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Partecipanti seduti intorno a un tavolo da conferenza in una sala con tende gialle.
Comunicati stampa

Richieste di Agent Green per il nuovo Codice forestale

LE PROPOSTE DI AGENT GREEN sul disegno di legge n. 164/2024 relativo al Codice forestale, sottoposto a consultazione pubblica presso il Senato della Romania

È urgente una riforma reale e profonda del settore forestale che permetta di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • abbandonare i concetti superati su cui si basa l’amministrazione del FFN e adottarne altri coerenti con le esigenze attuali della società e con gli attuali fenomeni climatici;
  • riconoscere il ruolo determinante delle foreste nell’evoluzione della società e garantire ai cittadini il libero accesso alle foreste e ai servizi ecosistemici che offrono;
  • prestare maggiore attenzione alle vere e proprie foreste al di fuori del FFN;
  • realizzare programmi educativi a livello nazionale;
  • rendere accessibile il mercato dei beni e dei servizi specifici del FFN e farlo funzionare secondo i principi della concorrenza, senza favoritismi e norme che ne favoriscano la monopolizzazione;
  • ristrutturare dalle fondamenta le istituzioni del settore, con particolare attenzione all’integrità del personale;
  • affidare a soggetti diversi le attività che generano conflitti di interesse;
  • promuovere la meritocrazia nell’accesso del personale forestale agli incarichi dirigenziali;
  • verificare l’applicazione delle leggi sulla proprietà in tutte le restituzioni di foreste;
  • istituire un meccanismo efficace per contrastare il fenomeno dei tagli illegali in tutte le sue forme e conseguenze (Piano verde per la protezione delle foreste);
  • adottare altre misure dissuasive per chi è tentato di violare la legge (ad esempio, la confisca dei mezzi di trasporto e la revoca della qualifica di trasportatore professionale);

Conclusioni in breve:

– Il progetto attuale contiene disposizioni che agevolano l’estensione delle aree edificabili (legali+illegali), con l’effetto di ridurre la superficie del FFN;

– Non siamo d’accordo con la trasformazione delle foreste in cantieri e campi di sterminio degli animali in cattività;

– Per noi la foresta è l’ecosistema terrestre più importante e complesso, non una coltura di alberi da gestire;

– Vogliamo la pubblicazione integrale dei piani di assestamento forestale;

– Il periodo di applicabilità dei piani di assestamento forestale deve corrispondere a quello della loro validità;

– Non possiamo prelevare anticipatamente il legname del decennio successivo, come si vorrebbe nel NCS;

– La procedura di valutazione dell’impatto ambientale inizia quando esiste una prima bozza redatta dopo la seconda conferenza di assestamento forestale;

La visione di Agent Green per le foreste della Romania (PDF, in rumeno)

Proposte concrete di Agent Green sul testo di legge

Tabella degli emendamenti:

N. progressivo

Testo del disegno di legge

Emendamenti

Motivazione

Titolo della legge: Legge sul Codice forestale

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I. Oggetto della disciplina e ambito di applicazione

Art. 1. Il patrimonio forestale nazionale

(1) I terreni a destinazione forestale costituiscono il patrimonio forestale nazionale della Romania, di seguito denominato FFN, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge.

(2) I terreni a destinazione forestale sono quelli compresi nei piani di assestamento forestale in vigore al 1º gennaio 1990, incluse le variazioni di superficie conformi alle operazioni di inclusione ed esclusione effettuate e/o agli atti amministrativi emanati secondo la legge.

(3) I terreni a destinazione forestale comprendono le seguenti categorie d’uso:

a) terreni coperti da foreste;

b) terreni in corso di rinnovazione;

c) terreni destinati all’imboschimento: terreni degradati e terreni non boscati individuati per essere imboschiti;

d) terreni al servizio delle esigenze colturali: vivai, serre, arboreti da seme e colture di piante madri;

e) terreni al servizio della produzione forestale: colture di salici da vimini, alberi di Natale, alberi e arbusti ornamentali e da frutto;

f) terreni con usi specifici dell’amministrazione forestale: terreni destinati all’alimentazione della selvaggina e alla produzione di foraggio;

g) terreni occupati da costruzioni e dai relativi cortili: sedi amministrative, rifugi, allevamenti di fagiani, troticolture, allevamenti di animali di interesse venatorio, strade e ferrovie forestali per il trasporto, spazi industriali e altre dotazioni tecniche specifiche del settore forestale;

h) linee di separazione delle particelle, corridoi per linee elettriche, terreni occupati temporaneamente, terreni concessi dal patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato, terreni gravati da oneri e/o controversie, nonché terreni forestali compresi nel corridoio di frontiera e nella fascia di protezione della frontiera di Stato e quelli destinati alla realizzazione di opere del Sistema integrato di sicurezza della frontiera di Stato;

i) terreni su cui si trovano stagni, terreni che costituiscono gli alvei di magra dei ruscelli non rientranti nelle disposizioni dell’art. 3, paragrafo (1), della Legge sulle acque n. 107/1996, e successive modifiche e integrazioni, nonché terreni improduttivi inclusi nei piani di assestamento forestale.

(4) Il FFN comprende anche i terreni con altre destinazioni inclusi nei piani di assestamento forestale in vigore al 1º gennaio 1990 e non esclusi dal FFN.

(5) I terreni del FFN costituiscono un bene di interesse nazionale.

(2) Riconoscere come FFN anche i terreni con altre destinazioni compresi nei piani di assestamento forestale validi al 01 gennaio 1990 con i relativi confini fisici alla stessa data;

(3) f) definire i terreni destinati alla produzione di foraggio e i luoghi di somministrazione del cibo alle specie faunistiche come terreni con usi specifici delle attività venatorie, non forestali;

(3) g) eliminare le categorie d’uso dei terreni a destinazione forestale che consentono di tenere in cattività animali appartenenti a specie selvatiche (allevamenti di fagiani, troticolture, allevamenti di animali di interesse venatorio);

(4) Riconoscere come FFN anche i terreni con altre destinazioni compresi nei piani di assestamento forestale validi al 01 gennaio 1990 con i relativi confini fisici alla stessa data;

Art. 2. Definizione di foresta

(1) Ai sensi della presente legge sono considerati foreste i terreni del FFN con una superficie di almeno 0,5 ha, coperti da alberi che raggiungono un’altezza minima di 5 m a maturità in condizioni vegetative normali.

(2) Sono assimilati alle foreste:

a) i terreni classificati nel FFN come foreste o fasce forestali protettive prima dell’entrata in vigore della presente legge, anche se non soddisfano il criterio di superficie definito al paragrafo (1);

b) i terreni classificati nel FFN prima dell’entrata in vigore della presente legge su cui sono presenti formazioni di pino mugo, anche se non soddisfano il criterio di altezza minima definito al paragrafo (1);

(3) È vietato includere le foreste nel perimetro degli abitati.

(1) Ai sensi della presente legge sono considerati foreste i terreni del FFN con una superficie di almeno 0,5 ha, 0,3 ha, coperti da alberi che raggiungono un’altezza minima di 5 m a maturità in condizioni vegetative normali.

(2) Assimilare alle foreste anche le aree con vegetazione forestale al di fuori del FFN che soddisfano i criteri di superficie minima e altezza sopra elencati all’Art. 2.1)

Art. 3. Terreni a uso agroforestale

(1) Le seguenti categorie di terreni a destinazione agricola sono terreni a uso agroforestale:

a) terreni coperti da alberi, inclusi i pascoli arborati, che raggiungono un’altezza minima di 5 m a maturità in condizioni vegetative normali, con un grado di copertura maggiore o uguale a 0,1, su una superficie minima di 0,5 ha;

b) terreni su cui sono presenti fasce forestali protettive costituite da alberi che raggiungono un’altezza minima di 5 m a maturità in condizioni vegetative normali, non inclusi nel FFN;

a) terreni su cui sono presenti formazioni di pino mugo, non inclusi nel FFN**;**

b) terreni su cui vengono realizzate piantagioni forestali attraverso vari programmi nazionali e locali, se tali programmi non ne prevedono l’inclusione nel FFN.

(2) In deroga all’art. 4, paragrafo (1), della Legge n. 289/2002 sulle fasce forestali protettive, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, i proprietari di terreni agricoli che realizzano volontariamente fasce forestali protettive possono scegliere di classificare tali fasce come terreni a destinazione agricola e uso agroforestale, senza includerle nel Sistema nazionale delle fasce forestali protettive e senza classificarle nella categoria d’uso forestale.

(3) La gestione della vegetazione forestale sui terreni a uso agroforestale avviene secondo le norme approvate con ordine congiunto dell’Autorità e dell’autorità pubblica centrale competente per l’agricoltura.

(4) I prati e i pascoli permanenti ad alto valore naturale non possono essere oggetto di imboschimento.

Art. 4. Terreni con vegetazione forestale al di fuori del FFN

(1) I seguenti terreni, che non fanno parte del FFN ai sensi dell’art. 1 e sono coperti da alberi di specie forestali, costituiscono terreni con vegetazione forestale al di fuori del FFN:

a) terreni a uso agroforestale come definiti all’art. 3;

b) terreni alberati nelle zone di protezione delle opere idrauliche e di miglioramento fondiario;

c) terreni alberati lungo i corsi d’acqua e i canali;

d) terreni su cui sono realizzati spazi verdi all’interno degli abitati, diversi da quelli con le caratteristiche previste all’art. 2, paragrafo (1);

e) terreni su cui sono presenti arboreti, diversi da quelli compresi nelle foreste;

f) terreni lungo le vie di trasporto e comunicazione su cui sono presenti filari di alberi;

g) mini-foreste urbane.

(2) La vegetazione dei terreni elencati al paragrafo (1), nonché gli alberi isolati di specie forestali situati su terreni con destinazione diversa da quella forestale e non rientranti nel paragrafo (1), non sono soggetti alle disposizioni della presente legge, salvo quelle relative alla valutazione del legname destinato alla commercializzazione e alla circolazione del materiale legnoso.

Art. 5. Definizioni

Ai sensi della presente legge, i termini e le espressioni utilizzati hanno il significato previsto nell’allegato n. 1**–**Termini ed espressioni.

Art. 6. Principi di gestione sostenibile delle foreste

La gestione sostenibile delle foreste si basa sui seguenti principi:

a) garantire l’integrità del FFN e la permanenza delle foreste;

b) garantire la continuità nella gestione delle foreste;

c) garantire l’efficacia funzionale delle foreste e la fornitura continuativa dei servizi ecosistemici;

d) accrescere il ruolo delle foreste e della selvicoltura nello sviluppo sostenibile della società;

e) sostenere i proprietari di terreni del FFN e incentivarne l’associazione;

f) gestire i terreni del FFN secondo il criterio della territorialità;

g) rafforzare la resilienza delle foreste e accrescerne il contributo alla limitazione degli effetti del cambiamento climatico;

h) garantire un livello adeguato di continuità giuridica, istituzionale e operativa nella gestione delle foreste;

i) promuovere le tipologie forestali naturali e garantire la diversità biologica delle foreste;

j) promuovere e proteggere il ruolo salutare, educativo, turistico e ricreativo delle foreste.

Art. 6.

– l’amministrazione delle foreste deve basarsi su principi di protezione e, al contempo, abbandonare la concezione della foresta come semplice mezzo di produzione;

– agevolare l’accesso alle informazioni, assicurare la piena trasparenza dei processi normativi e favorire il coinvolgimento partecipativo nelle decisioni;

– gestire le foreste in modo differenziato in funzione dei loro 3 ruoli principali: ecologico e conservativo, sociale e ricreativo, economico.

Art. 6., j) promozione e protezione, tutela del ruolo salutare, educativo, turistico e ricreativo delle foreste.

Capitolo II. Le forme di proprietà

Art. 7. Forme di proprietà

(1) In base alla forma di proprietà, i terreni del FFN possono essere:

a) proprietà pubblica dello Stato;

b) proprietà privata dello Stato;

c) proprietà pubblica delle unità amministrativo-territoriali;

d) proprietà privata delle unità amministrativo-territoriali;

e) proprietà privata di persone fisiche e giuridiche.

(2) I terreni del FFN appartenenti alle unità amministrativo-territoriali e provenienti dalla ricostituzione del diritto di proprietà sono proprietà pubblica di tali unità.

(3) È vietato trasferire i terreni del FFN dalla proprietà pubblica dello Stato alla sua proprietà privata, ad eccezione dei terreni oggetto di ricostituzione del diritto di proprietà.

(4) È vietato trasferire i terreni del FFN dal patrimonio pubblico delle unità amministrativo-territoriali al loro patrimonio privato mediante deliberazione del consiglio locale, del consiglio della contea o del Consiglio generale del Comune di Bucarest, rispettivamente.

Art. 7., paragrafo (3) La superficie del FFN di proprietà pubblica dello Stato non deve poter essere ridotta;

Art. 7., paragrafo (5) Non sono dovute imposte o tasse sui terreni e sui redditi per le superfici del patrimonio forestale, diverse da quelle di proprietà pubblica, per le quali non è regolamentato il processo di produzione del legname;

Art. 7., paragrafo (6) Anche i proprietari di terreni forestali che rinunciano volontariamente al prelievo dei prodotti principali e di quelli derivanti dagli interventi di conservazione previsti dal piano di assestamento devono beneficiare di esenzioni da imposte e tasse per la superficie non sottoposta a tagli.

Art. 8. Forme associative speciali di proprietà del patrimonio forestale

(3) Ogni anno, entro il 31 gennaio, gli organi con potere di rappresentanza delle forme associative previste al paragrafo (1) presentano al distretto forestale la prova della propria qualità di rappresentante legale, rilasciata dal tribunale competente. Fino alla presentazione di tale prova, il distretto forestale può prestare soltanto i servizi previsti all’art. 26, paragrafo (1), lettera a), senza poter autorizzare il prelievo del legname.

Art. 8. Forme associative speciali di proprietà del patrimonio forestale

(1) Le forme associative di proprietà dei terreni previste all’art. 26, paragrafo (1), della Legge n. 1/2000 sulla ricostituzione del diritto di proprietà sui terreni agricoli e forestali, richiesta ai sensi della Legge sul patrimonio fondiario n. 18/1991 e della Legge n. 167/1997, e successive modifiche e integrazioni, esistenti prima del 1948, sono persone giuridiche e fanno parte del patrimonio storico della Romania.

(2) La proprietà delle forme associative previste al paragrafo (1) è garantita, indivisibile e inalienabile; si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell’art. 27 della Legge n. 1/2000 sulla ricostituzione del diritto di proprietà sui terreni agricoli e forestali, richiesta ai sensi della Legge sul patrimonio fondiario n. 18/1991 e della Legge n. 169/1997, e successive modifiche e integrazioni.

(3) Ogni anno, entro il 31 gennaio, gli organi con potere di rappresentanza delle forme associative previste al paragrafo (1) presentano al distretto forestale la prova della propria qualità di rappresentante legale, rilasciata dal tribunale competente. Fino alla presentazione di tale prova, il distretto forestale può prestare soltanto i servizi previsti all’art. 26, paragrafo (1), lettera a), senza poter autorizzare il prelievo del legname.

(4) Nelle forme associative di proprietà in cui lo Stato detiene in comunione terreni con vegetazione forestale, lo Stato è rappresentato dall’Autorità.

Art.9. Associazione dei proprietari

(1) Per la gestione sostenibile dei terreni del FFN, i loro proprietari possono associarsi costituendo associazioni di proprietari forestali dotate di personalità giuridica, istituite ai sensi dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 26/2000 sulle associazioni e fondazioni, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 246/2005, con le modifiche e integrazioni, e cooperative.

(2) La costituzione delle forme associative previste al paragrafo (1) mira a:

a) consolidare la proprietà;

b) aumentare l’efficienza economica della commercializzazione dei prodotti e dei servizi delle foreste;

c) costituire distretti forestali non statali;

d) accrescere la capacità di assorbire finanziamenti, indipendentemente dalla loro provenienza;

e) rappresentare i diritti dei proprietari nei rapporti con le autorità;

f) rappresentare i proprietari nei rapporti con le autorità e con le associazioni analoghe costituite a livello europeo e internazionale.

Titolo II. Governance del settore forestale

Capitolo I. Quadro istituzionale

Sezione 1. L’autorità pubblica

Art. 10. L’autorità pubblica centrale competente per la selvicoltura

L’autorità pubblica centrale competente per la selvicoltura, di seguito denominata Autorità, è organizzata e opera come organo specializzato dell’amministrazione pubblica centrale e rappresenta l’autorità statale nel settore forestale.

L’autorità pubblica centrale competente per la selvicoltura, di seguito denominata Autorità, è organizzata e opera come organo specializzato dell’amministrazione pubblica centrale e rappresenta l’autorità statale nel settore forestale con compiti di regolamentazione, coordinamento e controllo.

Art. 11. La Guardia forestale nazionale

(1) La Guardia forestale nazionale è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, costituita come organo specializzato dell’Autorità e a essa subordinata, il cui compito principale è esercitare il controllo sull’applicazione della legislazione forestale e venatoria.

(2) Nell’ambito della Guardia forestale nazionale operano strutture territoriali della Guardia forestale nazionale dotate di personalità giuridica, di seguito denominate Guardie forestali.

(3) Nell’esercizio delle funzioni di servizio, il personale forestale delle istituzioni menzionate al paragrafo (2) è investito dell’esercizio dell’autorità pubblica statale.

(1) La Guardia forestale nazionale è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, costituita come organo specializzato dell’Autorità e a essa subordinata, essendo l’unica cui spetta in via esclusiva il compito principale di esercitare il controllo sull’applicazione della legislazione forestale e venatoria.

Sezione 2. Strutture di amministrazione dei terreni del FFN

Art. 12. I distretti forestali

(1) L’amministrazione o, a seconda dei casi, la prestazione di servizi forestali per i terreni del FFN avviene attraverso distretti forestali autorizzati, di seguito denominati distretti forestali, di due tipi:

a) distretti forestali statali, costituiti da:

(i) l’Ente nazionale delle foreste – Romsilva, di seguito denominato Romsilva;

(ii) l’Ente autonomo «Amministrazione del patrimonio del protocollo di Stato», di seguito denominato RAPPS;

(iii) l’Istituto nazionale di ricerca e sviluppo in selvicoltura «Marin Drăcea», di seguito denominato INCDS, attraverso stazioni e basi sperimentali assimilate ai distretti forestali statali;

(iv) istituti statali di istruzione forestale, attraverso basi sperimentali e didattiche assimilate ai distretti forestali statali;

b) distretti forestali non statali, costituiti alle condizioni della presente legge dai proprietari di terreni del FFN rientranti nell’art. 7, paragrafo (1), lettere c)–e), o dalle associazioni di proprietari da essi costituite.

(2) I distretti forestali previsti al paragrafo (1) sono di interesse pubblico e possono amministrare o fornire servizi forestali, a seconda dei casi, anche per altri terreni del FFN.

(3) I distretti forestali previsti al paragrafo (1) sono autorizzati mediante iscrizione nel Registro nazionale degli amministratori delle foreste e dei distretti forestali, gestito dall’Autorità.

(4) Le stazioni e le basi sperimentali menzionate al paragrafo (1), lettera a), punto (iii), e le basi sperimentali e didattiche menzionate al paragrafo (1), lettera a), punto (iv), sono autorizzate in deroga alle condizioni di superficie minima per la costituzione di un distretto forestale previste nell’Allegato n. 1.

(1) Ai distretti forestali spettano soltanto compiti di amministrazione e prestazione di servizi forestali per i terreni del FFN e per gli altri terreni che richiedono interventi analoghi;

(2) Ai distretti forestali spettano soltanto compiti di amministrazione e prestazione di servizi forestali per i terreni del FFN e per gli altri terreni che richiedono interventi analoghi;

Art. 13. Direzione, organizzazione e funzionamento dei distretti forestali

(1) La direzione dei distretti forestali statali è affidata al capo distretto, assunto mediante concorso con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dalla direzione dell’unità Romsilva o, a seconda dei casi, dalla direzione del RAPPS, dell’INCDS o degli istituti di istruzione forestale.

(2) La direzione e la rappresentanza legale dei distretti forestali non statali sono affidate al capo distretto, assunto mediante concorso con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dall’organo direttivo del proprietario o dell’associazione di proprietari che ha costituito il distretto forestale, a seconda dei casi.

(3) I capi dei distretti forestali previsti all’art. 12, paragrafo (1), devono aver completato studi universitari di lunga durata oppure studi di laurea di primo e secondo ciclo nel settore forestale, con almeno 5 anni di anzianità come ingegneri nel settore forestale.

(4) La nomina e la revoca dei capi dei distretti forestali avvengono previo parere favorevole del Consiglio nazionale per la selvicoltura.

(5) Se la nomina del capo distretto forestale avviene in violazione delle disposizioni dei paragrafi (1)–(4), il soggetto che lo ha nominato deve nominare un altro capo distretto entro 45 giorni dalla notifica dell’Autorità, pena la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento del distretto forestale fino all’adempimento, mantenendo l’obbligo di garantire la sorveglianza e l’integrità del FFN.

(6) I distretti forestali non statali redigono un bilancio annuale delle entrate e delle spese, approvato dagli organi deliberanti del proprietario o dell’associazione di proprietari che ha costituito il distretto forestale, a seconda dei casi, entro il 31 marzo dell’anno in corso.

(7) Al distretto forestale che non soddisfa la condizione prevista al paragrafo (6) entro il 31 marzo dell’anno in corso, previa notifica dell’Autorità, è sospeso il diritto di accesso al sistema informativo integrato per le foreste fino all’adempimento.

(3) I capi di tutti i tipi di distretto forestale devono aver completato studi di lunga durata a tempo pieno nelle specializzazioni di selvicoltura o utilizzazioni forestali, avere almeno 6 anni di anzianità nella funzione di ingegnere forestale, essere selezionati secondo principi meritocratici e accedere agli incarichi dopo aver superato un concorso.

I requisiti di studio e anzianità sono obbligatori anche per gli incarichi dirigenziali provvisori, che non possono essere affidati alla stessa persona per un periodo superiore a 60 giorni.

(5) Il termine per la nomina del capo distretto in conformità alle disposizioni dell’Art. 13. (1)–(4) è di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento del distretto forestale fino all’adempimento, mantenendo l’obbligo di garantire la sorveglianza e l’integrità del FFN.

Sezione 3. Pianificazione strategica

Art. 14. La Strategia nazionale per le foreste

(1) La Strategia nazionale per le foreste stabilisce e definisce la politica forestale nazionale e ne assicura il coordinamento con le politiche, le strategie e gli altri documenti programmatici dello Stato rumeno.

(2) La Strategia nazionale per le foreste è elaborata dall’Autorità e approvata con decisione del Governo, previo parere consultivo del CNS.

(3) Il piano d’azione per l’attuazione della Strategia nazionale per le foreste viene modificato e integrato in funzione dei cambiamenti delle condizioni di gestione e delle informazioni sullo stato delle foreste risultanti dagli strumenti di monitoraggio del settore forestale.

(1) La Strategia nazionale per le foreste stabilisce e definisce la politica forestale nazionale e ne assicura il coordinamento con le politiche, le strategie e gli altri documenti programmatici dello Stato rumeno e con la normativa dell’UE.

Art.15. Il Consiglio nazionale per la selvicoltura

(1) È istituito il Consiglio nazionale per la selvicoltura, di seguito denominato CNS, come organizzazione professionale del settore forestale, ente di interesse pubblico dotato di personalità giuridica, non governativo, apolitico e senza scopo di lucro. La direzione del CNS è affidata a una commissione permanente composta da rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, dell’Autorità, delle professioni forestali e delle associazioni sindacali rappresentative del settore forestale.

(2) Il CNS elabora raccomandazioni, proposte e pareri consultivi destinati all’Autorità riguardo alle politiche, alle strategie e agli altri documenti programmatici e agli atti normativi internazionali, nazionali e dell’Unione europea rilevanti per il settore forestale, anche per assicurarne il coordinamento, senza pregiudicare le prerogative conferite dalla legge alle autorità, alle istituzioni e alle altre persone giuridiche con responsabilità relative alle foreste e/o al settore forestale.

(3) Il CNS esamina l’esercizio della professione nel rispetto dell’etica e degli standard professionali da parte del personale forestale, ad eccezione del personale forestale con lo status di funzionario pubblico forestale.

(4) Il regolamento di organizzazione e funzionamento del CNS è approvato con decisione del Governo, su proposta dell’Autorità, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Capitolo II. Istruzione e ricerca

Art. 16. Istruzione

(1) L’Autorità è tenuta a realizzare azioni specifiche, attraverso modalità e mezzi adeguati, per i seguenti scopi:

a) formare una coscienza forestale;

b) fornire ai proprietari forestali un minimo di conoscenze professionali;

(2) L’Autorità conclude partenariati educativi con fornitori di servizi di istruzione e di ricerca e sviluppo per attuare programmi che incentivino il perfezionamento professionale continuo del personale forestale e dei proprietari, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali sugli aiuti di Stato.

(3) I soggetti che impiegano manodopera specializzata nelle occupazioni del settore forestale possono sostenere la formazione professionale forestale, a qualsiasi livello, mediante borse di studio, periodi di formazione o tirocini pratici, anche attraverso l’istruzione duale.

(4) Le basi sperimentali didattiche sono utilizzate gratuitamente soltanto a fini didattici, esclusivamente per le attività degli istituti superiori tecnologici a indirizzo prevalentemente silvicolo/forestale.

(1) c) attribuire all’Autorità il compito di promuovere programmi educativi estesi a tutta la popolazione;

Art. 17. Ricerca, sviluppo e innovazione nella selvicoltura

(1) L’Autorità sostiene la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico del settore e segue l’applicazione dei risultati ottenuti per fondare le norme tecniche e le guide di buone pratiche per la selvicoltura, elaborare le politiche pubbliche del settore forestale e sviluppare il sistema di gestione delle foreste.

(2) La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel settore forestale sono svolti attraverso unità e istituzioni di diritto pubblico e privato dotate di personalità giuridica, che hanno la ricerca fra le proprie attività e costituiscono il Sistema nazionale di ricerca e sviluppo.

(3) Il piano settoriale di ricerca e sviluppo dell’Autorità, di seguito denominato Piano settoriale, attraverso il quale si attua la politica di ricerca dell’Autorità per assicurare lo sviluppo del settore, quale strumento di attuazione della Strategia nazionale per la ricerca, l’innovazione e la specializzazione intelligente in vigore, insieme ad altri strumenti di finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo specifici del settore forestale, anche per adempiere agli obblighi assunti dall’Autorità a livello nazionale, europeo e internazionale, è approvato con ordine del responsabile dell’Autorità entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

(4) Le stazioni di ricerca e sviluppo e le basi sperimentali delle istituzioni di ricerca, sviluppo e innovazione sono utilizzate dagli amministratori prevalentemente per attuare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e ottenere risultati scientifici di carattere sperimentale da estendere a livello regionale e/o nazionale.

(5) L’istituzione di superfici sperimentali nel FFN può avvenire soltanto previa comunicazione all’amministratore per i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato, oppure con il consenso del proprietario negli altri casi.

(6) Il finanziamento pubblico degli enti di ricerca, sviluppo e innovazione avviene nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali sugli aiuti di Stato.

(5) L’istituzione di superfici sperimentali nel FFN avviene di norma previa comunicazione all’amministratore o al proprietario, salvo nei casi in cui la divulgazione delle ubicazioni rischi di compromettere determinati risultati dei diversi temi di ricerca;

Capitolo III. Monitoraggio unitario del settore forestale.

Art. 18. Strumenti di monitoraggio del settore forestale. Comunicazione dei risultati del monitoraggio.

(1) L’Autorità stabilisce procedure di raccolta, convalida, correlazione, armonizzazione e comunicazione delle informazioni del settore forestale attraverso strumenti specifici e designa la struttura che ne coordina l’attuazione mediante ordine del responsabile dell’Autorità, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania.

(2) Ogni anno, entro il 30 settembre dell’anno successivo, l’Autorità pubblica sul proprio sito internet la relazione sullo stato delle foreste, contenente le informazioni fornite sulla base delle procedure stabilite ai sensi del paragrafo (1).

Art. 19. L’Inventario forestale nazionale

(1) L’Autorità assicura il finanziamento continuativo e aggiorna ogni 5 anni l’Inventario forestale nazionale, di seguito denominato IFN, per valutare le risorse forestali e conoscerne l’evoluzione in tutto il territorio della Romania.

(2) La metodologia di raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni dell’IFN è approvata con ordine del responsabile dell’Autorità entro un massimo di 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La metodologia è sottoposta periodicamente ad audit da parte di esperti di inventari forestali nazionali.

(3) I risultati sintetici dei cicli inventariali presentati nelle relazioni periodiche vistate dall’Autorità sono informazioni di interesse pubblico, sono resi noti al pubblico almeno mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità e devono essere citati dagli utilizzatori con l’indicazione obbligatoria della fonte.

(3) i risultati dell’IFN costituiscono integralmente dati di interesse pubblico e sono disponibili in permanenza.

Art. 20. Il sistema informativo integrato per le foreste

(1) Le norme sulla provenienza del legno, sulla provenienza, circolazione e commercializzazione del materiale legnoso, sul regime dei depositi di materiale legnoso e degli impianti di lavorazione del legname tondo, nonché sulla provenienza e circolazione del materiale legnoso destinato al consumo proprio del proprietario, sono approvate con decisione del Governo, su proposta dell’Autorità.

(2) Le norme previste al paragrafo (1) disciplinano anche la realizzazione, lo sviluppo e il funzionamento di un sistema informativo integrato per le foreste, che svolge le seguenti funzioni:

a) raccogliere ed elaborare dati e informazioni relativi alla gestione sostenibile delle foreste;

b) raccogliere informazioni sulla provenienza del legno alla prima immissione sul mercato e seguirne la tracciabilità;

c) fornire informazioni per sviluppare il sistema di registrazione interno di ciascun operatore economico alla prima immissione del legno sul mercato e per seguire la tracciabilità del materiale legnoso;

d) valutare i rischi e orientare i controlli sulla base delle valutazioni del rischio;

e) fornire informazioni di interesse pubblico sulla provenienza del legno e sulla circolazione e commercializzazione del materiale legnoso.

f) controllo;

(3) Le norme previste al paragrafo (1) comprendono disposizioni sulle circostanze e sulla procedura di sospensione/revoca del diritto di accesso al sistema informativo integrato per le foreste.

Art. 21. Il Registro forestale nazionale

(1) L’Autorità gestisce il Registro forestale nazionale, di seguito denominato RFN, per registrare le proprietà del FFN e facilitare, con modalità informatiche, i pareri e le comunicazioni fra diversi enti pubblici.

(2) Il RFN è una componente del sistema informativo integrato per le foreste.

(3) Il RFN fornisce le informazioni necessarie all’attuazione integrata delle misure e delle politiche dell’Autorità relative al FFN, comprese la registrazione dell’amministrazione o della fornitura dei servizi forestali e il monitoraggio degli strumenti finanziari di sostegno ai proprietari.

Titolo III. Disposizioni sul regime forestale

Capitolo I. Norme generali

Art. 22. Applicazione del regime forestale

(1) Il FFN è soggetto al regime forestale.

(2) Nei popolamenti del FFN situati all’interno di strutture militari, nella fascia di frontiera, nelle aree golenali dei corsi d’acqua iscritti nel sistema integrato del catasto e del registro immobiliare e/o di quelli a portata permanente, nonché nelle zone limitrofe alle vie di comunicazione, le misure di gestione devono essere coerenti con gli scopi perseguiti dagli enti che detengono tali strutture.

(3) Nelle superfici del FFN il cui proprietario non può essere identificato e per le quali sono assicurati i servizi forestali, le misure di gestione consistono nel prelievo dei prodotti accidentali e straordinari; le somme ricavate dalla loro vendita da parte del distretto forestale, al netto delle spese sostenute, sono versate nel fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste, contabilizzate separatamente per i verbali di accertamento menzionati all’art. 31, paragrafi (3) e (6).

Art. 23. Obblighi dei proprietari relativi al rispetto del regime forestale

(1) Il rispetto del regime forestale è obbligatorio per tutti i proprietari e detentori di terreni del FFN.

(2) I proprietari di terreni del FFN con superficie superiore a 10 ha hanno, oltre agli altri obblighi espressamente previsti dalla presente legge, anche i seguenti obblighi:

a) assicurare l’elaborazione dei piani di assestamento forestale e rispettarne le disposizioni;

b) assicurare l’amministrazione o i servizi forestali alle condizioni della presente legge;

c) garantire l’integrità del FFN;

d) eseguire gli interventi di rinnovazione delle foreste;

e) assicurare il monitoraggio annuale della rinnovazione;

f) eseguire gli interventi di cura e governo dei popolamenti;

g) eseguire gli interventi necessari per prevenire e combattere le malattie e i parassiti delle foreste;

h) applicare le misure di prevenzione e spegnimento degli incendi;

i) utilizzare il legname soltanto dopo la sua valutazione, l’autorizzazione dei lotti di taglio e il rilascio dei documenti specifici da parte del personale abilitato;

j) assicurare la manutenzione e la riparazione delle strade forestali di loro proprietà;

k) delimitare i confini della proprietà mediante cippi, conformemente agli atti di proprietà per gli immobili non iscritti nel sistema integrato del catasto e del libro fondiario, oppure ai confini degli immobili presenti nel sistema integrato del catasto e del libro fondiario per quelli iscritti, e mantenerli in condizioni adeguate.

(3) In caso di stipula di un contratto di amministrazione con un distretto forestale, gli obblighi previsti al comma (2) spettano al distretto forestale, ad eccezione di quelli previsti al comma (2), lettera k).

(4) I proprietari di terreni del FFN con una superficie massima di 10 ha, inclusi, hanno, oltre agli altri obblighi espressamente previsti dalla presente legge, anche i seguenti obblighi:

a) delimitare i confini della proprietà mediante cippi, conformemente agli atti di proprietà o, se del caso, ai documenti catastali, e mantenerli in condizioni adeguate;

b) assicurare la sorveglianza e i servizi minimi conformemente alle disposizioni dell’art. 27;

c) realizzare gli interventi di rinnovazione della foresta sulla base della soluzione tecnica fornita dal distretto forestale con il quale hanno un contratto di sorveglianza e servizi minimi;

d) rispettare le norme sulla valutazione del legname destinato alla commercializzazione e sulla circolazione dei materiali legnosi.

(5) Gli obblighi previsti al comma (4), lettere c) e d), possono essere trasferiti mediante contratto al distretto forestale.

(6) I comproprietari dei terreni del FFN rispondono in solido dell’adempimento degli obblighi previsti ai commi (2) e (4), nonché di ogni altro obbligo posto a loro carico dalla presente legge.

(7) I proprietari della vegetazione forestale esterna al FFN hanno i seguenti obblighi:

a) rispettare le norme sulla valutazione del legname destinato alla commercializzazione e quelle sulla circolazione dei materiali legnosi;

b) adottare misure per prevenire e spegnere gli incendi, nonché per prevenire e combattere le malattie e i parassiti.

I proprietari privati del FFN con superfici superiori a 10 ha devono avere anche l’obbligo:

l) di seguire la procedura di valutazione dell’impatto ambientale per gli interventi previsti nel piano di assestamento forestale e di rispettare le disposizioni dei piani di gestione e le misure di conservazione stabilite per gli habitat e le specie, qualora siano richieste in ragione dell’ubicazione;

(4) I proprietari privati di terreni del FFN che possiedono superfici individuali di massimo 10 ha, nonché i proprietari di foreste esterne al FFN prive di un piano di assestamento, devono avere l’obbligo di:

e) seguire la procedura di valutazione dell’impatto ambientale per tutti gli interventi effettuati e rispettare le disposizioni dei piani di gestione e le misure di conservazione stabilite per gli habitat e le specie, qualora l’ubicazione lo richieda;

(7)

c) seguire la procedura di valutazione dell’impatto ambientale per tutti gli interventi effettuati e rispettare le disposizioni dei piani di gestione e le misure di conservazione stabilite per gli habitat e le specie, qualora l’ubicazione lo richieda;

Art. 24. Servizi ecosistemici minimi

(1) I proprietari, ovvero gli amministratori delle foreste, hanno l’obbligo di assicurare le condizioni per la fornitura dei servizi ecosistemici minimi da parte delle foreste.

(2) Ai sensi della presente legge, per fornitura dei servizi ecosistemici minimi da parte delle foreste si intende l’obbligo di assicurare le condizioni per la rinnovazione della foresta, evitare il degrado dei terreni e della foresta e promuovere la rinnovazione naturale quando tecnicamente possibile.

(3) L’obbligo di assicurare le condizioni per la fornitura dei servizi ecosistemici minimi da parte delle foreste, previsto al comma (2), è stabilito in modo differenziato in rapporto alla dimensione della proprietà, come segue:

a) mediante gli obblighi istituiti dall’art. 23, comma (4), a carico dei proprietari dei terreni con superfici massime di 10 ha, inclusi;

b) mediante la definizione del livello minimo di regolamentazione attraverso piani di assestamento forestale corrispondenti al gruppo funzionale II, in conformità alle norme tecniche per l’assestamento delle foreste, per i proprietari dei terreni con superfici superiori a 10 ha.

Art. 25. Diritti dei proprietari

(1) I proprietari di terreni del FFN con una superficie fino a 10 ha, inclusi, hanno, oltre agli altri diritti previsti dalla presente legge, anche i seguenti diritti:

a) prelevare un volume di legname massimo di 5 m³/anno/ha, in funzione delle caratteristiche strutturali del popolamento, sulla base dell’iscrizione nel sistema informativo integrato per le foreste. Il volume di 5 m³/anno/ha può essere superato alle condizioni stabilite dalle norme tecniche previste dall’art. 66, comma (1);

b) riportare agli anni successivi le quantità non prelevate conformemente alla lettera a), al fine di eseguire correttamente gli interventi selvicolturali secondo le caratteristiche strutturali del popolamento;

c) prelevare integralmente i prodotti accidentali, con imputazione al volume previsto annualmente per gli anni successivi, secondo le registrazioni del sistema informativo integrato per le foreste;

d) beneficiare gratuitamente della sorveglianza e dei servizi forestali minimi;

e) optare per l’elaborazione di un piano di assestamento forestale conformemente alle disposizioni dell’art. 63, comma (3), esercitando il diritto di scegliere l’assortimento obiettivo per le foreste con funzione produttiva.

(2) I proprietari di terreni del FFN con una superficie superiore a 10 ha hanno, oltre ai diritti previsti dalla presente legge, i seguenti diritti per il prelievo dei prodotti legnosi:

a) scegliere l’assortimento obiettivo nelle foreste con funzione produttiva, conformemente alle norme tecniche di assestamento forestale, qualora siano elaborati piani di assestamento forestale ai sensi dell’art. 63, comma (3);

b) prelevare legname conformemente alle disposizioni dei piani di assestamento forestale;

c) prelevare integralmente i prodotti accidentali, con imputazione alla ripresa stabilita dai piani di assestamento forestale;

d) beneficiare gratuitamente della sorveglianza e dei servizi forestali minimi nel caso di superfici massime di 30 ha, inclusi;

e) beneficiare delle compensazioni e degli incentivi finanziari previsti agli artt. 84, 121 e 123;

(3) Le esenzioni di cui al comma (1), lettere d) ed e), e al comma (2), lettere d) ed e), sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

Art. 25 (1), a), b) e c)

I proprietari di foreste con superfici fino a 10 ha prive di un piano di assestamento hanno il diritto di prelevare un volume di legname massimo di 1 m³/anno/ha, risultante dagli interventi di risanamento della foresta, sulla base dell’iscrizione nel sistema informativo integrato di tracciamento dei materiali legnosi, soltanto se la superficie è situata al di fuori delle zone di non intervento selvicolturale (T1), secondo l’ultima zonizzazione di cui faceva parte. Altri tipi di taglio, ad eccezione di quelli sanitari, non sono consentiti senza un piano di assestamento.

Art. 25 +

Questi proprietari devono beneficiare di esenzioni dalle imposte sui terreni e sul reddito.

Capitolo II. Amministrazione del FFN e prestazione dei servizi forestali

Sezione 1. Norme generali

Art. 26. Definizione dei contratti di servizi forestali

(1) I proprietari del FFN diversi dallo Stato sono obbligati a stipulare contratti con distretti forestali, nel rispetto del principio di territorialità. I contratti sono classificati come segue:

a) contratti di sorveglianza e servizi forestali minimi;

b) contratti di prestazione di servizi forestali tecnici;

c) contratti di amministrazione.

(2) La stipula del contratto di sorveglianza e servizi forestali minimi con un distretto forestale è obbligatoria per tutti i proprietari di terreni del FFN diversi dallo Stato e costituisce un atto conservativo ai sensi dell’art. 640 della legge n. 287/2009 sul Codice civile, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni.

(3) L’amministrazione o, se del caso, la fornitura dei servizi forestali tecnici mediante contratto, indipendentemente dalla forma di proprietà, è obbligatoria per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 25, comma (2).

(4) La fornitura dei servizi forestali tecnici sulla base di un contratto include anche l’obbligo del distretto forestale prestatore dei servizi di iscrivere la proprietà nel sistema informativo integrato per le foreste, nonché di tenere i registri e la documentazione specificati nei sistemi di monitoraggio.

Art. 27. Contratto di sorveglianza e servizi forestali minimi

(1) Il contratto di sorveglianza e servizi forestali minimi ha i seguenti obiettivi**:**

a) assicurare la sorveglianza e l’integrità dei terreni del FFN oggetto del contratto;

b) effettuare gli interventi necessari per individuare, prevenire e combattere le malattie e i parassiti delle foreste;

c) assicurare le misure di prevenzione e spegnimento degli incendi.

(2) Per i terreni forestali con una superficie massima di 30 ha, inclusi, il contratto di servizi forestali può essere stipulato dai proprietari, dal successore avente diritto o da uno qualsiasi dei comproprietari, con o senza il consenso degli altri comproprietari. Le persone iscritte nel Registro agricolo nazionale possono stipulare un contratto di sorveglianza e servizi forestali minimi con il distretto forestale designato, per i terreni forestali con una superficie massima di 30 ha, inclusi, fino alla conclusione della procedura successoria, anche se questa non è stata avviata. Il contratto è stipulato dopo l’ispezione generale effettuata dal distretto forestale designato in presenza del titolare del contratto, che beneficia dei diritti previsti dall’art. 25, comma (1), lettere a)–c).

(3) Il contratto di sorveglianza e servizi forestali minimi costituisce titolo esecutivo e contiene clausole relative alle garanzie contrattuali a favore del prestatore per il pagamento del compenso previsto nel contratto.

(4) Se il proprietario del terreno del FFN non è noto, le superfici sono prese in sorveglianza dal distretto designato, ai sensi dell’art. 31.

(5) Se il proprietario dei terreni del FFN è sottoposto a esecuzione forzata, essendo impossibilitato a pagare il corrispettivo del contratto di sorveglianza, il distretto forestale prestatore di servizi forestali, dopo aver notificato il proprietario, chiede alla Guardia forestale territorialmente competente l’emissione dell’atto amministrativo di sospensione del servizio specificamente forestale.

(6) In caso di sospensione del servizio pubblico specificamente forestale, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’art. 4, commi (1)–(6), della legge n. 374/2006 sulla sospensione del servizio pubblico specificamente forestale per i proprietari dei terreni forestali per i quali sono stati emessi i documenti previsti dall’art. III, comma (1), della legge n. 169/1997, recante modifica e integrazione della legge fondiaria n. 18/1991, con successive modifiche e integrazioni.

(7) Nei casi previsti ai commi (5) e (6), il proprietario può chiedere alla Guardia forestale territorialmente competente la ripresa dell’amministrazione o della prestazione dei servizi forestali, a condizione di pagare preventivamente, se del caso, le somme previste dall’art. 4, comma (5), della legge n. 374/2006, con successive modifiche e integrazioni, sulla base del preventivo emesso dal prestatore dei servizi forestali, e di versare in anticipo al prestatore il corrispettivo dei servizi forestali minimi per un periodo di 12 mesi.

(8) Ai fini del recupero delle somme versate dal bilancio dello Stato alle condizioni previste ai commi (5) e (6), i rendiconti vistati che attestano le somme sostenute dal bilancio dello Stato per assicurare la sorveglianza del patrimonio forestale e il monitoraggio dello stato di salute della foresta, previste dall’art. 4, comma (5), della legge n. 374/2006, con successive modifiche e integrazioni, costituiscono titoli esecutivi e sono trasmessi dalla Guardia forestale territorialmente competente agli organi fiscali subordinati all’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale, ai fini del recupero dei crediti ai sensi della legge n. 207/2015 sul Codice di procedura fiscale, con successive modifiche e integrazioni. Le somme così recuperate costituiscono entrate del bilancio dello Stato e sono riscosse su un conto di entrata distinto.

(2) La struttura abilitata a effettuare l’ispezione generale è soltanto la Guardia forestale, come abbiamo proposto sopra all’art. 11, comma (1).

Art.28. Contratto di prestazione di servizi forestali tecnici

(1) Il contratto di prestazione di servizi forestali tecnici per i terreni del FFN include, oltre agli obiettivi previsti dall’art. 27, comma (1), anche le seguenti finalità:

a) assicurare l’adempimento degli obblighi di rispetto del regime forestale;

b) tenere i registri dei servizi silvoambientali e delle compensazioni;

c) elaborare la documentazione relativa agli interventi selvicolturali e quella richiesta per la concessione delle compensazioni;

d) assicurare la tracciabilità del legname destinato alla commercializzazione;

e) identificare i potenziali beneficiari diretti dei servizi ecosistemici forniti dalle foreste;

(2) L’oggetto del contratto è costituito dalla sorveglianza e dai servizi forestali minimi, dal rispetto del regime forestale previsto al comma (1), lettera a), e da uno qualsiasi dei servizi forestali tecnici previsti al comma (1), lettere b)–e), secondo l’accordo tra le parti e alle condizioni della presente legge.

Art. 29. Contratto di amministrazione

Mediante il contratto di amministrazione, il proprietario conferisce al distretto forestale l’incarico di prestare i servizi forestali tecnici e altre attività di natura tecnica, economica e giuridica volte ad assicurare la gestione sostenibile dei terreni del FFN e di prendere decisioni conformemente alle clausole contrattuali e nel rispetto del regime forestale.

Art. 30. Principio di territorialità

(1) L’amministrazione e i servizi forestali sono assicurati nel rispetto del principio di territorialità.

(2) Il principio di territorialità implica che il distretto forestale sia costituito, operi e assicuri l’amministrazione e/o i servizi forestali soltanto per terreni del FFN situati entro i confini territoriali della contea in cui ha la sede legale e delle contee confinanti.

(3) In deroga al comma (2), il distretto forestale non statale istituito dal proprietario unico che possiede terreni del FFN anche in contee diverse da quella in cui il distretto ha la sede legale o da quelle confinanti può amministrare o prestare servizi forestali anche per tali superfici.

(4) I distretti forestali designati sono i distretti forestali statali della struttura di Romsilva**,** nonché i distretti forestali non statali che amministrano e/o assicurano i servizi forestali nelle vicinanze di un terreno del FFN di proprietà privata o di proprietà pubblica di un ente amministrativo-territoriale e che hanno l’obbligo di assicurare, su base contrattuale, l’amministrazione o i servizi forestali, su richiesta scritta del proprietario, del comproprietario o del successore avente diritto, a condizione che questi materializzi fisicamente i confini della proprietà sulla base dei documenti che attestano il diritto di proprietà. La responsabilità della corretta materializzazione dei confini spetta al proprietario, al comproprietario o al successore avente diritto, secondo il caso.

(5) Per i terreni del FFN con una superficie massima di 30 ha, inclusi, appartenenti a persone fisiche e giuridiche e non inclusi in piani di assestamento forestale, il distretto forestale designato ha l’obbligo di assicurare i servizi forestali su base contrattuale, su richiesta dell’avente diritto.

Art. 31. Sorveglianza e servizi forestali minimi per i terreni con proprietario non identificato

(1) Nel caso di terreni del FFN con una superficie massima di 30 ha, inclusi, privi di amministrazione o di servizi forestali minimi, il cui proprietario non può essere identificato o la cui successione non è stata definita, la Guardia forestale territorialmente competente notifica per iscritto all’ente amministrativo-territoriale locale nel cui territorio si trova il terreno la necessità di assicurarne la sorveglianza e i servizi forestali minimi.

(2) La notifica prevista al comma (1) è trasmessa contemporaneamente anche al distretto forestale designato per assicurare la sorveglianza e i servizi forestali minimi per tale superficie, che effettua un’ispezione generale o valuta, alle condizioni della presente legge, gli eventuali danni al patrimonio forestale per il terreno che non beneficia di servizi forestali minimi.

(3) Per i terreni previsti al comma (1), la sorveglianza e i servizi forestali minimi sono assicurati dal distretto forestale designato mediante un verbale di accertamento concluso tra il rappresentante del distretto forestale designato e il rappresentante della Guardia forestale territorialmente competente, dopo la valutazione da parte del rappresentante del distretto forestale designato, alle condizioni della presente legge, degli eventuali danni al patrimonio forestale.

(4) Ai fini della sorveglianza e dei servizi forestali minimi, la presa in carico dei terreni previsti al comma (1) avviene entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta; in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli che non consentano di identificare eventuali pregiudizi, il termine può essere prorogato fino a 30 giorni dalla data in cui si constata la cessazione delle condizioni sfavorevoli, su richiesta della Guardia forestale territorialmente competente.

(5) I costi necessari per assicurare la sorveglianza e i servizi forestali minimi nelle situazioni previste al comma (1) sono sostenuti dal bilancio dello Stato attraverso il bilancio dell’Autorità.

(6) Per le superfici del patrimonio forestale superiori a 30 ha, prive di amministrazione o di servizi forestali minimi, il cui proprietario non può essere identificato o la cui successione non è stata definita, i servizi forestali sono assicurati dal distretto forestale designato mediante un verbale di accertamento concluso tra il rappresentante del distretto forestale designato e il rappresentante della Guardia forestale territorialmente competente, dopo l’ispezione generale o la valutazione, da parte del distretto forestale e alle condizioni della presente legge, degli eventuali danni al patrimonio forestale.

(7) La metodologia di calcolo delle spese destinate ad assicurare la sorveglianza e i servizi forestali minimi per i terreni del FFN con una superficie massima di 30 ha, inclusi, è prevista nell’allegato n. 2.

(8) I costi medi per ettaro necessari per assicurare la sorveglianza e i servizi forestali minimi per i terreni previsti al comma (6) sono quelli calcolati secondo la metodologia di cui al comma (7), e il corrispettivo dei servizi forestali è sostenuto dal proprietario sulla base del preventivo redatto e comunicato dal distretto forestale designato; il valore del preventivo è calcolato come prodotto della superficie per i costi medi per ettaro sulle superfici corrispondenti alle forme del rilievo, conformemente all’allegato n. 2.

(9) Il valore del preventivo previsto al comma (8), accettato dal proprietario espressamente o tacitamente mediante mancata contestazione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione, costituisce titolo esecutivo e rappresenta la base per la fatturazione e il recupero del corrispettivo dei servizi forestali effettuati.

(10) Se le somme previste dal preventivo non sono pagate dal proprietario o dal successore avente diritto entro il termine di cui al comma (9), sono recuperate mediante esecuzione forzata.

(11) Il mancato rispetto del principio di territorialità previsto dall’art. 30, comma (2), è sanzionato con la revoca del parere rilasciato dal CNS per il responsabile del distretto forestale.

(12) Le disposizioni dei commi (1)–(3) si applicano, mutatis mutandis, anche alle forme associative previste dall’art. 8 prive di rappresentante legale, indipendentemente dalla superficie.

(13) La metodologia per individuare il distretto forestale designato e la procedura per assicurare la sorveglianza e i servizi forestali minimi per i terreni del FFN con una superficie massima di 30 ha, inclusi, previsti al comma (1), sono stabilite mediante ordine del responsabile dell’Autorità entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) Anche in caso di presa in sorveglianza di superfici del FFN con proprietario non identificato, soltanto la Guardia forestale deve effettuare l’ispezione generale e valutare gli eventuali danni causati al FFN;

(3) Anche in caso di presa in sorveglianza di superfici del FFN con proprietario non identificato, soltanto la Guardia forestale deve effettuare l’ispezione generale e valutare gli eventuali danni causati al FFN;

(6) Anche in caso di presa in sorveglianza di superfici del FFN con proprietario non identificato, soltanto la Guardia forestale deve effettuare l’ispezione generale e valutare gli eventuali danni causati al FFN;

Sezione 2. Amministrazione dei terreni del FFN di proprietà dello Stato

Art.32. Amministrazione del FFN di proprietà dello Stato

(1) Il patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata dello Stato è amministrato da Romsilva, che opera come ente autonomo di interesse nazionale sottoposto all’autorità dello Stato attraverso l’Autorità.

(2) Entro un massimo di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità, il Governo adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento di Romsilva, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I.

(3) Romsilva può svolgere, nel FFN di proprietà pubblica dello Stato che amministra, anche altre attività aggiuntive rispetto all’amministrazione.

(4) Romsilva ha il diritto di utilizzare i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato che amministra anche per istituire allevamenti di selvaggina e complessi venatori.

(5) Le entrate di Romsilva provengono da:

a) commercializzazione dei prodotti del FFN e altre attività economiche specifiche;

b) amministrazione o prestazione di servizi forestali per terreni del FFN o esterni al FFN appartenenti a proprietari diversi dallo Stato, nonché locazione di beni;

c) risarcimenti;

d) donazioni, ai sensi della presente legge;

e) corrispettivo dei servizi ecosistemici assicurati attraverso il mantenimento delle funzioni protettive delle foreste, sostenuto dai beneficiari diretti o indiretti dei servizi ecosistemici e versato al fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale.

f) compensazioni concesse dal bilancio dello Stato;

g) stanziamenti del bilancio dello Stato per sostenere l’amministrazione del FFN di proprietà pubblica dello Stato, per finanziare l’amministrazione delle aree naturali protette ai sensi dell’art. 30, comma (2), dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette e sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 49/2011, con successive modifiche e integrazioni, e per finanziare la Direzione per l’allevamento, l’utilizzazione e il miglioramento degli equini, ai sensi dell’art. III della legge n. 99/2019 recante modifica e integrazione dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 139/2002 sulla soppressione della società nazionale «Cai de Rasă» – S.A. e sull’acquisizione del suo patrimonio da parte di Romsilva;

h) 20% dei canoni di locazione per le occupazioni temporanee di terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato;

i) altre fonti, ai sensi della legge.

(6) I terreni del FFN di proprietà dello Stato sono amministrati anche da:

a) RAPPS, attraverso il proprio distretto forestale, esclusivamente per i terreni che amministra;

b) INCDS, attraverso le proprie stazioni e basi sperimentali, assimilate ai distretti forestali statali, alle condizioni della presente legge;

c) istituti statali di istruzione a indirizzo forestale, attraverso le proprie basi sperimentali e didattiche, esclusivamente per i terreni che amministrano;

(7) Per i terreni isolati del FFN di proprietà pubblica dello Stato, la sorveglianza e i servizi minimi possono essere assicurati anche dai distretti forestali non statali, sulla base di un contratto con Romsilva.

(8) Le attribuzioni di Romsilva relative all’amministrazione del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato non possono essere esercitate in modo da pregiudicare le prerogative conferite ai ministeri o agli organi specializzati dell’amministrazione pubblica centrale subordinati al Governo o ai ministeri mediante il diritto di amministrazione, quale diritto reale corrispondente alla proprietà pubblica dello Stato, ai sensi della legge n. 287/2009, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, e dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2019 sul Codice amministrativo, con successive modifiche e integrazioni.

(4) Non siamo d’accordo con l’istituzione nel FFN di allevamenti di selvaggina e complessi venatori. Vogliamo l’eliminazione di questo articolo e la creazione urgente del quadro giuridico che consenta di dismettere immediatamente quelli esistenti e di restituire la libertà agli animali.

g) eliminare questo punto

(7) I terreni di proprietà pubblica dello Stato, anche quelli isolati, devono rimanere sotto l’amministrazione diretta di Romsilva;

Romsilva deve ottenere entrate esclusivamente dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche effettuate e da altre fonti conformi al suo oggetto di attività. Vogliamo che cessi il finanziamento per l’amministrazione delle aree naturali protette, contestualmente al ritiro di questa attribuzione che rappresenta un conflitto di interessi.

Sezione 3. Amministrazione e servizi forestali per i terreni del FFN di altri titolari

Art. 33. Amministrazione e servizi forestali per i terreni del FFN di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali

(1) I terreni del FFN di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali sono amministrati:

a) attraverso propri distretti forestali non statali, che possono essere costituiti dagli enti amministrativo-territoriali proprietari di terreni del FFN o dalle loro associazioni e che operano come enti autonomi di interesse locale;

b) sulla base di contratti con distretti forestali statali o con altri distretti forestali non statali che operano come enti autonomi di interesse locale.

(2) Per i terreni del FFN di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali, i servizi forestali tecnici possono essere effettuati da:

a) distretti forestali non statali istituiti da associazioni tra enti amministrativo-territoriali e/o persone fisiche e/o giuridiche, che operano come associazioni ai sensi dell’ordinanza del Governo n. 26/2000 sulle associazioni e fondazioni, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 246/2005, con successive modifiche e integrazioni, oppure come società disciplinate dalla legge sulle società n. 31/1990, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni;

b) altri distretti forestali non statali.

Art. 34. Amministrazione e servizi forestali per i terreni del FFN di proprietà privata

(1) Per i terreni del FFN di proprietà privata di persone fisiche e giuridiche, l’amministrazione o i servizi forestali, secondo il caso, sono effettuati attraverso distretti forestali non statali, persone giuridiche che operano come associazioni ai sensi dell’ordinanza del Governo n. 26/2000, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 246/2005, con successive modifiche e integrazioni, oppure come società disciplinate dalla legge n. 31/1990, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, o sulla base di un contratto con altri distretti forestali.

(2) INCDS può assicurare soltanto la sorveglianza e i servizi forestali minimi per i terreni previsti al comma (1).

(3) I distretti forestali non statali previsti al comma (1) possono essere costituiti da uno o più proprietari oppure da una o più associazioni di proprietari di terreni del FFN.

Sezione 4. Servizi forestali per la vegetazione forestale esterna al FFN

Art. 35. Servizi forestali per la vegetazione forestale esterna al FFN

(1) La valutazione del legname della vegetazione forestale esterna al FFN destinato alla commercializzazione e il rilascio dei documenti relativi alla circolazione dei materiali legnosi sono assicurati mediante contratto con distretti forestali o attraverso personale forestale impiegato presso l’ente amministrativo-territoriale e abilitato dal CNS.

(2) Per la gestione della vegetazione forestale esterna al FFN, il proprietario può richiedere la prestazione di servizi forestali tecnici tra quelli indicati all’art. 28, comma (1), lettere b)–e), sulla base di un contratto con distretti forestali o attraverso personale forestale impiegato presso l’ente amministrativo-territoriale e abilitato dal CNS.

(3) Le stazioni, le basi sperimentali e le basi didattiche sono esentate dalla prestazione dei servizi forestali tecnici previsti al comma (2).

Art. 35. Servizi forestali per la vegetazione forestale esterna al FFN

(1) La valutazione del legname della vegetazione forestale esterna al FFN destinato alla commercializzazione e il rilascio dei documenti relativi alla circolazione dei materiali legnosi sono assicurati mediante contratto con distretti forestali o attraverso personale forestale impiegato presso l’ente amministrativo-territoriale e abilitato dal CNS.

(2) Per la gestione della vegetazione forestale esterna al FFN, il proprietario può richiedere la prestazione di servizi forestali tecnici tra quelli indicati all’art. 28, comma (1), lettere b)–e), sulla base di un contratto con distretti forestali o attraverso personale forestale impiegato presso l’ente amministrativo-territoriale e abilitato dal CNS.

(3) Le stazioni, le basi sperimentali e le basi didattiche sono esentate dalla prestazione dei servizi forestali tecnici previsti al comma (2).

Capitolo III. Integrità del FFN

Sezione 1. Sistema integrato del catasto e del libro fondiario

Art.36. Iscrizione nel sistema integrato del catasto e del libro fondiario dei terreni forestali del FFN di proprietà pubblica dello Stato

(1) Il diritto di proprietà pubblica e privata dello Stato sugli immobili del FFN è intavolato nel sistema integrato del catasto e del libro fondiario su richiesta degli amministratori dei terreni di proprietà pubblica dello Stato, come previsti all’art. 12, comma (1), sulla base degli atti di proprietà e della documentazione catastale.

(2) In deroga al comma (1), in mancanza degli atti di proprietà, la proprietà dello Stato sui terreni del FFN di proprietà pubblica e privata dello Stato è comprovata dai piani di assestamento forestale in vigore.

(3) L’iscrizione provvisoria dei terreni previsti al comma (2) è effettuata secondo la procedura stabilita mediante ordine del presidente dell’Agenzia nazionale del catasto e della pubblicità immobiliare. Le coordinate dei punti lungo il confine degli immobili interessati sono determinate nel sistema Stereografico 1970 mediante vettorializzazione, a livello di ente amministrativo-territoriale.

(4) La giustificazione dell’iscrizione provvisoria per le situazioni previste al comma (3) avviene sulla base del piano di assestamento forestale valido e aggiornato del FFN di proprietà pubblica dello Stato, che conferma la superficie e l’identità tra l’immobile della documentazione catastale e quello riportato nel piano di assestamento forestale aggiornato.

(2) Per il FFN di proprietà dello Stato, il piano di assestamento forestale in vigore rappresenta la prova del diritto di proprietà, e i confini della proprietà sono quelli riportati nei piani di assestamento validi al 1º gennaio 1990;

Sezione 2. Occupazioni dei terreni del FFN. Occupazione temporanea dei terreni del FFN

Art. 37. Occupazioni

(1) Le occupazioni e le controversie relative ai terreni forestali iscritti nei piani di assestamento forestale sono risolte in via amichevole o giudiziaria. Entro un massimo di 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica hanno l’obbligo di avviare le procedure giudiziarie per risolvere le occupazioni.

(2) Gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica sono esentati dalle imposte di bollo giudiziarie per le azioni giudiziarie previste al comma (1).

(1) Gli amministratori del FFN hanno l’obbligo di avviare le procedure giudiziarie per risolvere le occupazioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge;

Art. 38. Occupazione temporanea dei terreni del FFN

(1) L’occupazione temporanea dei terreni del FFN è consentita soltanto per un periodo determinato, allo scopo di:

a) realizzare, ampliare, ammodernare o dismettere gli impianti o le opere previsti all’art. 40, comma (1), lettera a), dichiarati di pubblica utilità di interesse nazionale, di contea o locale e riguardanti progetti di infrastrutture di trasporto, servizi di pubblica utilità, fonti e reti idriche e fognarie, comprese le acque minerali, fonti e reti energetiche da risorse convenzionali o rinnovabili, reti e sistemi di comunicazione o reti di gas naturale;

b) esplorare le seguenti risorse minerarie: carbone, rocce commercialmente utilizzabili, aggregati minerali, minerali metalliferi; esplorare, sfruttare e trasportare le risorse di petrolio e gas naturale, nonché installare, riparare, mantenere e dismettere le reti di trasporto o distribuzione di petrolio, gas naturale o energia elettrica.

c) realizzare, ampliare, ammodernare o dismettere fonti e reti idriche e fognarie, comprese le acque minerali, fonti e reti energetiche da risorse convenzionali o rinnovabili, reti e sistemi di comunicazione, parchi ricreativi, parchi tematici e/o educativi.

(2) Per la realizzazione degli impianti e delle opere previsti all’art. 41, l’occupazione temporanea dei terreni del FFN avviene previo pagamento anticipato degli obblighi finanziari previsti all’art. 46 da parte del beneficiario dell’approvazione dell’occupazione temporanea dei terreni del FFN.

(3) In rapporto alla durata dell’impianto o dell’opera, l’occupazione prevista al comma (1) può essere approvata per un periodo massimo di 10 anni, con possibilità di proroga per periodi successivi di massimo 10 anni.

(4) In deroga al comma (3), l’occupazione temporanea dei terreni del FFN è approvata per tutto il periodo di esecuzione e di permanenza nel FFN degli impianti o delle opere di interesse nazionale, di contea o locale previsti al comma (1), lettera a), nonché degli impianti o delle opere di trasporto e distribuzione di petrolio, gas naturale ed energia elettrica previsti al comma (1), lettera b), se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la durata di esecuzione e di permanenza degli impianti supera 10 anni;

b) la restituzione dei terreni all’uso forestale non può avvenire senza restrizioni;

c) il periodo di esecuzione o permanenza dell’impianto è quello indicato nell’accordo o nel permesso di concessione del giacimento, nel caso di impianti o opere di trasporto e distribuzione di petrolio e gas naturale, e di trasporto e distribuzione di energia elettrica.

(5) Il canone relativo a ciascun anno è pagato entro il 31 gennaio dell’anno per il quale è dovuto ed è calcolato secondo la metodologia prevista all’art. 49.

(6) Se l’organizzazione del cantiere necessaria per realizzare gli impianti previsti agli artt. 40 e 41, comma (1), lettere a)–c), richiede altri terreni adiacenti a quelli per i quali esiste l’approvazione della sottrazione definitiva al FFN, tali terreni possono essere occupati temporaneamente, alle condizioni della presente legge, per il periodo di realizzazione dell’investimento, dell’impianto o dell’opera, previo pagamento anticipato degli obblighi finanziari previsti all’art. 46.

(7) Il periodo per il quale è approvata l’occupazione temporanea dei terreni del FFN aventi categoria d’uso «foresta» o classe di rinnovazione include anche il periodo necessario per eseguire gli interventi che consentano di restituire i terreni in condizioni idonee all’imboschimento.

(8) Se il terreno oggetto dell’occupazione temporanea è classificato in categorie d’uso forestale diverse da quelle previste al comma (7), il beneficiario ha l’obbligo di riconsegnarlo alle condizioni stabilite nell’atto di approvazione, emesso alle condizioni previste dall’art. 44, comma (1).

(9) Il terreno occupato temporaneamente può essere ripreso in carico con una categoria d’uso diversa da quella iniziale, a condizione che questa sia precisata nell’atto amministrativo di approvazione e previo pagamento di una tassa equivalente a quella per la sottrazione definitiva dei terreni al FFN con compensazione prevista all’art. 41.

(10) Se alla fine del periodo approvato di occupazione temporanea il terreno non soddisfa le condizioni previste ai commi (7)–(9), la garanzia depositata e i relativi interessi bancari sono trattenuti nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale.

(11) La garanzia depositata e i relativi interessi bancari previsti al comma (10) sono trasferiti, su sua richiesta, al distretto forestale che assicura l’amministrazione e/o i servizi forestali, nel fondo per la conservazione e la rinnovazione delle foreste, per eseguire gli interventi necessari a riportare il terreno alle condizioni previste nell’atto di approvazione, secondo il preventivo dei lavori redatto dal distretto forestale e vistato dalla Guardia forestale territorialmente competente.

(3) La durata dell’occupazione temporanea del FFN non può superare 10 anni, comprese le proroghe;

Sezione 3. Sottrazione dei terreni al FFN e inclusione dei terreni nel FFN

Art.39. Riduzione della superficie del FFN

(1) È vietata la riduzione della superficie del FFN, ad eccezione dei casi previsti all’art. 40, nei quali la sottrazione definitiva è consentita senza compensazione con altri terreni. Qualsiasi atto contrario è nullo di diritto.

(2) Non costituiscono riduzione della superficie del FFN le variazioni negative delle superfici e le modifiche di ubicazione riportate nei piani di assestamento forestale:

a) a seguito dell’aggiornamento delle variazioni delle superfici sulla base di documenti emessi legalmente;

b) a seguito della correzione dei confini dei terreni lungo i limiti materializzati sul terreno dall’amministratore o dal proprietario;

c) a seguito della correzione dei corsi d’acqua;

d) a seguito della determinazione delle superfici con maggiore precisione;

e) a seguito della correzione di ubicazioni e superfici erroneamente classificate come terreni del FFN per le quali il proprietario o l’amministratore possiede documenti legali o giustificazioni comprovate da misurazioni, debitamente riportate nel piano di assestamento forestale.

(3) La sottrazione definitiva dei terreni al FFN è consentita soltanto per realizzare gli impianti previsti agli artt. 40 e 41. Qualsiasi atto contrario è affetto da nullità assoluta.

(1) È vietata la riduzione fisica e/o documentale della superficie del FFN;

(2), b) è vietato l’adeguamento in diminuzione (-) dei confini consolidati del FFN (1º gennaio 1990);

Art. 40. Sottrazione definitiva al FFN senza compensazione

(1) In deroga alle disposizioni dell’art. 39, è consentita la riduzione della superficie del FFN mediante sottrazione definitiva dei terreni necessari:

a) alla realizzazione o all’ampliamento di impianti o opere dichiarati di pubblica utilità, di interesse nazionale, di contea o locale, ai sensi della legge, su richiesta del beneficiario, dell’espropriante o del rappresentante dell’espropriante;

b) all’installazione o all’ampliamento dei componenti della Rete nazionale di sorveglianza meteorologica e dell’infrastruttura di telecomunicazioni speciali, su richiesta rispettivamente dell’Amministrazione nazionale di meteorologia e del Servizio di telecomunicazioni speciali;

c) all’installazione, o sui quali sono installate, capacità produttive e/o servizi per la difesa di interesse strategico per la sicurezza nazionale, su richiesta dell’ente beneficiario;

d) alla realizzazione di impianti del Sistema integrato di sicurezza della frontiera di Stato, nonché a lavori di investimento, ammodernamento e ampliamento degli impianti nel settore dell’ordine e della sicurezza pubblica, su richiesta del Ministero degli Affari interni;

e) a lavori di investimento, ammodernamento e ampliamento degli impianti militari nel settore della difesa nazionale, su richiesta del ministero competente;

f) a lavori minerari dichiarati di interesse nazionale e di pubblica utilità per lo sfruttamento dei giacimenti di lignite, eseguiti sui terreni forestali acquistati dall’operatore economico a capitale interamente o prevalentemente statale alle condizioni previste dall’art. 6, lettera a), della legge mineraria n. 85/2003, con successive modifiche e integrazioni, che non fanno parte del corridoio di espropriazione di un’opera mineraria dichiarata di interesse nazionale e di pubblica utilità per lo sfruttamento dei giacimenti di lignite, ma si trovano nell’area dell’opera in questione e sono necessari per realizzare i lavori minerari. In questo caso, il beneficiario della sottrazione al FFN è l’operatore economico a capitale interamente o prevalentemente statale. La sottrazione definitiva dei terreni necessari per realizzare i lavori minerari di sfruttamento dei giacimenti di lignite è approvata mediante decisione del Governo;

g) sui quali sono installate capacità di estrazione di gas naturale relative a lavori di interesse nazionale per l’estrazione del gas naturale, su richiesta dell’ente beneficiario;

h) a siti archeologici iscritti nel patrimonio mondiale UNESCO, su richiesta dell’autorità pubblica centrale per la cultura.

(2) La sottrazione definitiva al FFN dei terreni di proprietà pubblica previsti al comma (1) avviene senza compensazione con altri terreni e senza pagamento della tassa per la sottrazione definitiva dei terreni al FFN e degli altri obblighi finanziari previsti all’art. 45.

(3) La sottrazione definitiva al FFN senza compensazione, i cui beneficiari sono i soggetti previsti al comma (1), lettera f), che svolgono attività economiche, avviene nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

Art 40. Indipendentemente dalla natura della proprietà e dalla superficie sottratta, la sottrazione definitiva di superfici al FFN avviene mediante compensazione, ad eccezione dei siti archeologici UNESCO, su richiesta del Ministero della Cultura, e della realizzazione di impianti del Sistema integrato di sicurezza della frontiera di Stato.

Art 40 (1), (2), (4) e (5) La sottrazione definitiva al FFN con compensazione può avvenire soltanto per lo sfruttamento delle risorse minerarie, abitazioni e case di vacanza, strutture turistiche, sportive, sanitarie e monumentali, a condizione che il beneficiario coincida con il richiedente e che la costruzione e il terreno appartengano alla stessa persona.

Art. 41. Sottrazione definitiva al FFN con compensazione

(1) In deroga alle disposizioni dell’art. 39, possono essere sottratti definitivamente al FFN, a condizione di compensarli con altri terreni e di pagare anticipatamente le somme previste dall’art. 45, comma (1), lettere a) e c)–e), senza riduzione della superficie dei terreni, soltanto i terreni necessari per realizzare o ampliare le seguenti categorie di opere e impianti:

a) sfruttamento delle risorse minerarie previste dall’art. 2, comma (1), della legge n. 85/2003, con successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario della sottrazione definitiva dei terreni al FFN, compresi i terreni del FFN previsti al comma (4), è la persona titolare del permesso o della licenza di sfruttamento delle risorse minerarie, oppure il proprietario, sulla base di un contratto di associazione concluso con il titolare del permesso o della licenza di sfruttamento delle risorse minerarie relative alla proprietà in questione;

b) strutture turistiche e ricreative, comprese le strutture ricettive turistiche, luoghi di culto, strutture sportive e sanitarie, nonché strutture sociali realizzate esclusivamente da fornitori di servizi sociali; nel territorio amministrativo delle zone di interesse economico della Riserva della biosfera «Delta del Danubio» possono essere realizzati pontili di attracco per imbarcazioni a scopo turistico e ricreativo e per l’approvvigionamento di alimenti e carburante. Il beneficiario della sottrazione definitiva dei terreni al FFN è la persona fisica o giuridica richiedente che realizza la struttura. La sottrazione definitiva dei terreni al FFN per realizzare tali strutture al di fuori del perimetro degli abitati può essere approvata soltanto sulla base del parere dell’architetto capo della contea.

c) abitazioni o case di vacanza, soltanto su terreni del FFN di proprietà privata; il beneficiario della sottrazione definitiva dei terreni al FFN è il proprietario del terreno.

d) immobili venduti da Romsilva i cui terreni di pertinenza sono dati in concessione, nonché impianti installati nel FFN prima del 1990; il beneficiario della sottrazione definitiva dei terreni al FFN è il proprietario dell’immobile venduto da Romsilva o dell’impianto installato nel FFN prima del 1990.

e) monumenti storici, centri di gestione integrata dei rifiuti, nonché opere e/o costruzioni idrauliche e di acquacoltura. Il beneficiario della sottrazione definitiva dei terreni al FFN è la persona fisica o giuridica richiedente che realizza l’impianto.

(2) L’ubicazione delle costruzioni previste al comma (1), lettera c), avviene nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:

a) la costruzione e il terreno su cui è ubicata appartengono alla stessa persona;

b) nel caso di terreni classificati nelle categorie d’uso «foresta» e «terreni destinati all’imboschimento», la superficie massima che può essere sottratta definitivamente al FFN, comprese la costruzione, l’accesso e la recinzione, è di massimo 500 m² per proprietà forestali superiori a 5 ha e dell’1% della superficie della proprietà, ma al massimo 300 m², per proprietà forestali inferiori a 5 ha.

(3) La compensazione prevista al comma (1) avviene con un terreno che soddisfi cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la sua superficie è almeno 3 volte quella del terreno oggetto della sottrazione al FFN;

b) il valore del terreno con cui si effettua la compensazione è 5 volte quello del terreno oggetto della sottrazione al FFN.

(4) La sottrazione definitiva al FFN dei terreni appartenenti alle forme associative di proprietà dei terreni previste dall’art. 26, comma (1), della legge n. 1/2000 sul ripristino del diritto di proprietà sui terreni agricoli e forestali, richiesto ai sensi della legge fondiaria n. 18/1991 e della legge n. 167/1997, con successive modifiche e integrazioni, è consentita per l’installazione, l’ampliamento o l’ammodernamento degli impianti e delle opere previsti al comma (1) e all’art. 40; i terreni offerti in compensazione diventano proprietà delle forme associative e integrano i diritti dei membri proporzionalmente alle quote detenute.

(5) In deroga al comma (3), per le superfici inferiori a 50 m² il beneficiario della sottrazione definitiva può non offrire un terreno in compensazione; in tal caso deve pagare, prima dell’approvazione, una somma pari a 5 volte il valore del terreno oggetto della sottrazione, versata al fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale, e non paga le spese di insediamento e manutenzione della vegetazione forestale fino alla chiusura del popolamento.

(6) La tariffa percentuale prevista nell’allegato n. 2 alla legge fondiaria n. 18/1991, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, è 100 e si applica al calcolo degli obblighi finanziari previsti agli artt. 45 e 47, in caso di sottrazione definitiva con compensazione dei terreni al FFN e di modifica della categoria d’uso.

(7) I terreni con cui si effettua la compensazione prevista al comma (1) devono trovarsi esclusivamente al di fuori del FFN, ma essere confinanti con esso e idonei all’imboschimento. Qualora la superficie minima di un terreno utilizzato per la compensazione superi 10 ha, questo può non essere confinante con il FFN, ma deve essere compatto. Non è possibile effettuare la compensazione con terreni degradati, improduttivi dal punto di vista forestale o situati nelle zone steppiche, alpine e subalpine.

(8) I terreni previsti al comma (7) sono terreni a destinazione forestale e sono inclusi nel FFN.

(9) Nelle contee in cui la superficie dei terreni del FFN è inferiore al 30% della superficie della contea, la compensazione è effettuata soltanto con terreni della stessa contea.

(10) Le sistemazioni necessarie per realizzare foreste-parco sono consentite soltanto se non comportano tagli di alberi o disboscamenti e non sono oggetto di sottrazione definitiva al FFN o di occupazione temporanea del FFN.

(11) L’autorizzazione di costruzioni a distanze inferiori a 50 m dal margine della foresta, al di fuori del FFN, ad eccezione degli impianti di interesse nazionale, di contea o locale, richiede il parere della Guardia forestale territorialmente competente.

Art. 41. (2) b) Mantenere le attuali limitazioni legislative relative alle superfici massime oggetto di sottrazione definitiva al FFN, ossia: al massimo 250 m² per le proprietà superiori a 5 ha e al massimo 200 m² per le proprietà inferiori a 5 ha. La condizione si applica a tutte le categorie d’uso;

Art 41 (2) + Per queste sistemazioni si utilizzano materiali ecologici e colori che si integrano nel paesaggio;

Art 41. (3), (7) Il terreno offerto in compensazione deve trovarsi al di fuori del FFN, ma deve obbligatoriamente avere un confine in comune con esso, avere una superficie almeno 5 volte maggiore e un valore 6 volte superiore a quelli del terreno sottratto al FFN;

Art 41. + È vietata la sottrazione al FFN situato nelle aree naturali protette della rete Natura 2000;

Art 41. + La Guardia forestale non può esprimere parere favorevole alle costruzioni situate a distanze inferiori a 50 m dal margine della foresta, al di fuori del FFN, se la loro realizzazione blocca i corridoi di comunicazione tra diverse zone ecologiche, creando un effetto di «intrappolamento» del complesso forestale e della fauna;

Art 41. + Se l’ubicazione geografica lo richiede, la procedura di sottrazione al FFN e il progetto di realizzazione dell’impianto sul sito saranno sottoposti alla procedura SEA di valutazione dell’impatto ambientale;

Art.42. Proprietà e destinazione dei terreni oggetto di sottrazione al FFN

(1) I terreni sottratti definitivamente al FFN diventano proprietà del beneficiario della sottrazione al momento dell’operazione di consegna e presa in carico, alle condizioni previste dall’art. 45, comma (3), e acquisiscono la destinazione da lui richiesta e approvata.

(2) Sono esclusi dalle disposizioni dell’art. 40 i terreni situati nel perimetro della fascia di protezione della frontiera di Stato, che fanno parte del demanio pubblico e che, per loro natura, sono destinati alla protezione e alla manutenzione della linea di frontiera.

(3) È vietato modificare la destinazione dell’immobile costruito sul terreno oggetto di sottrazione definitiva al FFN prima di 5 anni dalla data del collaudo finale dell’immobile. L’accertamento della modifica di destinazione dell’immobile costruito spetta alla Guardia forestale territorialmente competente. In caso di modifica della destinazione dell’immobile costruito sul terreno oggetto di sottrazione definitiva al FFN prima di 5 anni, la Guardia forestale territorialmente competente avvia le azioni legali per annullare l’atto di approvazione della sottrazione definitiva, approvata alle condizioni dell’art. 44, comma (1), e obbligare il beneficiario della sottrazione definitiva a ripristinare, a proprie spese, lo stato iniziale del terreno sottratto definitivamente al patrimonio forestale.

Art 42. (3) Vietare in modo assoluto la modifica della destinazione dell’immobile costruito sul terreno oggetto di sottrazione definitiva al FFN;

Art. 43. Condizioni per includere nel FFN terreni con altre destinazioni

(1) I proprietari dei terreni previsti dall’art. 3, comma (1), possono chiedere di modificarne la destinazione in terreni a destinazione forestale.

(2) La modifica della destinazione dei terreni previsti dall’art. 4, comma (1), nonché di altri terreni per i quali il proprietario ha scelto l’inclusione nel FFN, comporta l’elaborazione di un piano di assestamento forestale o l’inclusione in un piano esistente ed è approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità.

Sezione 4. Approvazione delle sottrazioni definitive al FFN e delle occupazioni temporanee dei terreni del FFN e obblighi che ne derivano

Art.44. Approvazione delle sottrazioni definitive al FFN e delle occupazioni temporanee dei terreni del FFN

(1) Le richieste di occupazione temporanea dei terreni del FFN o di sottrazione definitiva, alle condizioni previste dagli artt. 38, 40 e 41, con il consenso del proprietario e il parere favorevole del distretto forestale che assicura l’amministrazione e/o i servizi forestali, in caso di proprietà privata e di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali, oppure con il parere di Romsilva, di INCDS, degli istituti statali di istruzione a indirizzo forestale o del distretto forestale istituito da RAPPS, secondo il caso, per i terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato, sono approvate da:

a) il responsabile della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici fino a 1 ha incluso;

b) il responsabile dell’Autorità, con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici da 1 ha fino a 10 ha inclusi;

c) il Governo, su proposta dell’Autorità e con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici superiori a 10 ha, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

(2) Il consenso del proprietario dei terreni del FFN di proprietà privata previsto al comma (1) è rilasciato mediante scrittura privata per l’occupazione temporanea dei terreni forestali del FFN necessari per realizzare, ampliare, ammodernare o dismettere gli impianti o le opere previsti dall’art. 38, comma (1), lettera a), le fonti, reti, sistemi o parchi previsti dall’art. 38, comma (1), lettera c), nonché gli impianti o le opere di pubblica utilità, di interesse nazionale, di contea o locale, per il trasporto e la distribuzione di petrolio, gas naturale ed energia elettrica previsti dall’art. 40, comma (1), lettera a), ed è depositato, in copia certificata conforme all’originale dal promotore del progetto, presso l’istituzione competente a emettere il parere o l’approvazione dell’occupazione temporanea.

(3) In deroga al comma (1), l’occupazione temporanea dei terreni del FFN avviene senza il consenso del proprietario quando non viene presentato un titolo valido o i proprietari non sono noti, nonché in caso di successioni non aperte o successori sconosciuti. Il consenso del proprietario è in questo caso sostituito dalla dichiarazione del promotore del progetto, che si assume la responsabilità e descrive l’impossibilità di ottenere il consenso dei proprietari.

(4) Nella situazione prevista al comma (3), le somme dovute per l’occupazione temporanea, compreso il valore del legname commercializzato, sono depositate a titolo di indennità su un conto bancario aperto a nome del promotore del progetto e sono successivamente svincolate, su disposizione del promotore del progetto e alle condizioni della presente legge, a favore delle persone che comprovano la proprietà.

(5) Nel caso previsto dall’art. 38, comma (1), lettera b), il consenso del proprietario del terreno del FFN di proprietà privata è rilasciato in forma autentica.

(6) L’occupazione temporanea di terreni del FFN per interventi urgenti volti a eseguire lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario, a rimediare a disservizi o guasti alle reti di telecomunicazioni, di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica, alle condotte idriche, fognarie e del gas, nonché ad altri impianti simili, è approvata dal responsabile della Guardia forestale territorialmente competente sulla base di una richiesta del Governo, dell’autorità competente, dell’amministratore dell’infrastruttura o dell’operatore di trasporto o distribuzione, secondo il caso, per un periodo massimo di 90 giorni, senza che sia necessario pagare la garanzia per l’occupazione temporanea dei terreni del FFN.

(7) Nel caso previsto al comma (6), il beneficiario dell’occupazione temporanea dei terreni del FFN è obbligato a pagare il valore dei pregiudizi causati, della perdita di crescita degli alberi e degli interventi necessari per riportare il terreno allo stato iniziale, stabilito sulla base di un preventivo redatto dal distretto forestale che assicura l’amministrazione e/o i servizi forestali e vistato dal responsabile della Guardia forestale territorialmente competente; il preventivo costituisce titolo esecutivo.

(8) Il corrispettivo previsto al comma (7) è pagato entro 30 giorni dalla comunicazione al beneficiario del preventivo previsto allo stesso comma.

Art. 44. (1) a), b), c) – Dopo aver ottenuto i consensi e i pareri necessari, le competenze di approvazione delle sottrazioni al FFN sono ripartite come segue: 1. il responsabile della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici fino a 250 m² inclusi/proprietario/complesso forestale/10 anni;

2. il responsabile dell’Autorità, con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici da 250 m² fino a 10 ha inclusi/proprietario/complesso forestale/10 anni;

3. il Governo, su proposta dell’Autorità e con il parere della Guardia forestale territorialmente competente, per superfici superiori a 10 ha, nonché per altre situazioni previste dalla legge.

Art. 45. Obblighi finanziari per i terreni sottratti definitivamente al FFN

(1) Per i terreni sottratti definitivamente al FFN nei casi previsti all’art. 41, gli obblighi finanziari sono i seguenti:

a) la tassa per la sottrazione definitiva dei terreni al FFN, pagata prima dell’emissione dell’approvazione della sottrazione definitiva e depositata nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale, a disposizione dell’Autorità;

b) il valore del terreno sottratto definitivamente al FFN, pagato al proprietario per i terreni di proprietà privata. Per i terreni di proprietà pubblica dello Stato o degli enti amministrativo-territoriali, la somma prevista dall’art. 41, comma (5), è versata al fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale; il valore del terreno sottratto definitivamente al FFN non è pagato in caso di sottrazione definitiva con compensazione;

c) il valore della perdita di crescita determinata dall’utilizzazione del legname prima dell’età di maturità tecnica per il taglio, pagato al proprietario per i terreni di proprietà privata o di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali e, per i terreni di proprietà pubblica dello Stato, all’amministratore delle foreste di proprietà pubblica dello Stato, costituendo entrata del fondo per la conservazione e la rinnovazione delle foreste;

d) il valore degli impianti dismessi; nel caso delle foreste di proprietà pubblica dello Stato, è pagato all’amministratore e, per le altre forme di proprietà, al proprietario;

e) le spese di insediamento della vegetazione forestale e di manutenzione fino alla chiusura del popolamento, soltanto per i casi previsti dall’art. 41, comma (1), somme depositate nel fondo per la conservazione e la rinnovazione delle foreste. L’obbligo di insediare la vegetazione forestale e mantenerla fino alla chiusura del popolamento, con mezzi propri o mediante prestazioni di servizi, spetta al distretto forestale che amministra o assicura i servizi forestali.

(2) Gli obblighi finanziari previsti al comma (1), lettere b)–e), sono pagati prima della consegna e presa in carico del terreno per il quale è stata emessa l’approvazione della sottrazione definitiva al FFN.

(3) La consegna e presa in carico del terreno per il quale esiste l’approvazione della sottrazione definitiva al FFN avviene sulla base di un verbale concluso tra il beneficiario della sottrazione definitiva e il distretto forestale che assicura l’amministrazione o i servizi forestali, in presenza del rappresentante della Guardia forestale territorialmente competente, soltanto dopo il pagamento degli obblighi finanziari previsti al comma (1), lettere b)–e), secondo il caso, entro un massimo di 180 giorni dalla data di approvazione della sottrazione definitiva.

(4) La mancata presa in carico del terreno per il quale esiste l’approvazione della sottrazione definitiva al FFN entro il termine previsto al comma (3) determina la revoca o, secondo il caso, l’annullamento dell’atto amministrativo emesso per approvare la sottrazione definitiva del terreno al FFN, alle condizioni di legge. L’accertamento è effettuato dalla Guardia forestale territorialmente competente.

(5) Per i terreni di proprietà pubblica, la sottrazione definitiva al FFN per realizzare gli impianti previsti dall’art. 40, comma (1), avviene senza pagamento degli obblighi finanziari previsti al comma (1).

Art. 45. (1) + La tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati sarà introdotta nella metodologia prevista all’art. 49;

Art. 45. (5) Tutti gli obblighi finanziari previsti dagli artt. 45, comma (1), e 46, comma (1), per i terreni occupati temporaneamente nel FFN o sottratti definitivamente al FFN sono pagati integralmente prima della consegna effettiva da tutti i beneficiari, senza eccezioni;

Art. 46. Obblighi finanziari per i terreni del FFN occupati temporaneamente

(1) Per i terreni del FFN occupati temporaneamente e necessari per realizzare gli impianti previsti dall’art. 38, comma (1), lettere b) e c), gli obblighi finanziari sono i seguenti:

a) la garanzia, equivalente alla tassa per la sottrazione definitiva dei terreni al FFN con compensazione, pagata prima dell’emissione dell’approvazione e depositata nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale, a disposizione dell’Autorità;

b) il canone, pagato al proprietario nel caso dei terreni di proprietà privata e di quelli di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali; per i terreni di proprietà pubblica dello Stato, il 30% del canone è depositato nel fondo per la conservazione e la rinnovazione delle foreste, il 20% è pagato all’amministratore e il 50% è depositato nel fondo per l’accessibilità delle foreste;

c) il valore della perdita di crescita determinata dall’utilizzazione del legname prima dell’età di maturità tecnica per il taglio, pagato al proprietario per i terreni di proprietà privata e di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali; per i terreni di proprietà pubblica dello Stato, il valore della perdita di crescita è pagato all’amministratore, che lo deposita nel fondo per la conservazione e la rinnovazione delle foreste;

d) il valore degli impianti dismessi sui terreni in questione, pagato all’amministratore nel caso dei terreni di proprietà pubblica dello Stato e al proprietario negli altri casi;

e) le spese di ripristino della vegetazione forestale e di manutenzione fino alla chiusura del popolamento, depositate nel fondo per la conservazione e la rinnovazione delle foreste.

(2) L’occupazione temporanea dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato o degli enti amministrativo-territoriali nel caso previsto dall’art. 38, comma (1), lettera a), i cui beneficiari sono lo Stato o l’ente amministrativo-territoriale, avviene senza pagamento degli obblighi finanziari previsti al comma (1), lettere a)–c).

(3) L’occupazione temporanea dei terreni del FFN di proprietà privata nel caso previsto dall’art. 38, comma (1), lettera a), i cui beneficiari sono lo Stato o gli enti amministrativo-territoriali, avviene senza pagamento degli obblighi finanziari previsti al comma (1), lettera a).

(4) L’occupazione temporanea dei terreni del FFN senza pagamento degli obblighi, ai sensi dei commi (2) e (3), a favore di enti che svolgono attività economiche, avviene nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

(5) Gli obblighi finanziari previsti al comma (1), lettere b)–e), sono pagati prima della consegna e presa in carico del terreno per il quale è stata emessa l’approvazione dell’occupazione temporanea nel FFN.

(6) La consegna e presa in carico del terreno per il quale è stata approvata l’occupazione temporanea nel FFN avviene in presenza del rappresentante della Guardia forestale territorialmente competente entro un massimo di 180 giorni dalla data di approvazione.

(7) Se il beneficiario non prende in carico il terreno entro il termine previsto al comma (6), la Guardia forestale territorialmente competente avvia le azioni legali per revocare l’atto di approvazione emesso per la sottrazione definitiva.

Art. 46. (1) + La tassa riparatoria per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat interessati sarà introdotta nella metodologia prevista all’art. 49;

Art. 46. (2), (3) e (4) Tutti gli obblighi finanziari previsti dagli artt. 45, comma (1), e 46, comma (1), per i terreni occupati temporaneamente nel FFN o sottratti definitivamente al FFN sono pagati integralmente prima della consegna effettiva da tutti i beneficiari, senza eccezioni;

Sezione 5. Modifica della categoria d’uso dei terreni a destinazione forestale

Art. 47. Modifica della categoria d’uso dei terreni a destinazione forestale

(1) La modifica della categoria d’uso forestale dei terreni a destinazione forestale in un’altra categoria d’uso forestale, durante il periodo di applicazione del piano di assestamento forestale, avviene su richiesta del beneficiario ed è approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità.

(2) La modifica della categoria d’uso forestale dei terreni a destinazione forestale dall’uso «foresta» a un’altra categoria d’uso forestale avviene previo pagamento di una tassa equivalente alla tassa per la sottrazione definitiva dei terreni al FFN prevista dall’art. 45, comma (1), lettera a), versata al fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale.

(3) Sono esclusi dalle disposizioni del comma (2):

a) i terreni necessari per costruire strade forestali e realizzare opere di sistemazione dei torrenti;

b) i terreni necessari per istituire vivai forestali con una superficie massima di 1 ha;

c) i terreni necessari per depositi di materiale legnoso con una superficie massima di 1 ha;

d) i terreni necessari per installare impianti e attrezzature di ricerca nel settore forestale;

e) i terreni necessari per costituire il corridoio di frontiera e la fascia di protezione della frontiera di Stato, e quelli destinati a realizzare impianti del Sistema integrato di sicurezza della frontiera di Stato;

f) i terreni destinati a realizzare centri di addestramento su richiesta delle istituzioni del sistema nazionale di difesa e ordine pubblico;

g) i terreni destinati ad ampliare la zona di sicurezza delle linee elettriche esistenti e delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario.

(4) La modifica della categoria d’uso dei terreni previsti al comma (3), lettere a)–d), avviene su richiesta del proprietario o dell’amministratore del patrimonio forestale; quella dei terreni previsti al comma (3), lettere e) e f), su richiesta delle istituzioni del sistema nazionale di difesa e ordine pubblico; e quella dei terreni previsti al comma (3), lettera g), su richiesta del titolare dell’impianto.

(5) La correzione degli errori di classificazione relativi alle categorie d’uso, individuati in occasione dell’elaborazione o revisione del piano di assestamento forestale, è esente dal pagamento delle tasse previste al comma (2).

(6) L’esenzione dal pagamento della tassa equivalente a quella per la sottrazione definitiva dei terreni al FFN prevista dall’art. 45, comma (1), lettera a), per la modifica della categoria d’uso forestale dei terreni del FFN i cui beneficiari sono enti che svolgono attività economiche, avviene nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

Art. 47 (3) Le operazioni di modifica della categoria d’uso forestale dei terreni a destinazione forestale esenti dal pagamento di una tassa equivalente a quella per la sottrazione definitiva dei terreni al FFN sono quelle necessarie per:

1. realizzare opere di sistemazione dei

torrenti;

2. installare impianti e attrezzature di ricerca nel settore forestale;

3. realizzare impianti del Sistema integrato di sicurezza della

frontiera di Stato;

Art.48. Iscrizione nel libro fondiario dei terreni oggetto di sottrazione definitiva al FFN

(1) I terreni per i quali è stata emessa l’approvazione della sottrazione definitiva al FFN e i terreni presi in compensazione acquisiscono la situazione giuridica dei terreni che sostituiscono e sono iscritti nel libro fondiario sulla base dell’atto di approvazione e del verbale di consegna e presa in carico concluso tra le parti, nei quali gli immobili sono identificati mediante numero catastale o topografico e numero di libro fondiario.

(2) L’obbligo di edificare l’impianto per il quale è stata ottenuta l’approvazione della sottrazione definitiva alle condizioni previste dagli artt. 40 e 41 è annotato nel libro fondiario.

Art. 49. Metodologia per la sottrazione definitiva, l’occupazione temporanea e la permuta dei terreni

La metodologia relativa alla sottrazione definitiva, all’occupazione temporanea, alla valutazione dei terreni e della vegetazione forestale sui terreni oggetto di permuta e al calcolo degli obblighi pecuniari è approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania.

Art. 50. Materiale legnoso risultante dalla sottrazione o dall’occupazione

Il materiale legnoso risultante dal disboscamento della vegetazione forestale sui terreni sottratti definitivamente al FFN o occupati temporaneamente nel FFN spetta al proprietario, nel caso dei terreni di proprietà privata e di quelli di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali, oppure all’amministratore, nel caso dei terreni di proprietà pubblica dello Stato, ad eccezione delle situazioni in cui la legge non dispone diversamente.

Sezione 6. Trasferimento dei terreni del FFN

Art. 51. Inalienabilità dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato

I terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato non possono essere oggetto di costituzione del diritto di proprietà privata o di alcun diritto reale limitato derivato dalla proprietà, a pena di nullità assoluta dell’atto costitutivo.

Art. 52. Concessione dei terreni del FFN

(1) I terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato non possono essere dati in concessione, ad eccezione di:

a) terreni di pertinenza degli impianti installati nel FFN prima del 1990, per la durata di esistenza delle costruzioni, ma per non più di 49 anni;

b) terreni di pertinenza degli immobili venduti da Romsilva, per la durata di esistenza delle costruzioni, ma per non più di 49 anni dalla stipula del contratto di compravendita;

c) terreni di pertinenza degli immobili locati da Romsilva, per una durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto di locazione.

(2) Il calcolo del canone derivante dalla concessione dei terreni del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato è stabilito mediante una metodologia approvata con decisione del Governo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art.53. Diritto di prelazione nell’acquisto dei terreni di proprietà privata inclusi nel FFN

(1) In deroga all’art. 1746 della legge n. 287/2009, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, i terreni del FFN di proprietà privata sono venduti nel rispetto, nell’ordine, del diritto di prelazione dei comproprietari, dei proprietari dei terreni confinanti del FFN, dello Stato romeno esercitato attraverso Romsilva e degli enti amministrativo-territoriali, a parità di prezzo e condizioni.

(2) Il venditore ha l’obbligo di informare per iscritto tutti i titolari del diritto di prelazione, tramite ufficiale giudiziario o notaio, dell’intenzione di vendere, indicando anche il prezzo richiesto per il terreno da vendere. Qualora i comproprietari o i confinanti del fondo, diversi dall’amministratore dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato, non abbiano domicilio o sede noti, la comunicazione dell’offerta di vendita è registrata presso il comune o, secondo il caso, i comuni nel cui territorio si trova il terreno ed è affissa lo stesso giorno presso la sede del comune, a cura del segretario del consiglio locale.

(3) I titolari del diritto di prelazione devono manifestare per iscritto l’intenzione di acquistare e comunicare l’accettazione dell’offerta di vendita o, secondo il caso, registrarla presso la sede del comune in cui è stata affissa, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta di vendita o, secondo il caso, dalla sua affissione presso la sede del comune.

(4) Se entro il termine previsto al comma (3) nessuno dei titolari del diritto di prelazione manifesta l’intenzione di acquistare, la vendita del terreno è libera. Davanti al notaio, la prova della comunicazione ai titolari del diritto di prelazione è fornita mediante copia delle comunicazioni effettuate o, se del caso, mediante il certificato rilasciato dal comune dopo la scadenza del termine di 30 giorni entro il quale doveva essere manifestata l’intenzione di acquistare.

(5) Il mancato rispetto, da parte del venditore, dell’obbligo previsto al comma (2), oppure la vendita del terreno a un prezzo inferiore o a condizioni più vantaggiose di quelle indicate nell’offerta di vendita, comporta l’annullabilità della vendita.

(6) Lo Stato romeno può acquisire terreni del FFN di proprietà privata alle condizioni previste dall’art. 863, lettera c), della legge n. 287/2009, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni. I terreni così acquisiti entrano nella proprietà pubblica dello Stato.

Art. 54. Permuta dei terreni

(1) Gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà dello Stato o degli enti amministrativo-territoriali adottano misure per eliminare le enclave, correggere il perimetro del FFN e accorpare i terreni amministrati mediante permute di terreni concluse con atti autentici.

(2) I terreni oggetto della permuta hanno o acquisiscono destinazione forestale.

(3) La permuta dei terreni avviene almeno con equivalenza di superficie o con equivalenza di valore.

Art. 54. (1) Lo Stato può effettuare permute con terreni privati del FFN per entrare in possesso di superfici più preziose dal punto di vista della diversità biologica, sulle quali il prelievo del legname è vietato dai piani di assestamento forestale per la loro inclusione nel Catalogo delle foreste vergini e quasi vergini oppure nelle zone di non intervento previste dai piani di gestione delle aree protette, allo scopo di evitare il pagamento permanente delle compensazioni.

Art. 55. Modalità di acquisizione dei terreni forestali da parte dello Stato romeno

La procedura di acquisizione mediante acquisto, permuta o donazione, attraverso Romsilva e gli altri amministratori del FFN di proprietà pubblica, alle condizioni previste dall’art. 53, è approvata con decisione del Governo, su proposta dell’Autorità, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 56. Condizioni della permuta dei terreni

(1) Per effettuare una permuta di terreni quando uno dei terreni è di proprietà pubblica, la permuta deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) portare all’eliminazione di enclave dal FFN di proprietà pubblica dello Stato;

b) determinare l’accorpamento dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato;

c) assicurare l’aumento delle superfici boscate nelle zone con carenza di foreste.

d) assicurare l’equivalenza di valore dei terreni oggetto della permuta secondo la metodologia prevista all’art. 55, senza diminuire la superficie del FFN di proprietà pubblica.

(2) La permuta dei terreni prevista al comma (1) è avviata dall’amministratore dei terreni del FFN di proprietà pubblica o dal proprietario, nel caso dei terreni del FFN di proprietà pubblica degli enti amministrativo-territoriali, ed è approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità.

(3) Se la superficie dei terreni del FFN è inferiore al 30% della superficie della contea, la permuta dei terreni può avvenire soltanto all’interno della stessa contea.

(4) La permuta avviene soltanto con terreni del FFN, ad eccezione delle situazioni previste al comma (1), lettere a) e c), nelle quali può avvenire con terreni aventi altra destinazione.

Art. 56. + Lo Stato può effettuare permute con terreni privati del FFN per entrare in possesso di superfici più preziose dal punto di vista della diversità biologica, sulle quali il prelievo del legname è vietato dai piani di assestamento forestale per la loro inclusione nel Catalogo delle foreste vergini e quasi vergini oppure nelle zone di non intervento previste dai piani di gestione delle aree protette, allo scopo di evitare il pagamento permanente delle compensazioni.

Art. 57. Frammentazione delle superfici del patrimonio forestale

A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i terreni del FFN aventi categoria d’uso «foresta» non possono essere frazionati o separati al di sotto del limite di 0,5 ha previsto dall’art. 2, comma (1), mediante atti notarili di frazionamento o divisione, ad eccezione dei casi previsti agli artt. 40 e 41.

Sezione 7. Accesso ai terreni del FFN

Art.58. Accesso a scopo ricreativo ai terreni del FFN

(1) L’accesso delle persone, a piedi o in bicicletta, ai terreni del FFN è libero e avviene sotto la loro responsabilità, senza arrecare pregiudizi e previa comunicazione all’amministratore o al proprietario, secondo il caso.

(2) L’accesso delle persone previsto al comma (1) è limitato dall’amministratore o dal proprietario per periodi determinati nelle zone a rischio di incendio, nelle zone a rischio in cui si svolgono lavori di utilizzazione forestale o attività venatorie, nelle zone di protezione rigorosa in cui l’accesso delle persone è vietato per motivi di protezione ambientale, e nei terreni previsti dall’art. 1, comma (3), lettera g), ad eccezione delle strade forestali, qualora non si trovino nei perimetri interessati dalle situazioni elencate.

(3) Le strutture di amministrazione possono limitare temporaneamente l’accesso alle condizioni del comma (2), per assicurare la sicurezza delle persone, esponendo tali restrizioni in un luogo visibile.

(4) Nelle foreste situate nelle aree naturali protette, l’accesso pubblico alla foresta può essere limitato dalle disposizioni dei piani di gestione delle aree naturali protette.

(5) L’accesso pubblico in bicicletta alla foresta è consentito sulle strade forestali, sui sentieri e sui percorsi predisposti, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’amministratore del terreno o dal proprietario, secondo il caso.

(6) La predisposizione nel FFN di sentieri e percorsi per passeggiate, corsa, turismo equestre e biciclette avviene con il consenso dell’amministratore, per le foreste di proprietà pubblica o privata dello Stato, oppure con il consenso del proprietario per le altre forme di proprietà. Nelle foreste delle aree naturali protette, le sistemazioni possono essere realizzate soltanto con l’approvazione dell’amministratore dell’area naturale protetta.

(7) I sentieri e i percorsi per passeggiate, corsa, turismo equestre e biciclette possono essere realizzati soltanto con terra, legno e ghiaia. La loro realizzazione non è oggetto di sottrazione al FFN o di occupazione temporanea del FFN, non richiede un permesso di costruire e, per predisporli, possono essere prelevati al massimo 5 alberi/ha.

(8) È vietato l’accesso pubblico al FFN con veicoli a propulsione autonoma o a trazione animale.

(9) In deroga al comma (8), gli eventi sportivi, utilitari, ricreativi e turistici che hanno un organizzatore designato e comportano l’utilizzo di tali mezzi motorizzati possono essere organizzati soltanto al di fuori delle aree naturali protette, su percorsi appositamente segnalati, ed esclusivamente con il consenso dell’amministratore del terreno di proprietà pubblica o del proprietario negli altri casi.

(10) In deroga al comma (8), l’accesso con veicoli a propulsione autonoma o a trazione animale sulle strade forestali a scopo di transito può essere consentito alle condizioni stabilite dal proprietario o dall’amministratore quando le strade servono strutture turistiche, utilitarie o ricreative, purché ciò non metta in pericolo l’integrità del FFN.

(11) Per assicurare l’accesso al perimetro dei bacini di decantazione, le strade forestali hanno lo status di strade soggette a servitù. Per la corretta gestione della sicurezza operativa dei bacini di decantazione e dei sistemi di gestione delle acque e della loro sicurezza strutturale, è costituita una zona di sicurezza con una larghezza massima di 30 m dal limite del bacino di decantazione o del sistema di gestione delle acque.

Art. 58. (1) L’accesso ai terreni del FFN senza arrecare pregiudizi è garantito dallo Stato e incondizionato.

Art. 58. (5) L’accesso a piedi, in bicicletta, con altri mezzi sportivi non motorizzati, per turismo equestre e con mezzi a trazione animale a scopo ricreativo è libero e avviene sotto la responsabilità di chi entra, senza arrecare pregiudizi;

Art. 58. (6) La predisposizione nel FFN di sentieri e percorsi per passeggiate, corsa, turismo equestre e biciclette avviene con il parere consultivo dell’amministratore, per le foreste di proprietà pubblica dello Stato, oppure con il coinvolgimento del proprietario nella decisione con ruolo consultivo, per le altre forme di proprietà. Nelle foreste delle aree naturali protette, le sistemazioni possono essere realizzate soltanto con l’approvazione dell’amministratore dell’area naturale protetta.

Art. 58. (8) L’accesso a piedi, in bicicletta, con altri mezzi sportivi non motorizzati, per turismo equestre e con mezzi a trazione animale a scopo ricreativo è libero e avviene sotto la responsabilità di chi entra, senza arrecare pregiudizi;

Art. 59. (9) In via eccezionale, esclusivamente nell’attività organizzativa esterna alla competizione degli eventi sportivi, utilitari, ricreativi e turistici con un organizzatore designato, può essere consentito per un periodo limitato l’uso di mezzi motorizzati, soltanto al di fuori delle aree naturali protette, sulle strade forestali permanenti ed esclusivamente con il consenso dell’amministratore del terreno di proprietà pubblica o del proprietario negli altri casi.

Art. 58. + Sui sentieri turistici segnalati è vietato realizzare vie di esbosco del legname o strade forestali, nonché marcare e prelevare gli alberi che recano segnavia turistici. Sarà mantenuta una fascia larga almeno 100 m su entrambi i lati dei sentieri segnalati, nella quale gli alberi non saranno prelevati. Questa fascia può essere delimitata come sottoparticelle distinte nei piani di assestamento forestale e sarà consentita soltanto la rimozione degli alberi caduti sul sentiero turistico. Fanno eccezione i sentieri segnalati realizzati su strade forestali preesistenti ai sentieri turistici.

Art. 59. Accesso al patrimonio forestale per altri scopi

L’accesso ai terreni del FFN è consentito a:

a) personale delle strutture di amministrazione o prestazione dei servizi forestali;

b) personale con compiti di controllo e di accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge;

c) personale delle strutture di amministrazione delle aree naturali protette;

d) personale incaricato della gestione dei comprensori venatori;

e) personale coinvolto in attività di progettazione, sviluppo tecnologico e ricerca scientifica;

f) personale responsabile della realizzazione dell’IFN;

g) personale degli enti che svolgono legalmente attività nel FFN;

h) rappresentanti delle organizzazioni non governative o giornalisti, sotto la propria responsabilità e senza ledere gli interessi legittimi delle persone fisiche o giuridiche né mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Rinominare l’art. 59: Accesso al patrimonio forestale per l’esercizio dell’amministrazione, del controllo, delle attività economiche, della ricerca scientifica e della documentazione di temi di interesse sociale.

Art. 59. h) Persone appartenenti ad associazioni non governative che promuovono principi ecologisti, giornalisti, attivisti, segnalanti di interesse pubblico e volontari pubblicamente riconosciuti per il loro impegno nelle questioni ambientali.

Sezione 8. Rappresentanza legale nelle controversie relative ai terreni del FFN

Art. 60. Controversie relative ai terreni del FFN di proprietà pubblica

(1) Nelle controversie relative al diritto di proprietà sul FFN di proprietà pubblica dello Stato, il titolare del diritto di amministrazione ha l’obbligo di indicare al giudice il titolare del diritto di proprietà, ai sensi della legge n. 134/2010 sul Codice di procedura civile, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni. Il titolare del diritto di amministrazione risponde dei pregiudizi o dei pregiudizi forestali causati dall’inadempimento di tali obblighi.

(2) Nelle controversie relative al diritto di amministrazione del patrimonio forestale di proprietà pubblica, il titolare di tale diritto sta in giudizio in nome proprio.

Capitolo IV. Piano di assestamento forestale

Art. 61. Assestamento delle foreste

(1) Le modalità di gestione del FFN sono regolamentate mediante piani di assestamento forestale. Nel caso dei terreni di proprietà pubblica dello Stato, i piani forniscono i dati e le informazioni necessari per registrarli o aggiornarli nell’inventario centralizzato dei beni del demanio pubblico dello Stato e per iscriverli nel sistema integrato del catasto e del libro fondiario.

(2) La registrazione dei terreni del FFN nell’inventario centralizzato dei beni del demanio pubblico dello Stato, nonché il suo aggiornamento fino all’iscrizione nel sistema integrato del catasto e del libro fondiario, avvengono sulla base delle disposizioni dei piani di assestamento forestale in vigore. Di questa registrazione è responsabile l’Autorità.

(3) Gli obiettivi di gestione del FFN sono stabiliti mediante piani di assestamento forestale, in conformità agli obiettivi ecologici, sociali ed economici e nel rispetto del diritto di proprietà sulle foreste, esercitato ai sensi della presente legge.

Art. 62. Gruppi funzionali

(1) In rapporto alle funzioni svolte, le foreste sono classificate in due gruppi funzionali:

a) gruppo I, comprendente foreste con funzioni speciali di protezione;

b) gruppo II, comprendente foreste con funzioni di produzione e protezione.

(2) La classificazione delle foreste in gruppi funzionali avviene sulla base delle norme tecniche per l’assestamento delle foreste.

(3) Le modalità di gestione delle foreste di ciascun gruppo funzionale si differenziano in rapporto all’intensità e alla natura delle funzioni attribuite, stabilite mediante i piani di assestamento forestale.

Art. 63. Elaborazione dei piani di assestamento forestale

(1) Il piano di assestamento forestale è elaborato per unità di produzione e/o protezione, sulla base delle norme tecniche di assestamento forestale. Le unità di produzione o protezione sono costituite a livello del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata dello Stato, nonché del patrimonio forestale appartenente a un proprietario, a un’associazione di proprietari o a un ente territoriale-amministrativo.

(2) L’elaborazione dei piani di assestamento forestale è obbligatoria per i terreni del FFN con superficie superiore a 10 ha. La superficie minima per elaborare un piano di assestamento forestale è di 100 ha;

(3) Per i terreni con superficie fino a 100 ha inclusi, compresi in un piano di assestamento forestale, la regolamentazione del processo di produzione legnosa avviene a livello di unità di gestione o sulla base delle decisioni di governo strutturale a livello di popolamento. La modalità di elaborazione del piano di assestamento forestale è stabilita in sede di espressione del parere sul programma di progettazione.

(4) Le norme tecniche previste al comma (1) sono elaborate e approvate dall’Autorità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di continuità;

b) principio di efficacia funzionale;

c) principio di conservazione e miglioramento della biodiversità;

d) principio economico.

(5) I piani di assestamento forestale sono elaborati per un periodo di 10 anni, ad eccezione di quelli per le foreste di pioppo, salice e altre specie a rapido accrescimento, elaborati per un periodo di 5 o 10 anni.

(6) Durante il periodo di validità di un piano di assestamento forestale è vietato approvare l’elaborazione di un altro piano per il terreno in questione o per una sua parte, ad eccezione dei seguenti casi:

a) quando il volume prelevato come prodotti principali, compresi i prodotti accidentali I per i quali esistono le approvazioni legali, supera la ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale;

b) per i terreni forestali restituiti a seguito dell’applicazione delle leggi fondiarie, su richiesta del proprietario; in caso contrario si applicano le disposizioni del piano di assestamento forestale in vigore per il patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato dal quale è stata restituita la proprietà forestale, fino alla scadenza della sua validità alle condizioni della presente legge;

c) quando un proprietario chiede l’elaborazione di un piano di assestamento forestale per le proprietà che possiede e per le quali esistono piani elaborati in momenti diversi; questo tipo di piano è elaborato e può essere applicato soltanto dalla data di scadenza del piano o dei piani che coprono la superficie o la superficie cumulata maggiore, e il volume prelevato applicando l’altro o gli altri piani non supera la ripresa annuale moltiplicata per il numero di anni di applicazione del piano di assestamento forestale;

d) su richiesta di Romsilva, a seguito della riassegnazione tra distretti forestali del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato;

e) quando un piano di assestamento forestale cessa di essere valido nel corso di un anno di calendario, prima del 31 dicembre di quell’anno; in tale situazione il piano mantiene la propria validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.

(7) La delimitazione dei terreni del FFN avviene nel rispetto della legge n. 287/2009, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, e non si applica al loro interno.

(8) L’elaborazione dei piani di assestamento forestale avviene sotto il coordinamento e il controllo dell’Autorità.

(9) L’Autorità verifica, sulla base della metodologia adottata, le modalità di applicazione delle disposizioni dei piani di assestamento forestale.

(10) I piani di assestamento forestale sono elaborati da persone giuridiche specializzate, abilitate sulla base della metodologia relativa alla procedura e alle condizioni di abilitazione, approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

(11) I piani di assestamento forestale per i terreni di proprietà pubblica dello Stato sono elaborati, mediante procedure di appalto pubblico, da istituti o istituzioni di ricerca, sviluppo e innovazione accreditati dall’autorità statale per la ricerca e lo sviluppo; a partire dal 2030, sono elaborati mediante procedure di appalto pubblico da persone giuridiche abilitate alle condizioni del comma (10).

(12) Le spese relative all’elaborazione dei piani di assestamento forestale per la proprietà pubblica e privata dello Stato sono sostenute dal suo amministratore.

(13) Le spese relative all’elaborazione dei piani di assestamento forestale per tipi di proprietà forestale diversi da quelli previsti al comma (12) sono sostenute dal proprietario.

Art. 63. (6) Durante il periodo di validità di un piano di assestamento forestale è vietato approvare l’elaborazione di un altro piano per il terreno in questione o per una sua parte, ad eccezione dei terreni forestali restituiti a seguito dell’applicazione delle leggi fondiarie, su richiesta del proprietario; in caso contrario si applicano le disposizioni del piano di assestamento forestale in vigore per il patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato dal quale è stata restituita la proprietà forestale, fino alla scadenza della sua validità alle condizioni della presente legge; -rimane l’unica eccezione all’art. 63, comma (6)

Art. 64. Valutazione ambientale e parere sui piani di assestamento forestale

(1) Ai fini della gestione unitaria del FFN, l’Autorità elabora piani di gestione sostenibile delle foreste a livello regionale, con validità di 20 anni, entro un massimo di 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della decisione del Governo n. 1076/2004 sulla procedura di valutazione ambientale dei piani e programmi, con successive modifiche.

(2) I piani di gestione sostenibile delle foreste previsti al comma (1) sono approvati mediante ordine del responsabile dell’Autorità.

(3) I piani di assestamento forestale stabiliscono gli interventi selvicolturali nel quadro del corrispondente piano di gestione sostenibile delle foreste.

(4) La procedura di valutazione ambientale dei piani di assestamento forestale inizia con il parere sul programma di progettazione nella I Conferenza di assestamento forestale, si svolge contemporaneamente all’elaborazione del piano di assestamento forestale e si conclude con l’emissione dell’atto regolatorio da parte dell’autorità competente per la protezione ambientale, dopo la riunione di parere preliminare delle soluzioni tecniche, ossia la II Conferenza di assestamento forestale.

(5) Il parere sui piani di assestamento forestale è espresso dalla Commissione tecnica consultiva per il settore forestale dell’Autorità, il cui funzionamento è disciplinato dalla metodologia approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità.

(6) I piani di gestione sostenibile e i piani di assestamento forestale approvati sono pubblicati dall’Autorità sul proprio sito internet.

(7) I piani di assestamento forestale che si sovrappongono interamente ad aree naturali protette di interesse comunitario sono sottoposti a valutazione di incidenza, conformemente alle disposizioni dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 sul regime delle aree naturali protette e sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 49/2011, con successive modifiche e integrazioni. I piani di assestamento forestale che si sovrappongono parzialmente ad aree naturali protette di interesse comunitario e contengono i progetti elencati negli allegati n. 1 o 2 alla legge n. 292/2018 sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati sono sottoposti a valutazione di incidenza, conformemente all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 49/2011, con successive modifiche e integrazioni.

(8) I piani di assestamento forestale diversi da quelli previsti al comma (7) sono sottoposti alla fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza, conformemente all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007, approvata con modifiche e integrazioni dalla legge n. 49/2011, con successive modifiche e integrazioni.

(9) I piani di assestamento forestale che si sovrappongono parzialmente o interamente ad aree naturali protette di interesse comunitario, validi e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono stati elaborati lo studio di valutazione di incidenza e il rapporto ambientale nell’ambito della procedura di valutazione ambientale ai sensi della decisione del Governo n. 1076/2004, con successive modifiche, sono sottoposti a revisione mediante riavvio della procedura di valutazione ambientale e di quella di valutazione di incidenza.

(10) Ai piani di assestamento forestale previsti ai commi (7) e (9) si applica la metodologia per lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale dei piani di assestamento forestale, approvata mediante decisione del Governo n. 236/2023.

(11) I titolari dei piani di assestamento forestale previsti al comma (9) hanno l’obbligo di inviare una notifica all’autorità competente per la protezione ambientale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini del riavvio della procedura di valutazione ambientale, compresa la valutazione di incidenza.

Art. 64. (4) La procedura di valutazione ambientale dei piani di assestamento forestale inizia quando esiste una prima bozza, dopo lo svolgimento della II Conferenza di parere preliminare delle soluzioni tecniche;

Art. 64. (6) I piani di gestione sostenibile e i piani di assestamento forestale approvati sono pubblicati integralmente dall’Autorità sul proprio sito internet;

Art. 64. (9), (10) e (11) È sospesa l’applicazione dei piani di assestamento forestale ancora validi che, secondo la legislazione, sono soggetti a una delle forme di valutazione ma non hanno completato la procedura entro l’entrata in vigore della presente legge. I titolari di questi piani hanno l’obbligo di riavviare la procedura di valutazione dell’impatto ambientale entro un massimo di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge;

Art. 65. Approvazione dei piani di assestamento forestale e loro entrata in vigore

(1) I piani di assestamento forestale e le loro modifiche sono approvati mediante ordine del responsabile dell’Autorità per i piani che coprono una superficie del FFN di almeno 1000 ha, e mediante decisione del responsabile della Guardia forestale territorialmente competente per superfici del FFN fino a 1000 ha.

(2) Il piano di assestamento forestale entra in vigore alla data di approvazione ed è valido fino al 31 dicembre del decimo o, secondo il caso, del quinto anno di applicazione, calcolato dall’anno in cui si è svolta la riunione di parere preliminare delle soluzioni tecniche, ossia la II Conferenza di assestamento forestale.

(3) I piani di assestamento forestale entrati in vigore prima della presente legge mantengono la validità fino all’approvazione del nuovo piano, ma non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla loro scadenza. Fino all’entrata in vigore del nuovo piano di assestamento forestale, nel piano che mantiene la validità sono consentite le seguenti attività e azioni:

a) concessione di compensazioni pari al valore dei prodotti che i proprietari non prelevano a causa delle funzioni protettive stabilite dai piani di assestamento forestale che impongono restrizioni al prelievo del legname;

b) realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, interventi di cura e governo dei giovani popolamenti previsti dal piano di assestamento forestale e interventi di protezione delle foreste, anche mediante prelievo di prodotti accidentali e straordinari;

c) valutazione ai fini dell’utilizzazione e utilizzazione del legname in piedi rimasto non utilizzato, fino al volume corrispondente alla ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale, e trasporto delle scorte di legname provenienti dai lotti autorizzati all’utilizzazione prima dell’approvazione del nuovo piano e non interamente utilizzati alla data della sua approvazione.

(4) I prodotti accidentali comparsi nel periodo previsto al comma (3) sono imputati alla ripresa del nuovo piano di assestamento forestale.

Art. 65. (2) Il piano di assestamento forestale entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ordine di approvazione ed è valido fino al 31 dicembre del decimo o, secondo il caso, del quinto anno di applicazione. Il primo anno di applicazione è quello in cui il piano è stato approvato.

Art. 65. (3) I piani di assestamento forestale in vigore mantengono la validità e l’applicabilità fino alla scadenza del periodo per il quale sono stati redatti.

Fino all’entrata in vigore del nuovo piano, sono consentite soltanto le seguenti attività e azioni, orientate dalle disposizioni del piano scaduto:

– Realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti, interventi di manutenzione e integrazione delle piantagioni, di sostegno alla rinnovazione naturale, di liberazione della rinnovazione dalla vegetazione concorrente e di protezione delle foreste;

Capitolo V. Gestione sostenibile dei terreni del FFN

Sezione 1. Norme e guide tecniche e monitoraggio delle foreste mediante indicatori di stato

Art. 66. Norme e guide tecniche per la gestione sostenibile delle foreste

(1) L’Autorità elabora le norme tecniche che assicurano la gestione sostenibile delle foreste e le approva mediante ordine del responsabile dell’Autorità.

(2) Le norme tecniche stabiliscono i requisiti minimi obbligatori per la gestione delle foreste, compresi gli indicatori di stato.

(3) L’Autorità elabora guide di buone pratiche aggiuntive rispetto alle norme tecniche, che non hanno carattere obbligatorio.

(4) L’adozione da parte del proprietario forestale di opzioni contenute nelle guide di buone pratiche previste al comma (3) è incoraggiata mediante l’applicazione degli strumenti di incentivazione finanziaria e/o delle compensazioni per i proprietari previsti agli artt. 121–122 e degli strumenti di sostegno ai proprietari previsti all’art. 123.

Art. 66. (1), (2) e (3) – Le norme tecniche forestali e le guide di buone pratiche approvate mediante ordine ministeriale hanno carattere obbligatorio;

Art. 67. Indicatori dello stato delle foreste

Gli indicatori dello stato delle foreste devono consentire il monitoraggio di:

a) mantenimento e miglioramento delle principali caratteristiche del patrimonio produttivo;

b) grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti nell’esecuzione degli interventi selvicolturali nei popolamenti e monitoraggio della loro qualità;

c) efficacia funzionale rispetto alle funzioni ecologiche, economiche e sociali attribuite;

d) stato di salute delle foreste;

e) stato di conservazione degli habitat forestali.

Art. 68. Informazione e sensibilizzazione dei proprietari dei terreni del FFN

(1) Lo Stato sostiene la gestione sostenibile dei terreni del FFN mediante azioni di informazione e sensibilizzazione dei proprietari.

(2) L’Autorità promuove, mediante programmi specifici, attività di sensibilizzazione, consulenza, cooperazione e formazione delle competenze dei proprietari privati per favorire la comprensione della necessità di pratiche di gestione sostenibile.

(3) Le guide di buone pratiche definite all’art. 66, comma (3), prevedono misure specifiche per la gestione delle foreste private.

Art 68. (1) Lo Stato sostiene la gestione sostenibile dei terreni del FFN e delle foreste in generale mediante azioni di informazione e sensibilizzazione dei proprietari.

Sezione 2. Interventi di cura e governo dei popolamenti e trattamenti selvicolturali

Art.69. Selvicoltura prossima alla natura

Gli interventi di cura e governo dei popolamenti e i trattamenti selvicolturali fanno parte del modello di selvicoltura prossima alla natura applicato alla gestione del FFN, e la loro esecuzione è disciplinata dalle norme e, secondo il caso, dalle guide di buone pratiche previste dall’art. 66, commi (2) e (3).

Art. 70. Applicazione degli interventi di cura e governo dei popolamenti

(1) La superficie prevista nel piano di assestamento forestale per gli interventi di cura e governo dei popolamenti è minima. Le superfici aggiuntive da sottoporre a tali interventi sono selezionate tenendo conto dei criteri della guida di buone pratiche prevista dall’art. 66, comma (3).

(2) Il volume di legname previsto nel piano di assestamento forestale per il prelievo mediante gli interventi di cura e governo dei popolamenti è indicativo ed è prelevato nel rispetto della norma tecnica specifica.

(3) Gli interventi di cura e governo dei popolamenti sono effettuati dai distretti forestali o da persone giuridiche abilitate.

(4) L’esecuzione degli interventi di cura e governo dei popolamenti è obbligatoria per tutti i detentori di foreste. La mancata esecuzione degli interventi previsti al comma (1), conformemente ai piani di assestamento forestale, è sanzionata ai sensi della legge.

(5) Il legname risultante dagli interventi di cura e governo dei popolamenti che non può essere venduto mediante aste è commercializzato prioritariamente come legna da ardere per l’approvvigionamento della popolazione.

Art.71. Applicazione del trattamento a taglio raso

(1) Il trattamento a taglio raso su piccoli lotti è consentito soltanto nei popolamenti coetanei e relativamente coetanei di abete rosso, pino e larice, nei popolamenti di pioppo euroamericano e salice selezionato, nonché in caso di interventi di sostituzione o ricostituzione di popolamenti nei quali non è possibile applicare altri trattamenti.

(2) Nelle situazioni previste al comma (1), la superficie forestale sottoposta al trattamento a taglio raso su piccoli lotti è di massimo 3 ha inclusi, ad eccezione dei popolamenti di pioppo euroamericano e salice selezionato situati in aree arginate che richiedono una preparazione meccanizzata del terreno ai fini del rimboschimento, nel qual caso la superficie è di massimo 5 ha inclusi. Tra i piccoli lotti sottoposti a taglio raso si mantiene una distanza di almeno due altezze d’albero. L’affiancamento dei lotti nel caso di taglio raso su piccoli lotti è consentito soltanto dopo la chiusura del popolamento sulle superfici precedentemente trattate.

(3) In caso di comparsa di prodotti accidentali su superfici compatte, la dimensione del lotto è determinata dalla dimensione della superficie sulla quale si è manifestato il fattore dannoso e dalle modalità di intervento per eliminarne gli effetti.

(4) Nel caso dei prodotti straordinari, la superficie del lotto è determinata dalla dimensione della superficie sulla quale tali prodotti si formano.

(5) Il trattamento a taglio raso nelle aree naturali protette è vietato, ad eccezione dei popolamenti a cicli produttivi brevi.

Art. 71. (2) L’affiancamento dei lotti a taglio raso è consentito soltanto dopo la chiusura del popolamento sulla superficie precedentemente trattata.

Art. 71. (5) – I trattamenti che comportano la rimozione della vegetazione dall’intero lotto mediante un unico taglio sono vietati nelle aree naturali protette. Fanno eccezione i popolamenti a cicli produttivi brevi, nei quali la superficie compatta massima che può essere trattata al di fuori della stagione vegetativa è limitata a 1 ha.

Art. 72. Regole per il prelievo del legname

(1) Il volume massimo di legname prelevato come prodotti principali in un’unità di gestione non può superare la ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale per il suo periodo di validità.

(2) Il volume massimo di legname previsto al comma (1), prelevato annualmente come prodotti principali in un’unità di gestione, non può superare la ripresa annuale.

(3) In deroga al comma (2), la ripresa annuale può essere superata nelle seguenti situazioni:

a) se la regolamentazione del processo di produzione legnosa avviene a livello di popolamento**,** nonché quando nel piano decennale di prelievo dei prodotti principali è presente un unico popolamento;

b) per il volume di legname non prelevato, fino al livello della ripresa annuale, negli anni precedenti di applicazione del piano di assestamento forestale in vigore;

c) per il prelievo dei prodotti accidentali I e straordinari, con l’approvazione della Guardia forestale;

d) per il volume di legname previsto per il prelievo dai popolamenti compresi nel piano decennale, per sfruttare gli anni di produzione di seme nei popolamenti a prevalenza di querce;

e) mediante prelievo anticipato di un volume cumulato massimo equivalente a una ripresa annuale, nell’intero periodo di validità del piano di assestamento forestale.

(4) In deroga al comma (1), la ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale per il suo periodo di validità può essere superata mediante il prelievo dei prodotti accidentali I, straordinari e dei tagli illegali, tenendone conto nell’elaborazione del nuovo piano di assestamento forestale per il FFN di proprietà pubblica dello Stato, oppure a livello di proprietario negli altri casi.

(5) I prodotti accidentali e straordinari sono prelevati integralmente dal patrimonio forestale; se il volume dei prodotti accidentali I, cumulato con quello dei tagli illegali e con il volume prelevato prima della loro comparsa, supera la ripresa, il distretto forestale che assicura l’amministrazione o i servizi forestali, secondo il caso, redige la documentazione secondo la metodologia approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità e la trasmette per approvazione alla Guardia forestale territorialmente competente. Nelle aree naturali protette è rispettata la legislazione specifica sulla protezione ambientale.

(6) Il superamento della ripresa previsto al comma (5) è approvato mediante decisione del responsabile della Guardia forestale territorialmente competente.

(7) Il volume dei prodotti accidentali I e straordinari registrati nelle unità di gestione nelle quali è regolamentato il processo di produzione legnosa, nonché il volume degli alberi tagliati illegalmente, sono imputati alla ripresa.

(8) L’imputazione alla ripresa avviene nell’ambito della stessa proprietà.

(9) Il volume del legname previsto al comma (5) che supera la ripresa annuale è imputato alla ripresa degli anni successivi di applicazione del piano di assestamento forestale.

Art. 72. (3) Il volume massimo di legname prelevato come prodotti principali in un’unità di gestione non può superare la ripresa stabilita dal piano di assestamento forestale per il suo periodo di validità, né la ripresa annuale aggiornata. L’unica eccezione accettata è quando la comparsa di prodotti accidentali I e straordinari richiede il prelievo dalla riserva di ripresa, senza però superare quella decennale;

Art. 72. (5) e (6) È vietato superare la ripresa decennale e quella stabilita a livello dei popolamenti inventariati integralmente in occasione dell’elaborazione del piano di assestamento;

Art. 72. (8) L’imputazione alla ripresa avviene soltanto per il piano di assestamento in corso di applicazione, rispettando l’ordine:

1. proprietà;

2. sottounità di gestione;

3. unità di produzione/protezione

Art. 72. + Qualora l’imputazione dei volumi risultanti dai tagli illegali porti al superamento della ripresa decennale, l’imputazione può oltrepassare i confini della proprietà ed essere effettuata mediante estensione spaziale ai piani di assestamento confinanti, in ordine di distanza, affinché la perdita sia sottratta ai tagli fino alla fine della validità del piano nel cui ambito si è verificata. In tale situazione, gli altri proprietari o amministratori del patrimonio forestale interessati possono rivalersi sui responsabili;

Sezione 3. Rinnovazione e ricostruzione ecologica delle foreste

Art. 73. Forma di governo e rinnovazione dei popolamenti

(1) La rinnovazione e la ricostruzione ecologica delle foreste avvengono conformemente alle disposizioni dei piani di assestamento forestale o degli studi specialistici e dei progetti tecnici.

(2) Nella rinnovazione delle foreste si applica il governo a fustaia, mirando a ottenere popolamenti di qualità superiore e ad assicurarne l’esercizio continuo delle funzioni protettive.

(3) Sono esclusi dalle disposizioni del comma (2) i popolamenti di pioppo, salice, robinia e ontano, nonché i boschi ripariali, nei quali è consentito il governo a ceduo.

Art. 73. (3) Sono esclusi dalle disposizioni del comma (2) i popolamenti di pioppi autoctoni, salice, robinia e ontano, nonché i boschi ripariali, nei quali è consentito il governo a ceduo soltanto quando non sono oggetto di interventi speciali di conservazione.

Art.74. Condizioni per assicurare la rinnovazione delle foreste

(1) Gli interventi di rinnovazione artificiale e di integrazione della rinnovazione naturale sono eseguiti entro un massimo di due anni dal taglio unico o definitivo o dopo i tagli di prodotti accidentali su superfici compatte superiori a 0,5 ha.

(2) Sono esclusi dalle disposizioni del comma (1) i popolamenti interessati da estesi schianti e rotture da vento e neve, da fattori biotici, nonché i tagli unici nel patrimonio forestale della piana alluvionale e del Delta del Danubio. In questi casi, in funzione dell’entità del fenomeno, la Guardia forestale stabilisce il periodo massimo per la rinnovazione artificiale e l’integrazione della rinnovazione naturale, che non può superare 5 anni dal taglio.

(3) La composizione, gli schemi e le tecniche di imboschimento applicati rispettano le disposizioni delle norme tecniche specialistiche e/o degli studi specialistici approvati.

(4) Gli interventi di rinnovazione delle foreste e di manutenzione della rinnovazione naturale e delle piantagioni sono effettuati dai distretti forestali o da persone giuridiche abilitate.

(5) L’abilitazione delle persone giuridiche che eseguono interventi di rinnovazione delle foreste e di manutenzione della rinnovazione naturale e delle piantagioni è disciplinata da un regolamento approvato dall’Autorità.

Art. 74 (1) Gli interventi di rinnovazione artificiale e di integrazione della rinnovazione naturale sono eseguiti entro un massimo di due anni dal taglio unico o definitivo o dopo i tagli di prodotti accidentali o straordinari. La condizione è valida anche per i terreni con cui si effettuano la compensazione e la permuta previste rispettivamente all’art. (41). 7) e all’art. (56). 4), nel qual caso il termine decorre dalla data di approvazione della transazione;

Art. 74. (2) Sono esclusi dalle disposizioni del comma (1) i popolamenti interessati da estesi schianti e rotture da vento e neve e da fattori biotici, per i quali, in funzione dell’entità del fenomeno, la Guardia forestale stabilisce il periodo massimo per la rinnovazione artificiale e l’integrazione della rinnovazione naturale, che non può superare 5 anni dal taglio dalla data in cui si sono verificati i fenomeni che li hanno interessati.

Art. 75. Condizioni per l’esecuzione della ricostruzione ecologica

La ricostruzione ecologica dei terreni degradati esterni al FFN avviene sulla base delle soluzioni tecniche stabilite dai progetti tecnici elaborati da persone fisiche e giuridiche abilitate secondo la metodologia approvata mediante ordine del responsabile dell’Autorità.

Art.76. Materiali forestali di moltiplicazione

(1) Le modalità di produzione, commercializzazione e utilizzo dei materiali forestali di moltiplicazione sono approvate per legge, in conformità alla legislazione dell’Unione europea in materia.

(2) Al fine di conservare e migliorare la diversità genetica delle foreste, l’Autorità assicura la tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione.

Art. 76. (2) Al fine di conservare e migliorare la diversità genetica delle foreste, l’Autorità assicura la trasparenza della tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione.

Art.77. Garanzia del rispetto dell’obbligo di rinnovazione delle foreste

(1) Se il proprietario, per motivi a lui imputabili, non adempie all’obbligo relativo agli interventi di rinnovazione previsto dall’art. 23, comma (2), lettere d) ed e), e comma (4), lettera c), la Guardia forestale territorialmente competente dispone che il distretto forestale esegua gli interventi di controllo annuale della rinnovazione, di rinnovazione artificiale e di manutenzione delle colture, sulla base di un preventivo, il cui corrispettivo è sostenuto dal proprietario.

(2) Il preventivo degli interventi previsti al comma (1), redatto dal distretto forestale o dal prestatore abilitato e approvato dalla Guardia forestale, è comunicato al proprietario.

(3) Il preventivo previsto al comma (1), accettato dal proprietario espressamente o tacitamente mediante mancata contestazione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione, costituisce titolo esecutivo e rappresenta la base per l’esecuzione degli interventi di rinnovazione.

(4) Il corrispettivo degli interventi di controllo annuale della rinnovazione e di rinnovazione eseguiti e collaudati conformemente al preventivo approvato è sostenuto dal bilancio dello Stato, dal fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale e da fondi europei, fino al recupero del credito dal proprietario.

(5) Il credito previsto al comma (4) è recuperato mediante esecuzione forzata, secondo la procedura di recupero dei crediti di bilancio.

(6) Per i terreni per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di rinnovazione e il cui proprietario non può essere identificato, oppure è deceduto e la successione non è stata definita, la Guardia forestale dispone l’esecuzione degli interventi di controllo annuale della rinnovazione, di rinnovazione artificiale e di manutenzione degli impianti, sulla base di un preventivo. La Guardia forestale comunica per iscritto all’unità amministrativo-territoriale nel cui territorio si trova il terreno l’intenzione di assicurare la rinnovazione di tali superfici, nonché al distretto forestale designato, che redige il preventivo ed esegue gli interventi di rinnovazione artificiale e di manutenzione degli impianti.

(7) Per il recupero del credito alle condizioni del comma (6), la Guardia forestale dispone una delle seguenti azioni:

a) esecuzione degli interventi da parte del distretto forestale designato e trasferimento del credito al detentore con il suo consenso, indipendentemente dal fatto che sia uno dei potenziali successori oppure un detentore senza titolo che assicura la gestione economica del terreno forestale;

b) avvio della procedura relativa ai beni abbandonati ai sensi della Legge n. 287/2009, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, oppure relativa all’eredità vacante, se ne ricorrono i requisiti di legge, ed esecuzione degli interventi di rinnovazione entro 3 anni dalla conclusione della procedura;

c) avvio della procedura di espropriazione per pubblica utilità ed esecuzione degli interventi di rinnovazione entro 3 anni dalla conclusione della procedura; l’espropriante è l’Autorità tramite Romsilva. Gli importi necessari all’espropriazione sono finanziati dal bilancio dello Stato attraverso il bilancio dell’Autorità.

Art. 77. (1) – Qualora il proprietario non adempia, per ragioni a lui imputabili, all’obbligo relativo agli interventi di rinnovazione previsto dall’art. 23, comma (2), lettere d) ed e), e comma (4), lettera c), della presente legge, la Guardia forestale effettua il controllo annuale della rinnovazione e dispone che il distretto forestale avvii gli interventi di rinnovazione artificiale e di manutenzione degli impianti, sulla base di un preventivo; i relativi costi sono a carico del proprietario.

Art. 77. (6) Per i terreni per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di rinnovazione e il cui proprietario non può essere identificato, oppure è deceduto e la successione non è stata definita, la Guardia forestale effettua il controllo annuale della rinnovazione e dispone che il distretto forestale avvii gli interventi di rinnovazione artificiale e di manutenzione degli impianti, sulla base di un preventivo. La Guardia forestale comunica per iscritto all’unità amministrativo-territoriale nel cui territorio si trova il terreno l’intenzione di assicurare la rinnovazione di tali superfici, nonché al distretto forestale designato, che redigerà il preventivo degli interventi.

Sezione 4. Protezione delle foreste

Art. 78. Pascolo nel FFN

(1) È vietato il pascolo nel FFN, nelle fasce forestali di protezione e nei perimetri di miglioramento dei terreni degradati.

(2) In deroga al comma (1), in situazioni di emergenza la Guardia forestale può autorizzare il pascolo nel FFN se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) si svolge per un periodo limitato;

b) viene praticato soltanto in determinati perimetri della foresta;

c) le richieste di autorizzazione provengono dalle autorità pubbliche locali;

d) è stato ottenuto il consenso del proprietario e del distretto forestale che presta i servizi forestali.

(3) Il pascolo non può essere autorizzato nei popolamenti in fase di rinnovazione, nelle piantagioni e nelle giovani rinnovazioni, né nei popolamenti compresi nei tipi funzionali I e II.

(4) Per le foreste di proprietà pubblica dello Stato, il consenso previsto dal comma (2), lettera d), è espresso dall’amministratore.

(5) Il transito degli animali domestici attraverso i terreni del FFN verso le zone di pascolo, abbeverata e ricovero è autorizzato dal distretto forestale, con il consenso del proprietario del patrimonio forestale, lungo percorsi delimitati e in periodi specificati. Per i terreni di proprietà pubblica dello Stato, l’autorizzazione è rilasciata dai responsabili delle strutture previste dall’art. 11, comma (1), lettera a).

(6) È vietato il transito degli animali domestici attraverso la foresta nei popolamenti in fase di rinnovazione, nelle piantagioni e nelle giovani rinnovazioni, nelle aree naturali protette di interesse nazionale, nei perimetri di miglioramento e nelle fasce forestali di protezione.

(7) Con l’autorizzazione del distretto forestale è consentita la collocazione gratuita di alveari sui terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato durante il periodo di nomadismo apistico.

(8) L’importo dovuto per le attività previste dai commi (2) e (5) è stabilito d’intesa fra le parti.

Art. 78. (3) Il pascolo non può essere autorizzato sulle superfici classificate nella categoria d’uso «Foreste e terreni destinati all’imboschimento o al rimboschimento»

Art. 78. (6) È vietato il transito degli animali domestici sulle superfici classificate nella categoria d’uso «Foreste e terreni destinati all’imboschimento o al rimboschimento», nelle aree naturali protette di interesse nazionale, nei perimetri di miglioramento e nelle fasce forestali di protezione;

Art. 79. Monitoraggio dello stato di salute delle foreste

(1) Il monitoraggio dello stato di salute delle foreste è coordinato dall’Autorità.

(2) I distretti forestali eseguono gli interventi di individuazione, previsione, prevenzione e contrasto delle malattie e degli organismi nocivi delle foreste, in conformità alle norme tecniche relative alla protezione delle foreste dalle malattie e dagli organismi nocivi.

Art. 80. Misure di protezione delle foreste

(1) I costi degli interventi di protezione delle foreste sono sostenuti, secondo i casi, dal proprietario oppure, per le foreste di proprietà pubblica dello Stato, dall’amministratore, tramite il fondo di conservazione e rinnovazione o risorse proprie.

(2) I proprietari e i detentori di foreste sono tenuti a eseguire gli interventi necessari alla prevenzione e al contrasto delle malattie e degli organismi nocivi delle foreste.

Art. 80. (2) I proprietari e i detentori di foreste sono tenuti a eseguire gli interventi necessari alla prevenzione e al contrasto delle malattie e degli organismi nocivi delle foreste, previo svolgimento delle procedure di valutazione dell’impatto sull’ambiente, sulle specie e sugli habitat.

Sezione 5. Limitazione degli effetti dei cambiamenti climatici

Art. 81. Rafforzamento della resilienza delle foreste e aumento del loro contributo alla limitazione degli effetti dei cambiamenti climatici

Le norme tecniche e le guide di buone pratiche previste dall’art. 66 comprendono misure specifiche per aumentare la resistenza e la resilienza dei popolamenti agli effetti dei cambiamenti climatici.

Sezione 6. Conservazione della biodiversità

Art. 82. Mese della piantumazione degli alberi

(1) Dal 15 marzo al 15 aprile di ogni anno, l’Autorità organizza il «Mese della piantumazione degli alberi» per promuovere strumenti di limitazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

(2) Il Mese della piantumazione degli alberi è organizzato con la partecipazione dei consigli delle contee, delle prefetture, dei comuni, degli ispettorati scolastici territoriali, delle istituzioni religiose, delle unità militari e di altre istituzioni pubbliche.

(3) In occasione delle manifestazioni previste dal comma (1), l’Autorità, attraverso le unità a essa subordinate, da essa coordinate o poste sotto la sua autorità, mette a disposizione degli interessati il materiale da piantare e la logistica necessaria.

(4) Nel periodo previsto dal comma (1), l’Autorità, gli amministratori delle foreste di proprietà pubblica dello Stato e i distretti forestali non statali sono tenuti a svolgere attività pubbliche di divulgazione e di educazione sul ruolo e sull’importanza della foresta e attività pratiche di realizzazione di piantagioni forestali, manutenzione e trattamento dei popolamenti.

Art. 83. Forme e modalità di conservazione e miglioramento della biodiversità

(1) Per conservare o, secondo i casi, migliorare la biodiversità delle foreste si tengono in considerazione le sue tre forme: diversità genetica, diversità delle specie e diversità degli ecosistemi.

(2) La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste si realizzano mediante:

a) adozione di misure specifiche della selvicoltura prossima alla natura;

b) adozione di misure per creare e/o mantenere un paesaggio forestale a mosaico;

c) garanzia della connettività ecologica, anche attraverso corridoi ecologici;

d) mantenimento di legno morto in piedi e a terra entro i limiti ecologici necessari;

e) mantenimento e protezione degli alberi habitat;

f) creazione di isole di invecchiamento costituite da popolamenti o parti di popolamenti;

g) mantenimento della percentuale più elevata possibile di foreste rinnovate naturalmente da seme;

h) mantenimento o, secondo i casi, creazione di fasce di vegetazione forestale lungo i corsi d’acqua;

i) mantenimento di un elevato livello di diversità delle specie di flora e fauna selvatiche.

(3) Le misure obbligatorie necessarie alla conservazione della biodiversità sono stabilite nelle norme tecniche previste dall’art. 66, comma (2).

(4) Le misure volontarie sono stabilite nelle guide di buone pratiche previste dall’art. 66, comma (3).

Art. 823. (2) + La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste si realizzano anche mediante l’individuazione, l’inclusione nel tipo funzionale TI e l’esclusione da qualsiasi forma di intervento degli ecosistemi forestali di maggior valore dal punto di vista ecologico;

Art. 84. Incentivazione della conservazione della biodiversità

(1) I proprietari di terreni del FFN diversi dallo Stato che applicano le misure obbligatorie necessarie alla conservazione e al miglioramento della biodiversità delle foreste ai sensi dell’art. 83, comma (3), beneficiano di compensazioni finanziarie erogate dallo Stato per le restrizioni imposte, secondo la metodologia definita dall’art. 123, comma (2).

(2) I proprietari di terreni del FFN diversi dallo Stato che assumono impegni ambientali ai sensi dell’art. 83, comma (4), applicando misure di conservazione della biodiversità, beneficiano di incentivi finanziari secondo la metodologia definita dall’art. 123, comma (2).

Art. 85. Monitoraggio della conservazione e del miglioramento della biodiversità

Il conseguimento degli obiettivi di gestione delle foreste e di conservazione della biodiversità e delle relative funzioni è monitorato mediante indicatori di stato fondati su basi scientifiche e disciplinati dalle norme tecniche forestali, ai sensi dell’art. 66, comma (2).

Art. 86. Ecosistemi forestali e altri elementi di elevato valore di conservazione

(1) Costituiscono ecosistemi forestali di elevato valore di conservazione:

a) le foreste vergini e quasi vergini comprese nel Catalogo nazionale delle foreste vergini e quasi vergini;

b) le riserve scientifiche;

c) i popolamenti delle riserve naturali soggette a un regime di protezione rigorosa;

d) i popolamenti dichiarati monumenti naturali;

e) i popolamenti delle zone rigorosamente protette e delle zone di protezione integrale delle aree naturali protette;

f) le formazioni di pino mugo del FFN;

g) le foreste incluse nel patrimonio UNESCO.

(2) Hanno elevato valore di conservazione: gli alberi habitat, gli alberi di particolare valore individuati come tali da diversi atti normativi, gli alberi notevoli esterni al FFN, gli alberi delle isole di invecchiamento e gli habitat marginali naturali di valore conservazionistico presenti sui terreni improduttivi del FFN.

Art. 86. (1), c) ed e) – Costituiscono ecosistemi forestali di elevato valore di conservazione i popolamenti delle riserve naturali e i popolamenti secolari delle aree naturali protette, nonché:

1. foreste secolari con composizione e struttura naturali che hanno superato l’età di utilizzabilità e mantengono un carattere disetaneo o relativamente disetaneo, con interventi antropici di bassa intensità (copertura superiore a 0.6)

2. altri ecosistemi rari o minacciati (pino nero, nocciolo turco, lillà selvatico ecc.), nonché habitat prioritari;

3. i popolamenti sulle rive dei corsi d’acqua e nelle zone umide e paludose;

4. i popolamenti cresciuti su terreni carsici, ghiaioni e rocce

Art. 86. (2) hanno elevato valore di conservazione anche gli alberi notevoli, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Art. 87. Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti

(1) È istituito il Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti, aggiornato mediante l’inclusione di popolamenti individuati sulla base di criteri scientifici approvati dall’Autorità.

(2) Gli ecosistemi esistenti di elevato valore di conservazione sono dichiarati tali con il consenso del proprietario e iscritti nel Catalogo nazionale degli ecosistemi rigorosamente protetti,

(3) Le foreste vergini e quasi vergini sono rigorosamente protette e incluse nel «Catalogo nazionale delle foreste vergini e quasi vergini», parte integrante del Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti.

(4) I popolamenti di nuova individuazione che soddisfano i criteri per rientrare in una delle categorie di ecosistemi forestali di elevato valore di conservazione previste dall’art. 86 sono classificati nella rispettiva categoria.

(5) Lo Stato, sia su richiesta del proprietario sia di propria iniziativa, attraverso l’amministratore del patrimonio forestale di proprietà pubblica, acquista prioritariamente i terreni del patrimonio forestale classificati nella categoria degli ecosistemi di elevato valore di conservazione.

Art. 87. (1) + Tutte le foreste incluse nel Catalogo nazionale degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti saranno designate aree protette di interesse nazionale, europeo o internazionale entro 2 anni dalla loro aggiunta, qualora non siano già designate tali al momento dell’inclusione.

Art. 87. (2) Gli ecosistemi esistenti di elevato valore di conservazione sono dichiarati tali e iscritti nel Catalogo nazionale degli ecosistemi rigorosamente protetti;

Art. 88. Regole di conservazione della biodiversità nella rinnovazione

(1) La rinnovazione delle foreste avviene prevalentemente per via naturale da seme, al fine di conservare la diversità genetica delle specie arboree.

(2) Nel caso della rinnovazione artificiale, la conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste costituiscono il principale mezzo per accrescerne la resilienza e sono assicurati mediante:

a) utilizzo delle risorse genetiche incluse nel Catalogo nazionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, che viene sottoposto a revisione;

b) promozione prioritaria delle specie autoctone;

c) utilizzo di provenienze adatte alle condizioni vegetative.

Art. 89. Garanzia della conservazione e del miglioramento della biodiversità delle foreste

(1) La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste si realizzano in conformità agli obiettivi di conservazione, in modo unitario a livello nazionale, sulla base delle misure di gestione approvate dalle norme tecniche.

(2) Gli obiettivi di conservazione per le foreste situate in aree naturali protette sono stabiliti dando priorità al mantenimento o al ripristino di uno stato di conservazione favorevole degli habitat naturali. Il piano di assestamento forestale di tali foreste è uno strumento di pianificazione per il conseguimento degli obiettivi delle aree naturali protette.

(3) Nel processo di assestamento delle foreste situate in aree naturali protette, le disposizioni dei piani di gestione oppure, secondo i casi, l’insieme delle misure minime di conservazione delle aree naturali protette con cui esse si sovrappongono hanno priorità rispetto alle disposizioni delle norme tecniche.

(4) I piani di assestamento forestale dei terreni del FFN compresi in aree naturali protette recepiscono e attuano le misure di gestione dei piani di gestione approvati, oppure le misure minime di conservazione in assenza di piani di gestione approvati, e si armonizzano mediante la classificazione in categorie funzionali specifiche e la definizione di soluzioni tecniche adeguate.

(5) I piani di assestamento forestale elaborati per le foreste situate in aree naturali protette costituiscono la base per l’erogazione, a fronte delle restrizioni imposte dalle misure previste dal comma (4), delle compensazioni relative all’applicazione delle misure di conservazione dei piani di gestione delle aree naturali protette; le compensazioni rappresentano il controvalore dei prodotti/servizi che i proprietari non raccolgono o di cui non beneficiano, secondo i casi.

Art. 89 (2) e (4) Il piano di assestamento forestale delle foreste situate in aree naturali protette ha come scopo principale la pianificazione per il conseguimento degli obiettivi delle aree naturali protette e recepirà le disposizioni del piano di gestione delle aree naturali protette, nonché le misure di conservazione previste per esse.

Art. 90. Comunità delle aree naturali protette che dipendono in modo essenziale dalla foresta

Nell’elaborazione dei piani di gestione delle aree naturali protette e nella definizione delle misure da essi previste si tiene conto della garanzia di accesso alle risorse forestali tradizionali per le comunità che dipendono in modo essenziale dalla foresta, come definite dalla presente legge.

Art. 90

Nell’elaborazione dei piani di gestione delle aree naturali protette e nella definizione delle misure da essi previste si terrà conto della garanzia di accesso alle risorse forestali tradizionali per le comunità che dipendono in modo essenziale dalla foresta, come definite dalla presente legge, affinché sia assicurato il fabbisogno locale di prodotti legnosi e non legnosi.

Art. 91. Trasferimento degli obblighi di conservazione della biodiversità

Il proprietario che intende trasferire il diritto di proprietà sui terreni del FFN classificati nella categoria degli ecosistemi di elevato valore di conservazione o situati in aree naturali protette è tenuto a informare l’acquirente degli obblighi relativi alla conservazione della biodiversità almeno 30 giorni prima del trasferimento del diritto di proprietà.

Sezione 7. Sorveglianza del FFN

Art. 92. Regole di organizzazione della sorveglianza

(1) La sorveglianza del FFN è svolta ai sensi della presente legge e ha lo scopo di prevenire, scoraggiare e contrastare gli atti dannosi per l’integrità del FFN e delle sue strutture, dei suoi beni e prodotti.

(2) Le misure di sorveglianza e sicurezza del FFN sono stabilite sulla base di un’analisi dei rischi elaborata dalle strutture di amministrazione del FFN o di prestazione dei servizi forestali e munita del parere della Guardia forestale e dell’Ispettorato di polizia della contea territorialmente competenti.

(3) I responsabili delle strutture di amministrazione del FFN o di prestazione dei servizi forestali elaborano il proprio regolamento di organizzazione della sorveglianza.

(4) Il modello quadro del regolamento di organizzazione della sorveglianza previsto dal comma (3), i criteri e le procedure per la realizzazione dell’analisi dei rischi sono approvati con decisione del Governo.

(5) La sorveglianza è assicurata dal personale forestale proprio della struttura di amministrazione. In casi giustificati, sulla base delle informazioni risultanti dall’analisi dei rischi, la struttura di amministrazione può assicurare la sorveglianza del patrimonio forestale anche mediante strutture specializzate autorizzate conformemente alla normativa specifica in materia di sorveglianza dei beni.

(6) La struttura di amministrazione del FFN è tenuta a garantire la continuità della sorveglianza del FFN di cui è responsabile.

(7) La sorveglianza può essere organizzata, secondo i casi, congiuntamente da più distretti forestali.

(8) Il responsabile della struttura di amministrazione del FFN risponde dell’inadempimento degli obblighi previsti dal comma (3).

(9) Le disposizioni della Legge n. 333/2003 sulla sorveglianza delle strutture, dei beni e dei valori e sulla protezione delle persone, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei successivi atti normativi, non si applicano alla realizzazione e all’attuazione delle misure di sorveglianza e sicurezza nel FFN.

(10) Le unità di polizia, secondo le competenze loro attribuite dalla legge, forniscono supporto specialistico per assicurare la sorveglianza del FFN.

Art. 92. (10) Le unità di polizia e di gendarmeria, secondo le competenze loro attribuite dalla legge, forniscono supporto specialistico per assicurare la sorveglianza del FFN.

Art. 92. + (11) È istituito il Piano verde per la protezione delle foreste, di seguito Piano verde, quale meccanismo di cooperazione interistituzionale pronto all’attivazione per prevenire, individuare, sanzionare e deferire alla giustizia, secondo i casi, gli atti che violano la legislazione forestale.

(12) L’Autorità stipulerà protocolli di collaborazione a livello centrale con tutte le autorità dello Stato competenti a partecipare alle azioni svolte nell’ambito del Piano verde

(13) Il Piano verde sarà collegato al SNUAU 112 e si attiverà chiamando il numero unico oppure su iniziativa di qualsiasi istituzione firmataria del protocollo.

(14) Nelle aree naturali protette dotate di strutture di amministrazione dedicate, la sorveglianza del FFN sarà svolta dal personale della struttura di amministrazione, mediante ranger, che beneficeranno del supporto delle unità di polizia e di gendarmeria

Art. 96 – Utilizzo di strumenti e tecnologie moderne di sorveglianza

(1) Per assicurare l’integrità del FFN, prevenire e contrastare le attività illegali, garantire la tracciabilità del legname raccolto nella foresta e acquisire le prove, gli amministratori del patrimonio forestale installano sistemi di videosorveglianza per i quali il periodo di conservazione delle immagini video è di almeno 3 mesi. I sistemi di videosorveglianza saranno collocati nei punti stabiliti sulla base dell’analisi dei rischi prevista dall’art. 92, comma (2).

(2) Le strutture di amministrazione del patrimonio forestale che utilizzano sistemi propri di videosorveglianza sono tenute a garantire l’accesso a tali sistemi e alle informazioni conservate su richiesta dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale, delle Guardie forestali, della Polizia e della Gendarmeria.

L’Autorità assicura il collegamento dei sistemi di monitoraggio installati dalle strutture di amministrazione del patrimonio forestale al sistema informativo integrato per le foreste.

(4) Il trattamento dei dati personali effettuato dagli enti che utilizzano le informazioni e i dati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza previsti dal comma (1) avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, nonché della legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati.

Art. 93. Obblighi generali del personale forestale con compiti di sorveglianza

(1) Il personale forestale con compiti di sorveglianza ha i seguenti obblighi generali durante il servizio:

a) conoscere i luoghi e i punti vulnerabili del patrimonio forestale sorvegliato, per prevenire atti che possano arrecargli pregiudizio;

b) sorvegliare le superfici del patrimonio forestale indicate nel regolamento di organizzazione della sorveglianza;

c) fermare e identificare le persone nei confronti delle quali esistono dati o indizi che abbiano commesso atti qualificabili come reati, illeciti amministrativi forestali o altri atti illeciti nel patrimonio forestale sorvegliato;

d) segnalare immediatamente alla polizia gli atti che possano arrecare pregiudizio al patrimonio forestale sorvegliato e prestare assistenza ogni volta che sia richiesta dagli organi incaricati delle indagini penali o dagli organi di polizia;

e) portare durante il servizio i mezzi di difesa, di protezione e l’armamento in dotazione e usare le armi soltanto nei casi e alle condizioni della Legge n. 295/2004 sul regime delle armi e delle munizioni, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni;

f) eseguire gli altri compiti affidatigli ai sensi del regolamento e del piano di sorveglianza;

g) effettuare pattugliamenti per prevenire gli incendi nelle zone e nei periodi a rischio e, in caso di incendio, allertare il distretto forestale e le altre istituzioni competenti per tali situazioni e intervenire immediatamente per circoscrivere e spegnere l’incendio.

h) adottare misure per individuare e conservare i mezzi di prova al momento dell’accertamento dei reati, fino all’arrivo del personale incaricato dei controlli o degli organi incaricati delle indagini penali.

(2) Il regolamento di organizzazione della sorveglianza elaborato ai sensi dell’art. 92, comma (3), deve comprendere almeno i seguenti obblighi del personale forestale con compiti di sorveglianza:

a) effettuare pattugliamenti e svolgere attività di prevenzione e contrasto dei reati e degli illeciti amministrativi che potrebbero compromettere l’integrità del FFN;

b) accertare l’inosservanza delle disposizioni di legge relative all’utilizzazione del legname e ai tagli non autorizzati;

c) effettuare pattugliamenti per prevenire gli incendi nelle zone e nei periodi a rischio e, in caso di incendio, allertare il distretto forestale e le altre istituzioni competenti a intervenire in tali situazioni;

d) adottare misure per prevenire e contrastare il deposito di rifiuti di qualsiasi tipo sui terreni del FFN;

e) adottare misure per garantire l’integrità del FFN contro l’occupazione o l’uso illegale dei terreni, la sottrazione di legname o di altri prodotti della foresta, la distruzione di costruzioni, impianti, cippi e colture, il danneggiamento di alberi, piantine e polloni, nonché qualsiasi atto illegale;

f) controllare la circolazione del materiale legnoso nel FFN di cui assicura la sorveglianza, per stabilire la provenienza e la legalità del trasporto di materiali legnosi;

g) determinare il pregiudizio arrecato al FFN sorvegliato e agire per individuare gli autori di tali atti.

(3) Qualora la sorveglianza del FFN sia assicurata anche da strutture specializzate, il regolamento di sorveglianza comprende anche i loro compiti.

Art. 93. c) Il personale forestale con compiti di sorveglianza non può fermare e identificare i cittadini

Art. 93. + richiedere immediatamente l’attivazione del Piano verde ogni volta che osserva atti che possano arrecare pregiudizio al FFN

Art. 94. Responsabilità della struttura di amministrazione del FFN

(1) La struttura di amministrazione che presta i servizi di sorveglianza risponde civilmente dei pregiudizi arrecati al terreno forestale oggetto del contratto di amministrazione/prestazione dei servizi di sorveglianza.

(2) I contratti di amministrazione/garanzia dei servizi di sorveglianza conterranno clausole che prevedono la responsabilità civile di cui al comma (1).

(3) In caso di danni accertati nel FFN di proprietà dello Stato o delle unità amministrativo-territoriali, l’amministratore/proprietario del terreno è tenuto a costituirsi parte civile in giudizio per il recupero del danno.

(4) In caso di valori non recuperati delle funzioni della foresta non realizzate, accertati sui terreni del FFN, la Guardia forestale territorialmente competente si costituisce parte civile in giudizio per recuperare il valore delle funzioni non realizzate.

Art. 94. Il personale forestale con compiti di sorveglianza non può avere la qualità di organo accertatore, non può effettuare controlli sulla circolazione e non può svolgere attività d’indagine per individuare gli autori di atti illeciti;

Art. 95. Responsabilità del personale con compiti di sorveglianza

(1) Il personale forestale con compiti di sorveglianza del FFN risponde patrimonialmente, ai sensi della Legge n. 53/2003 – Codice del lavoro, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, dei danni al FFN che sorveglia, causati da terzi o da atti propri, qualora non trasmetta una comunicazione scritta al distretto forestale non appena accerta l’esistenza dei danni.

(2) Il responsabile del distretto forestale è tenuto a informare le unità di polizia o le procure territorialmente competenti immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione scritta di cui al comma (1).

(3) Le azioni di responsabilità patrimoniale promosse nei confronti del personale forestale con compiti di sorveglianza del FFN per i danni arrecati al FFN sorvegliato, alle condizioni della presente legge, rientrano nella competenza per materia dei tribunali del lavoro.

(4) L’accertamento e la valutazione dei danni che comportano responsabilità patrimoniale sono effettuati dal personale forestale incaricato di funzioni di controllo mediante la descrizione delle mansioni o per delega, secondo i casi, sulla base di un verbale.

(5) Il controvalore dei danni accertati e valutati alle condizioni del comma (4) è riscosso dal distretto forestale che assicura l’amministrazione/i servizi forestali e ha le destinazioni previste dalla presente legge.

(6) Per i terreni del FFN presi in sorveglianza dal distretto forestale sulla base degli atti di accertamento di cui all’art. 31, comma (3), e per i quali non sono stati stipulati contratti di amministrazione o di servizi forestali minimi, gli importi riscossi a titolo di risarcimento che, ai sensi della presente legge, dovrebbero essere attribuiti al proprietario della foresta in cui si è verificato il danno costituiscono entrate del fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale e sono utilizzati, su richiesta, dal distretto forestale che assicura l’amministrazione/i servizi forestali.

(7) Il trasferimento degli importi previsti dai commi (5) e (6) che, ai sensi della presente legge, spettano ai proprietari/detentori a qualsiasi titolo del patrimonio forestale è effettuato dal distretto forestale entro 30 giorni dalla loro riscossione.

Art. 96. Utilizzo di strumenti e tecnologie moderne di sorveglianza

(1) Per assicurare l’integrità del FFN, prevenire e contrastare le attività illegali, garantire la tracciabilità del legname raccolto nella foresta e acquisire le prove, gli amministratori del patrimonio forestale installano sistemi di videosorveglianza per i quali il periodo di conservazione delle immagini video è di almeno 3 mesi. I sistemi di videosorveglianza saranno collocati nei punti stabiliti sulla base dell’analisi dei rischi prevista dall’art. 92, comma (2).

(2) Le strutture di amministrazione del patrimonio forestale che utilizzano sistemi propri di videosorveglianza sono tenute a garantire l’accesso a tali sistemi e alle informazioni conservate su richiesta dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale, delle Guardie forestali, della Polizia e della Gendarmeria.

(3) L’Autorità assicura il collegamento dei sistemi di monitoraggio installati dalle strutture di amministrazione del patrimonio forestale al sistema informativo integrato per le foreste.

(4) Il trattamento dei dati personali effettuato dagli enti che utilizzano le informazioni e i dati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza previsti dal comma (1) avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE, nonché della legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati.

Art. 96. (1) Il personale forestale con compiti di sorveglianza del FFN risponde patrimonialmente, ai sensi del Codice del lavoro, dei danni arrecati al FFN che sorveglia qualora non richieda immediatamente, al momento dell’accertamento, l’attivazione del Piano verde

Art. 96. (2) Il responsabile del distretto forestale è tenuto a informare immediatamente tutte le strutture partner del Piano verde della ricezione di rapporti interni o petizioni riguardanti la violazione della legislazione forestale e la condotta del personale forestale.

Sezione 8. Prevenzione e spegnimento degli incendi

Art. 97. Obblighi relativi alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi

(1) I proprietari dei terreni del FFN, delle fasce forestali di protezione e dei terreni degradati esterni al FFN sui quali sono stati realizzati interventi di imboschimento, nonché i distretti forestali che ne assicurano i servizi forestali o l’amministrazione, sono tenuti ad applicare e rispettare le norme specifiche di prevenzione e protezione dagli incendi, approvate con ordine del responsabile dell’Autorità.

(2) La persona fisica che osserva un incendio forestale è tenuta a compiere ogni azione per informare le autorità, anche chiamando il numero unico di emergenza 112, e ad adottare, secondo le proprie possibilità, misure per limitare e spegnere l’incendio.

Art. 97. (1) Il periodo di conservazione delle registrazioni effettuate dai sistemi di videosorveglianza del FFN è di almeno 6 mesi;

Art. 97. (2) Le strutture di amministrazione del patrimonio forestale che utilizzano sistemi propri di monitoraggio video sono tenute a garantire in permanenza a tutte le autorità coinvolte nel Piano verde l’accesso in diretta ai dati e l’accesso alle informazioni conservate.

Sezione 9. Prodotti della foresta

Art. 98. Prodotti della foresta

(1) Ai sensi della presente legge, i prodotti specifici del FFN sono il legname, i prodotti legnosi assimilati al legname e i prodotti non legnosi.

(2) Il legname è costituito da:

a) prodotti principali, derivanti dai tagli di rinnovazione delle foreste;

b) prodotti secondari, derivanti dai tagli di cura e trattamento dei popolamenti;

c) prodotti accidentali, derivanti dall’azione di fattori biotici e abiotici destabilizzanti;

d) prodotti straordinari;

(3) I prodotti legnosi assimilati al legname sono: alberi e arbusti ornamentali, alberi di Natale, salice da intreccio, piantine e diversi prodotti in legno.

(4) Ai sensi della presente legge, i prodotti non legnosi specifici del FFN sono costituiti da:

a) frutti di bosco;

b) semi forestali;

c) tartufi e altri funghi commestibili della flora spontanea presente al suo interno;

d) piante medicinali e aromatiche presenti al suo interno;

e) resina;

f) altri prodotti.

(5) I prodotti non legnosi sono raccolti con il consenso dell’amministratore nel caso del FFN di proprietà pubblica, oppure del proprietario negli altri casi.

Art. 99. Sostegno alle comunità dipendenti dai prodotti della foresta

(1) Le comunità locali dipendenti dalla foresta sono comunità locali tradizionali che dipendono in larga misura dalle risorse offerte dalla foresta per assicurare la sussistenza, preservare l’identità culturale o migliorare la propria situazione economica e sociale, e soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) dipendenza dalle risorse forestali;

b) fattibilità dell’approvvigionamento di risorse forestali da altre zone;

c) attività tradizionali legate al lavoro nella foresta o alla lavorazione del legno;

d) la raccolta delle risorse non contribuisce al degrado delle foreste.

(2) Gli indicatori di designazione e le procedure di individuazione delle comunità dipendenti dalla foresta definite al comma (1) e dei terreni forestali da cui esse dipendono sono stabiliti mediante una metodologia approvata con decisione del Governo.

(3) È vietata la cessione del diritto di raccolta dei prodotti non legnosi per le foreste di proprietà pubblica che offrono risorse forestali di base alle comunità locali dipendenti dalla foresta. I proprietari/amministratori del FFN di proprietà pubblica sono tenuti a concedere alle comunità dipendenti dalla foresta l’accesso gratuito per il consumo proprio dei prodotti non legnosi della foresta previsti dall’art. 98, comma (4), lettere c)–f), nel rispetto delle condizioni legali di raccolta.

(4) La valorizzazione del legname del FFN di proprietà pubblica da cui dipendono le comunità locali dipendenti dalla foresta e l’acquisto di servizi da parte degli amministratori del FFN di proprietà pubblica dello Stato o delle rispettive unità amministrativo-territoriali devono contribuire allo sviluppo socioeconomico delle comunità locali definite al comma (1).

(5) I beneficiari previsti dall’art. 2, comma (1), della Legge n. 33/1996 sul ripristino di alcuni diritti economici degli abitanti dei Monti Apuseni, ripubblicata, sono considerati comunità locali dipendenti dalla foresta e beneficiano dei diritti riconosciuti a tali comunità.

Art. 99. Il potenziale dei prodotti non legnosi è disciplinato dal piano di assestamento forestale.

Sezione 10. Utilizzazione del legname

Art. 100. Attestazione degli operatori economici che effettuano l’utilizzazione del legname

(1) L’utilizzazione del legname comprende tutte le fasi tecnologiche/i processi applicati per ottenere assortimenti di legname grezzo.

(2) L’utilizzazione del legname è effettuata da persone giuridiche munite di attestazione.

(3) L’attestazione delle persone giuridiche per l’attività di utilizzazione del legname è rilasciata dalla Commissione di attestazione operante nell’ambito dell’associazione datoriale e professionale del settore forestale riconosciuta a livello nazionale. La Commissione di attestazione opera sulla base del Regolamento relativo all’approvazione dei criteri e della procedura di attestazione/rinnovo dell’attestazione, all’organizzazione, al funzionamento e alla composizione della commissione di attestazione degli operatori economici per l’utilizzazione del legname, approvato con ordine del responsabile dell’Autorità.

(4) I criteri di attestazione/rinnovo dell’attestazione sono:

a) impiego di personale specializzato, ossia diplomati dell’istruzione superiore di lunga durata con diploma di laurea, integrato, secondo i casi, da master/dottorato in scienze ingegneristiche nel settore forestale, oppure diplomati dell’istruzione superiore di breve durata a indirizzo tecnico con qualifiche nel settore forestale, purché possiedano una formazione specialistica forestale attestata dal diploma di un percorso di istruzione riconosciuto in Romania;

b) possesso di macchinari specifici per l’esecuzione dei lavori di utilizzazione forestale, ossia trattore articolato, trattore anche articolato con braccio idraulico e pinza, trattore anche articolato con braccio idraulico e pinza supplementare per fissare il carico, trattore anche articolato con semirimorchio e braccio idraulico con pinza, impianto a fune mobile, trattore universale anche cingolato attrezzato per lavori forestali, trattore universale anche cingolato attrezzato per lavori forestali con lama e verricello, macchine multifunzionali e tiro con due animali da soma.

(5) In deroga al comma (2), l’utilizzazione del legname può essere effettuata anche senza attestazione nei seguenti casi:

a) dai proprietari del patrimonio forestale, persone giuridiche e fisiche, che possono utilizzare dalla propria proprietà un volume fino a 20 m³/anno/terreno forestale di proprietà, nonché dalle persone fisiche appartenenti alle forme associative previste dall’art. 8, comma (1).

b) nell’utilizzazione del legname delle particelle sottoposte a sfolli;

c) negli interventi di emergenza in caso di calamità nell’alveo di magra dei fiumi o sulle superfici delle opere idrauliche, al fine di prevenire le inondazioni, nonché negli interventi di emergenza per liberare le infrastrutture di trasporto;

d) dall’Agenzia nazionale per il miglioramento fondiario, al fine di assicurare l’acqua raccolta attraverso i sistemi di prosciugamento e drenaggio e scaricata nei corpi ricettori mediante canali aperti nella zona fra argine e sponda, oppure per assicurare l’adduzione dell’acqua dalla stazione di pompaggio principale attraverso i canali aperti realizzati;

e) nell’esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione sui terreni dotati di opere di miglioramento fondiario, ossia impianti di irrigazione, prosciugamento o contrasto dell’erosione del suolo, secondo i casi, comprese le relative zone di protezione.

f) per prevenire il deterioramento degli elementi delle infrastrutture stradali e ferroviarie e per assicurare la circolazione stradale e ferroviaria.

Art. 101. Impatto dell’utilizzazione del legname sugli ecosistemi forestali

(1) Nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività di utilizzazione del legname si persegue la riduzione dell’impatto, espresso in termini di durata e intensità, sull’ecosistema forestale.

(2) Le istruzioni relative all’approvazione dei criteri specifici dell’impatto dell’utilizzazione del legname nelle aree naturali protette e dei termini, delle modalità e dei periodi di concentramento, esbosco e trasporto del materiale legnoso sono approvate con ordine del responsabile dell’Autorità.

(3) I criteri specifici dell’impatto dell’utilizzazione del legname nelle aree naturali protette sono:

a) per la valutazione ai fini dell’utilizzazione dei popolamenti del FFN e della vegetazione forestale esterna a esso, situati nelle aree naturali protette, a livello di unità di produzione, necessari al mantenimento/miglioramento dello stato di conservazione delle specie/degli habitat, nonché degli altri elementi naturali/del patrimonio naturale presenti nei popolamenti per i quali è stata designata l’area naturale protetta;

b) per lo svolgimento dell’attività di utilizzazione forestale nelle aree naturali protette, che saranno inseriti nell’autorizzazione all’utilizzazione forestale, al fine di mantenere/migliorare lo stato di conservazione delle specie/degli habitat, nonché degli altri elementi naturali/del patrimonio naturale presenti nei popolamenti per i quali è stata designata l’area naturale protetta;

Art. 102. Autorizzazione all’utilizzazione

(1) L’utilizzazione del legname avviene sulla base dell’autorizzazione all’utilizzazione/del verbale di inventario registrata/registrato nel sistema informatico integrato e rilasciata/rilasciato, secondo i casi, dal distretto che assicura l’amministrazione o i servizi forestali oppure dal personale forestale previsto dall’art. 35.

(2) Nelle aree naturali protette, le autorizzazioni all’utilizzazione/il verbale di inventario devono comprendere le condizioni ambientali specifiche per lo svolgimento dell’attività di utilizzazione forestale e le misure per il suo monitoraggio.

(3) Il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione/del verbale di inventario avviene alle condizioni delle Istruzioni relative ai termini, alle modalità e ai periodi di concentramento, esbosco e trasporto del materiale legnoso, approvate con ordine del responsabile dell’Autorità.

(4) Al titolare dell’autorizzazione all’utilizzazione è vietato iniziare l’utilizzazione del legname prima della consegna della particella di taglio.

(5) È vietato tagliare o estrarre con qualsiasi mezzo alberi non destinati all’estrazione secondo l’autorizzazione all’utilizzazione/il verbale di inventario.

(6) I titolari delle autorizzazioni all’utilizzazione/del verbale di inventario sono direttamente responsabili dei pregiudizi arrecati nel cantiere di utilizzazione del legname.

Art. 103. Marcatura degli alberi

(1) Gli alberi destinati al taglio sono inventariati e, in funzione della natura del taglio, marcati, secondo i casi, con dispositivi speciali di marcatura, conformemente al regolamento previsto dal comma (4). Per i lavori di trattamento e cura dei popolamenti fino a 30 anni di età non si utilizzano dispositivi speciali di marcatura;

(2) I dispositivi speciali di marcatura sono utilizzati anche dal personale con compiti di controllo per marcare le ceppaie degli alberi tagliati illegalmente.

(3) Ai dispositivi speciali di marcatura si applica il regime giuridico dei marchi e dei sigilli.

(4) La forma e le modalità di utilizzo dei dispositivi speciali di marcatura, nonché le modalità di marcatura degli alberi o di lotti di alberi, sono stabilite mediante un regolamento approvato con ordine del responsabile dell’Autorità.

(5) I dispositivi speciali di marcatura sono utilizzati soltanto dal personale autorizzato.

(6) Il personale autorizzato all’uso del dispositivo speciale di marcatura è tenuto a non utilizzarlo per scopi o in luoghi diversi da quelli previsti nell’incarico di marcatura rilasciato, né dopo la scadenza del termine indicato nell’incarico.

(7) Per la marcatura degli alberi possono essere utilizzati anche altri sistemi di marcatura sulla base del regolamento previsto dal comma (4).

(8) Il regolamento previsto dal comma (4) può stabilire, per zone pilota, anche modalità di prelievo degli alberi senza l’uso di dispositivi speciali di marcatura.

Art. 103. (1) L’utilizzazione del legname avviene sulla base dell’autorizzazione all’utilizzazione registrata nel sistema informatico integrato e rilasciata dall’Autorità attraverso il servizio di regolamentazione.

Art. 103. (6) I titolari delle autorizzazioni all’utilizzazione sono direttamente responsabili dei pregiudizi arrecati nel cantiere di utilizzazione del legname, lungo i percorsi di esbosco del materiale legnoso e nel piazzale di primo deposito;

Art. 104. Rischio normale e pregiudizi associati all’utilizzazione del legname

(1) Il volume degli alberi danneggiati o distrutti dal processo tecnologico di utilizzazione del legname non può superare l’equivalente del 3% del volume autorizzato per l’utilizzazione.

(2) Il danneggiamento o la distruzione di alberi per un volume inferiore a quello previsto dal comma (1) rappresenta un rischio normale dell’utilizzazione del legname, non costituisce danno alla foresta e non è sanzionato in via amministrativa o penale, secondo i casi.

(3) Se nel processo di utilizzazione sono colpiti alberi per un volume superiore al limite stabilito dal comma (1), essi costituiscono danno alla foresta.

(4) La copertura dei rischi relativi ai pregiudizi causati dall’utilizzazione del legname al suolo, alle strade forestali, alle opere d’arte e alle sponde dei corsi d’acqua, alla distruzione o al danneggiamento della rinnovazione utilizzabile, nonché degli alberi non destinati all’utilizzazione, oltre i limiti ammessi dalle istruzioni previste dall’art. 101, comma (2), è assicurata mediante copertura del rischio presso assicuratori autorizzati oppure mediante versamento, da parte del contraente dell’utilizzazione del legname, di una cauzione pari al 5% del valore del contratto sul conto del proprietario/amministratore, prima del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione.

(5) Il titolare dell’autorizzazione all’utilizzazione è tenuto a notificare al distretto forestale i pregiudizi derivanti dal rischio normale dell’attività di utilizzazione subiti dagli alberi non destinati all’estrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi; in caso contrario, il titolare dell’autorizzazione risponde in via amministrativa o penale, secondo i casi.

Art. 104. + L’Autorità provvederà a sperimentare e adottare entro un massimo di 3 anni una moderna tecnologia digitale per la marcatura degli alberi.

L’abbandono degli attuali dispositivi avverrà contestualmente all’introduzione della nuova tecnologia

Arti.105. Piazzali di primo deposito e accesso alle particelle di taglio

(1) Per l’utilizzazione del legname, nei cantieri si utilizzano vie di esbosco e si allestiscono piazzali di primo deposito e strutture necessarie ai lavori di utilizzazione, conformemente alle disposizioni delle Istruzioni relative ai termini, alle modalità e ai periodi di concentramento e trasporto del legname, approvate con ordine del responsabile dell’Autorità.

(2) L’esbosco del legname attraverso terreni appartenenti ad altri proprietari avviene dietro pagamento della servitù di passaggio e, secondo i casi, dei risarcimenti stabiliti d’intesa fra le parti o in giudizio.

(3) Il contenuto quadro del capitolato per le aste/le negoziazioni organizzate per la vendita del legname di proprietà pubblica comprende informazioni sulla garanzia delle condizioni di accesso al legname offerto in vendita, con indicazione della parte responsabile delle attività necessarie a ottenere tale diritto.

Art. 105. (1) Il volume degli alberi danneggiati o distrutti dal processo tecnologico di utilizzazione del legname non può superare l’equivalente dell’1% del volume autorizzato per l’utilizzazione.

Art. 105. (4) Il valore della cauzione per la copertura dei rischi causati dall’utilizzazione forestale rappresenta almeno il 10% del valore del contratto;

Art. 105. (5) È obbligatorio notificare al distretto forestale entro 24 ore i pregiudizi derivanti dal rischio normale dell’attività di utilizzazione subiti dagli alberi non destinati all’estrazione;

Sezione 11. Provenienza e circolazione del legname

Art. 106. Provenienza del legname

(1) La provenienza del legname, intesa come porzione di terreno geograficamente localizzata, è certificata sulla base dei documenti legalmente approvati inseriti nel sistema informatico integrato.

(2) Gli obblighi dell’operatore e dei commercianti relativi alla provenienza del legname e alla tracciabilità dei materiali legnosi sono disciplinati dalla decisione prevista dall’art. 20, comma (1).

Art. 107. Trasporto dei materiali legnosi

(1) Il legname/i materiali legnosi sono trasportati soltanto se accompagnati dal documento di accompagnamento dei materiali legnosi, registrato nel sistema informatico integrato per le foreste, dal quale risulti la loro provenienza legale. Il documento di accompagnamento dei materiali legnosi è un documento soggetto a regime speciale.

(2) È vietato il trasporto con qualsiasi mezzo di materiali legnosi non accompagnati dai documenti previsti dal comma (1), oppure dai quali non risulti la loro provenienza legale.

(3) Sono vietati la ricezione, il deposito, la lavorazione e la commercializzazione di materiali legnosi privi del documento di accompagnamento previsto dal comma (1), oppure dal quale non risulti la loro provenienza legale.

Sezione 12. Immissione sul mercato del legname

Art. 108. Immissione sul mercato del legname

(1) Il prelievo del legname e la sua immissione sul mercato avvengono alle condizioni della presente legge .

(2) L’immissione del legname sul mercato avviene nel piazzale di primo deposito, definito come luogo geograficamente localizzato, registrato nel sistema informativo integrato per le foreste, in cui si conclude l’utilizzazione del legname e si assicura il soddisfacimento delle condizioni necessarie previste dalle norme di cui all’art. 20, comma (1).

(3) La misurazione del legname/dei materiali legnosi avviene al momento del carico per il trasporto, ai sensi della decisione prevista dall’art. 20, comma (1).

(4) La valutazione quantitativa dei materiali legnosi è effettuata mediante i metodi inclusi nelle norme previste dall’art. 20, comma (1), e mediante altri metodi che utilizzano tecnologie moderne, approvati dall’Autorità.

Art. 109. Regole di valorizzazione del legname

(1) La valorizzazione del legname dei terreni del FFN di proprietà pubblica avviene conformemente al regolamento di valorizzazione approvato con decisione del Governo e tiene conto dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione superiore del legname;

b) sostegno allo sviluppo rurale attraverso la lavorazione locale del legname;

c) priorità nell’assegnazione delle risorse di materiali legnosi provenienti dalle foreste di proprietà pubblica necessarie al riscaldamento delle abitazioni;

d) garanzia delle condizioni concorrenziali sul mercato del legname;

e) trasparenza della commercializzazione del legname e dei materiali legnosi;

f) minimizzazione dell’impatto dell’utilizzazione del legname secondo i criteri previsti dall’art. 102;

g) creazione delle condizioni di sviluppo e stabilità per il settore delle utilizzazioni mediante contratti quadro pluriennali per la prestazione di servizi di utilizzazione.

h) fornitura prioritaria di legname ai produttori dell’industria del mobile, proveniente dalle foreste di proprietà pubblica dello Stato, sotto forma di legname abbattuto e allestito, sulla base del fabbisogno annuo stimato. Essi hanno diritto di prelazione nell’acquisto del legname, a parità di offerta di prezzo e di condizioni di vendita.

(2) I produttori attestati dell’industria del mobile possono stipulare con gli amministratori del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato contratti quadro pluriennali, per un periodo massimo di 5 anni, sulla base di una procedura disciplinata dal Regolamento di valorizzazione previsto dal comma (1), per gli assortimenti di tondame da trancia e tondame da sega delle specie rovere, farnia, ciliegio e acero montano.

(3) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50% del legname raccolto nel patrimonio forestale di proprietà pubblica è valorizzato come legname abbattuto e allestito.

(4) Dal 1 gennaio 2030, almeno il 70% del legname raccolto nel patrimonio forestale di proprietà pubblica è valorizzato come legname abbattuto e allestito.

(5) Gli amministratori del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato previsti dall’art. 32, commi (1) e (6), oppure i proprietari/amministratori del patrimonio forestale di proprietà pubblica dell’unità amministrativo-territoriale sono tenuti ad adottare misure per rispettare le disposizioni dei commi (3) e (4).

Art. 110. Limitazione del volume di legname acquistato

Un’impresa economica/un gruppo di imprese economiche collegate non può acquistare/lavorare più del 30% del volume di un assortimento di legname di ciascuna specie, stabilito come media degli ultimi 3 anni sulla base degli atti di valutazione del legname autorizzato all’utilizzazione ed effettivamente utilizzato a livello nazionale, indipendentemente dalla forma di proprietà.

Art. 110. + La valorizzazione mediante vendita dei prodotti legnosi e non legnosi specifici del FFN sarà posta nella competenza esclusiva di una struttura commerciale indipendente dall’Autorità, che renderà operativa la Borsa dei prodotti della foresta.

La sua istituzione e il Regolamento di funzionamento e valorizzazione saranno approvati con decisione del Governo.

Art. 111. Valorizzazione superiore del legname

(1) Ai sensi della presente legge, per valorizzazione superiore del legname si intende la sua valorizzazione in prodotti durevoli, adatti all’uso a cascata del legno e di elevato valore socioeconomico e ambientale.

(2) Lo Stato incoraggia, mediante politiche di appalto pubblico e strumenti economici, l’uso del legno nelle costruzioni, almeno per gli edifici e le infrastrutture appartenenti al demanio pubblico.

(3) Lo Stato incoraggia, mediante politiche pubbliche e strumenti economici, l’uso energetico efficiente della risorsa legno.

Sezione 13. Accessibilità del FFN

Art. 112. Miglioramento dell’accessibilità del FFN

(1) L’aumento del grado di accessibilità dei terreni del FFN, parte integrante della Strategia nazionale per le foreste, costituisce una condizione di base della gestione sostenibile delle foreste, nel rispetto delle disposizioni dei piani di gestione approvati nel caso delle aree naturali protette.

(2) Le strade forestali carrabili sono vie di trasporto tecnico di utilità privata utilizzate per la gestione delle foreste, lo svolgimento delle attività di caccia e pesca sportiva e gli interventi in caso di guasti, calamità o disastri; sono chiuse alla circolazione pubblica e servono anche all’accesso dei proprietari ai propri terreni.

(3) Le condizioni di accesso sono esposte su appositi cartelli all’ingresso della strada forestale.

(4) Il miglioramento dell’accessibilità del FFN è realizzato, insieme ad altre fonti di finanziamento, mediante la costituzione e l’utilizzo del Fondo per l’accessibilità delle foreste.

(5) Il Fondo per l’accessibilità delle foreste è costituito dalle seguenti fonti:

a) dal 5 al 20% del valore del legname venduto e incassato, proveniente da prodotti principali e accidentali I, calcolato in base al prezzo medio di un metro cubo di legname in piedi;

b) l’importo spettante all’amministratore del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato, stabilito ai sensi dell’art. 46, comma (1), lettera b).

(6) La percentuale prevista dal comma (5), lettera a), è approvata dall’amministratore/proprietario del patrimonio forestale.

(7) In deroga all’art. 6 della Legge n. 56/2010 sull’accessibilità del patrimonio forestale nazionale, ripubblicata, il fondo per l’accessibilità delle foreste è utilizzato anche per lo sviluppo delle infrastrutture di deposito dei materiali legnosi necessarie alla valorizzazione superiore del legname, ossia per:

a) progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di depositi per materiali legnosi, compresi i lavori di ammodernamento dei depositi esistenti, nonché la loro dotazione di beni strumentali;

b) acquisto di terreni da parte degli amministratori del FFN di proprietà pubblica dello Stato, in nome dello Stato, per creare nuovi depositi di materiali legnosi; i terreni acquistati sono inclusi nel FFN.

c) acquisto di macchinari per la costruzione e la manutenzione delle strade forestali;

d) lavori di manutenzione delle strade forestali esistenti.

Art. 112. (5) a) La percentuale destinata alla costituzione del fondo per l’accessibilità proveniente dal valore del legname venduto e incassato è del 5%;

Art. 113. Progettazione e costruzione delle strade forestali

(1) La progettazione e la costruzione delle strade forestali si basano su principi che rispettano l’inserimento nel paesaggio e non compromettono la qualità dell’acqua, del suolo e degli habitat.

(2) La progettazione delle strade forestali è effettuata da persone fisiche o giuridiche attestate sulla base di una metodologia.

(3) La metodologia, i criteri di attestazione e la commissione di attestazione sono stabiliti con ordine del responsabile dell’Autorità, previa consultazione delle associazioni professionali del settore.

(4) La costruzione delle strade forestali avviene soltanto dopo l’approvazione del cambiamento della categoria d’uso forestale, alle condizioni previste dall’art. 47.

(5) Gli studi di fattibilità per lo sviluppo della rete di strade forestali sono realizzati in coordinamento con quelli per le opere di sistemazione dei torrenti.

Art. 114. Manutenzione e utilizzo delle strade forestali

(1) La manutenzione e la riparazione delle strade forestali sono responsabilità del proprietario oppure, per le strade forestali situate nel patrimonio forestale di proprietà dello Stato, dell’amministratore, nel rispetto delle norme approvate con ordine del responsabile dell’Autorità.

(2) I detentori delle strade forestali che non appartengono allo Stato possono adottare propri regolamenti di utilizzo e trasporto su tali strade, nel rispetto delle disposizioni degli art. 58 e 59.

Art. 114. (2) I detentori delle strade forestali che non appartengono allo Stato possono adottare propri regolamenti di utilizzo e trasporto su tali strade senza compromettere l’accesso a fini ricreativi o le proprietà confinanti.

Art. 114. + Le strade temporanee di utilizzazione (vie di concentramento o di esbosco) saranno pianificate durante l’elaborazione del piano di assestamento forestale e incluse in esso. Sarà inoltre effettuata una valutazione appropriata per la realizzazione di tali strade temporanee.

Art. 115. Opere di sistemazione dei torrenti

Le opere di sistemazione dei torrenti nel FFN sono di interesse nazionale e di pubblica utilità.

Titolo IV. Sviluppo del FFN e della vegetazione forestale esterna al FFN

Art. 116. Programma nazionale di imboschimento

(1) Lo sviluppo del FFN e l’estensione delle superfici forestali costituiscono un obbligo dello Stato e una priorità nazionale, al fine di assicurare l’equilibrio ecologico a livello locale, nazionale e globale, e si realizzano mediante il Programma nazionale di imboschimento.

(2) Il Programma nazionale di imboschimento previsto dal comma (1) è approvato con decisione del Governo, su proposta dell’Autorità.

(3) Il Programma nazionale di imboschimento previsto dal comma (1) è attuato mediante interventi di imboschimento dei terreni esterni al FFN per migliorare le condizioni ambientali e ottimizzare il paesaggio, assicurare e aumentare i raccolti agricoli, prevenire e contrastare l’erosione del suolo e proteggere le vie di comunicazione, gli argini e le sponde, le località e le strutture economiche, sociali e strategiche.

(4) Romsilva, in nome dello Stato romeno, può acquistare terreni affinché aumenti la superficie del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato.

(5) Il finanziamento delle azioni previste dai commi (3) e (4) è assicurato dal fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale, dal fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste, da fondi europei, da fondi del bilancio dello Stato e da fondi propri di Romsilva.

Art. 117. Fasce forestali di protezione

(1) L’Autorità assicura la realizzazione continuativa del Sistema nazionale delle fasce forestali di protezione, che comprende le fasce forestali di protezione esistenti e quelle create con fondi pubblici.

(2) La realizzazione del Sistema nazionale delle fasce forestali di protezione costituisce un obiettivo di pubblica utilità.

(3) I lavori di creazione delle fasce forestali di protezione sono eseguiti sulla base degli studi tecnico-economici previsti dall’art. 7, comma (3), della Legge n. 289/2002, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 7, commi (4) e (6)–(8), della stessa legge, senza necessità di ottenere altri pareri/approvazioni/autorizzazioni/consensi.

Art. 118. Imboschimento dei terreni a destinazione agricola

La creazione di piantagioni con specie forestali e di fasce forestali di protezione sui terreni a destinazione agricola può avvenire con qualsiasi specie legnosa forestale adatta alle condizioni locali che raggiunga almeno 5 m a maturità, compresi gli arbusti forestali.

Art. 119. Imboschimento dei terreni degradati

(1) L’imboschimento dei terreni agricoli degradati è di pubblica utilità e di interesse nazionale.

(2) I terreni agricoli degradati di proprietà privata che saranno migliorati mediante imboschimento costituiranno terreni agricoli a uso agroforestale. Il proprietario dei terreni degradati privati può optare per la loro inclusione nel FFN, nel qual caso viene modificata la categoria d’uso del terreno.

Titolo V. Regimi di sostegno

Capitolo I. Sostegno alla fornitura dei servizi ecosistemici

Art. 120. Sistemi di finanziamento dei servizi ecosistemici

(1) La creazione delle condizioni per fornire servizi ecosistemici superiori al livello dei servizi ecosistemici minimi, come definiti dall’art. 24, è sostenuta mediante sistemi di finanziamento.

(2) Il sistema dei pagamenti compensativi è destinato ai proprietari di foreste per compensare gli svantaggi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla garanzia dei servizi ecosistemici minimi, creati dall’imposizione obbligatoria di restrizioni conseguenti all’assunzione, da parte delle autorità pubbliche, dell’attuazione di un regime di conservazione della biodiversità/fornitura di servizi ecosistemici.

(3) Il sistema di sovvenzionamento è un sistema di finanziamento volto a incentivare i proprietari di foreste a conseguire obiettivi ulteriori rispetto alla garanzia dei servizi ecosistemici minimi, oppure a incentivare il raggiungimento dei servizi minimi nel caso delle piccole proprietà.

(4) Il sistema regolamentato di pagamento dei servizi ecosistemici è realizzato alimentando il Fondo per l’ambiente mediante un sistema di tassazione dei beneficiari diretti dei servizi ecosistemici forniti in modo specifico da determinate superfici forestali. Tali fondi sono utilizzati, con destinazione vincolata, per il pagamento delle funzioni di protezione individuate dai piani di assestamento forestale ai sensi dell’art. 121.

(5) Il sistema di scambio dei servizi ecosistemici forniti a beneficiari diretti mediante contratti di fornitura si basa sul rapporto di mercato fra due soggetti privati, uno dei quali si impegna a fornire servizi ecosistemici e l’altro a pagarne la fornitura.

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Art. 121. Regolamentazione della produzione forestale per il finanziamento dei servizi ecosistemici

Per le superfici incluse in piani di assestamento forestale, il livello minimo di regolamentazione della produzione forestale è stabilito in conformità ai requisiti del gruppo funzionale II, in accordo con le disposizioni delle norme tecniche per l’assestamento delle foreste.

Art. 122. Sostegno ai proprietari di foreste

(1) Lo Stato sostiene la gestione delle foreste mediante incentivi e compensazioni finanziarie per i proprietari di terreni del FFN, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

(2) La metodologia relativa ai regimi di finanziamento e alle modalità di attuazione e controllo è approvata con decisione del Governo, su proposta dell’Autorità.

Capitolo II. Fondi speciali

Art. 123. Fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste

(1) Gli amministratori dei terreni del FFN di proprietà dello Stato e gli altri proprietari di terreni del FFN sono tenuti a istituire il fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste, produttivo di interessi, non imponibile, fiscalmente deducibile e soggetto al regime delle riserve fiscali. Il fondo è a disposizione e sul conto dell’amministratore o del prestatore di servizi forestali.

(2) Il fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste previsto dal comma (1) è costituito dalle seguenti fonti:

a) controvalore del terreno definitivamente escluso dal FFN di proprietà pubblica dello Stato, qualora non sia offerto un terreno in compensazione;

b) controvalore della perdita di accrescimento determinata dall’utilizzazione del legname prima dell’età di utilizzabilità sui terreni definitivamente esclusi o temporaneamente occupati nel FFN di proprietà pubblica dello Stato;

c) 30% dell’importo del canone per l’occupazione temporanea dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato;

d) controvalore dei risarcimenti per i danni arrecati al FFN di proprietà pubblica;

e) 100% dell’importo dei risarcimenti per i danni arrecati al FFN di proprietà privata;

f) 10–25% del valore del legname venduto, proveniente da prodotti principali e accidentali I, per i terreni di proprietà pubblica dello Stato; la percentuale annuale, nel caso dei prodotti principali, è stabilita da Romsilva, rispettivamente dall’INCDS e dalla RAPPS attraverso il proprio distretto forestale;

g) 10–25% del valore del legname autorizzato all’utilizzazione, proveniente da prodotti principali e accidentali I, calcolato in base al prezzo medio di un metro cubo di legname, per le altre forme di proprietà; la percentuale annuale, nel caso dei prodotti principali, è stabilita dai distretti forestali d’intesa con il proprietario;

h) importi corrispondenti alle spese di insediamento/reinsediamento della vegetazione forestale per i terreni oggetto di compensazione/occupazione temporanea, nonché alle spese necessarie fino alla chiusura del popolamento per i terreni del FFN;

i) importi corrispondenti al controvalore degli effetti determinati dalle funzioni di protezione, ecologiche e sociali delle foreste;

j) importi risultanti dalla situazione descritta nell’art. 22, comma (3);

k) stanziamenti del bilancio dello Stato.

(3) Il fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste previsto dal comma (1) è utilizzato per:

a) rinnovazione delle superfici sottoposte a tagli;

b) imboschimento dei terreni privi di copertura registrati nel piano di assestamento forestale o acquisiti ai fini dell’imboschimento;

c) reinsediamento della foresta sui terreni temporaneamente occupati nel FFN;

d) interventi di sostegno e cura della rinnovazione naturale e artificiale e di cura dei giovani impianti esistenti;

e) interventi sulle risorse genetiche forestali iscritte nel Catalogo nazionale dei materiali di base;

f) copertura delle spese per il ripristino delle foreste colpite da calamità;

g) esecuzione di interventi di liberazione, sfolli e potatura artificiale;

h) acquisto di terreni a destinazione agricola o forestale;

i) gestione delle foreste con funzioni speciali di protezione, qualora il processo di produzione legnosa non sia regolamentato;

j) realizzazione di studi e interventi di protezione delle foreste;

k) recinzione dei terreni su cui è insediata la rinnovazione naturale e delle piantagioni;

l) rimborso dei costi delle piantine prodotte nei vivai propri o acquistate, utilizzate per l’imboschimento o il rimboschimento dei terreni del FFN per i quali sono stipulati contratti di servizi forestali tecnici;

m) pagamento dei servizi di amministrazione/sorveglianza mediante la disponibilità residua a fine anno.

n) creazione di nuovi vivai.

o) garanzia dell’irrigazione delle piantagioni e dei vivai.

(4) La costituzione del fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste per le risorse previste dal comma (2), lettere f) e g), avviene alla data della loro valorizzazione. Il fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste è alimentato alla data in cui diventano esigibili gli obblighi di pagamento derivanti dalle fonti di finanziamento previste dal comma (2).

(5) La contabilità del fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste è tenuta per ciascun proprietario/detentore.

(6) Gli importi che rimangono disponibili nel fondo alla fine dell’anno solare sono riportati all’anno successivo con la stessa destinazione, ad eccezione di quelli previsti dal comma (2), lettera k).

(7) Per i terreni del FFN di proprietà privata e di proprietà pubblica delle unità amministrativo-territoriali, dopo la copertura delle spese annuali del fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste per le destinazioni previste dal comma (3), lettere a)–d) e n), gli importi rimasti disponibili sono restituiti al proprietario su richiesta.

(8) Gli interventi di cui è previsto il finanziamento tramite il fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste possono essere realizzati anche con risorse proprie.

Capitolo III. Stanziamenti del bilancio dello Stato

Art. 124. Tipi di stanziamenti del bilancio dello Stato

(1) Ai fini della gestione sostenibile dei terreni del FFN di proprietà privata previsti dall’art. 7, comma (1), lettera e), e di quelli di proprietà pubblica e privata delle unità amministrativo-territoriali previsti dall’art. 7, comma (1), lettere c) e d), lo Stato stanzia attraverso il bilancio dell’Autorità importi per:

a) copertura integrale, da parte del bilancio dello Stato, del costo della sorveglianza e dei servizi minimi per i terreni del FFN fino a 30 ha di proprietà o detenuti da persone fisiche o giuridiche, appartenenti o meno a un’associazione, che abbiano stipulato contratti di servizi forestali minimi/atti di accertamento con distretti forestali designati; il pagamento è effettuato al distretto forestale designato sulla base del preventivo da esso redatto, per le superfici per le quali ha stipulato contratti di servizi forestali minimi/atti di accertamento;

b) il preventivo previsto dalla lettera a) è calcolato come prodotto fra la superficie indicata nei contratti di servizi forestali minimi/negli atti di accertamento e i costi medi/ha, per le superfici corrispondenti alle forme di rilievo, ai sensi dell’allegato n. 2;

c) erogazione di compensazioni corrispondenti al controvalore dei prodotti che i proprietari non raccolgono a causa delle funzioni di protezione stabilite dai piani di assestamento forestale, che impongono restrizioni al prelievo del legname;

d) copertura della differenza fra gli importi necessari a finanziare integralmente gli interventi previsti dall’art. 123, comma (3), lettere a)–d), e gli importi calcolati al livello massimo nel fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste;

e) costo degli interventi di contrasto delle malattie e degli organismi nocivi previsti dall’art. 80, soltanto per il patrimonio forestale di proprietà privata delle persone fisiche e giuridiche, se la superficie della proprietà forestale è inferiore o pari a 30 ha, indipendentemente dalla sua appartenenza a un’associazione;

f) ripristino delle foreste, qualora gli importi costituiti al livello massimo del fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste siano insufficienti, e delle vie forestali di trasporto colpite da calamità naturali o incendi di autore ignoto;

g) sostegno alla costituzione e allo sviluppo delle associazioni di proprietari di foreste;

h) messa a disposizione dei proprietari di foreste di materiali di educazione forestale relativi alla tutela e alla conservazione delle foreste.

(2) La limitazione del diritto di proprietà sui terreni del FFN oltre il livello di regolamentazione definito dall’art. 121 è stabilita soltanto con l’erogazione di compensazioni, salvo i casi in cui il diritto di proprietà sia limitato su iniziativa e per espressa volontà del proprietario.

(3) Per la gestione sostenibile del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato sono assegnati al suo amministratore, attraverso il bilancio dell’Autorità, importi per la costruzione/riabilitazione/ripristino delle vie forestali di trasporto e per la costruzione/manutenzione/ripristino/riparazione delle opere di sistemazione dei torrenti.

(4) Le norme metodologiche per l’erogazione, l’utilizzo e il controllo degli importi previsti dal comma (1), lettera c), sono approvate con decisione del Governo su proposta dell’Autorità.

(5) Le condizioni per l’erogazione degli importi previsti dal comma (1), lettere d)–g), sono approvate con decisione del Governo.

(6) Qualsiasi misura di sostegno/agevolazione prevista dal presente articolo che costituisca aiuto di Stato è concessa nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

Art. 124. (1) i) Il fondo di conservazione e rinnovazione non può essere utilizzato per la gestione delle foreste con funzioni speciali di protezione, qualora il processo di produzione legnosa non sia regolamentato.

Art. 125. Altri aiuti di Stato nel settore forestale

(1) Ai fini della gestione sostenibile dei terreni del FFN di proprietà privata e di quelli di proprietà pubblica delle unità amministrativo-territoriali, lo Stato concede aiuti di Stato nel settore forestale conformemente ai regolamenti UE e alle norme nazionali, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

(2) L’Autorità assicura l’elaborazione della normativa settoriale e la gestione delle risorse finanziarie necessarie all’erogazione degli aiuti di Stato previsti dal comma (1), attraverso il proprio bilancio oppure attraverso il bilancio dell’autorità pubblica che gestisce il Fondo per l’ambiente, costituito ai sensi dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 196/2005 sul Fondo per l’ambiente, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 105/2006, e successive modifiche e integrazioni.

(3) Le istituzioni responsabili dell’attuazione degli aiuti di Stato previsti dal comma (1) sono l’Amministrazione del Fondo per l’ambiente e l’Autorità, rispettivamente.

(4) I beneficiari degli aiuti di Stato previsti dal comma (1) sono i proprietari dei terreni del FFN di proprietà privata e di proprietà pubblica delle unità amministrativo-territoriali.

(5) L’aiuto di Stato previsto dal comma (1) è concesso per:

a) i costi corrispondenti alle spese di insediamento della vegetazione forestale e della sua manutenzione fino alla chiusura del popolamento su superfici compatte del patrimonio forestale di almeno 0,5 ha, colpite da fattori biotici e/o abiotici; i costi sono approvati dalla Guardia forestale territorialmente competente sulla base di un preventivo;

b) il controvalore della perdita di accrescimento, erogato annualmente per un periodo di 10 anni per le superfici previste dalla lettera a); la compensazione è concessa dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il danno;

c) il controvalore dei costi generati dal prelievo dei prodotti accidentali.

(6) Per i terreni del FFN di proprietà dello Stato, i costi corrispondenti alle spese di insediamento della vegetazione forestale e della sua manutenzione fino alla chiusura del popolamento su superfici compatte del patrimonio forestale di almeno 0,5 ha, colpite da fattori biotici e/o abiotici, ossia schianti e rotture massicce da vento e neve, disseccamenti diffusi e incendi, sono sostenuti dal fondo di riserva del Governo.

Art. 126. Beneficiari dei finanziamenti

Gli importi previsti dall’art. 124, comma (1), lettere a) e d)–f), sono messi a disposizione del distretto forestale che assicura l’amministrazione/i servizi forestali, secondo i casi, mentre quelli previsti dall’art. 124, comma (1), lettere c), g) e h), e comma (3), sono messi a disposizione dei proprietari.

Art. 127. Finanziamento degli strumenti di monitoraggio

Gli strumenti di monitoraggio previsti dagli art. 18 e 19 sono finanziati annualmente dal bilancio dello Stato attraverso il bilancio dell’Autorità.

Art. 128. Finanziamento dell’educazione forestale, dei progetti di informazione pubblica e della ricerca applicata

Il finanziamento dei programmi e dei progetti di informazione pubblica, di educazione e della ricerca scientifica applicata nel settore forestale avviene tramite il Fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

Art. 129. Compensazioni per le fasce forestali

Le persone giuridiche che hanno in concessione terreni di proprietà pubblica dello Stato con destinazione diversa da quella forestale, sui quali sono realizzate fasce forestali di protezione, sono esentate dal pagamento del canone relativo alla superficie occupata dalle fasce forestali, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

Titolo VI. Controllo dell’applicazione e del rispetto del regime forestale

Art. 130. Controllo specialistico dello Stato e compiti di controllo del personale forestale autorizzato

(1) Il controllo specialistico è effettuato dall’Autorità, dalla Guardia forestale nazionale, dalle Guardie forestali e dal personale dei distretti forestali/delle strutture di amministrazione del patrimonio forestale autorizzato a tal fine dall’Autorità tramite la Guardia forestale nazionale o le Guardie forestali.

(2) Nell’esercizio delle funzioni di servizio e nell’accertamento degli illeciti amministrativi e degli atti che costituiscono reati forestali, il personale forestale con compiti di controllo è investito dell’esercizio dell’autorità dello Stato, entro i limiti delle competenze stabilite dalla legge.

(3) In caso di accertamento di atti qualificabili come reati forestali, il personale autorizzato ai controlli dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali e il personale autorizzato dei distretti forestali/delle strutture di amministrazione del patrimonio forestale hanno i seguenti obblighi:

a) controllare i documenti e accertare l’identità delle persone che violano le disposizioni di legge forestali;

b) assicurare la sospensione dei lavori selvicolturali in corso affinché non scompaiano le tracce degli atti commessi, i corpi del reato e qualsiasi altro mezzo di prova, e adottare misure per raccogliere o conservare i mezzi di prova materiali; le presenti disposizioni sono integrate, per quanto applicabile, dall’art. 61 della Legge n. 135/2010 sul Codice di procedura penale, e successive modifiche e integrazioni;

c) informare la polizia o la procura competente non appena accertata la commissione di un atto previsto come reato forestale, ai sensi dell’art. 291, comma (1), della Legge n. 135/2010, e successive modifiche e integrazioni;

d) redigere l’atto di accertamento per i fatti previsti dalla legge penale commessi sui terreni del FFN, secondo la competenza di legge.

(4) Il personale autorizzato ai controlli dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali e il personale autorizzato dei distretti forestali/delle strutture di amministrazione del patrimonio forestale hanno i seguenti compiti relativi all’accertamento e alla sanzione degli illeciti amministrativi forestali:

a) controllare i documenti e accertare l’identità delle persone che violano le disposizioni di legge forestali;

b) redigere l’atto di accertamento per gli illeciti amministrativi commessi sui terreni del FFN, secondo la competenza di legge;

c) confiscare o trattenere, secondo i casi, tutti i beni destinati, utilizzati o prodotti a seguito della commissione dell’illecito amministrativo, alle condizioni della Legge n. 171/2010 sulla definizione e sulla sanzione degli illeciti amministrativi forestali, e successive modifiche e integrazioni;

d) accertare il danno causato da illeciti amministrativi e agire per individuare gli autori di tali atti;

e) fermare gli autoveicoli sulle strade forestali per controllare la circolazione del materiale legnoso.

(5) Il personale con compiti di sorveglianza del FFN può avere anche compiti di controllo alle condizioni del comma (1).

Art. 131. Organizzazione e svolgimento dei compiti di controllo attraverso le strutture dell’Autorità

(1) L’Autorità organizza e realizza il controllo specialistico dello Stato attraverso il proprio personale incaricato di funzioni di controllo e il personale incaricato di funzioni di controllo della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali:

a) controllo dell’applicazione e del rispetto del regime forestale;

b) controllo delle modalità di applicazione e rispetto delle norme specifiche nella vegetazione forestale esterna al patrimonio forestale;

c) controllo della provenienza e della circolazione dei materiali legnosi, nonché della loro tracciabilità;

d) controllo della legalità della raccolta dei prodotti non legnosi del FFN.

(2) Nell’esercizio delle funzioni di servizio relative al controllo specialistico dello Stato, nonché nell’accertamento degli illeciti amministrativi e degli atti che costituiscono reati forestali, il personale forestale autorizzato è investito dell’esercizio dell’autorità dello Stato, entro i limiti delle competenze stabilite dalla legge.

Art. 131. (1) Il controllo specialistico dello Stato è effettuato dall’Autorità, dalla Guardia forestale nazionale e dalle Guardie forestali territoriali.

Art. 131. (3) L’attivazione del Piano verde rientra fra i compiti del personale autorizzato ai controlli dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali territoriali.

Art. 132. Regole di esecuzione dei controlli

(1) Il controllo specialistico esercitato dall’Autorità deve essere:

a) efficiente, rivolto ai problemi reali e rilevanti e basato su un approccio fondato sul rischio;

b) trasparente, organizzato secondo regole esplicite;

c) adattabile alle necessità.

(2) L’Autorità integra le informazioni dei sistemi di monitoraggio a sua disposizione e stabilisce le linee d’azione per i programmi nazionali di controllo tematico, che comunica alla Guardia forestale nazionale e alle strutture subordinate.

(3) Il controllo comprende obbligatoriamente una componente di prevenzione e informazione, facendo riferimento a un piano di misure, qualora sia accertata per la prima volta una violazione della legislazione forestale presso il soggetto controllato ai sensi della Legge sulla prevenzione n. 270/2017*.*

(4) Il controllo riguarda anche la conformità delle modalità con cui, attraverso l’amministrazione o la prestazione dei servizi forestali, sono adempiuti gli obblighi di mantenimento e/o miglioramento, secondo i casi, degli indicatori di stato della foresta previsti dalle norme tecniche e giuridiche.

(5) Le azioni civili relative a danni o pregiudizi arrecati al FFN, avviate dal Ministero delle Finanze, dall’Autorità, dalla Guardia forestale nazionale, dalle Guardie forestali o dagli amministratori del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato, sono esentate dalle tasse giudiziarie di bollo.

Art. 132. (1) Il personale incaricato di funzioni di controllo della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali territoriali effettua il controllo di fondo almeno due volte l’anno per ciascun cantone forestale, il controllo annuale della rinnovazione e la verifica di tutti gli atti di valutazione del volume di legname destinato alla commercializzazione.

Art. 133. Controllo effettuato dal personale incaricato di funzioni di controllo delle strutture di amministrazione e di prestazione dei servizi forestali

(1) Il distretto forestale/la struttura di amministrazione è tenuto/a a organizzare nella primavera di ogni anno il controllo di fondo al fine di:

a) verificare lo stato dei confini e dei cippi di assestamento;

b) individuare, inventariare e valutare economicamente gli alberi tagliati senza diritto, la rinnovazione utilizzabile distrutta o danneggiata e qualsiasi altro danno arrecato alla foresta, nonché determinarne le cause;

c) verificare la qualità dei lavori forestali eseguiti conformemente alle norme tecniche;

d) determinare i danni/i pregiudizi e/o i danni arrecati alla foresta, nonché formulare proposte per il loro recupero.

(2) Per verificare il rispetto del regime forestale, la Guardia forestale nazionale o le Guardie forestali effettuano il controllo di fondo o il controllo di fondo parziale, oppure ne dispongono l’esecuzione, ogni volta che sia necessario.

(3) Le condizioni per l’esecuzione del controllo di fondo/parziale sono stabilite nel regolamento proprio di sorveglianza di cui all’art. 92, comma (3).

Art. 134. Accesso del personale di controllo ai recinti di depositi, impianti e strutture analoghe

I detentori dei terreni del FFN e della vegetazione forestale esterna al FFN, compresi i distretti forestali, nonché i detentori di impianti di lavorazione del materiale legnoso e di depositi, sono tenuti a consentire l’accesso al personale autorizzato al controllo del rispetto del regime forestale o delle norme tecniche specifiche, previa notifica agli interessati, salvo i controlli a sorpresa, per i quali non è necessaria la notifica.

Art. 134. – Alle strutture di amministrazione e di prestazione dei servizi forestali sono revocate le competenze di verifica e controllo riguardanti il regime forestale;

Art. 135. Competenze relative all’accertamento degli atti qualificati come reati

(1) Sono competenti ad accertare gli atti qualificati come reati dalla presente legge i seguenti organi accertatori:

a) il personale forestale dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali;

b) il personale forestale autorizzato degli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato;

c) il personale forestale autorizzato dei distretti forestali non statali.

d) gli organi incaricati delle indagini penali;

e) gli ufficiali e gli agenti di polizia della Polizia romena;

f) gli ufficiali e gli agenti di polizia della Polizia di frontiera romena;

g) gli ufficiali e i sottufficiali della Gendarmeria romena;

(2) Gli organi accertatori appartenenti alla categoria del personale forestale previsto dal comma (1), lettere a)–c), sono competenti a individuare gli alberi destinati al prelievo e le ceppaie degli alberi tagliati senza diritto e a inventariare, nei luoghi in cui si trovano, i materiali legnosi provenienti dalla commissione degli atti descritti dalla presente legge come reati.

(3) Gli organi accertatori previsti dal comma (1), lettere e)–g), che non appartengono alla categoria del personale forestale hanno le stesse competenze degli organi accertatori previsti dal comma (2) se sono diplomati dell’istruzione superiore di lunga durata con diploma di laurea, integrato, secondo i casi, da master/dottorato in scienze ingegneristiche nel settore forestale, oppure diplomati dell’istruzione superiore di breve durata a indirizzo tecnico con qualifiche nel settore forestale, purché possiedano una formazione specialistica forestale attestata dal diploma di un percorso di istruzione riconosciuto in Romania, oppure abbiano completato un programma di formazione professionale nel settore forestale organizzato dagli istituti di formazione del Ministero degli Affari interni o da un ente di formazione professionale accreditato. L’Autorità fornisce supporto specialistico per la preparazione e il perfezionamento degli organi accertatori presso gli istituti di formazione esistenti nell’ambito del Ministero degli Affari interni.

(4) Il controllo della circolazione dei materiali legnosi è effettuato anche dal personale con compiti di controllo dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale.

(5) Le disposizioni del presente titolo sono integrate, secondo i casi, dalle disposizioni della Legge n. 286/2009 sul Codice penale, e successive modifiche e integrazioni, e della Legge n. 135/2020 sul Codice di procedura penale, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 135 (1), b) e c) Il personale forestale non è abilitato ad accertare reati e illeciti amministrativi forestali;

Art. 135 + Il personale forestale degli amministratori dei terreni del FFN di proprietà pubblica dello Stato può essere coinvolto per fornire supporto con un ruolo secondario durante le azioni di controllo svolte al di fuori del Piano verde, per:

a) individuare gli alberi destinati al prelievo;

b) le ceppaie degli alberi tagliati senza diritto;

c) inventariare, nei luoghi in cui si trovano, i materiali legnosi provenienti dalla commissione degli atti descritti dalla presente legge come reati.

Art. 135. + È escluso per motivi di incompatibilità dalle disposizioni del comma (6) il personale forestale che risiede o svolge la propria attività nella regione geografica in cui ha luogo l’azione di controllo.

Art. 136. Diritti e obblighi del personale forestale

(1) Il personale forestale di ogni grado è tenuto a indossare, nell’esercizio delle funzioni di servizio, l’uniforme e i segni distintivi stabiliti con ordine del responsabile dell’Autorità. In determinate situazioni, nello svolgimento delle funzioni di servizio, il personale forestale può indossare abiti civili.

(2) L’uniforme e i segni distintivi previsti dal comma (1) sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro e, per il personale forestale dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali, sono forniti gratuitamente attraverso il relativo bilancio.

(3) I gradi professionali, le indennità corrispondenti ai gradi professionali, i diritti e i doveri del personale forestale sono stabiliti dallo Statuto del personale forestale, approvato con legge speciale.

(4) Il personale forestale dell’Autorità, della Guardia forestale nazionale e delle Guardie forestali, dei distretti forestali non statali, di Romsilva e dell’INCDS beneficia di un’indennità di rischio pari al 25% dello stipendio base.

(5) Gli ingegneri forestali con formazione superiore di lunga durata e almeno 3 anni di anzianità nel settore forestale sono autorizzati a eseguire misurazioni topografiche alle condizioni della Legge sul catasto e sulla pubblicità immobiliare n. 7/1996, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento sull’autorizzazione e sul riconoscimento dell’autorizzazione delle persone fisiche e giuridiche per la realizzazione e la verifica dei lavori specialistici nei settori del catasto, della geodesia e della cartografia nel territorio della Romania, approvato con ordine del Direttore generale dell’Agenzia nazionale del catasto e della pubblicità immobiliare.

(6) L’esecuzione delle misurazioni topografiche da parte degli ingegneri forestali previsti dal comma (5) avviene nel rispetto della Legge n. 176/2010 sull’integrità nell’esercizio delle funzioni e delle cariche pubbliche, sulla modifica e integrazione della Legge n. 144/2007 relativa all’istituzione, all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’integrità, nonché sulla modifica e integrazione di altri atti normativi, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 136. (1) Il personale forestale di ogni grado è tenuto a indossare, nell’esercizio delle funzioni di servizio, l’uniforme e i segni distintivi stabiliti con ordine del responsabile dell’Autorità;

Titolo VII. Responsabilità e sanzioni

Art. 137. Danno e pregiudizio forestale

(1) Il danno arrecato alla vegetazione forestale del FFN o alla vegetazione forestale esterna al FFN, indipendentemente dalla natura giuridica della proprietà, è valutato alle condizioni del Titolo VIII – Valutazione del danno e del pregiudizio forestale.

(2) Il pregiudizio forestale causato da atti che costituiscono reati o illeciti amministrativi è determinato sommando il valore del danno arrecato alla vegetazione forestale del FFN al valore delle funzioni della foresta non realizzate, ai sensi del Titolo VIII – Disposizioni sulla valutazione del danno e del pregiudizio forestale.

(3) Il valore del danno arrecato alla vegetazione forestale e quello delle funzioni della foresta non realizzate sono indicati separatamente negli atti redatti dagli agenti accertatori.

(4) Il danno determinato ai sensi del comma (1) è valutato dal personale previsto dall’art. 135, comma (1), lettere a)–c), e comma (3), ed è recuperato dal distretto forestale che assicura i servizi forestali o l’amministrazione del FFN, sulla base del verbale o dell’atto di controllo di fondo/parziale redatto dal personale forestale, che costituisce titolo esecutivo se non contestato entro 15 giorni dalla comunicazione. Gli importi così ottenuti costituiscono entrate del fondo di conservazione e rinnovazione istituito ai sensi della presente legge.

(5) Il valore delle funzioni della foresta non realizzate è determinato dagli agenti accertatori previsti dall’art. 135, comma (1), lettere a)–c), e comma (3), e specificato in un verbale che costituisce titolo di credito. Se gli importi relativi alle funzioni della foresta non realizzate sono pagati entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale, non sono dovuti interessi né penalità di mora ai sensi della Legge n. 207/2015 sul Codice di procedura fiscale, e successive modifiche e integrazioni, e gli importi riscossi costituiscono integralmente entrate del fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale.

(6) Dopo la scadenza del termine di pagamento previsto dal comma (5), per le funzioni della foresta non realizzate l’Autorità/la Guardia forestale nazionale/le Guardie forestali trasmettono i titoli di credito divenuti esecutivi, insieme alla prova della loro comunicazione, agli organi fiscali competenti subordinati all’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale per il recupero ai sensi della Legge n. 207/2015, e successive modifiche e integrazioni. Per tali importi sono dovuti interessi e penalità di mora, calcolati dagli organi fiscali competenti dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale ai sensi della Legge n. 207/2015, e successive modifiche e integrazioni, dalla data del verbale previsto dal comma (5) fino al recupero integrale. Gli importi così recuperati costituiscono entrate del bilancio dello Stato e sono riscossi su un conto di entrate distinto.

(7) Le strutture di amministrazione sono tenute ad avviare azioni giudiziarie per il recupero dei danni arrecati al FFN da atti che costituiscono reati o illeciti amministrativi e a informare la Guardia forestale territorialmente competente delle iniziative intraprese per adempiere a tale obbligo; il recupero avviene ai sensi della Legge n. 207/2015, e successive modifiche e integrazioni.

(8) Il prezzo medio di un metro cubo di legname è approvato per legge.

Art. 138. Reato di distruzione della vegetazione del FFN

(1) La rottura, la distruzione, il deterioramento o lo sradicamento senza diritto di alberi, piantine o polloni del FFN, indipendentemente dalla forma di proprietà, costituiscono reato forestale e sono puniti come segue:

a) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa, se il valore del pregiudizio forestale causato è almeno pari a 5 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto;

b) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa, se il valore del pregiudizio forestale causato non supera il limite previsto dalla lettera a), ma il fatto è stato commesso almeno due volte nell’arco di un anno e il valore cumulato del pregiudizio causato supera il limite previsto dalla lettera a); c) con la reclusione da 2 a 7 anni e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale, se il valore del pregiudizio forestale causato è almeno pari a 20 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto.

(2) Il tentativo è punito.

Art. 139. Reato di taglio di alberi senza diritto

(1) Il taglio senza diritto di alberi del FFN, indipendentemente dalla forma di proprietà, costituisce reato forestale ed è punito come segue:

a) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa, se il valore del pregiudizio causato è fino a 5 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto;

b) con la reclusione da 1 a 5 anni e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale, se il valore del pregiudizio causato è compreso fra il limite previsto dalla lettera a) e un massimo di 20 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto;

c) con la reclusione da 2 a 7 anni e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale, se il valore del pregiudizio causato supera 20 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto.

(2) Costituisce reato ed è punito con la reclusione da un anno a 5 anni o con la multa il taglio delle formazioni di pino mugo del FFN, se è stata colpita una superficie superiore a 100 metri quadrati.

(3) Il tentativo è punito.

(4) Non costituisce reato il taglio degli alberi per garantire la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria, oppure degli alberi rimossi per liberare la circolazione stradale o ferroviaria.

(5) I pregiudizi inevitabili accertati dal personale forestale abilitato a seguito delle attività autorizzate di utilizzazione del legname non costituiscono reati, a condizione che l’operatore economico che effettua l’utilizzazione presenti al distretto forestale una richiesta scritta che specifichi il volume danneggiato.

Art. 139. Il reato di distruzione della vegetazione forestale deve riguardare anche gli atti commessi al di fuori del FFN;

Art. 139. (1) a), b), c) Proponiamo l’aumento di un terzo dei limiti delle pene per gli atti commessi nel FFN e il loro dimezzamento per quelli commessi al di fuori del FFN;

Art. 140. Varianti aggravanti e forme aggravate

(1) I limiti specifici delle pene previste dagli art. 138, 139 e 144 sono aumentati della metà se gli atti sono stati commessi nelle seguenti circostanze:

a) da una persona che porta con sé un’arma, sostanze esplosive, narcotiche o paralizzanti;

b) da personale forestale;

c) durante la notte;

d) da una persona mascherata;

e) negli ecosistemi forestali e negli elementi forestali di elevato valore di conservazione previsti dall’art. 86, comma (1), lettere a)–e), e comma (2).

(2) I limiti specifici delle pene previste dall’art. 145 sono aumentati della metà se gli atti sono stati commessi nelle seguenti circostanze:

a) da una persona che porta con sé un’arma, sostanze esplosive, narcotiche o paralizzanti;

b) da personale forestale;

c) durante la notte;

d) da una persona mascherata;

Art. 140. Il reato di taglio di alberi senza diritto deve riguardare anche gli atti commessi al di fuori del FFN, con il dimezzamento dei limiti delle pene;

Art. 140. (1) e (2) Proponiamo l’aumento di un terzo delle pene per gli atti commessi nel FFN;

Art. 141. Reati riguardanti l’integrità del FFN

(1) Costituisce reato forestale ed è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l’esecuzione di lavori e/o la collocazione di strutture nel FFN senza atti di approvazione dell’occupazione temporanea o dell’esclusione definitiva.

(2) I limiti specifici della pena prevista dal comma (1) sono aumentati della metà se gli atti sono stati commessi negli ecosistemi forestali e negli elementi forestali di elevato valore di conservazione previsti dall’art. 86, comma (1), lettere a)–e).

Art. 141. I limiti specifici delle pene previste dagli art. 139, 140 e 145 sono aumentati della metà anche se gli atti sono stati commessi da personale con specializzazioni diverse da quella forestale, dipendente dell’Autorità o degli amministratori di foreste, compresi i proprietari di foreste;

Art. 141. + Se il fatto è commesso dal personale forestale menzionato al comma (1), si applica anche la misura di sicurezza dell’interdizione dall’occupazione di una funzione o dall’esercizio di un mestiere nel settore forestale per un periodo massimo di un anno compreso fra 3 e 5 anni, ai sensi dell’art. 111 della Legge n. 286/2009 sul Codice penale, e successive modifiche e integrazioni;

Art. 142. Sospensione del diritto di accesso al sistema informativo integrato per le foreste

(1) All’utente del sistema informativo integrato per le foreste è sospeso l’accesso al sistema qualora sia stata avviata nei suoi confronti l’azione penale per la commissione di un reato previsto dalla presente legge o di un reato di corruzione o di servizio previsto dal Titolo V della Parte speciale della Legge n. 286/2009, e successive modifiche e integrazioni.

(2) Il diritto di accesso dell’utente al sistema informativo integrato per le foreste può essere sospeso dall’Autorità per un periodo massimo di 90 giorni, su richiesta degli organi incaricati delle indagini penali, con possibilità di proroghe successive.

(3) L’utente del sistema informativo integrato per le foreste può contestare la misura di sospensione prevista dal comma (1) entro un massimo di 30 giorni dalla sua comunicazione scritta.

Art. 142. (1) Proponiamo l’aumento di un terzo dei limiti delle pene per i reati riguardanti l’integrità del FFN;

Art. 142. + Costituisce reato forestale ed è punita con la reclusione da 8 mesi a 4 anni qualsiasi forma di riduzione illegale della superficie del FFN;

Art. 143. Uso senza diritto e falsificazione del dispositivo speciale di marcatura

(1) L’uso dei dispositivi speciali di marcatura previsti dall’art. 103 senza diritto o in violazione delle norme specifiche vigenti costituisce reato forestale ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa.

(2) Alla falsificazione dei dispositivi speciali di marcatura si applicano le disposizioni dell’art. 317 della Legge n. 286/2009, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 144. Furto di alberi

(1) Il furto di piantine o polloni spezzati, tagliati o sradicati dalle foreste, dalle fasce forestali di protezione o dai terreni degradati migliorati mediante interventi di imboschimento costituisce reato ed è punito come segue:

a) con la reclusione da 6 mesi a 1 anno o con la multa, se il valore del materiale legnoso sottratto è almeno pari a 5 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto;

b) con la reclusione da un anno a 3 anni, se il valore del materiale legnoso sottratto supera il limite previsto dalla lettera a), ma non supera 20 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto;

c) con la reclusione da 2 a 7 anni, se il valore del materiale legnoso sottratto supera il limite previsto dalla lettera c) alla data della commissione del fatto;

(2) Il furto di alberi abbattuti o spezzati da fenomeni naturali oppure di alberi tagliati o sradicati dalle foreste, dalle fasce forestali di protezione, dai terreni degradati migliorati mediante interventi di imboschimento e dalla vegetazione forestale esterna al patrimonio forestale nazionale, nonché di qualsiasi altro prodotto specifico del patrimonio forestale nazionale, costituisce reato ed è punito come segue:

a) con la reclusione da 6 mesi a tre anni o con la multa, se il valore del materiale legnoso sottratto è al massimo pari a 5 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto;

b) con la reclusione da un anno a 5 anni, se il valore del materiale legnoso sottratto supera il limite previsto dalla lettera a), ma non supera 20 volte il prezzo medio di un metro cubo di legname alla data della commissione del fatto;

c) con la reclusione da 2 a 7 anni, se il valore del materiale legnoso sottratto supera il limite previsto dalla lettera c) alla data della commissione del fatto;

(3) Se gli atti previsti dai commi (1) e (2) sono commessi da persone autorizzate a utilizzare un volume di legname in piedi, i limiti specifici della pena sono aumentati di un terzo.

(4) Il tentativo è punito

Art. 145. Reati riguardanti il deposito e la circolazione dei materiali legnosi

(1) Costituisce reato ed è punita con la reclusione da un anno a 5 anni o con la multa e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale la detenzione, in depositi o depositi temporanei, da parte dell’operatore economico o del commerciante, di un volume totale di materiali legnosi per il quale la differenza in eccesso fra il volume delle scorte fisiche e quello delle scorte contabili registrate nel sistema informativo integrato per le foreste supera il 20% delle scorte contabili, ma non è inferiore a 10 metri cubi al momento dell’accertamento del fatto.

(2) Costituisce reato ed è punita con la reclusione da un anno a 5 anni o con la multa e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale la mancata detenzione, in depositi o depositi temporanei, da parte dell’operatore economico o del commerciante, di un volume di materiali legnosi per il quale la differenza in difetto fra il volume delle scorte contabili registrate nel sistema informativo integrato per le foreste e quello delle scorte fisiche supera il 20% delle scorte contabili, ma non è inferiore a 10 metri cubi al momento dell’accertamento del fatto.

(3) Il trasporto con qualsiasi mezzo di materiali legnosi non accompagnati dal documento di accompagnamento dei materiali legnosi o privi di provenienza legale costituisce reato ed è punito con:

a) la reclusione da sei mesi a 1 anno o con la multa e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale, se il volume dei materiali legnosi trasportati senza provenienza legale è compreso fra 5,01 m³ e 10,00 m³ inclusi;

b) la reclusione da un anno a 3 anni o con la multa e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale, se il volume dei materiali legnosi trasportati senza provenienza legale è compreso fra 10,01 m³ e 20,00 m³ inclusi;

c) la reclusione da 2 a 7 anni o con la multa e l’interdizione dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 66, comma (1), lettera g), del Codice penale, se il volume dei materiali legnosi trasportati senza provenienza legale è di almeno 20,01 m³;

(4) È punito ai sensi del comma (3), lettera a), il trasporto di materiali legnosi con documento di accompagnamento legalmente rilasciato per il quale la differenza fra il volume indicato nel documento e quello accertato durante il controllo è di almeno il 20%, ma non inferiore a 5,01 m³ di materiali legnosi.

(5) È punito ai sensi del comma (3) il trasporto ripetuto di materiali legnosi se il valore del pregiudizio causato non supera il limite previsto dal comma (3), lettera a), ma il fatto è stato commesso almeno due volte nell’arco di un anno e il valore cumulato del pregiudizio causato supera il limite previsto dal comma (3), lettera a);

Art. 145. (1) e (2) Proponiamo l’aumento di un terzo dei limiti delle pene per il furto di alberi;

Art. 146. Regime delle misure cautelari e confisca

(1) I materiali legnosi risultanti dalla commissione di atti qualificabili come reati ai sensi della presente legge sono confiscati in natura o per equivalente. In caso di confisca in natura, i materiali legnosi sono prelevati e affidati in custodia al distretto forestale con sede sociale più vicina al luogo dell’accertamento, che è tenuto a riceverli. Il trasportatore è tenuto a trasportare i materiali legnosi confiscati al luogo di consegna in custodia indicato dall’agente accertatore. In caso di confisca per equivalente, il controvalore dei materiali legnosi è calcolato ai prezzi di riferimento, per specie e assortimenti, stabiliti annualmente in rapporto al valore di mercato dei materiali legnosi con ordine del responsabile dell’Autorità, sulla base del prezzo di mercato risultante dalla media degli ultimi prezzi di vendita comunicati dagli amministratori del patrimonio forestale di proprietà pubblica che hanno venduto il rispettivo assortimento negli ultimi 6 mesi.

(2) I prodotti in legno ottenuti dal legname grezzo e risultanti dalla commissione di atti qualificati come reati ai sensi della presente legge sono immediatamente ritirati e, secondo i casi, richiamati dal mercato.

(3) I distretti forestali sono tenuti a istituire almeno un deposito/deposito temporaneo e a garantire uno spazio destinato alla ricezione e al deposito dei materiali legnosi prelevati/confiscati.

(4) In caso di commissione degli atti previsti dagli art. 139, 144 e 145, l’adozione delle misure cautelari è obbligatoria.

(5) Se è disposto il sequestro dei materiali legnosi, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli art. 2521–2524 della Legge n. 135/2010, e successive modifiche e integrazioni.

(6) I materiali legnosi previsti dal comma (1) sono prodotti deperibili e sono valorizzati dai custodi alle condizioni del Regolamento relativo alla valorizzazione del legname dei terreni del FFN di proprietà pubblica previsto dall’art. 109, comma (1); i prezzi di partenza dell’asta sono quelli del listino dei prezzi di riferimento, per specie e assortimenti, stabiliti annualmente per i materiali legnosi non reperiti o non identificabili, definito annualmente dall’Autorità, di seguito Listino dei prezzi di riferimento.

(7) Gli importi derivanti dalla valorizzazione dei materiali legnosi alle condizioni del comma (6), detratti i costi sostenuti dal custode per la movimentazione e/o la valorizzazione, sono versati su un conto bancario indicato dall’organo incaricato delle indagini penali.

Art. 146. – Proponiamo l’aumento di un terzo dei limiti delle pene per i reati riguardanti la circolazione dei materiali legnosi;

Art. 147. Multa per la persona giuridica

In deroga all’art. 137, comma (2), della Legge n. 286/2009, e successive modifiche e integrazioni, per i reati previsti dalla presente legge l’importo corrispondente a un giorno-multa per la persona giuridica è compreso fra 500 lei e 25.000 lei.

Art. 147. + Il trasporto senza documenti legali di una quantità superiore a 5 m³ di assortimenti di legname, oppure superiore a 3 m³ di segati, comporta la misura complementare della confisca del mezzo di trasporto;

Da aggiungere nel nuovo Codice forestale (NCS): l’introduzione del reato di falsificazione dei dati informatici di natura forestale, da punire con la reclusione da 1 a 5 anni;

Art. 148. Obbligo di trasportare il bene al luogo di consegna in custodia

In caso di sequestro conservativo del veicolo, l’autore del fatto è tenuto a trasportare, a proprie spese, il bene oggetto del sequestro conservativo al luogo di consegna in custodia stabilito dall’organo incaricato delle indagini penali.

Art. 149. Distacco del personale con compiti di controllo

Per i reati previsti dalla presente legge, nei procedimenti di elevata complessità, il pubblico ministero può chiedere, secondo i casi, al responsabile della Guardia forestale nazionale o al responsabile della Guardia forestale il distacco di personale con compiti di controllo presso gli uffici della procura, nel rispetto dell’art. 127, comma (5), della Legge n. 304/2022 sull’organizzazione giudiziaria, e successive modifiche.

Art. 150. Integrazione con le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale

Le disposizioni del presente titolo sono integrate da quelle della Legge n. 286/2009, e successive modifiche e integrazioni, e della Legge n. 135/2010, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo VIII. Valutazione del danno e del pregiudizio forestale

Art.151 Danno e pregiudizio forestale

(1) Il danno arrecato alla vegetazione forestale del FFN e a quella esterna al FFN e il pregiudizio forestale nel caso della vegetazione forestale del FFN, indipendentemente dalla natura giuridica della proprietà, sono valutati dagli agenti accertatori previsti dall’art. 135, comma (1), lettere a)–c), e comma (3).

(2) Nel FFN, il valore del pregiudizio forestale è determinato sommando il valore del danno a quello delle funzioni della foresta non realizzate.

(3) Per la misurazione degli elementi dendrometrici degli alberi sottratti possono essere utilizzati anche strumenti elettronici di misurazione, sulla base della metodologia approvata dall’Autorità.

(4) La valutazione dei danni agli alberi avviene conformemente ai metodi dendrometrici per la valutazione del volume di legname destinato alla valorizzazione e ai valori necessari al calcolo di tale volume, approvati con ordine del responsabile dell’Autorità, mediante:

a) determinazione del volume degli alberi sottratti in rapporto al diametro misurato alla ceppaia, sui terreni del FFN e al di fuori di esso;

b) determinazione del volume degli alberi sottratti in rapporto a un popolamento simile.

(5) La classificazione entro i limiti di valore dei danni e/o del pregiudizio forestale stabiliti alle condizioni della presente legge si basa sul loro calcolo senza applicazione dell’aliquota IVA.

Art. 152. Determinazione del danno arrecato agli alberi mediante taglio senza diritto, rottura, sradicamento e distruzione

(1) Il valore unitario del danno arrecato agli alberi è stabilito moltiplicando il fattore specifico «k», previsto dalla tabella 1 dell’allegato n. 3, per il valore medio di un metro cubo di legname in piedi.

(2) Il valore del fattore «k» utilizzato è quello corrispondente alla classe diametrica in cui rientra il diametro calcolato per l’albero colpito/danneggiato/tagliato e alla sua specie o al suo gruppo di specie.

(3) Sui terreni pianeggianti, il diametro dell’albero tagliato è stabilito misurando la ceppaia sul piano orizzontale all’altezza in cui l’albero è stato sezionato, ma non oltre 30 cm dal livello del suolo.

(4) Sui terreni inclinati, il diametro dell’albero tagliato è misurato sul lato a monte, conformemente al comma (3).

(5) Se la sezione dell’albero o della ceppaia non è circolare, il diametro è determinato ai sensi dei commi (3) e (4) come media di due diametri perpendicolari, il primo dei quali è il diametro minimo dell’intera sezione della ceppaia.

(6) Per gli alberi sradicati senza essere sottratti e per quelli colpiti/danneggiati senza taglio, il diametro dell’albero è misurato a 30 cm dal colletto.

(7) Per gli alberi sradicati e sottratti oppure per quelli tagliati senza che sia rimasta una ceppaia, il diametro della ceppaia è determinato come segue:

a) mediante la media aritmetica dei diametri misurati a 30 cm dal livello del suolo di almeno tre alberi nelle immediate vicinanze della buca e della stessa specie dell’albero estratto, se identificabile;

b) mediante la media aritmetica dei diametri misurati a 30 cm dal livello del suolo dei tre alberi più vicini appartenenti alla stessa specie.

(8) In caso di cercinatura degli alberi, il calcolo del valore del danno e la misurazione del diametro avvengono ai sensi dei commi (1)–(4).

(9) Se tutti gli alberi sono rimossi e non è possibile applicare i commi (1)–(8), il valore del danno è calcolato moltiplicando il volume medio/ettaro per specie corrispondente alla composizione indicata nel piano di assestamento forestale per la relativa superficie colpita e per il prezzo di un metro cubo di legna da ardere del Listino dei prezzi di riferimento.

(10) Se tutti gli alberi sono stati rimossi da una superficie per la quale non esiste un piano di assestamento forestale, il valore del danno è calcolato moltiplicando la superficie colpita per il volume medio per ettaro, classe di produzione terza, all’età di 50 anni, e per il prezzo medio di un metro cubo di legname, come segue:

a) per la specie farnia in pianura;

b) per la specie faggio in collina;

c) per la specie abete rosso in montagna.

(11) La superficie utilizzata nella formula di calcolo prevista dal comma (9) per ciascuna unità di assestamento è determinata sulla base di misurazioni effettuate dagli agenti accertatori previsti dall’art. 136, comma (1), lettere a)–c), e comma (3).

(12) Per i reati previsti dall’art. 143, il valore del danno è determinato come prodotto fra il volume risultante per specie, ricostruito secondo i metodi dendrometrici per la valutazione del volume di legname destinato alla valorizzazione e i valori necessari al calcolo di tale volume, approvati con ordine del responsabile dell’Autorità, e il prezzo di riferimento dell’assortimento legna da ardere del Listino dei prezzi di riferimento, moltiplicato per tre.

Art. 152. (1) Il danno e il pregiudizio forestale sono valutati soltanto dal personale forestale avente diritto a esercitare l’attività di controllo;

Art. 152. (2) Nel FFN, il valore del pregiudizio forestale è determinato sommando il valore del danno a quello delle funzioni della foresta non realizzate, al quale si aggiunge la tassa riparatrice per il ripristino e la conservazione delle specie e degli habitat colpiti.

Art. 153. Determinazione del danno arrecato alle piantine e/o ai polloni

(1) Il valore del danno arrecato alle piantine e ai polloni è determinato moltiplicando il valore del fattore «k», previsto dalla tabella 2 dell’allegato n. 3 e corrispondente alla specie, per il valore medio di un metro cubo di legname.

(2) Il valore unitario del danno previsto dal comma (1) è stabilito considerando una piantina/m² oppure un pollone/m².

Art. 154. Determinazione del danno causato dal furto di alberi

(1) Il valore del danno causato dal furto di alberi abbattuti o spezzati da fenomeni naturali oppure di alberi tagliati, distrutti o sradicati dalle foreste, dalle fasce forestali di protezione, dai terreni degradati migliorati mediante interventi di imboschimento e dalla vegetazione forestale esterna al FFN è calcolato come segue:

a) se la parte aerea dell’albero è stata sottratta e non è individuata né presso la ceppaia né in altri luoghi, il suo volume è ricavato dalla tabella 1, allegato n. 3;

b) corrispondente alla classe diametrica in cui rientra la ceppaia risultante dal taglio dell’albero. Il valore del danno causato dal furto è ottenuto moltiplicando il volume risultante per il prezzo di un metro cubo di legna da ardere del Listino dei prezzi di riferimento;

c) se è stata sottratta soltanto una parte della parte aerea dell’albero e l’altra parte si trova presso la ceppaia, il volume della parte di albero rubata è determinato come differenza fra il volume dell’albero intero, ricavato dall’allegato n. 3 e corrispondente alla classe diametrica in cui rientra la ceppaia risultante dal taglio, e il volume della parte di albero individuata. Il valore del danno causato dal furto è ottenuto moltiplicando il volume risultante per il prezzo di un metro cubo di legna da ardere del Listino dei prezzi di riferimento;

d) se la parte aerea dell’albero è stata interamente sottratta ed è individuata in luoghi diversi, si procede come segue:

(i) se il volume del legname individuato in altri luoghi è uguale o superiore al volume stabilito mediante la tabella 1 dell’allegato n. 3 della presente legge, il valore del danno da furto è ottenuto moltiplicando il volume risultante, per assortimenti, per il prezzo di un metro cubo di legname del Listino dei prezzi di riferimento;

(ii) se il volume del legname individuato in luoghi diversi è inferiore al volume stabilito mediante la tabella 1 dell’allegato n. 3 della presente legge, per il legname individuato si determina il volume per assortimenti, che viene moltiplicato per il prezzo di un metro cubo di legname del Listino dei prezzi di riferimento, stabilendo così il valore del legname sottratto; il volume determinato come differenza fra quello stabilito mediante la tabella 1 dell’allegato n. 3 e quello individuato è considerato sottratto e non individuato, e il suo valore è determinato moltiplicando il volume risultante dalla differenza per il prezzo di un metro cubo di legna da ardere del Listino dei prezzi di riferimento. In questo caso, il danno da furto di alberi è calcolato come somma del valore del volume non individuato e di quello del volume individuato;

(iii) se le ceppaie/il materiale legnoso sono stati rimossi dalla superficie compatta da cui gli alberi sono stati tagliati e sottratti, il valore del danno è calcolato moltiplicando il volume medio/ettaro per specie, corrispondente al piano di assestamento forestale, per la superficie su cui non si trovano più le ceppaie/il materiale legnoso e per il prezzo di un metro cubo di legna da ardere del Listino dei prezzi di riferimento. Se il piano di assestamento forestale è scaduto, per il calcolo si considerano le informazioni dell’ultimo piano: il volume medio per ettaro, per specie, e l’accrescimento annuale moltiplicato per il numero di anni trascorsi dalla scadenza del piano fino alla data di accertamento del fatto.

e) se per la superficie da cui sono stati sottratti tutti gli alberi non esiste un piano di assestamento forestale, il valore del danno è calcolato moltiplicando la superficie colpita per il volume medio per ettaro, classe di produzione terza e all’età di 50 anni, e per il prezzo medio di un metro cubo di legname, come segue:

(i) per la specie farnia in pianura;

(ii) per la specie faggio in collina;

(iii) per la specie abete rosso in montagna.

(2) L’estensione della superficie utilizzata nella formula di calcolo prevista dal comma (1), lettera e), per ciascuna unità di assestamento è determinata mediante misurazioni effettuate dagli agenti accertatori previsti dall’art. 135, comma (1), lettere a)–c), e comma (3).

Art. 155. Determinazione del pregiudizio forestale

(1) Il pregiudizio forestale è calcolato sommando il valore del danno causato dal danneggiamento (P) al valore delle funzioni della foresta non realizzate (VFN).

(2) Il valore VFN è determinato come prodotto fra il valore del danno (P) e un coefficiente (K) differenziato in rapporto ai sei tipi funzionali in cui le foreste sono classificate dal piano di assestamento forestale, come segue:

a) Tipo funzionale I (T.I): foreste con funzioni speciali di protezione, nelle quali la normativa vieta l’utilizzazione del legname o di altri prodotti senza approvazioni rilasciate sulla base degli atti amministrativi relativi alla protezione dell’ambiente e/o il consenso dell’amministratore dell’area naturale protetta – K=1,5;

b) Tipo funzionale II (T.II): foreste con funzioni speciali di protezione, nelle quali non è consentita la regolamentazione del processo di produzione legnosa – prodotti principali. In questo tipo sono ammessi soltanto interventi speciali di conservazione – K=1,0;

c) Tipo funzionale III (T.III): foreste con funzioni speciali di protezione, per le quali è regolamentato il processo di produzione legnosa – prodotti principali; sono ammessi, di norma, il trattamento a taglio saltuario e quello a taglio quasi saltuario – K=0,7;

d) Tipo funzionale IV (T.IV): foreste con funzioni speciali di protezione, per le quali è regolamentato il processo di produzione legnosa – prodotti principali; sono ammessi, di norma, i trattamenti che promuovono la rinnovazione naturale, con l’imposizione di restrizioni speciali – K=0,7;

e) Tipo funzionale V (T.V): foreste con funzioni di produzione e protezione destinate alla produzione di legname di qualità superiore, nelle quali sono ammessi i trattamenti adeguati agli obiettivi perseguiti – K=0,5;

f) Tipo funzionale VI (T.VI): foreste con funzioni di produzione e protezione nelle quali può essere applicata l’intera gamma dei trattamenti selvicolturali – K=0,5.

(3) Se il fatto è accertato nel FFN per il quale non esiste un piano di assestamento forestale in vigore, il valore del pregiudizio forestale è stabilito ai sensi del comma (2), lettera d).

Art. 156. Misure riparatrici per i lavori e/o le strutture collocati nel FFN senza approvazioni legali

(1) In caso di esecuzione di lavori e/o collocazione di strutture nel FFN senza approvazioni legali, il pregiudizio è calcolato considerando:

a) il valore del danno;

b) il valore delle funzioni della foresta non realizzate;

c) il valore della perdita di accrescimento, assimilato al controvalore della perdita di accrescimento determinata dall’utilizzazione del legname prima dell’età di utilizzabilità tecnica, calcolato alla data di accertamento del fatto;

d) il valore delle spese di reinsediamento della vegetazione forestale e della sua manutenzione fino alla chiusura del popolamento.

(2) Nel calcolo del pregiudizio, la Guardia forestale territorialmente competente accerta se il terreno possa ancora essere riportato allo stato iniziale oppure se la sua categoria d’uso sia stata modificata irreversibilmente, ai sensi dell’art. 139, comma (5).

(3) Se, sulla base di una sentenza definitiva, è disposta la rimozione dei lavori e/o delle strutture collocati nel FFN senza approvazioni legali, oltre all’obbligo previsto dall’art. 139, comma (3), la persona che occupa senza approvazioni legali è tenuta a risarcire il pregiudizio, costituito da:

a) il valore del danno;

b) il valore delle funzioni della foresta non realizzate;

c) il valore della perdita di accrescimento, assimilato al controvalore della perdita di accrescimento determinata dall’utilizzazione del legname prima dell’età di utilizzabilità tecnica, calcolato alla data di accertamento del fatto;

d) il valore delle spese di reinsediamento della vegetazione forestale e della sua manutenzione fino alla chiusura del popolamento;

e) il pagamento di un risarcimento per il mancato godimento, calcolato dalla data di accertamento del fatto fino alla data di reintroduzione del terreno nel circuito forestale.

(4) Se la persona che occupa senza approvazioni legali è il proprietario del terreno forestale sul quale sono stati collocati lavori e/o strutture nel FFN senza approvazioni legali, il valore del danno e quello delle spese di reinsediamento della vegetazione forestale e della sua manutenzione fino alla chiusura del popolamento previsti dal comma (3), lettere a) e d), sono versati nel fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste, mentre il valore delle funzioni della foresta non realizzate e il risarcimento per il mancato godimento, previsti dal comma (3), lettere b) e c), riscossi dal distretto forestale, sono versati nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale.

(5) Se è disposto il rilascio dell’approvazione dell’uso temporaneo ai fini della regolarizzazione, la persona che occupa senza approvazioni legali è tenuta a risarcire il pregiudizio costituito da:

a) il valore del danno;

b) il valore delle funzioni della foresta non realizzate;

c) il valore della perdita di accrescimento, assimilato al controvalore della perdita di accrescimento determinata dall’utilizzazione del legname prima dell’età di utilizzabilità tecnica, calcolato alla data di accertamento del fatto;

d) il valore delle spese di reinsediamento della vegetazione forestale e della sua manutenzione fino alla chiusura del popolamento;

e) il pagamento di un risarcimento per il mancato godimento, calcolato dalla data di accertamento del fatto fino alla data di ottenimento dell’approvazione dell’uso del terreno nel circuito forestale;

f) il valore della garanzia, assimilata alla garanzia per l’occupazione temporanea del terreno;

g) il canone per l’uso temporaneo del terreno, dovuto dalla data di ottenimento dell’approvazione per la regolarizzazione, calcolato e pagato analogamente al canone per l’occupazione temporanea dei terreni del FFN.

(6) Se la persona che occupa senza approvazioni legali è il proprietario del terreno forestale sul quale sono stati collocati lavori e/o strutture nel FFN senza approvazioni legali, il valore del danno e quello delle spese di reinsediamento della vegetazione forestale e della sua manutenzione fino alla chiusura del popolamento previsti dal comma (5), lettere a) e d), sono versati nel fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste, mentre i valori previsti dal comma (5), lettere b), c) e f), riscossi dal distretto forestale, sono versati nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale.

(7) Se è disposto il rilascio dell’approvazione dell’uso definitivo ai fini della regolarizzazione, la persona che occupa senza approvazioni legali è tenuta a risarcire il pregiudizio costituito da:

a) il valore del danno;

b) il valore delle funzioni della foresta non realizzate:

c) il valore della perdita di accrescimento, assimilato al controvalore della perdita di accrescimento determinata dall’utilizzazione del legname prima dell’età di utilizzabilità tecnica, calcolato alla data di accertamento del fatto;

d) il valore della tassa, assimilata alla tassa per l’esclusione definitiva del terreno dal FFN, calcolata senza compensazione con terreni;

e) il valore del terreno, assimilato al controvalore del terreno per il quale è rilasciata l’approvazione legale di regolarizzazione;

f) il pagamento di un risarcimento per il mancato godimento, calcolato dalla data di accertamento del fatto fino alla data di rilascio dell’approvazione per l’uso definitivo del terreno.

(8) Se la persona che occupa senza approvazioni legali è il proprietario del terreno forestale sul quale sono stati collocati lavori e/o strutture nel FFN senza approvazioni legali, il valore del danno previsto dal comma (7), lettera a), è versato nel fondo di conservazione e rinnovazione delle foreste, mentre i valori previsti dal comma (7), lettere b)–e), riscossi dal distretto forestale, sono versati nel fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale.

(9) Il mantenimento dei lavori e/o delle strutture collocati nel FFN senza approvazioni legali si basa sul previo consenso:

a) della persona che occupa senza approvazioni legali, con il quale si impegna a pagare integralmente gli obblighi pecuniari e il pregiudizio;

b) dell’agenzia per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, per il mantenimento dei lavori e/o delle strutture collocati nel FFN senza approvazioni legali, secondo i casi, e per l’eventuale definizione di misure specifiche di protezione dell’ambiente;

c) della Guardia forestale territorialmente competente, che conferma l’appartenenza alla categoria per la quale è consentita l’esclusione definitiva/l’occupazione temporanea.

(10) Il risarcimento per il mancato godimento è pari al doppio del canone calcolato secondo la metodologia prevista dall’art. 49. Il risarcimento per il mancato godimento ha le seguenti destinazioni:

a) il 50% dell’importo è versato nel Fondo di miglioramento del patrimonio fondiario a destinazione forestale;

b) il 50% dell’importo è pagato all’amministratore nel caso dei terreni di proprietà pubblica dello Stato ed è ripartito analogamente al canone pagato per l’occupazione temporanea dei terreni del FFN, oppure è pagato al proprietario del FFN diverso da quello di proprietà pubblica dello Stato.

(11) Le esenzioni dal pagamento di determinate tasse e obblighi pecuniari previste dalla presente legge e vigenti alla data di rilascio dell’approvazione per la regolarizzazione si applicano per quanto pertinente.

(12) Il rilascio delle approvazioni per la regolarizzazione è di competenza della Guardia forestale territorialmente competente.

Art. 157. Determinazione del volume dei materiali legnosi nel controllo degli operatori economici che depositano/lavorano/commercializzano/trasportano materiali legnosi

(1) La determinazione del volume dei materiali legnosi nel controllo degli operatori economici che trasportano/depositano/lavorano/commercializzano materiali legnosi può avvenire mediante la misurazione di ciascun pezzo oppure con metodi di cubatura speditiva.

(2) Nel controllo del trasporto, l’agente accertatore appartenente al personale forestale oppure l’agente accertatore previsto dall’art. 135, comma (3), è tenuto a effettuare una cubatura speditiva del volume caricato sul mezzo di trasporto.

(3) Se, a seguito delle misurazioni effettuate ai sensi del comma (2), è stata accertata una differenza di almeno il 5% per i segati e del 10% per gli altri materiali legnosi fra il volume determinato mediante cubatura speditiva e quello indicato nel documento di accompagnamento, e se l’operatore economico/il trasportatore accetta il risultato della misurazione, l’agente accertatore dispone le misure di legge sulla base di tali misurazioni.

(4) Se l’operatore economico/il trasportatore non accetta il risultato della cubatura speditiva, è tenuto ad assicurare il trasporto, lo scarico e la movimentazione per l’inventario pezzo per pezzo, secondo le misure disposte dall’agente accertatore.

Art. 157. Non siamo in alcun modo d’accordo con la regolarizzazione delle varie strutture collocate nel FFN senza approvazioni legali;

Da aggiungere in qualche punto del nuovo Codice forestale (NCS): l’adozione di disposizioni che fermino il processo di produzione legnosa nelle foreste periurbane intorno alle grandi città, a partire dal municipio di Bucarest;

Articolo 158. Disposizioni transitorie

Art. 160. Promozione degli atti normativi successivi

Titolo IX. Disposizioni transitorie e finali

Art. 158. Disposizioni transitorie

(1) Le autorizzazioni al funzionamento dei distretti forestali previste dall’art. 10 della Legge n. 46/2008 – Codice forestale, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, rimangono valide per i distretti forestali statali istituiti dagli amministratori del patrimonio forestale di proprietà pubblica dello Stato e per i distretti forestali non statali che operano come enti autonomi di interesse locale, in modo analogo alle associazioni e alle fondazioni, oppure come società disciplinate dalla Legge n. 31/1990, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.

(2) Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i distretti forestali non statali che non operano come enti autonomi di interesse locale, in modo analogo alle associazioni e alle fondazioni, oppure come società disciplinate dalla Legge n. 31/1990, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a ottenere l’autorizzazione alle condizioni della presente legge.

(3) I distretti forestali designati per assicurare il principio di territorialità sulla base della Legge n. 46/2008, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, mantengono tale qualità dopo l’entrata in vigore della presente legge.

(4) I responsabili dei distretti forestali non statali assunti alle condizioni previste dall’art. 14, comma (5), della Legge n. 46/2008, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, che non soddisfano le condizioni previste dall’art. 13, comma (4), possono continuare a esercitare tale funzione per un massimo di 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

(5) L’espressione «autorità pubblica centrale responsabile del settore forestale» prevista dalla Legge n. 46/2008, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, sarà utilizzata fino all’approvazione della normativa successiva prevista dalla presente legge.

(6) I contratti di amministrazione o i servizi forestali previsti dall’art. 16 della Legge n. 46/2008, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, stipulati prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono validi alle condizioni della legge vigente al momento della loro stipula.

(7) Le norme relative alla provenienza, alla circolazione e alla commercializzazione dei materiali legnosi, al regime degli spazi di deposito dei materiali legnosi e degli impianti di lavorazione del tondame, nonché quelle relative alla provenienza e alla circolazione dei materiali legnosi destinati al consumo proprio del proprietario, approvate con Decisione del Governo n. 497/2020, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 570 del 30 giugno 2020, rimangono valide fino alla loro approvazione alle condizioni della presente legge.

(8) Il sistema informativo integrato relativo alla tracciabilità dei materiali legnosi, sviluppato in applicazione delle Norme relative alla provenienza, alla circolazione e alla commercializzazione dei materiali legnosi, al regime degli spazi di deposito dei materiali legnosi e degli impianti di lavorazione del tondame, nonché alla provenienza e alla circolazione dei materiali legnosi destinati al consumo proprio del proprietario, è utilizzato anche dopo l’entrata in vigore della presente legge, fino allo sviluppo del sistema informativo integrato per le foreste alle condizioni della presente legge.

(9) I dati, le informazioni e i processi generati nel sistema informativo integrato relativo alla tracciabilità dei materiali legnosi sono utilizzati senza interruzione anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.

(10) Le approvazioni relative all’esclusione definitiva o all’occupazione temporanea del FFN rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide.

(11) La documentazione relativa all’esclusione definitiva o all’occupazione temporanea del FFN presentata prima dell’entrata in vigore della presente legge, ma non ancora approvata a tale data, è rifatta nel rispetto delle disposizioni degli art. 38–48.

(12) Qualsiasi rinvio agli art. 36–42 della Legge n. 46/2008, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, si intende riferito agli art. 38–48.

(13) I contratti di concessione stipulati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle disposizioni della legge vigente alla data della loro stipula per tutto quanto riguarda la stipula, la modifica, l’interpretazione, gli effetti, l’esecuzione e la cessazione.

(14) I piani di assestamento forestale in vigore fino alla data della presente legge mantengono la propria applicabilità.

(15) Le Norme tecniche relative alle composizioni, agli schemi e alle tecnologie di rinnovazione delle foreste e di imboschimento dei terreni degradati e la Guida di buone pratiche relativa alle composizioni, agli schemi e alle tecnologie di rinnovazione delle foreste e di imboschimento dei terreni degradati, approvate con Ordine del ministro dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste n. 2533/2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 1000 del 14 ottobre 2022, rimangono valide fino alla loro approvazione alle condizioni della presente legge.

(16) Le Norme tecniche relative alla cura e al trattamento dei popolamenti e la Guida di buone pratiche relativa alla cura e al trattamento dei popolamenti, approvate con Ordine del ministro dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste n. 2534/2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 989 del 12 ottobre 2022, rimangono valide fino alla loro approvazione alle condizioni della presente legge.

(17) Le Norme tecniche relative alla scelta e all’applicazione dei trattamenti e la Guida di buone pratiche relativa alla scelta e all’applicazione dei trattamenti, approvate con Ordine del ministro dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste n. 2535/2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 994 del 13 ottobre 2022, rimangono valide fino alla loro approvazione alle condizioni della presente legge.

(18) Le Norme tecniche relative all’assestamento delle foreste e la Guida di buone pratiche relativa all’assestamento delle foreste, approvate con Ordine del ministro dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste n. 2536/2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 999 del 14 ottobre 2022, rimangono valide fino alla loro approvazione alle condizioni della presente legge.

(19) Le Norme tecniche relative alla rinnovazione delle foreste e all’esecuzione del controllo annuale della rinnovazione e la Guida di buone pratiche relativa alla rinnovazione delle foreste e all’esecuzione del controllo annuale della rinnovazione, approvate con Ordine del ministro dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste n. 2537/2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 995 del 13 ottobre 2022, rimangono valide fino alla loro approvazione alle condizioni della presente legge.

(20) Gli indicatori di stato delle foreste previsti dall’art. 67 sono approvati entro il 31 dicembre 2026.

(21) I certificati di attestazione per i lavori di utilizzazione forestale rilasciati ai sensi della Legge n. 46/2008, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, mantengono la propria validità fino alla scadenza.

(22) L’espressione «massa legnosa» prevista dalla Legge n. 46/2008, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, è utilizzata fino all’approvazione della normativa successiva prevista dalla presente legge.

(23) Gli studi specialistici per le foreste-parco e i parchi ricreativi e tematici che hanno ricevuto il parere della Commissione tecnica consultiva per il settore forestale entro la data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità.

(24) La Strategia nazionale per le foreste 2030 e il Piano nazionale d’azione, approvati con Decisione del Governo n. 1227/2022, mantengono la propria validità fino al 31 dicembre 2030;

(25) La Decisione del Governo n. 1076/2009 per l’approvazione del Regolamento di sorveglianza del patrimonio forestale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 721 del 26 ottobre 2009, rimane in vigore per 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge;

(26) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Autorità stabilisce, con ordine del proprio responsabile, le strutture di amministrazione che elaborano e attuano, in zone pilota, regolamenti propri di sorveglianza secondo le norme della presente legge; tali strutture di amministrazione sono individuate per designazione e/o su richiesta.

(27) Entro un massimo di 90 giorni dall’emissione dell’ordine del responsabile dell’Autorità previsto dal comma (26), le strutture di amministrazione designate elaboreranno regolamenti propri di sorveglianza, che attueranno entro un massimo di 12 mesi dalla loro approvazione.

(28) Il prezzo medio di un metro cubo di massa legnosa in piedi approvato con Legge n. 265/2017 per l’approvazione dell’Ordinanza del Governo n. 9/2017 relativa alla proroga del termine previsto dall’art. IV dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2016 per la modifica e integrazione della Legge n. 171/2010 sulla definizione e sulla sanzione degli illeciti amministrativi forestali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 1021 del 22 dicembre 2017, è mantenuto fino al 31.12.2025 al valore esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(29) Fino all’approvazione della normativa successiva prevista dalla presente legge si utilizzano i termini e le espressioni dell’allegato n. 1 alla Legge n. 46/2008 – Codice forestale, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni.

(30) Il Regolamento di valorizzazione della massa legnosa del patrimonio forestale di proprietà pubblica, approvato con Decisione del Governo n. 715/2017, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 812 del 13 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, mantiene la propria validità fino all’approvazione del Regolamento di valorizzazione previsto dall’art. 110, comma (1), alle condizioni della presente legge.

Art. 159. Modifica della legge speciale sugli illeciti amministrativi forestali

All’articolo 19 della Legge n. 171/2010 sulla definizione e sulla sanzione degli illeciti amministrativi forestali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 513 del 23 luglio 2010, il comma (2) è modificato come segue:

«(2) – Costituiscono illeciti amministrativi forestali, se non commessi in condizioni tali da costituire reati, e sono puniti con sanzione pecuniaria e confisca dei materiali legnosi in questione i seguenti atti:

a) il trasporto con qualsiasi mezzo di materiali legnosi di volume compreso fra 0,1 e 5 m³, non accompagnati dai documenti specifici di trasporto stabiliti dalle norme sulla circolazione dei materiali legnosi.

L’importo della sanzione si applica come segue:

1. da 1.000 lei a 2.000 lei, per un volume compreso fra 0,1 e 1 m³ incluso;

2. da 2.000 lei a 4.000 lei, per un volume compreso fra 1,01 e 3,00 m³ inclusi;

3. da 4.000 lei a 6.000 lei, per un volume compreso fra 3,01 e 5,00 m³ inclusi;

b) il trasporto con qualsiasi mezzo di materiali legnosi accompagnati dai documenti specifici di trasporto stabiliti dalle norme sulla circolazione dei materiali legnosi, per i quali la differenza fra il volume accertato al momento del controllo e quello indicato nel documento di accompagnamento è al massimo di 5 m³ inclusi, tenendo conto delle tolleranze legali e dei ritiri specifici.

L’importo della sanzione si applica come segue:

1. da 1.000 lei a 2.000 lei, per un volume compreso fra 0,1 e 1 m³ incluso;

2. da 2.000 lei a 4.000 lei, per un volume compreso fra 1,01 e 3,00 m³ inclusi;

3. da 4.000 lei a 6.000 lei, per un volume compreso fra 3,01 e 5,00 m³ inclusi;

c) il trasporto con qualsiasi mezzo di materiali legnosi privi di provenienza legale, come stabilito dalle norme sulla circolazione dei materiali legnosi.

L’importo della sanzione applicabile è compreso fra 5.000 lei e 10.000 lei per un volume compreso fra 0,1 e 5 m³ inclusi;

d) il trasporto di materiali legnosi le cui caratteristiche non corrispondono ad almeno uno degli elementi indicati nel documento di accompagnamento relativi a:

(i) volume per specie/gruppi di specie, tenendo conto delle tolleranze/dei ritiri specifici;

(ii) specie/gruppi di specie.

(iii) numero di pezzi di tondame con diametro all’estremità sottile superiore o pari a 24 cm, oppure numero di pezzi/colli di segati.

L’importo della sanzione si applica come segue:

1. da 1.000 lei a 2.000 lei, per un volume compreso fra 0,1 e 1 m³ incluso;

2. da 2.000 lei a 4.000 lei, per un volume compreso fra 1,01 e 3,00 m³ inclusi;

3. da 4.000 lei a 6.000 lei, per un volume compreso fra 3,01 e 5,00 m³ inclusi.

La sanzione complementare della confisca si applica alla differenza di volume in eccesso accertata rispetto al volume per specie/gruppi di specie indicato nel documento di accompagnamento, tenendo conto delle tolleranze legali e dei ritiri specifici;

e) la detenzione di materiali legnosi da parte dei detentori di depositi, di altri spazi destinati al deposito temporaneo e/o di impianti di lavorazione dei materiali legnosi, per gruppi di specie e assortimenti industriali, determinata come differenza in eccesso fra il volume delle scorte fisiche e quello delle scorte contabili registrate nell’applicazione SUMAL 2.0, fino al 20% delle scorte contabili, ma non oltre 10 metri cubi al momento dell’accertamento del fatto;

L’importo della sanzione si applica come segue:

1. da 5.000 lei a 10.000 lei, per un volume fino al 5% delle scorte contabili, ma non oltre 4 metri cubi inclusi;

2. da 15.000 lei a 20.000 lei, per un volume fino al 10% delle scorte contabili, ma non oltre 8 metri cubi inclusi;

3. da 30.000 lei a 50.000 lei, per un volume fino al 20% delle scorte contabili, ma non oltre 10 metri cubi inclusi;

f) la mancata detenzione di materiali legnosi da parte dei detentori di depositi, di altri spazi destinati al deposito temporaneo e/o di impianti di lavorazione dei materiali legnosi, per gruppi di specie e assortimenti industriali, determinata come differenza in difetto fra il volume delle scorte fisiche e quello delle scorte contabili registrate nell’applicazione SUMAL 2.0, fino al 20% delle scorte contabili, ma non oltre 10 metri cubi al momento dell’accertamento del fatto*;*

L’importo della sanzione si applica come segue:

1. da 5.000 lei a 10.000 lei, per un volume fino al 5% delle scorte contabili, ma non oltre 4 metri cubi inclusi;

2. da 15.000 lei a 20.000 lei, per un volume fino al 10% delle scorte contabili, ma non oltre 8 metri cubi inclusi;

3. da 30.000 lei a 50.000 lei, per un volume fino al 20% delle scorte contabili, ma non oltre 10 metri cubi inclusi.»

Art. 160. Promozione degli atti normativi successivi

(1) La normativa successiva alla Legge n. 46/2008 – Codice forestale, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni, rimane in vigore fino all’elaborazione della normativa alle condizioni della presente legge, nella misura in cui non sia contraria alle sue disposizioni.

(2) Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo della Romania adotta con decisione, su proposta dell’Autorità, il Regolamento di organizzazione e funzionamento di Romsilva previsto dall’art. 32, comma (2).

Art. 161. Abrogazioni

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la Legge n. 46/2008 – Codice forestale, ripubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 611 del 12 agosto 2015, e successive modifiche e integrazioni,

b) l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 85/2006 sulla definizione delle modalità di valutazione dei danni arrecati alla vegetazione forestale nelle foreste e al di fuori di esse, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 926 del 15 novembre 2006, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 84/2007;

c) le disposizioni degli art. 10 e 17 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 139/2005 sull’amministrazione delle foreste in Romania, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 939 del 20 ottobre 2005, approvata con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 38/2006, e successive modifiche;

d) le disposizioni dell’art. 2, comma (2), e dell’art. 5, comma (1), della Legge n. 56/2010 sull’accessibilità del patrimonio forestale nazionale, ripubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 del 6 settembre 2018.

e) la Decisione del Governo n. 954/2002 per l’approvazione del Regolamento che stabilisce le modalità concrete di gestione delle foreste e di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie spettanti alle persone fisiche e giuridiche per le foreste di loro proprietà amministrate, su base contrattuale, attraverso strutture forestali statali, nonché i loro obblighi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 686 del 17 settembre 2002, e successive modifiche;

f) la Decisione del Governo n. 2293/2004 sulla gestione dei rifiuti risultanti dal processo di ottenimento dei materiali legnosi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 1261 del 28 dicembre 2004, e successive modifiche;

g) la Decisione del Governo n. 861/2009 per l’approvazione delle Norme metodologiche relative all’erogazione, all’utilizzo e al controllo degli importi annuali destinati alla gestione sostenibile del patrimonio forestale di proprietà privata delle persone fisiche e giuridiche e di quello di proprietà pubblica e privata delle unità amministrativo-territoriali, e per l’approvazione della Procedura di prestazione dei servizi forestali e di esecuzione dei controlli di fondo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte I, n. 573 del 18 agosto 2009, e successive modifiche;

Art. 162. Allegati

Gli allegati n. 1–3 costituiscono parte integrante della presente legge.

Allegato n. 1. Termini ed espressioni

Allegato n. 1.

Termini ed espressioni

Atto di accertamento

Atto stipulato fra il rappresentante del distretto forestale designato e il rappresentante della Guardia forestale territorialmente competente per garantire la sorveglianza e i servizi forestali minimi da parte del distretto forestale designato per superfici del FFN fino a 30 ha che non sono amministrate o per le quali non sono assicurati servizi forestali minimi, il cui proprietario non può essere identificato oppure la cui successione non è stata definita, nonché per superfici del FFN superiori a 30 ha per le quali non sono assicurati l’amministrazione o i servizi forestali.

Amministrazione delle foreste

Insieme delle attività di carattere tecnico, economico e giuridico volte ad assicurare la gestione sostenibile dei terreni del FFN nel rispetto del regime forestale.

Amministrazione forestale

Insieme degli enti attraverso i quali viene realizzata la gestione del patrimonio forestale alle condizioni della presente legge.

Piano di assestamento forestale

Prodotto dell’attività di assestamento, di contenuto tecnico-organizzativo e fondato su basi ecologiche, che stabilisce, per un determinato periodo, i lavori da eseguire in un’unità di produzione per portare e successivamente mantenere le caratteristiche strutturali dei popolamenti e della foresta nel suo complesso ai valori del modello strutturale ottimale definito in conformità agli obiettivi ecologici, sociali ed economici perseguiti mediante la gestione sostenibile.

Sistemazioni forestali specifiche delle foreste-parco

Le sistemazioni consentite nelle foreste-parco sono:

a) sentieri realizzati con materiali ecologici, di larghezza massima di 2 m, oppure piste ciclabili;

b) panchine;

c) illuminazione;

d) punti informativi di superficie massima di 4 m²;

e) servizi igienici ecologici;

f) costruzioni provvisorie in legno con superficie edificata massima di 15 m².

Nelle foreste-parco possono essere realizzati imboschimenti con specie non appartenenti al tipo naturale fondamentale al posto degli alberi estratti.

Le foreste-parco saranno costituite su richiesta del proprietario/amministratore, sulla base di studi giustificativi che hanno ricevuto il parere della Commissione tecnica consultiva per il settore forestale.

La superficie per la costituzione di una foresta-parco è di almeno 3 ha, mentre quella occupata dalle sistemazioni consentite è al massimo il 10% della superficie classificata come foresta-parco.

Assestamento forestale

Attività di sviluppo tecnologico, di carattere permanente e continuo, avente lo scopo di orientare la struttura delle foreste verso lo stato di massima efficacia funzionale rispetto agli obiettivi ecologici, sociali ed economici perseguiti

Albero habitat/albero della biodiversità

Albero con attributi ecologici importanti che, attraverso la forma e le caratteristiche dell’apparato radicale, del tronco, dei rami e della chioma nel suo complesso, costituisce un habitat per altre specie. Sono compresi gli alberi cavi, generalmente vecchi (alberi veterani), con nidi di uccelli, cavità riproduttive, legno morto nella chioma, chiome ampie ecc., oppure appartenenti a specie rare.

Popolamento forestale

Porzione omogenea di foresta, sia dal punto di vista della fitocenosi arborea sia delle condizioni stazionali, che richiede gli stessi interventi selvicolturali.

Arboreto

Superficie di terreno su cui è coltivata, a fini scientifici o educativi, una collezione di piante legnose, arboree e arbustive, autoctone ed esotiche, costituita da esemplari di particolare valore appartenenti a un gran numero di unità sistematiche di classificazione.

Beneficiari diretti dei servizi degli ecosistemi forestali

Persone fisiche e giuridiche che beneficiano direttamente dei contributi degli ecosistemi forestali al miglioramento della qualità della vita delle persone e della società nel suo complesso.

Beneficiari indiretti dei servizi degli ecosistemi forestali

Persone fisiche o giuridiche che non sono beneficiarie dirette ma hanno accesso indiretto ai contributi degli ecosistemi forestali al miglioramento della qualità della vita delle persone e della società nel suo complesso.

Via di esbosco del legname

Sistemazione, costruzione o impianto utilizzato per l’esbosco del legname, che occupa e può modificare temporaneamente, durante i lavori di utilizzazione, l’uso di uno spazio all’interno del cantiere di utilizzazione del legname. Comprende lo spazio effettivamente utilizzato per l’esbosco e altre sistemazioni, costruzioni e impianti necessari al suo funzionamento. Dal punto di vista territoriale, le vie di esbosco possono trovarsi sia all’interno sia all’esterno delle particelle di taglio, ma rientrano nel cantiere di utilizzazione del legname. Può essere utilizzato anche il termine impianto temporaneo per l’esbosco del legname.

Catalogo nazionale degli ecosistemi rigorosamente protetti

Sistema informatico nazionale di registrazione di tutti i popolamenti inclusi nella categoria degli ecosistemi forestali rigorosamente protetti, con aggiornamento periodico e una sezione pubblica che consente di visualizzarne l’ubicazione su una mappa interattiva.

Circolazione dei materiali legnosi

Trasporto dei materiali legnosi fra due luoghi, utilizzando a tal fine qualsiasi mezzo di trasporto, e/o trasferimento della proprietà dei materiali legnosi.

Ceppaia

Parte dell’albero che rimane dopo l’abbattimento, sia sopra il suolo sia nel suolo.

Classe di rinnovazione

Insieme dei terreni presenti in un’unità di produzione che, alla data di elaborazione di un piano di assestamento, non sono coperti da alberi e saranno imboschiti conformemente agli interventi proposti dal piano.

Commerciante

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione sul mercato dell’Unione europea materie prime e altri prodotti pertinenti.

Compensazione finanziaria

Forma di aiuto o sostegno finanziario concesso dallo Stato ai proprietari di terreni del FFN diversi dallo Stato per la gestione sostenibile dei terreni del FFN di proprietà privata e ai proprietari che applicano le misure obbligatorie necessarie alla conservazione e al miglioramento della biodiversità delle foreste

Composizione obiettivo

Assortimento di specie di un popolamento che combina, in ogni momento della sua esistenza e nel modo più favorevole, sia attraverso le proporzioni sia attraverso il loro raggruppamento, le esigenze biologiche della foresta con quelle socioeconomiche oppure ecologiche.

Comunità locali che dipendono in modo essenziale dalle foreste

Comunità costituite dagli abitanti di località le cui necessità vitali di natura energetica, di realizzazione di prodotti o di offerta di servizi sono limitate dalla classificazione delle foreste che soddisfacevano tali necessità in zone soggette a restrizioni.

Connettività ecologica

Struttura spaziale degli ecosistemi che consente lo spostamento senza ostacoli delle specie e assicura il flusso dei processi naturali che sostengono la vita.

Consistenza del popolamento

Caratteristica generale di un popolamento costituito da alberi vicini fra loro, in modo che il loro rapporto spaziale determini un ambiente specifico degli ecosistemi forestali, diverso da quello esterno. È espressa indirettamente attraverso l’indice di numerosità, l’indice di densità, l’indice di copertura e l’indice di chiusura delle chiome.

Continuità della sorveglianza del FFN

Garanzia permanente, da parte della struttura di amministrazione, della sorveglianza dell’intero FFN affidatole, mediante diversi mezzi tecnici e organizzativi in funzione dei risultati della propria valutazione dei rischi.

Controllo di fondo

Il controllo di fondo è effettuato percorrendo, secondo il regolamento di sorveglianza, una superficie amministrata dal distretto forestale oppure per la quale il distretto presta servizi di sorveglianza, per verificare l’integrità del patrimonio forestale e il rispetto del regime forestale. Il controllo parziale persegue gli stessi obiettivi del controllo di fondo, ma si svolge soltanto su una parte della superficie sorvegliata.

Corridoio ecologico

Spazio geografico chiaramente delimitato e designato per mantenere o ripristinare efficacemente la connettività ecologica.

Costruzioni e sistemazioni necessarie ai lavori di utilizzazione del legname

Altre costruzioni e sistemazioni provvisorie necessarie ai lavori di utilizzazione del legname possono comprendere, a titolo non esaustivo, gli spazi in cui sono depositati carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio, quando non sono depositati sui piazzali di primo deposito, nonché gli spazi necessari all’allestimento di alloggi temporanei per la manodopera, quando non sono allestiti sui piazzali di primo deposito. Tali costruzioni provvisorie sono realizzate e servono allo scopo per cui sono state realizzate soltanto durante il periodo di validità dell’autorizzazione all’utilizzazione.

Cubatura speditiva

Metodo di determinazione del volume reale dei materiali legnosi disposti in figure geometriche, mediante l’applicazione, secondo i casi, dei fattori di cubatura o dei coefficienti di equivalenza specifici dell’assortimento al volume apparente delle figure.

Disboscamento

Rimozione della vegetazione forestale da un terreno incluso nel FFN, senza successiva rinnovazione, con cambiamento dell’uso e/o della destinazione forestale del terreno.

Degrado delle foreste

Modifiche strutturali delle superfici forestali consistenti nella trasformazione:

(a) delle foreste primarie o delle foreste rinnovate naturalmente in colture forestali intensive; oppure

(b) delle foreste primarie in foreste rinnovate artificialmente.

Degrado dei terreni

Riduzione fino all’annullamento del potenziale produttivo dei terreni, conseguente alla perdita totale o parziale della fertilità potenziale del suolo.

Detentore

Il proprietario, l’amministratore, il prestatore di servizi forestali, il trasportatore, il depositario, il custode e qualsiasi altra persona fisica o giuridica in forza di un titolo legale sul patrimonio forestale o sui materiali legnosi.

Dispositivo speciale di marcatura

Strumenti soggetti a regime speciale utilizzati dal personale forestale autorizzato per marcare gli alberi destinati al prelievo, quelli che delimitano le particelle di taglio e le ceppaie degli alberi tagliati illegalmente, nonché gli alberi che consentono di individuare il luogo da cui un albero è stato estratto senza lasciare una ceppaia sul terreno.

Strada forestale

Via di trasporto forestale di carattere permanente che serve alle esigenze proprie di trasporto su autoveicoli nell’attività forestale e ad altre necessità di trasporto, costruita e mantenuta a tal fine all’interno del FFN mediante cambiamento della categoria d’uso forestale.

Ecosistema forestale

Unità funzionale della biosfera costituita dalla biocenosi, nella quale il ruolo predominante è svolto dalla popolazione arborea, e dalla stazione in cui essa si trova.

Ecosistema forestale di elevato valore conservazionistico

Popolamento o insieme di popolamenti con caratteristiche floristiche, faunistiche, geologiche, geomorfologiche, idrologiche, climatiche, paleontologiche o di altra natura, di particolare valore ecologico, scientifico o culturale, rigorosamente protetti mediante classificazione nel tipo I delle categorie funzionali.

Valutazione del legname

Raccolta delle informazioni relative all’ubicazione, alla superficie su cui si trovano gli alberi da selezionare per l’utilizzazione e alle loro caratteristiche dendrometriche, necessarie al calcolo del volume di legname in piedi.

Utilizzabilità

Qualità di essere utilizzabile attribuita a un albero o a un popolamento nel momento in cui il loro prelievo diventa necessario per conseguire in modo ottimale gli obiettivi perseguiti mediante la gestione della foresta di cui fanno parte.

Utilizzazione del legname

Processo produttivo mediante il quale il legname grezzo è estratto dalle foreste e da altri terreni coperti da vegetazione forestale, alle condizioni imposte dal regime forestale e dal regime dei terreni coperti da vegetazione forestale.

Gestione sostenibile delle foreste

Amministrazione e utilizzo delle foreste e dei terreni forestali secondo modalità e ritmi che ne mantengano la biodiversità, la produttività, la capacità di rinnovazione, la vitalità e il potenziale di svolgere, ora e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti a livello locale, nazionale e globale, senza arrecare danni ad altri ecosistemi.

Governance del settore forestale

Quadro istituzionale, organizzazioni e processi mediante i quali i soggetti interessati del settore forestale prendono e attuano decisioni sulla gestione, sull’utilizzo e sulla conservazione delle risorse forestali.

Integrità del patrimonio forestale

Mantenimento della superficie del FFN, di uno stato di salute adeguato dei popolamenti e della struttura che assicura la massima efficacia funzionale rispetto alle funzioni attribuite alla foresta.

Isola di invecchiamento

Gruppo di alberi esclusi dall’utilizzazione forestale su una superficie di almeno 0,1 ha, con un ruolo nella conservazione e nel miglioramento della biodiversità, affinché costituiscano, attraverso l’evoluzione naturale, un habitat o un rifugio temporaneo per le specie faunistiche che dipendono dall’esistenza di alberi molto vecchi o morti.

Immissione sul mercato

Prima messa a disposizione di una materia prima o di un altro prodotto sul mercato dell’Unione europea.

Impresa collegata

Impresa appartenente a un gruppo attraverso il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto o del capitale sociale, anche mediante accordi oppure, in determinati casi, attraverso azionisti persone fisiche, o mediante la possibilità di esercitare un’influenza dominante su un’impresa.

Contea con scarsa copertura forestale

Contea nella quale la superficie del patrimonio forestale rappresenta meno del 30% della superficie totale.

Legname

Prodotto dell’utilizzazione del legname costituito da frammenti, parti o segmenti di albero portati a forme, dimensioni e qualità adeguate alla lavorazione industriale o all’utilizzo diretto.

Esistono diversi criteri di classificazione del legname grezzo, quali la specie, le caratteristiche fisico-meccaniche, la forma della sezione trasversale, lo stadio di trasformazione durante il processo di utilizzazione, le modalità di consegna e la destinazione del legname.

Pollone

Giovane ramo che si sviluppa dalla radice o dal fusto di un albero.

Materiali legnosi

Legname tondo o spaccato, con o senza corteccia, e legna da ardere sotto forma di tronchi, ceppi, rami, fascine o forme simili; segati refilati e non refilati, estremità e sciaveri dei tronchi; traverse ferroviarie in legno non impregnate, carbone di legna, legname squadrato e legname sbozzato; legno sotto forma di scaglie o particelle, segatura, cippato, corteccia e residui di legno. Le piantine forestali rientrano nella categoria dei materiali legnosi. I materiali legnosi non sono beni divisibili.

Materiale forestale di moltiplicazione

Materiale biologico vegetale mediante il quale si realizza la rinnovazione degli alberi delle specie e degli ibridi artificiali importanti per gli scopi forestali.

Distretto forestale

Distretto forestale – unità forestale istituita per amministrare o assicurare i servizi ai terreni del FFN, con la seguente superficie minima di costituzione:

a) nella regione di pianura – 3.000 ha di patrimonio forestale;

b) nella regione collinare – 5.000 ha di patrimonio forestale;

c) nella regione montana – 7.000 ha di patrimonio forestale.

Occupazione temporanea di un terreno incluso nel FFN

Utilizzo temporaneo di un terreno incluso nel FFN, soltanto per scopi e periodi stabiliti alle condizioni della presente legge

Occupazioni

Terreni forestali iscritti nei piani di assestamento forestale in vigore nella categoria «occupazioni e controversie» – «M».

Operatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato dell’Unione europea anche altri prodotti pertinenti oppure li esporta dal mercato dell’Unione europea.

Particella di taglio

Superficie di terreno forestale da cui sono prelevati gli alberi selezionati mediante interventi di cura e trattamento, trattamenti selvicolturali, interventi di conservazione oppure estrazione dei prodotti accidentali e straordinari. La particella di taglio è parte integrante del cantiere di utilizzazione del legname.

Parco ricreativo/tematico/educativo

Sistemazioni di carattere permanente o non permanente realizzate per lo svolgimento di attività ricreative, con o senza disboscamento della vegetazione forestale, quali:

a) pergolati e/o aree giochi per bambini;

b) parchi avventura, impianti per l’arrampicata o l’avviamento all’alpinismo;

c) campi da paintball;

d) piste ciclabili e altre infrastrutture specifiche o favorevoli alla circolazione delle biciclette, nonché, secondo i casi, sentieri in terra per camminare e correre e, separatamente, per la mountain bike e gli spostamenti a cavallo, piste per la corsa, piste per spostarsi su dispositivi a rotelle, ponti pedonali, passerelle e ponticelli relativi a tali vie di comunicazione;

e) relative vie di accesso.

Danno

Perdita economica diretta derivante dalla modifica dell’aspetto, dell’integrità fisica e/o delle caratteristiche fisiologiche dell’albero/degli alberi oppure del popolamento/della piantagione/della rinnovazione naturale, secondo i casi, conseguente al taglio, alla rottura, al deterioramento, alla distruzione o allo sradicamento di alberi, piantine o polloni, oppure al taglio dei rami degli alberi in piedi.

Foresta primaria

Foresta che presenta una dinamica naturale dei processi ecosistemici (con specie naturali, struttura disetanea, rinnovazione naturale ed eliminazione naturale non guidata degli alberi), su una superficie di dimensioni tali da consentire il mantenimento delle caratteristiche naturali, nella quale non si pratica un intervento umano significativo oppure gli ultimi interventi umani significativi risalgono a un tempo sufficientemente lontano da aver consentito il ripristino dei processi naturali caratteristici.

Foresta certificata

Superficie forestale per la quale esiste un certificato valido emesso da un’organizzazione indipendente accreditata a livello internazionale che, a seguito di un audit, conferma che tale superficie è gestita conformemente a uno standard di certificazione della gestione forestale concordato a livello internazionale.

Foresta vergine

Foresta formatasi e sviluppatasi esclusivamente sotto l’azione dei fattori naturali, nella quale i processi ecosistemici e la loro dinamica si svolgono senza alcuna influenza antropica diretta o indiretta.

Foresta quasi vergine

Foresta un tempo vergine che nel frattempo ha subito modifiche antropiche osservabili, ma non significative per la struttura, la stazione e i processi ecosistemici.

Foreste urbane e periurbane

Foreste e terreni forestali intorno alle città che possono fornire beni e servizi quali legname, fibre, frutti, altri prodotti forestali non legnosi, acqua pulita, ricreazione e turismo.

Miniforeste urbane

Superficie di terreno compatta di almeno 100 metri quadrati, situata nel perimetro abitato di una località urbana (città, municipio) o nella zona periurbana, di larghezza pari ad almeno 2 metri, sulla quale sono state piantate specie forestali arboree con una densità media di almeno 3 piantine/m², che offre alla società benefici psicologici, sociali, estetici, economici e ambientali.

Foreste con ruolo socioculturale

Foreste situate intorno, lungo, vicino o all’interno di zone/strutture di interesse sociale o culturale, destinate a svolgere principalmente o interamente funzioni socioculturali. Tali zone/strutture possono essere i) stazioni balneoclimatiche, climatiche o sanatori di importanza nazionale; ii) strutture essenziali per preservare l’identità culturale delle comunità locali; iii) strutture culturali speciali (cittadelle, fortificazioni, monasteri ecc.)

Paesaggio forestale a mosaico

Ampia superficie a destinazione forestale costituita da terreni con usi diversi, ma con prevalenza di terreni coperti da foreste, nella quale i popolamenti si trovano in diversi stadi di sviluppo e le varie associazioni di specie ed età creano un mosaico con una dinamica determinata dalle modalità di gestione, la cui eterogeneità rimane tuttavia relativamente costante nel tempo grazie all’applicazione delle misure selvicolturali.

Imputazione alla ripresa

Sostituzione del volume di legname di cui è previsto il prelievo dai popolamenti inclusi nel piano decennale di prelievo dei prodotti principali di un’unità di gestione con volumi equivalenti provenienti dai popolamenti compresi in tale unità interamente colpiti da fattori biotici o abiotici, oppure da popolamenti di età superiore a 1/2 dell’età di utilizzabilità tecnica parzialmente colpiti da fattori biotici o abiotici, oppure derivanti da disboscamenti legali e tagli illegali.

Pregiudizio

Perdite derivanti da altre azioni/omissioni che non dipendono dal verificarsi di un danno ai sensi della presente legge.

Pregiudizio forestale

Somma del danno e del valore delle funzioni della foresta non realizzate, calcolata soltanto per la vegetazione forestale del FFN.

Prestazione dei servizi forestali

Svolgimento, sulla base di un contratto, di un’attività di carattere tecnico da parte del personale forestale dei distretti forestali o di altri enti attestati alle condizioni della presente legge.

Prima trasformazione del legname grezzo

Lavorazione del legname grezzo che ne modifica sostanzialmente le caratteristiche geometriche e ne definisce l’utilizzo successivo. La selezione, la scortecciatura e la lavorazione superficiale non sono considerate prime trasformazioni del legname grezzo.

Fasce forestali di protezione

Formazioni di vegetazione forestale collocate a una determinata distanza le une dalle altre o da una struttura, con lo scopo di proteggerla dagli effetti di fattori dannosi e/o di migliorare le condizioni climatiche, economiche ed estetico-sanitarie dei terreni.

Perimetro di miglioramento

Terreni degradati o improduttivi dal punto di vista agricolo che possono essere migliorati mediante imboschimento, la cui valorizzazione è necessaria per la protezione del suolo, il regime delle acque, il miglioramento delle condizioni ambientali e della diversità biologica.

Arboreto da seme

Coltura forestale costituita da alberi provenienti da più cloni o famiglie identificati, in proporzioni definite, isolata da fonti di polline estraneo e gestita in modo da produrre frequentemente raccolti abbondanti di semi facili da raccogliere.

Piazzale di primo deposito

Spazio appositamente allestito per consentire le operazioni di preparazione e carico del legname sui mezzi di trasporto. Di norma, i piazzali di primo deposito sono allestiti vicino a vie di trasporto permanenti. Sono parti integranti del cantiere di utilizzazione del legname.

Ripresa

Volume di legname da prelevare come prodotto principale da un’unità di gestione sulla base del piano di assestamento forestale, durante il suo periodo di applicazione.

Ripresa annuale

Volume di legname che può essere prelevato annualmente come prodotto principale da un’unità di gestione, pari al rapporto fra la ripresa e il numero di anni di validità del piano di assestamento

Principio di continuità

Principio fondamentale dell’assestamento forestale che riflette l’impegno permanente ad assicurare, attraverso il piano di assestamento, le condizioni necessarie alla gestione sostenibile delle foreste, affinché esse soddisfino in modo continuativo i bisogni ecologici, sociali ed economici della generazione attuale, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze.

Verbale di inventario

Atto che dimostra la provenienza nel luogo di prelievo e mediante il quale si calcola il volume di legname in piedi fino a 20 m³ sulle superfici del FFN per le quali la legge non impone l’elaborazione di piani di assestamento forestale, il volume fino a 20 m³ di legname in piedi della vegetazione forestale esterna al patrimonio forestale e il volume in piedi o utilizzato delle colture energetiche o dei parchi nel perimetro degli abitati.

Prodotti accidentali I

Volume di legname proveniente dagli alberi di un popolamento/parte di popolamento di superficie pari ad almeno 0,5 ha, colpito al massimo grado di danneggiamento da fattori biotici e/o abiotici, oppure dagli alberi di un popolamento di età superiore a 1/2 dell’età di utilizzabilità tecnica, parzialmente colpito da fattori biotici e/o abiotici. Tali prodotti sono assimilati ai prodotti principali e sono prelevati integralmente.

Prodotti accidentali II

Volume di legname proveniente dagli alberi di un popolamento di età inferiore o pari a 1/2 dell’età di utilizzabilità tecnica, parzialmente colpito da fattori biotici e/o abiotici. Tali prodotti sono assimilati ai prodotti secondari e sono prelevati integralmente.

Prodotti straordinari

Volume di legname utilizzato dalle strade e dagli impianti di esbosco, dalla superficie destinata alla realizzazione dei piazzali di primo deposito, dai terreni del FFN situati sotto/sopra le reti di trasporto o distribuzione di petrolio, gas naturale o energia elettrica, oppure derivante dall’utilizzazione degli alberi che mettono in pericolo la circolazione sulle vie di trasporto, comprese le superfici per le quali il servizio forestale è sospeso, su richiesta scritta del detentore o dell’amministratore della rete o della via di trasporto; dall’interno e/o dalle vicinanze delle strutture militari per mantenerne l’operatività; per la protezione delle strutture archeologiche, culturali o pubbliche; e quello risultante da disboscamenti legalmente approvati.

Prodotti principali

Volume di legname risultante dai tagli di rinnovazione delle foreste.

Prodotti secondari

Volume di legname proveniente dai tagli di cura e trattamento dei popolamenti.

Provenienza del legname

Poligono/punto con coordinate geografiche certe dal quale è stato prelevato il legname.

Prezzo medio di un metro cubo di legname

Prezzo medio di vendita di un metro cubo di legname in piedi a livello nazionale, determinato come media dei dati statistici pubblicati per gli ultimi tre anni dall’Istituto nazionale di statistica.

Piantina

Pianta legnosa giovane per età e stadio di sviluppo, proveniente da seme o da parti di alberi, comparsa spontaneamente oppure coltivata.

Ricostruzione ecologica

Insieme delle misure avviate e attuate dall’uomo per assicurare il ripristino della struttura, delle funzioni naturali, della diversità e della dinamica naturale, al fine di ricostituire un ecosistema degradato dall’intervento umano.

Rinnovazione

Processo di rinnovo dei popolamenti/della foresta mediante sostituzione di una vecchia generazione con una nuova; può avvenire per via naturale, artificiale o mista.

Rinnovazione artificiale

Rinnovo dei popolamenti/della foresta per via artificiale, mediante semina diretta o piantagione.

Rinnovazione naturale

Processo di rinnovo dei popolamenti/della foresta per via naturale, da seme (nel caso della fustaia) oppure da polloni di ceppaia e radicali (nel caso del ceduo).

Rinnovazione naturale (da seme)

Ricostituzione della foresta mediante dispersione dei semi sul terreno da imboschire, sotto l’azione delle forze della natura.

Forma di governo

Modalità generale con cui avviene la rinnovazione di una foresta: da seme, da polloni oppure mista (da seme e da polloni).

Governo a fustaia

Forma di governo nella quale i popolamenti sono utilizzati, di norma, a età avanzate e sono rinnovati per via gamica (da seme, anche mediante piantagione)

Governo a ceduo

Forma di governo nella quale i popolamenti sono utilizzati, di norma, a età ridotte e sono rinnovati per via vegetativa (da polloni di ceppaia e radicali)

Regime forestale

Insieme delle norme tecniche e giuridiche relative all’amministrazione e all’utilizzo delle foreste e dei terreni forestali, per assicurarne la gestione sostenibile.

Resilienza

Capacità di un ecosistema di tornare allo stato iniziale dopo una perturbazione, mantenendo la propria composizione tassonomica, le strutture, le funzioni e i tassi dei processi.

Cambiamento della categoria d’uso

Cambiamento dell’uso del terreno mantenendone la destinazione forestale, per eseguire lavori e realizzare strutture necessari all’amministrazione e alla gestione sostenibile del patrimonio forestale.

Cercinatura

Rimozione della corteccia del tronco dell’albero lungo la sua circonferenza per provocarne il disseccamento.

Insieme delle misure minime di conservazione

Insieme di misure volte ad assicurare il mantenimento dello stato attuale di conservazione degli habitat e delle specie delle aree naturali protette prive di piano di gestione, fino all’elaborazione e all’approvazione dei piani di gestione.

Stagione vegetativa

Periodo dell’anno compreso fra l’inizio dell’attività vegetativa e l’inizio del riposo vegetativo degli alberi.

Servizi ecosistemici

I servizi ecosistemici offerti dalla foresta sono i contributi degli ecosistemi forestali di cui il proprietario e la società beneficiano direttamente o indirettamente. I servizi ecosistemici offerti dalle foreste, definiti ai sensi della presente legge, sono classificati in:

a) servizi di approvvigionamento, rappresentati dai prodotti legnosi e non legnosi;

b) servizi di regolazione, individuati mediante la corrispondenza con il sistema di zonazione funzionale delle foreste del gruppo funzionale I;

c) servizi culturali, individuati attraverso le foreste con ruolo socioculturale.

Selvicoltura prossima alla natura

Approccio alla gestione delle foreste che mira a imitare e sostenere i processi naturali della foresta, assicurare la conservazione della biodiversità e offrire servizi ecosistemici di qualità, garantendo al contempo una produzione sostenibile di legname.

Specie autoctona

Specie di alberi o arbusti presenti naturalmente in Romania e non a seguito di un’introduzione accidentale o forzata da parte dell’uomo nel corso dei secoli.

Chiusura del popolamento

Stadio a partire dal quale una rinnovazione può svilupparsi autonomamente, poiché gli esemplari che la compongono raggiungono una densità che ne assicura il condizionamento reciproco nella crescita e nello sviluppo, senza ulteriore necessità di interventi di risarcimento delle fallanze e manutenzione.

Incentivo finanziario

Forma di aiuto o sostegno finanziario concesso dallo Stato ai proprietari di terreni del FFN diversi dallo Stato che assumono impegni ambientali volontari mediante i quali applicano misure di conservazione della biodiversità.

Struttura di amministrazione

Unità forestale o raggruppamento di unità forestali (direzione forestale, ente autonomo), con o senza personalità giuridica, istituiti per amministrare e/o assicurare i servizi ai terreni del FFN.

Cantiere di utilizzazione del legname

Spazio organizzato per lo svolgimento dei lavori di utilizzazione del legname, comprendente una o più particelle di taglio, le vie di esbosco, uno o più piazzali di primo deposito e altre sistemazioni, costruzioni e impianti necessari all’esecuzione dei lavori di utilizzazione. Il cantiere può essere organizzato per due o più particelle utilizzate contemporaneamente o in successione. Il prelievo, l’esbosco e i lavori sul piazzale di primo deposito si svolgono all’interno del cantiere di utilizzazione del legname.

Taglio raso

Taglio mediante il quale il popolamento maturo di una determinata superficie è rimosso integralmente e con un unico intervento ai fini della rinnovazione.

Taglio autorizzato

Prelievo degli alberi da:

a) particelle autorizzate all’utilizzazione, a condizione di rispettare le disposizioni di legge relative alla valutazione del legname destinato alla valorizzazione;

b) vegetazione esterna al FFN, nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla valutazione del legname destinato alla valorizzazione.

Taglio senza diritto

Taglio di alberi senza autorizzazione all’utilizzazione oppure di quelli non destinati all’estrazione secondo l’autorizzazione all’utilizzazione.

Terreno pertinente ai beni venduti

Superficie di terreno indicata nella documentazione tecnica approvata per la vendita di un bene di Romsilva. La superficie della documentazione tecnica non può superare quella dell’unità di assestamento in cui si trova il bene.

Terreno improduttivo

Terreno del FFN di superficie pari ad almeno 0,1 ha che non presenta condizioni stazionali tali da consentire l’insediamento e lo sviluppo di vegetazione forestale.

Terreni degradati esterni al patrimonio forestale

Terreni degradati esterni al patrimonio forestale nazionale – terreni che, a causa dell’erosione, dell’inquinamento o dell’azione distruttiva di fattori antropici, hanno perso definitivamente la capacità di produzione agricola ma possono essere migliorati mediante imboschimento, ossia:

a) terreni con erosione superficiale molto forte ed eccessiva;

b) terreni con erosione profonda – solchi, burroni, torrenti;

c) terreni interessati da frane attive, crolli, cedimenti e colate di fango;

d) terreni sabbiosi esposti all’erosione del vento o dell’acqua;

e) terreni con accumuli di ghiaia, massi, detriti, rocce e depositi alluvionali torrentizi;

f) terreni con eccesso permanente di umidità;

g) terreni salini o fortemente acidi;

h) terreni inquinati da sostanze chimiche, prodotti petroliferi o sostanze nocive;

i) terreni occupati da discariche minerarie, rifiuti industriali o domestici e cave di prestito;

j) terreni improduttivi, se non costituiscono habitat naturali;

k) terreni con sabbie mobili che richiedono interventi di imboschimento per stabilizzarle;

l) terreni di qualsiasi categoria menzionata alle lettere a)–k), migliorati mediante piantagioni forestali e dai quali la vegetazione è stata rimossa.

Tipo funzionale

Insieme delle categorie funzionali che richiedono le stesse modalità di gestione.

Trattamento selvicolturale

Modalità specifica con cui si preleva il materiale legnoso utilizzabile e si assicura la rinnovazione di una foresta nell’ambito della stessa forma di governo, per raggiungere un determinato scopo.

Obiettivo di gestione

Caratteristica del modello strutturale della foresta sottoposta ad assestamento, verso la cui realizzazione devono essere orientate tutte le disposizioni e le misure previste dal piano di assestamento forestale; gli obiettivi di gestione, specifici per la realizzazione dei diversi aspetti strutturali del modello, sono stabiliti a livello di popolamento e di unità di gestione.

Unità di gestione

Insieme dei popolamenti di un’unità di produzione o di un distretto forestale destinati a conseguire obiettivi simili e oggetto di una regolamentazione distinta del processo produttivo. Per le unità di gestione costituite a livello delle unità di produzione si utilizza anche il termine «sottounità di produzione», mentre per quelle costituite a livello di distretto forestale si utilizza il termine «serie di gestione».

Unità di produzione

Unità territoriale di base nell’ambito della quale le foreste costituiscono un oggetto indipendente di organizzazione e controllo e per la quale è elaborato un piano di assestamento forestale distinto.

Volume di legname in piedi

Volume di tutti gli alberi situati su una superficie di terreno da essi coperta, comprendente il tronco, la corteccia e i rami. Per le specie di conifere, i rami non sono inclusi nel volume degli alberi.

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