orso sulla base di criteri soggettivi che non possono essere verificati successivamente. La lettera d prevede che l’esemplare possa essere ucciso se ferito durante l’intervento e se non vengono individuate altre soluzioni conformemente all’OUG sopra indicata. La possibilità di individuare altre soluzioni non esiste quindi realmente: le possibilità offerte dall’OUG sono l’allontanamento, l’intervento finalizzato al trasferimento e l’uccisione.

Inoltre, la lettera e prevede che l’esemplare di orso possa essere ucciso se catturato in una trappola non autorizzata e se non vengono individuate altre soluzioni. Questa disposizione è tale da incoraggiare la caccia illegale agli orsi, soprattutto considerando la composizione locale della squadra di intervento. In alcuni casi si potrebbe arrivare alla situazione in cui la persona che ha collocato una trappola non autorizzata faccia anche parte della squadra di intervento, mentre l’OUG non indica soluzioni né specialisti.

L’art. 7, comma (1), prevede che la presente OUG stabilisca il sistema di monitoraggio degli interventi rapidi effettuati all’interno del perimetro urbano delle località sugli esemplari di orso, mediante cattura/trasferimento o prelievo tramite abbattimento con arma da fuoco o eutanasia. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che «Il sistema di monitoraggio previsto al comma 1 è stabilito sulla base del registro nazionale delle catture/dei trasferimenti/dei prelievi tramite abbattimento con arma da fuoco o eutanasia, il cui modello è previsto nell’allegato n. 4 della presente ordinanza d’urgenza.» L’art. 9 prevede poi che «Le agenzie provinciali e regionali per la protezione dell’ambiente hanno le seguenti responsabilità e competenze: a) designano una persona di contatto per le catture e le uccisioni accidentali;».

Dall’esame dell’OUG e dei suoi allegati non abbiamo riscontrato alcuna indicazione relativa alla registrazione delle catture e delle uccisioni accidentali di esemplari di orso nel sistema di monitoraggio degli interventi rapidi. L’unico riferimento si trova all’art. 9, dove, tra le competenze delle agenzie provinciali e regionali per la protezione dell’ambiente, è prevista la designazione di una persona di contatto per le catture e le uccisioni accidentali. Sorge quindi la domanda: che cosa accade agli esemplari uccisi accidentalmente? Chi ne risponderà, in che modo e dove saranno registrati questi dati? L’OUG non lo specifica. Tutto questo determina una seria incertezza sulla legalità di eventuali uccisioni «accidentali» e sulla loro registrazione trasparente.

L’OUG 57/2007 contiene, all’art. 36, una disposizione secondo cui l’autorità competente per la protezione dell’ambiente organizza il sistema di monitoraggio delle catture e delle uccisioni accidentali di tutte le specie di uccelli, nonché delle specie previste negli allegati n. 4 A e 4 B. Il comma (2) dello stesso articolo prevede che:

«Sulla base delle informazioni ottenute tramite il sistema di monitoraggio previsto al comma (1), l’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste adotta ulteriori misure di ricerca o di conservazione per assicurare che le uccisioni o le catture accidentali non abbiano un impatto negativo molto forte sulle specie interessate.»

Le disposizioni dell’OUG non prevedono quindi ulteriori misure di ricerca o conservazione per assicurare che le uccisioni o le catture accidentali non abbiano un impatto negativo molto forte sulle specie interessate. Nella sua forma attuale, riteniamo che l’OUG porterà alla decimazione della popolazione di orsi, incoraggiando la caccia ai trofei e il mercato della carne d’orso.

Inoltre, l’art. 6, comma (2), dell’ordinanza contestata consente l’abbattimento con arma da fuoco delle femmine di orso con cuccioli, che dovranno essere trasferiti con urgenza.

L’art. 12, comma (3), prevede che «La carcassa dell’esemplare prelevato mediante abbattimento con arma da fuoco spetta al Gestore che ha effettuato il prelievo e può essere utilizzata conformemente alle norme vigenti stabilite dall’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare, oppure sarà distrutta mediante incenerimento se l’intervento è stato effettuato dalla Guardia forestale o se l’esemplare è stato prelevato mediante eutanasia».

Riteniamo che una disposizione del genere sia tale da incoraggiare la caccia, poiché consente al Gestore di conservare la carcassa dell’esemplare ucciso mediante abbattimento con arma da fuoco.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma (3), lettera a), la squadra di intervento è composta da:

  1. a) il sindaco/vicesindaco dell’unità amministrativo-territoriale nel cui territorio si è verificato l’evento, designato nel comitato locale per le situazioni di emergenza ai sensi dell’art. 12, comma (2), dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 21/2004 sul Sistema nazionale di gestione delle situazioni di emergenza;
  2. b) personale delle unità e/o sottounità specializzate della gendarmeria territorialmente competenti, in servizio nell’area in cui è stata segnalata la presenza dell’esemplare di orso;
  3. c) il personale tecnico specializzato dipendente del Gestore che ha stipulato un contratto di reperibilità con l’unità amministrativo-territoriale per garantire i servizi specialistici previsti dalla presente ordinanza d’urgenza;
  4. d) il veterinario autorizzato.

Nutriamo seri dubbi sulla competenza del sindaco/vicesindaco dell’unità amministrativa nel cui territorio si è verificato l’evento a dirigere una squadra specializzata di intervento sugli orsi.

L’OUG prevede una serie di investimenti necessari da mettere a disposizione della squadra di intervento:

Fucili, tranquillanti, veicoli, gabbie e sistemi di identificazione tramite microchip, che, secondo quanto precisato, saranno forniti nei limiti del bilancio. Non viene tuttavia specificato se esistano risorse nel bilancio statale né da dove proverranno i relativi fondi; ne consegue che si ricorrerà direttamente all’uccisione dell’animale per mancanza di risorse finanziarie. Si tratta di un metodo incostituzionale di adozione di un atto normativo che deroga anche ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione della Romania.

L’orso è una specie rigorosamente protetta ai sensi della direttiva Habitat. La direttiva Habitat dell’UE inserisce l’orso nell’elenco delle specie soggette a protezione rigorosa e la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (Allegato IV); l’uccisione di questi esemplari è vietata dall’articolo 12 della direttiva Habitat.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito nella sua giurisprudenza che una direttiva ha effetto diretto se le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn).

Ai sensi dell’art. 12 di questa direttiva:

(1) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per istituire un sistema di rigorosa protezione delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera (a), tra cui ursus arctos, ossia l’orso bruno, nella loro area di ripartizione naturale, vietando:

(a)

qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

(b)

la perturbazione deliberata di tali specie, in particolare durante il periodo di riproduzione, nidificazione, ibernazione e migrazione;

(c)

la distruzione deliberata o la raccolta di uova nell’ambiente naturale;

(d)

il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo.

(2) Per tali specie, gli Stati membri vietano la detenzione, il trasporto, la vendita o lo scambio, nonché l’offerta a scopo di scambio o vendita, di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli legalmente prelevati prima dell’attuazione della presente direttiva.

(3) I divieti di cui al comma (1), lettere (a) e (b), e al comma (2) si applicano a tutte le fasi della vita degli animali cui si riferisce il presente articolo.

(4) Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo delle catture e delle uccisioni accidentali degli animali delle specie elencate nell’allegato IV, lettera (a). Sulla base delle informazioni così ottenute, gli Stati membri adottano ulteriori misure di ricerca o conservazione per assicurare che le uccisioni o le catture accidentali non abbiano un impatto negativo molto forte sulle specie interessate.

La stessa direttiva stabilisce chiaramente, all’art. 16, le condizioni alle quali si può derogare agli artt. 12, 13, 14 e 15, lettere (a) e (b). La condizione necessaria per tali deroghe è che non pregiudichino il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale e che non esista un’alternativa soddisfacente alla deroga, per i seguenti scopi:

(a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

(b)

per evitare danni gravi alle colture, al bestiame, alle foreste, alle attività di pesca, alle acque e ad altre forme di proprietà;

(c)

nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e situazioni che comporterebbero benefici di primaria importanza per l’ambiente;

(d)

per scopi didattici e di ricerca, per il ripopolamento o la reintroduzione di determinate specie, nonché per le operazioni di riproduzione necessarie a tali scopi, compresa la propagazione artificiale delle piante;

(e)

per consentire, in condizioni di rigorosa sorveglianza, secondo criteri selettivi e in misura limitata, il prelievo o la detenzione di determinati esemplari delle specie elencate nell’allegato IV, in numero limitato stabilito dalle autorità nazionali competenti.

(2) Ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto conforme al modello stabilito dal Comitato sulle deroghe concesse ai sensi del comma (1). La Commissione esprime un parere su tali deroghe entro un massimo di 12 mesi dal ricevimento del rapporto e ne informa il Comitato.

(3) Il rapporto deve indicare:

(a)

le specie per le quali è concessa la deroga e i motivi della concessione, compresi la natura del rischio e, ove opportuno, le alternative alla deroga respinte e la base scientifica utilizzata;

(b)

i mezzi, i dispositivi e i metodi autorizzati per la cattura o l’uccisione degli animali e i motivi del loro impiego;

(c)

le situazioni per le quali sono concesse tali deroghe;

(d)

l’autorità incaricata di dichiarare e verificare il rispetto delle condizioni di deroga imposte e di decidere quali mezzi, dispositivi e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali istituzioni, nonché le persone che eseguono le operazioni;

(e)

le misure di sorveglianza applicate e i risultati ottenuti.

Osserviamo che queste possibilità di deroga offerte dalla direttiva Habitat sono completamente ignorate dall’OUG contestata: l’ordinanza non prevede la possibilità di intervenire sugli esemplari di orso in nessuno dei casi sopra menzionati, ma per casi estranei a essi.

Queste deroghe stabilite dalla direttiva Habitat trovano una corrispondenza parziale nell’OUG 57/2007, all’art. 38, che stabilisce:

«In deroga alle disposizioni dell’art. 33, commi (1)-(4), e dell’art. 37, comma (1), l’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente stabilisce, annualmente e ogniqualvolta sia necessario, deroghe a condizione che non esista un’alternativa accettabile e che le misure derogatorie non pregiudichino il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione favorevole nel loro areale naturale, e solo nelle seguenti situazioni:

  1. a) nell’interesse della protezione della fauna e della flora selvatiche e della conservazione degli habitat naturali;
  2. b) per prevenire il verificarsi di danni importanti, in particolare alle colture agricole, agli animali domestici, alle foreste, alle attività di pesca e alle acque e, nel caso delle specie animali diverse dagli uccelli, anche per prevenire danni importanti ad altri beni;
  3. c) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica e, nel caso delle specie animali diverse dagli uccelli, anche per altri motivi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica, e per conseguenze benefiche di primaria importanza per l’ambiente;
  4. d) per scopi di ricerca scientifica ed educazione, di ripopolamento e reintroduzione di tali specie, nonché per le operazioni di riproduzione necessarie a questo scopo, compresa la propagazione artificiale delle piante;
  5. e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, in modo selettivo e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato e specificato di esemplari di determinate specie di uccelli o delle specie previste negli allegati n. 4 A e 4 B;
  6. f) nell’interesse della sicurezza aerea, per tutte le specie di uccelli, comprese quelle migratorie.

(2) Le deroghe sono stabilite con ordine del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste, con il parere dell’Accademia Romena.

(2^1) In deroga alle disposizioni del comma (2), per stabilire deroghe riguardanti tutte le specie di uccelli, nonché le specie di mammiferi previste negli allegati n. 4 A e 4 B, è necessario anche il parere conforme dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste.

(2^2) La procedura per stabilire le deroghe è approvata con ordine dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste.

(2^3) Le deroghe previste al comma (2^1) specificano quanto segue:

  1. a) le specie oggetto delle deroghe;
  2. b) i mezzi, i sistemi o i metodi autorizzati per la cattura o l’abbattimento;
  3. c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e luogo alle quali tali deroghe possono essere concesse;
  4. d) l’autorità incaricata di dichiarare che le condizioni imposte sono soddisfatte e di decidere quali mezzi, sistemi o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da chi;
  5. e) i controlli da effettuare.

(3) L’autorità competente per la protezione dell’ambiente trasmette alla Commissione europea rapporti sulle deroghe applicate come segue:

  1. a) annualmente, per le deroghe applicate alle specie di uccelli selvatici;
  2. b) ogni 2 anni, per le deroghe applicate alle specie selvatiche previste nell’allegato n. 4 A.

(4) I rapporti previsti al comma (3) conterranno informazioni riguardanti:

  1. a) le specie oggetto delle deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio e, ove opportuno, l’indicazione delle soluzioni alternative respinte e dei dati scientifici su cui si fonda;
  2. b) i mezzi, i dispositivi o i metodi autorizzati per la cattura o l’uccisione delle specie animali e la motivazione del loro impiego;
  3. c) le circostanze di tempo e luogo in cui tali deroghe sono concesse;
  4. d) l’autorità abilitata a dichiarare e controllare se le condizioni necessarie siano soddisfatte e a decidere quali mezzi, dispositivi o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e tramite quali istituzioni/servizi e quali persone li metteranno in atto;
  5. e) le misure di controllo applicate e i risultati ottenuti.»

Possiamo quindi osservare, innanzitutto, che l’OUG contestata ignora anche l’OUG 57/2007, oltre alla direttiva Habitat, stabilendo condizioni per intervenire sugli esemplari di orso al di fuori di quelle consentite dall’OUG 57/2007.

Osserviamo inoltre che i commi (2), (2^1) e (2^2) dispongono che le deroghe siano stabilite con ordine del responsabile dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste, con il parere dell’Accademia Romena e il parere conforme dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste. Il comma (2^2) dispone che la procedura per stabilire le deroghe sia approvata con ordine dell’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente e delle foreste. Queste disposizioni non trovano corrispondenza nell’OUG sull’approvazione dei metodi di intervento per la specie dell’orso bruno, nonché sulla modifica e integrazione di alcuni atti normativi.

La direttiva Habitat prevede inoltre chiaramente che le deroghe alle misure speciali di conservazione possano essere approvate solo se altre soluzioni alternative sono state attuate senza successo.

Inoltre, ai sensi dell’allegato 3 dello stesso atto normativo, l’orso è una specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. L’art. 31 dell’OUG 57/2007 prevede che:

«(1) La protezione e la conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche di interesse comunitario, a eccezione degli uccelli, presenti sul territorio della Romania e previste negli allegati n. 2 e 3, avvengono mediante la dichiarazione di siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, selezionati e designati conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato n. 7 e alle disposizioni dell’art. 8, comma (1), lettere b) e c), e comma (4).

[…]

(4) Al fine di proteggere e conservare le specie, vengono elaborati piani d’azione nazionali/regionali per ciascuna specie, documenti contenenti misure d’azione e di conservazione conformi ai piani d’azione per le specie concordati a livello internazionale/europeo.»

Tali misure sono assenti dall’OUG relativa alle modalità di intervento immediato per prevenire e contrastare gli attacchi degli esemplari di orso bruno.

Analogamente, l’art. 33 dell’OUG n. 57/2007 stabilisce che, per le specie di piante e animali selvatici terrestri, acquatici e sotterranei previste negli allegati n. 4 A, quindi compreso l’orso bruno, e 4 B, a eccezione delle specie di uccelli, che vivono sia all’interno delle aree naturali protette sia al di fuori di esse, sono vietati:

  1. a) qualsiasi forma di raccolta, cattura, uccisione, distruzione o ferimento degli esemplari presenti nel loro ambiente naturale, in qualsiasi fase del loro ciclo biologico;
  2. b) la perturbazione intenzionale durante il periodo di riproduzione, crescita, ibernazione e migrazione;
  3. c) il deterioramento, la distruzione e/o la raccolta intenzionale di nidi e/o uova nell’ambiente naturale;
  4. d) il deterioramento e/o la distruzione dei luoghi di riproduzione o di riposo;
  5. e) la raccolta dei fiori e dei frutti, la raccolta, il taglio, lo sradicamento o la distruzione intenzionale di queste piante nei loro habitat naturali, in qualsiasi fase del loro ciclo biologico;
  6. f) la detenzione, il trasporto, la vendita o lo scambio per qualsiasi scopo, nonché l’offerta a scopo di scambio o vendita di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, in qualsiasi fase del loro ciclo biologico.»

Per quanto riguarda le deroghe che possono essere concesse, l’art. 15 della direttiva Habitat, articolo che si ritrova anche nell’OUG 57/2007, stabilisce che:

«Per la cattura o l’uccisione delle specie di fauna selvatica elencate nell’allegato V, lettera (a), e nei casi in cui si applichino deroghe, conformemente all’articolo 16, per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie elencate nell’allegato IV, lettera (a), gli Stati membri vietano l’impiego di qualsiasi metodo non selettivo che possa provocare la scomparsa locale o una grave perturbazione delle specie interessate, in particolare:

(a)

l’impiego dei metodi di cattura e uccisione elencati nell’allegato VI, lettera (a),

(b)

qualsiasi forma di cattura e uccisione praticata dai mezzi di trasporto elencati nell’allegato VI, lettera (b)».

L’allegato VI, lettera a, «METODI, DISPOSITIVI E MEZZI DI TRASPORTO, CATTURA E UCCISIONE VIETATI», indica:

(a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

  • Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche vive

  • Registratori a cassette

  • Dispositivi elettrici o elettronici capaci di uccidere o stordire

  • Sorgenti luminose artificiali

  • Specchi e altri dispositivi abbaglianti

  • Dispositivi per illuminare i bersagli

  • Dispositivi di puntamento per il tiro notturno con mirino elettronico o convertitore di immagine

  • Esplosivi

  • Reti non selettive per concezione o condizioni di impiego

  • Trappole non selettive per concezione o condizioni di impiego

  • Balestre

  • Veleno ed esche avvelenate o anestetizzanti

  • Gasazione o fumigazione

  • Armi automatiche o semiautomatiche con caricatori che possono contenere più di due cartucce

Sebbene l’OUG sull’approvazione dei metodi di intervento per la specie dell’orso bruno, nonché sulla modifica e integrazione di alcuni atti normativi non preveda che l’abbattimento venga effettuato con armi automatiche o semiautomatiche con caricatori che possono contenere più di due cartucce, né la cattura e l’uccisione praticate dai mezzi di trasporto elencati nell’allegato VI, lettera (b), questa OUG non vieta neppure tali pratiche e non prevede alcun mezzo di protezione/conservazione degli esemplari di orso, lasciando così via libera alle violazioni della direttiva europea. Le stesse critiche riguardano inoltre le forme di cattura e uccisione praticate dai mezzi di trasporto elencati nell’allegato VI, lettera (b), ossia aeromobili e veicoli a motore in movimento.

Queste disposizioni trovano corrispondenza nell’OUG 57/2007, art. 52, comma (1), lettera g.

Possiamo quindi concludere che l’orso dovrebbe godere a livello nazionale della stessa protezione di cui gode a livello europeo, poiché le disposizioni relative alla sua protezione e conservazione contenute nella direttiva Habitat si ritrovano nell’OUG 57/2007.

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